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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 15/01/2026, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 584/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ALBANO FILOMENA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15390/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Via R.r. Garibaldi 7 00184 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00184 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170097226082000 TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI
2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 189/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1 ha proposto a questa Corte di giustizia tributaria ricorso nei confronti di Agenzia delle entrate - Riscossione e Regione Lazio, avverso gli estratti dei ruoli relativamente alle seguenti cartelle di pagamento n. 09720170097226082000 09720170242225723000
09720180122127526000 09720210049877888000 09720210235717263000 09720220106816923000, enunciando i seguenti motivi: 1) invalidità delle notifiche delle cartelle di pagamento per violazione dell'art. 26 del DPR 602 del 1973; 2) intervenuta prescrizione del credito;
3) violazione dell'art. 10 del D. Lgs.
472/97
Parte ricorrente deduceva che le cartelle e gli atti prodromici non gli sarebbero state notificate e di esserne venuto a conoscere a seguito di richiesta degli estratti ruolo;
eccepiva la prescrizione dei tributi e la non debenza dei tributi per esenzione per disabilità.
Si costituiva l'Agenzia dell'Entrate Riscossione, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni attinenti al merito della vicenda. Ad ogni buon conto rappresentava che la cartella di pagamento risultava correttamente notificata.
La Regione Lazio, costituitasi con memoria di controdeduzioni, chiedeva il rigetto del ricorso, in particolare, evidenziando la sua infondatezza e prima ancora la sua inammissibilità essendo firmato non già da Ricorrente_1 ma da Difensore_1
All'odierna udienza la Corte, letto ed esaminato il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione della Regione Lazio e dell'Agenzia dell'Entrate Riscossione, ha deciso la controversia come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente evidenzia il Collegio che con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, è stato inserito il comma 4-bis, che ha stabilito che l'estratto di ruolo non è impugnabile, salvo specifiche condizioni:
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”
L'intervento del Legislatore del 2021 ha stabilito la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e la impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento invalidamente notificata solo in tassative ipotesi.
Sulla questione della impugnabilità dell'estratto di ruolo si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di cassazione che, con la sentenza 26283/2022, depositata il 6 settembre scorso, hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale sono inammissibili i ricorsi pendenti avverso l'estratto di ruolo, salvo che i contribuenti dimostrino il pregiudizio sussistente al momento della proposizione dell'impugnazione.
In mancanza di tale dimostrazione, il ricorso è inammissibile e occorre attendere l'atto esecutivo successivo per contestare la mancata valida notifica della cartella.
In particolare ha Corte ha evidenziato che:
- che la prima disposizione di cui al primo periodo del sopra riportato comma 4 bis recita “è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna”;
- con la seconda disposizione il legislatore ha regolato “specifici casi tassativi e non esemplificativi di azione diretta” stabilendo “quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale”, trattandosi di una “selezione dei pregiudizi operata dal legislatore che è espressione di discrezionalità non irragionevole, in quanto identifica una coerente serie di rapporti con la pubblica amministrazione”;
- la seconda disposizione incide “sull'interesse ad agire”, che è “condizione dell'azione che ha natura dinamica” e che “può e deve essere valutato anche nei giudizi in corso”; ne consegue che “la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza) che è ancora da compiere”;
- a tali fini, occorre tener conto che “il principio della tutela immediata affermato dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite del 2015 è superato” perché in seguito è stato affermato che “il pignoramento che costituisca il primo atto col quale si esprime la volontà di procedere alla riscossione di un credito, in mancanza di precedenti atti ritualmente notificati, suscita l'interesse ad agire e va impugnato davanti al giudice tributario” (Cassazione, Sezioni Unite n. 13913 e n. 13916 del 2017), e che “nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella o all'intimazione di pagamento, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c.” (Corte costituzionale n. 114 del 2018); pertanto anche “a fronte dell'invalida o dell'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento, c'è sempre un giudice chiamato a pronunciarsi sulle doglianze del contribuente, che impugni l'atto successivo, anche se esecutivo, o alternativo all'esecuzione, perché volto a indurre il debitore all'adempimento”;
Alle esposte considerazioni, esaminato il caso in esame che verte sulla mera impugnativa di un estratto di ruolo, in assenza di pregiudizio per il ricorrente, segue l'inammissibilità del ricorso.
In ogni modo le cartelle sottese all'estratto di ruolo impugnato dal sig. Ricorrente_1 sono state notificate come da documentazione prodotta dalla Agenzia resistente
Non avendo provveduto il ricorrente ad impugnare nei termini di legge le cartelle di pagamento, tali atti sono diventati definitivi, pertanto, il ricorrente non può formulare avverso gli estratti ruolo impugnati, eccezioni attinenti alle cartelle, fra cui la prescrizione o l'esenzione per disabilità, che potevano essere validamente proposte mediante l'impugnazione di tali atti effettuata nei termini di legge
In conclusione il presente ricorso è inammissibile, sia perché ha ad oggetto gli estratti di ruolo, sia perché comunque le cartelle esattoriali sono state notificate e non impugnate nel termine di legge.
Successivamente l'Agente della riscossione ha notificato al contribuente ulteriori atti della riscossione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio liquidate in euro 500 per ciascuna delle parti resistenti costituite, oltre accessori se spettanti, con distrazione in favore dell'avvocato dell'Ader che ha reso dichiarazione di anticipo.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ALBANO FILOMENA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15390/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Via R.r. Garibaldi 7 00184 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00184 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170097226082000 TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI
2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 189/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1 ha proposto a questa Corte di giustizia tributaria ricorso nei confronti di Agenzia delle entrate - Riscossione e Regione Lazio, avverso gli estratti dei ruoli relativamente alle seguenti cartelle di pagamento n. 09720170097226082000 09720170242225723000
09720180122127526000 09720210049877888000 09720210235717263000 09720220106816923000, enunciando i seguenti motivi: 1) invalidità delle notifiche delle cartelle di pagamento per violazione dell'art. 26 del DPR 602 del 1973; 2) intervenuta prescrizione del credito;
3) violazione dell'art. 10 del D. Lgs.
472/97
Parte ricorrente deduceva che le cartelle e gli atti prodromici non gli sarebbero state notificate e di esserne venuto a conoscere a seguito di richiesta degli estratti ruolo;
eccepiva la prescrizione dei tributi e la non debenza dei tributi per esenzione per disabilità.
Si costituiva l'Agenzia dell'Entrate Riscossione, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni attinenti al merito della vicenda. Ad ogni buon conto rappresentava che la cartella di pagamento risultava correttamente notificata.
La Regione Lazio, costituitasi con memoria di controdeduzioni, chiedeva il rigetto del ricorso, in particolare, evidenziando la sua infondatezza e prima ancora la sua inammissibilità essendo firmato non già da Ricorrente_1 ma da Difensore_1
All'odierna udienza la Corte, letto ed esaminato il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione della Regione Lazio e dell'Agenzia dell'Entrate Riscossione, ha deciso la controversia come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente evidenzia il Collegio che con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, è stato inserito il comma 4-bis, che ha stabilito che l'estratto di ruolo non è impugnabile, salvo specifiche condizioni:
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”
L'intervento del Legislatore del 2021 ha stabilito la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e la impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento invalidamente notificata solo in tassative ipotesi.
Sulla questione della impugnabilità dell'estratto di ruolo si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di cassazione che, con la sentenza 26283/2022, depositata il 6 settembre scorso, hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale sono inammissibili i ricorsi pendenti avverso l'estratto di ruolo, salvo che i contribuenti dimostrino il pregiudizio sussistente al momento della proposizione dell'impugnazione.
In mancanza di tale dimostrazione, il ricorso è inammissibile e occorre attendere l'atto esecutivo successivo per contestare la mancata valida notifica della cartella.
In particolare ha Corte ha evidenziato che:
- che la prima disposizione di cui al primo periodo del sopra riportato comma 4 bis recita “è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna”;
- con la seconda disposizione il legislatore ha regolato “specifici casi tassativi e non esemplificativi di azione diretta” stabilendo “quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale”, trattandosi di una “selezione dei pregiudizi operata dal legislatore che è espressione di discrezionalità non irragionevole, in quanto identifica una coerente serie di rapporti con la pubblica amministrazione”;
- la seconda disposizione incide “sull'interesse ad agire”, che è “condizione dell'azione che ha natura dinamica” e che “può e deve essere valutato anche nei giudizi in corso”; ne consegue che “la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza) che è ancora da compiere”;
- a tali fini, occorre tener conto che “il principio della tutela immediata affermato dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite del 2015 è superato” perché in seguito è stato affermato che “il pignoramento che costituisca il primo atto col quale si esprime la volontà di procedere alla riscossione di un credito, in mancanza di precedenti atti ritualmente notificati, suscita l'interesse ad agire e va impugnato davanti al giudice tributario” (Cassazione, Sezioni Unite n. 13913 e n. 13916 del 2017), e che “nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella o all'intimazione di pagamento, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c.” (Corte costituzionale n. 114 del 2018); pertanto anche “a fronte dell'invalida o dell'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento, c'è sempre un giudice chiamato a pronunciarsi sulle doglianze del contribuente, che impugni l'atto successivo, anche se esecutivo, o alternativo all'esecuzione, perché volto a indurre il debitore all'adempimento”;
Alle esposte considerazioni, esaminato il caso in esame che verte sulla mera impugnativa di un estratto di ruolo, in assenza di pregiudizio per il ricorrente, segue l'inammissibilità del ricorso.
In ogni modo le cartelle sottese all'estratto di ruolo impugnato dal sig. Ricorrente_1 sono state notificate come da documentazione prodotta dalla Agenzia resistente
Non avendo provveduto il ricorrente ad impugnare nei termini di legge le cartelle di pagamento, tali atti sono diventati definitivi, pertanto, il ricorrente non può formulare avverso gli estratti ruolo impugnati, eccezioni attinenti alle cartelle, fra cui la prescrizione o l'esenzione per disabilità, che potevano essere validamente proposte mediante l'impugnazione di tali atti effettuata nei termini di legge
In conclusione il presente ricorso è inammissibile, sia perché ha ad oggetto gli estratti di ruolo, sia perché comunque le cartelle esattoriali sono state notificate e non impugnate nel termine di legge.
Successivamente l'Agente della riscossione ha notificato al contribuente ulteriori atti della riscossione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio liquidate in euro 500 per ciascuna delle parti resistenti costituite, oltre accessori se spettanti, con distrazione in favore dell'avvocato dell'Ader che ha reso dichiarazione di anticipo.