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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 25/03/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Marcella Celesti Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Dott.ssa Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 178/2022 R.G. promossa da
Parte_1
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., in
[...] P.IVA_1
Part proprio e quale mandatario della di cartolarizzazione crediti Pt_2
elettivamente domiciliato in Catania presso Parte_4
l'Avvocatura distrettuale Inps, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Floro
Flori, Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Gaetana Angela Marchese,
Valentina Schilirò, giusta procura generale alle liti in atti. appellante
Contro
(C.F. ), rappresentata e CP_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Carmelo Marzà. appellata
Oggetto: disconoscimento di rapporto di lavoro agricolo
Conclusioni delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3697/2021 pubblicata il 10.9.2021, il Tribunale di Catania accoglieva il ricorso con il quale bracciante agricola alle CP_1 dipendenze dell'azienda di , chiedeva il riconoscimento del CP_2
diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di residenza per l'anno 2016 per il numero di 102 giornate e del diritto alle relative indennità di disoccupazione agricola.
Espletata l'attività istruttoria, il Tribunale rigettava preliminarmente l'eccezione di decadenza sollevata dall convenuto;
entrando nel merito Pt_1
delle questioni il decidente riteneva che la ricorrente avesse dimostrato l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. La documentazione prodotta e le risultanze delle prove testimoniali fornivano un idoneo supporto probatorio delle prestazioni lavorative effettuate dalla ricorrente. Il Tribunale, pertanto, dichiarava il diritto della ricorrente ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di residenza per l'anno 2016, il diritto al godimento delle indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2016, nonché il diritto di trattenere le somme percepite a tal titolo in detto anno. Le spese processuali seguivano la soccombenza.
Avverso la sentenza l' ha proposto appello al quale ha resistito Pt_1
l'appellata.
La causa è stata posta in decisione in data 20.2.2025, ai sensi dell'art. 127 cpc, compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l' , rinviando a quanto dedotto Parte_5
nella memoria di costituzione di primo grado, lamenta che il Tribunale ha trascurato che dal verbale di accertamento ispettivo, a fondamento del disconoscimento del rapporto di lavoro, risultava che alcune aziende indicate nelle fatture della ditta , in realtà, non avevano avuto rapporti CP_2
commerciali con la stessa, altre erano inattive, altre ancora coinvolte in procedure concorsuali. Inoltre, il tribunale non avrebbe tenuto conto che la ricorrente aveva dichiarato di aver lavorato anche il sabato che, invece la ditta datoriale non aveva menzionato quale giornata lavorativa.
2. Con il secondo motivo denunzia l'omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza annuale ex art. 4 D.L. 384/92, che ripropone.
3. Difetterebbero poi le condizioni previste dall'art. 32 lett. a) L. 264/1949, per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola.
4. Si duole infine che il Tribunale non ha ammesso i testi indicati dall' Pt_1
nella memoria di costituzione.
5. L'appello è fondato solo parzialmente e nei seguenti limiti.
5.1 In via preliminare deve essere disatteso il motivo relativo alla decadenza annuale ai sensi dell'art. 4 D.L. 384/92.
Ed invero la disposizione riguarda i trattamenti pensionistici e non l'indennità di disoccupazione agricola per la quale opera il diverso regime disciplinato dall'art. 11, comma 1, del D. Lgs. N. 375/93 e dall'art. 22 del D.L.
n.7/70, conv. in L. 83/70, relativo alla materia del collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli.
Al riguardo, come correttamente rilevato dal Tribunale, nessuna decadenza può dirsi maturata considerate le date di pubblicazione dei provvedimenti di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli della ricorrente, il ricorso in sede amministrativa proposti dalla ricorrente e la data di proposizione del ricorso in sede giudiziaria,
L'art. 22 citato, al primo comma stabilisce, infatti, “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza.”
Il riferimento che la norma fa ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perchè non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso. Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine (30 giorni) stabilito dall'art. 11 del D.Lgs. n. 375 del 1993, per la presentazione del ricorso amministrativo.
Nel secondo caso coinciderà con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini di novanta giorni previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto per presunzione di legge dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza.
Nella fattispecie in esame, essendo decorso infruttuosamente il termine di
90 giorni dalla proposizione del ricorso amministrativo, la decisione tacita di rigetto è diventata definitiva il 27.1.2019 e da tale data, al momento di presentazione del ricorso giudiziario del 17.5.2019, non era decorso il termine di 120 giorni previsto dal citato art. 22, con la conseguenza che nessuna decadenza è maturata per l'azione giudiziaria.
6. Altrettanto infondati sono i motivi riguardanti la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
Secondo l'appellante, il disconoscimento dei rapporti di lavoro alle dipendenze dell'azienda deriverebbe dalla mancanza di corrispondenza CP_2
tra le operazioni commerciali risultanti dalle fatture nel periodo oggetto di accertamento e quelle realmente concluse, stante l'inesistenza di tali operazioni, l'inattività di alcune ditte clienti o lo stato di insolvenza di altre;
sicchè, per come si desume dalla lettura del verbale ispettivo, il fatturato effettivo risulterebbe sproporzionato, per difetto, rispetto all'elevato numero dei dipendenti assunti e delle giornate lavorative denunciate.
Fermo restando che tali conclusioni sono frutto di presunzioni degli ispettori e non appaiono sorrette da risconti oggettivi tali da comprovare l'esigua consistenza dell'attività svolta dall'azienda datrice, appaiono comunque irrilevanti ai fini della dimostrazione dell'insussistenza (fittizietà) dei rapporti di lavoro con la ricorrente. Piuttosto occorre valorizzare il fatto che, a fronte della motivazione della sentenza in ordine alla prova offerta dalla degli elementi caratterizzanti CP_1
il rapporto di lavoro subordinato, attraverso l'istruttoria e i documenti allegati
(CUD, UNILAV, buste paga), l' non ha contrapposto idonea prova Pt_1
contraria, non potendo considerarsi tale né la dichiarazione - suffragata dalla teste - della giornata lavorativa del sabato, esclusa invece Testimone_1
dalla datrice di lavoro;
né la mancanza, accertata dagli ispettori, di fatture relative agli ortaggi oggetto dell'attività di raccolta svolta dalla CP_1
7. Merita accoglimento invece il motivo con il quale l'appellante denunzia la mancanza dei requisiti di cui all'art. 32 lett. a) L. 264/1949. Specificamente la ricorrente, ai fini del riconoscimento dell'indennità di disoccupazione, non ha dato prova di essere stata iscritta nell'elenco dei braccianti agricoli per almeno un anno oltre quello per il quale ha richiesto l'indennità. Ne consegue che, in difetto di tale presupposto, alla non potrà essere riconosciuto il CP_1 diritto di percepire l'emolumento, né di ritenere quelli già corrisposti.
8. Quanto alle spese, dovendo le stesse essere regolate in relazione all'esito complessivo del giudizio, tenuto conto del parziale accoglimento delle domande avanzate in primo grado dalla e, dunque, della soccombenza CP_1
reciproca, appare equo compensare le spese di entrambi i gradi tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di all'iscrizione negli elenchi agricoli nell'anno 2006 e CP_1
rigetta la domanda volta a trattenere le somme alla stessa corrisposte a titolo di indennità di disoccupazione agricola;
compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 20.2.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Stefania Interdonato Dott.ssa Marcella Celesti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Marcella Celesti Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Dott.ssa Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 178/2022 R.G. promossa da
Parte_1
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., in
[...] P.IVA_1
Part proprio e quale mandatario della di cartolarizzazione crediti Pt_2
elettivamente domiciliato in Catania presso Parte_4
l'Avvocatura distrettuale Inps, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Floro
Flori, Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Gaetana Angela Marchese,
Valentina Schilirò, giusta procura generale alle liti in atti. appellante
Contro
(C.F. ), rappresentata e CP_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Carmelo Marzà. appellata
Oggetto: disconoscimento di rapporto di lavoro agricolo
Conclusioni delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3697/2021 pubblicata il 10.9.2021, il Tribunale di Catania accoglieva il ricorso con il quale bracciante agricola alle CP_1 dipendenze dell'azienda di , chiedeva il riconoscimento del CP_2
diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di residenza per l'anno 2016 per il numero di 102 giornate e del diritto alle relative indennità di disoccupazione agricola.
Espletata l'attività istruttoria, il Tribunale rigettava preliminarmente l'eccezione di decadenza sollevata dall convenuto;
entrando nel merito Pt_1
delle questioni il decidente riteneva che la ricorrente avesse dimostrato l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. La documentazione prodotta e le risultanze delle prove testimoniali fornivano un idoneo supporto probatorio delle prestazioni lavorative effettuate dalla ricorrente. Il Tribunale, pertanto, dichiarava il diritto della ricorrente ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di residenza per l'anno 2016, il diritto al godimento delle indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2016, nonché il diritto di trattenere le somme percepite a tal titolo in detto anno. Le spese processuali seguivano la soccombenza.
Avverso la sentenza l' ha proposto appello al quale ha resistito Pt_1
l'appellata.
La causa è stata posta in decisione in data 20.2.2025, ai sensi dell'art. 127 cpc, compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l' , rinviando a quanto dedotto Parte_5
nella memoria di costituzione di primo grado, lamenta che il Tribunale ha trascurato che dal verbale di accertamento ispettivo, a fondamento del disconoscimento del rapporto di lavoro, risultava che alcune aziende indicate nelle fatture della ditta , in realtà, non avevano avuto rapporti CP_2
commerciali con la stessa, altre erano inattive, altre ancora coinvolte in procedure concorsuali. Inoltre, il tribunale non avrebbe tenuto conto che la ricorrente aveva dichiarato di aver lavorato anche il sabato che, invece la ditta datoriale non aveva menzionato quale giornata lavorativa.
2. Con il secondo motivo denunzia l'omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza annuale ex art. 4 D.L. 384/92, che ripropone.
3. Difetterebbero poi le condizioni previste dall'art. 32 lett. a) L. 264/1949, per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola.
4. Si duole infine che il Tribunale non ha ammesso i testi indicati dall' Pt_1
nella memoria di costituzione.
5. L'appello è fondato solo parzialmente e nei seguenti limiti.
5.1 In via preliminare deve essere disatteso il motivo relativo alla decadenza annuale ai sensi dell'art. 4 D.L. 384/92.
Ed invero la disposizione riguarda i trattamenti pensionistici e non l'indennità di disoccupazione agricola per la quale opera il diverso regime disciplinato dall'art. 11, comma 1, del D. Lgs. N. 375/93 e dall'art. 22 del D.L.
n.7/70, conv. in L. 83/70, relativo alla materia del collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli.
Al riguardo, come correttamente rilevato dal Tribunale, nessuna decadenza può dirsi maturata considerate le date di pubblicazione dei provvedimenti di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli della ricorrente, il ricorso in sede amministrativa proposti dalla ricorrente e la data di proposizione del ricorso in sede giudiziaria,
L'art. 22 citato, al primo comma stabilisce, infatti, “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza.”
Il riferimento che la norma fa ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perchè non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso. Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine (30 giorni) stabilito dall'art. 11 del D.Lgs. n. 375 del 1993, per la presentazione del ricorso amministrativo.
Nel secondo caso coinciderà con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini di novanta giorni previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto per presunzione di legge dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza.
Nella fattispecie in esame, essendo decorso infruttuosamente il termine di
90 giorni dalla proposizione del ricorso amministrativo, la decisione tacita di rigetto è diventata definitiva il 27.1.2019 e da tale data, al momento di presentazione del ricorso giudiziario del 17.5.2019, non era decorso il termine di 120 giorni previsto dal citato art. 22, con la conseguenza che nessuna decadenza è maturata per l'azione giudiziaria.
6. Altrettanto infondati sono i motivi riguardanti la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
Secondo l'appellante, il disconoscimento dei rapporti di lavoro alle dipendenze dell'azienda deriverebbe dalla mancanza di corrispondenza CP_2
tra le operazioni commerciali risultanti dalle fatture nel periodo oggetto di accertamento e quelle realmente concluse, stante l'inesistenza di tali operazioni, l'inattività di alcune ditte clienti o lo stato di insolvenza di altre;
sicchè, per come si desume dalla lettura del verbale ispettivo, il fatturato effettivo risulterebbe sproporzionato, per difetto, rispetto all'elevato numero dei dipendenti assunti e delle giornate lavorative denunciate.
Fermo restando che tali conclusioni sono frutto di presunzioni degli ispettori e non appaiono sorrette da risconti oggettivi tali da comprovare l'esigua consistenza dell'attività svolta dall'azienda datrice, appaiono comunque irrilevanti ai fini della dimostrazione dell'insussistenza (fittizietà) dei rapporti di lavoro con la ricorrente. Piuttosto occorre valorizzare il fatto che, a fronte della motivazione della sentenza in ordine alla prova offerta dalla degli elementi caratterizzanti CP_1
il rapporto di lavoro subordinato, attraverso l'istruttoria e i documenti allegati
(CUD, UNILAV, buste paga), l' non ha contrapposto idonea prova Pt_1
contraria, non potendo considerarsi tale né la dichiarazione - suffragata dalla teste - della giornata lavorativa del sabato, esclusa invece Testimone_1
dalla datrice di lavoro;
né la mancanza, accertata dagli ispettori, di fatture relative agli ortaggi oggetto dell'attività di raccolta svolta dalla CP_1
7. Merita accoglimento invece il motivo con il quale l'appellante denunzia la mancanza dei requisiti di cui all'art. 32 lett. a) L. 264/1949. Specificamente la ricorrente, ai fini del riconoscimento dell'indennità di disoccupazione, non ha dato prova di essere stata iscritta nell'elenco dei braccianti agricoli per almeno un anno oltre quello per il quale ha richiesto l'indennità. Ne consegue che, in difetto di tale presupposto, alla non potrà essere riconosciuto il CP_1 diritto di percepire l'emolumento, né di ritenere quelli già corrisposti.
8. Quanto alle spese, dovendo le stesse essere regolate in relazione all'esito complessivo del giudizio, tenuto conto del parziale accoglimento delle domande avanzate in primo grado dalla e, dunque, della soccombenza CP_1
reciproca, appare equo compensare le spese di entrambi i gradi tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di all'iscrizione negli elenchi agricoli nell'anno 2006 e CP_1
rigetta la domanda volta a trattenere le somme alla stessa corrisposte a titolo di indennità di disoccupazione agricola;
compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 20.2.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Stefania Interdonato Dott.ssa Marcella Celesti