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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/10/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 931/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 931/2018 R.G. vertente tra
(P.I.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Mascaro;
appellante
e
(P.I.: , in persona del legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Branchicella;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 932/2017 del Tribunale di Paola, pubblicata il 07.11.2017, avente ad oggetto opposizione a D.I.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro: a) in riforma della sentenza impugnata, ed in accoglimento integrale dell'opposizione proposta in primo grado, riconoscere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla Parte_1 stante la mancata iscrizione del debito inerente
[...] Parte_1
l'azienda ceduta nei libri contabili obbligatori e stante la non sussistenza dei
1 presupposti di inquadramento nella fattispecie di cui all'art. 2558 c.c. trattandosi comunque di debito personale;
b) conseguentemente e per l'effetto, dichiarare nullo, annullare e revocare l'opposto decreto ingiuntivo per insussistenza della dedotta pretesa creditoria;
c) condannare controparte al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore”.
Per l'appellata: “Precisa le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta in appello quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte insistendo nel rigetto dell'appello e il favore delle spese. Nella denegata ipotesi in cui l'On. Le Corte d'Appello adita ritenesse meritevole di accoglimento l'appello proposto riformando la sentenza di primo grado vorrà compensare le spese di lite sul presupposto che in forza della cessione d'azienda la società appellata ha di fatto perduto il credito per insolvenza del debitore cedente nonché a seguito di un sinistro che ha materialmente distrutto l'azienda ceduta, maturando sino ad oggi solo spese”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
Con decreto ingiuntivo n. 114/2011 il Tribunale di Paola sez. distaccata di Scalea intimava alla società e al sig. Parte_1 Controparte_2 il pagamento, in solido, in favore della della somma di €13.358,40, CP_1 oltre interessi e spese, in relazione a ventuno titoli cambiari emessi dall'LL
AR di TT CE in favore della di cui la società CP_1 Parte_1 doveva rispondere quale cessionaria dell'azienda del . CP_2
Avverso detto decreto ingiuntivo proponeva opposizione la società Parte_1 deducendo che in virtù dell'art. 2560 c.c. richiamato dalla medesima società opposta non poteva esservi tenutezza al pagamento solidale del debito da parte dell'acquirente dell'azienda non risultando lo stesso dai libri contabili obbligatori.
Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'opposizione, perché CP_1 infondata in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita solo documentalmente e con sentenza n. 932/2017 il
Tribunale di Paola rigettava l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
2 Segnatamente, il Tribunale riteneva nella specie applicabile l'art. 2558 c.c. prevedente il subentro dell'acquirente dell'azienda nei contratti stipulati per l'esercizio della stessa e non aventi carattere personale. Rilevava al riguardo che il contratto intercorso tra il e la era un contratto di comodato di CP_2 CP_1 attrezzature stipulato per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, che il debito cambiario era scaduto successivamente all'atto di cessione e che peraltro l'opponente neppure aveva prodotto i libri contabili obbligatori.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
03.05.2018, la denunciando l'erroneo inquadramento della fattispecie Parte_1 nell'ambito dell'art. 2558 c.c. e non invece nell'ambito dell'art. 2560 c.c. nonché
l'erroneo inquadramento quale contratto di somministrazione stipulato per l'esercizio dell'azienda e non invece quale obbligazione avente natura e carattere personale, rilevando infine l'erroneo riferimento in sentenza alla mancata produzione dei libri contabili obbligatori;
chiedeva, quindi, la riforma della sentenza con conseguente accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta in primo grado e dichiarazione di non dovutezza al pagamento di alcuna somma, con vittoria delle spese e competenze del giudizio.
Con comparsa del 24.09.2018, si costituiva in giudizio la la quale CP_1 impugnava e contestava l'atto di appello e ne chiedeva il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 25.09.2018 la causa veniva rinviata al 13.04.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano ulteriori rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 12.06.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 23.09.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
3 § 2. Le valutazioni della Corte
2.1. L'appellante denuncia l'ingiustizia della sentenza impugnata sotto il profilo dell'erroneo inquadramento della fattispecie in esame nell'ambito dell'art. 2558 c.c.
(successione nei contratti) piuttosto che nell'ambito dell'art. 2560 c.c. (debiti relativi all'azienda ceduta). Deduce in proposito che il credito in questione è credito già ampiamente maturato e consolidato al momento della cessione dell'azienda in quanto ineriva a cambiali rilasciate, a titolo personale, da in data Controparte_2
12/04/2009, nel mentre solo in data 07/07/2010 avveniva la vendita di azienda da parte del predetto in favore della che non vi era Controparte_2 Parte_1 stata alcuna successione nei contratti di somministrazione di alimenti e bevande non avendo infatti la prodotto alcuna fattura di somministrazione che fosse CP_1 successiva alla data di cessione di azienda del 07/07/2010; che era pacifico ed incontestato il fatto della mancata iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori.
L'appellante denuncia, inoltre, l'erroneo inquadramento del credito azionato dalla nell'alveo della disciplina dei contratti di somministrazione stipulati per CP_1
l'esercizio dell'azienda e non invece quale debito contratto a titolo personale dal sig.
. Rileva che il debito portato dalle cambiali era stato contratto dal Controparte_2
per ottenere la liquidità per acquistare l'azienda da lui poi venduta alla CP_2 società appellante per l'importo di euro 20.000,00; non era debito derivante dalla somministrazione di caffè o altro in favore dell'azienda ma era il finanziamento che aveva personalmente contratto il per avviare la sua attività; ad avviso CP_2 dell'appellante ciò si evince da esplicita ripetuta ammissione della la quale: CP_1 nel ricorso per decreto ingiuntivo dice a pag. 6 che le somme erano state “utilizzate quale finanziamento per l'acquisto dei beni necessari all'attività aziendale”; nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 articola a pag. 2 capitolo di prova “vero che
ebbe a stipulare contratto di finanziamento con Controparte_2 Parte_2 mediante emissione di effetti cambiari in favore di per l'acquisto CP_1 dell'azienda già denominata LL AR.. vero che unitamente a tale finanziamento il iniziava un rapporto di fornitura..” e a pag. 3 Controparte_2
“… del finanziamento per l'acquisto dell'azienda non ancora scaduto e già insoluto nella sua totalità”; nella detta memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 esibisce copia del piano di ammortamento stipulato con nella comparsa conclusionale a pag. Pt_2
2 afferma “con tali somme il acquistava il complesso dei beni che costituiva CP_2
l'azienda bar del ”. L'appellante lamenta, infine, la superficialità Controparte_2
4 della sentenza impugnata con riguardo all'asserita mancata produzione dei libri contabili obbligatori dell'azienda ceduta, evidenziando che il giudice ha omesso di verificare che nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 del 29.06.2012 essa appellante aveva chiesto, in via subordinata, di ordinare al la esibizione dei libri CP_2 contabili obbligatori inerenti l'azienda LL AR di TT CE.
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato, essendo il giudice di primo grado incorso in un evidente travisamento delle risultanze istruttorie.
Il Tribunale ha ravvisato i presupposti per l'applicabilità dell'art. 2558 c.c. richiamando il contratto di comodato stipulato tra la e il sig. CP_1 CP_2 avente il “carattere di comodato di attrezzature stipulato per l'esercizio dell'attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande” (così a pag. 3 della sentenza) nel quale sarebbe subentrata l'odierna appellante quale cessionaria dell'azienda LL AR di cui era titolare il . CP_2
Senonchè l'unico contratto di comodato risultante ex actis è quello del
04.11.2009, successivo alla emissione delle cambiali in controversia avvenuta il
12.04.2009, intercorso tra la e il ed avente ad oggetto una macchina CP_1 CP_2 da caffè stimata in €3.000,00. Risulta ancora dagli atti che con raccomandata del
13.12.2010 la chiedeva alla oltre che il pagamento del CP_1 Parte_1 debito portato dalle cambiali, la restituzione della suddetta macchina da caffè e di un macinadosatore anch'esso oggetto di comodato e che la riscontrava detta Pt_1 richiesta con fax del 03.01.2011 rappresentando l'avvenuta restituzione dei beni.
Alla luce delle predette emergenze l'obbligazione di pagamento azionata in sede monitoria non deriva sicuramente dal citato contratto di comodato né oltretutto la società appellante può considerarsi titolare dello stesso non essendovi automaticamente subentrata per effetto della cessione di azienda, né risultando agli atti altri strumenti di traslazione della posizione negoziale.
Invero, come condivisibilmente rilevato dalla società appellante, dalle stesse affermazioni contenute negli atti difensivi della si ricava che il debito CP_1 in questione attiene ad un contratto di finanziamento erogato dalla (nella CP_1 qualità di sub concessionaria della al per l'acquisto Parte_3 CP_2 dei beni necessari all'attività aziendale in collegamento ad un contratto di fornitura di caffè in esclusiva da parte della In Parte_3 particolare, nel ricorso per decreto ingiuntivo si legge a pag. 6 che le somme erano state “utilizzate quale finanziamento per l'acquisto dei beni necessari all'attività
5 aziendale”; nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 risulta articolato a pag. 2 il seguente capitolo di prova: “vero che ebbe a stipulare contratto Controparte_2 di finanziamento con mediante emissione di effetti cambiari in favore di Parte_2 per l'acquisto dell'azienda già denominata LL AR.. vero che CP_1 unitamente a tale finanziamento il iniziava un rapporto di Controparte_2 fornitura..” e a pag. 3 “… del finanziamento per l'acquisto dell'azienda non ancora scaduto e già insoluto nella sua totalità”; nella detta memoria ex art. 183 comma 6
n. 2 la esibisce copia del piano di ammortamento stipulato con CP_1 Pt_2 nella comparsa conclusionale della a pag. 2 si legge: “con tali somme il CP_1
acquistava il complesso dei beni che costituiva l'azienda bar del CP_2 [...]
”. Ed ancora a pag. 3 della comparsa di costituzione in appello la CP_2 CP_1 afferma che “la domanda in sede monitoria veniva accolta tanto nei confronti del
firmatario delle cambiali emesse in favore della poi Controparte_2 Parte_4 girate alla e da questa scontate con la che Parte_3 Parte_5 finanziavano l'acquisto dell'azienda dell'esercizio commerciale denominato
“LL AR”.
In ragione di ciò nella specie deve escludersi l'applicabilità innanzitutto dell'art. 2558 c.c..
Come osservato dalla Suprema Corte, infatti, il contratto di finanziamento non è inerente all'esercizio dell'azienda, il che esclude in radice l'applicabilità dell'art. 2558 c.c., il quale disciplina la successione nei contratti d'azienda, aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale, nonché in quelli d'impresa, i quali, pur non avendo ad oggetto beni aziendali, comunque attengono all'organizzazione dell'impresa, come nei casi, in via esemplificativa, dei contratti di somministrazione, dei contratti di assicurazione e di quelli di appalto (in termini, fra le più recenti, Cass.
n. 31313/22; Cass. n. 15065/18).
Resta esclusa, poi, anche l'applicabilità dell'art. 2560 c.c., che si riferisce ai debiti inerenti pur sempre all'esercizio dell'azienda ceduta. Come chiarito da Cass. n.
31313/22 cit., il contratto di mutuo non può dirsi inerente all'esercizio dell'azienda, perché è volto all'acquisizione di essa, e perciò si configura come atto di organizzazione, che, secondo autorevole dottrina, va distinto dall'atto dell'organizzazione, al fine di scongiurare l'indiscriminata assimilazione dell'attività organizzativa a quella di produzione organizzata (traccia di questa distinzione vi è
6 in Cass. n. 15769/04, secondo cui in mancanza di apparato aziendale anche atti preparatori possono segnare l'effettivo esercizio dell'attività d'impresa, purché, però, permettano di individuare l'oggetto dell'attività e il suo carattere commerciale, come nel caso del mercante d'arte che acquisti, per la rivendita, numerose opere d'arte, e svolga attività promozionali). Questa distinzione risalta viepiù nella specie, poiché si ha riguardo a un imprenditore individuale, che assume la qualifica, ai fini civilistici, solo in conseguenza dell'esercizio effettivo dell'attività (Cass. n.
23157/18; n. 6968/19), anche al di là dalla mera titolarità del compendio aziendale e del numero di partita iva.
La titolarità statica dell'azienda si distingue, difatti, dall'esercizio dinamico dell'impresa, al punto che, al cospetto di una pluralità di contitolari dell'azienda, non si esclude la possibilità che solo uno di essi assuma l'effettiva gestione dell'attività commerciale, e la correlativa veste imprenditoriale, mentre un altro ne resti estraneo e si limiti a conservare il diritto dominicale spettantegli pro quota sui beni aziendali
(Cass. n. 4986/97).
Ne deriva che gli obblighi che si trasferiscono in capo all'acquirente sono quelli che il venditore si è assunto in quanto imprenditore (Cass. n. 5495/01).
Posto, dunque, che sia l'art. 2558, sia l'art. 2560 c.c. riguardano l'esercizio dinamico dell'impresa, da entrambe le norme evocato, il contratto di finanziamento cui inerisce il credito azionato in monitorio, esulando da quest'ambito, è estraneo alla sfera di applicazione della successione e nel contratto, e nel debito da esso scaturente.
Le censure formulate dall'appellante vanno pertanto accolte con conseguente revoca del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti.
3. Le spese processuali
3.1. In merito alle spese processuali, occorre rilevare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 27606/2019).
Ora, avuto riguardo all'esito finale del processo che vede soccombente la CP_1
le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico della predetta società e si
[...]
7 liquidano come da dispositivo in base ai valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con citazione notificata il 3 maggio
2018, nei confronti di in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Paola n. 932/2017 pubblicata in data
07.11.2017, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revoca il D.I. n. 114/2011 emesso dal Tribunale di Paola sez. distaccata di Scalea nei confronti di Parte_1
b) condanna l'appellata alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'appellante nei due gradi del giudizio, liquidandole per il primo grado in €111,00 per esborsi ed in €2.738,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge e per il secondo grado in €393,08 per esborsi ed in €2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Paolo Mascaro dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 931/2018 R.G. vertente tra
(P.I.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Mascaro;
appellante
e
(P.I.: , in persona del legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Branchicella;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 932/2017 del Tribunale di Paola, pubblicata il 07.11.2017, avente ad oggetto opposizione a D.I.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro: a) in riforma della sentenza impugnata, ed in accoglimento integrale dell'opposizione proposta in primo grado, riconoscere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla Parte_1 stante la mancata iscrizione del debito inerente
[...] Parte_1
l'azienda ceduta nei libri contabili obbligatori e stante la non sussistenza dei
1 presupposti di inquadramento nella fattispecie di cui all'art. 2558 c.c. trattandosi comunque di debito personale;
b) conseguentemente e per l'effetto, dichiarare nullo, annullare e revocare l'opposto decreto ingiuntivo per insussistenza della dedotta pretesa creditoria;
c) condannare controparte al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore”.
Per l'appellata: “Precisa le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta in appello quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte insistendo nel rigetto dell'appello e il favore delle spese. Nella denegata ipotesi in cui l'On. Le Corte d'Appello adita ritenesse meritevole di accoglimento l'appello proposto riformando la sentenza di primo grado vorrà compensare le spese di lite sul presupposto che in forza della cessione d'azienda la società appellata ha di fatto perduto il credito per insolvenza del debitore cedente nonché a seguito di un sinistro che ha materialmente distrutto l'azienda ceduta, maturando sino ad oggi solo spese”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
Con decreto ingiuntivo n. 114/2011 il Tribunale di Paola sez. distaccata di Scalea intimava alla società e al sig. Parte_1 Controparte_2 il pagamento, in solido, in favore della della somma di €13.358,40, CP_1 oltre interessi e spese, in relazione a ventuno titoli cambiari emessi dall'LL
AR di TT CE in favore della di cui la società CP_1 Parte_1 doveva rispondere quale cessionaria dell'azienda del . CP_2
Avverso detto decreto ingiuntivo proponeva opposizione la società Parte_1 deducendo che in virtù dell'art. 2560 c.c. richiamato dalla medesima società opposta non poteva esservi tenutezza al pagamento solidale del debito da parte dell'acquirente dell'azienda non risultando lo stesso dai libri contabili obbligatori.
Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'opposizione, perché CP_1 infondata in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita solo documentalmente e con sentenza n. 932/2017 il
Tribunale di Paola rigettava l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
2 Segnatamente, il Tribunale riteneva nella specie applicabile l'art. 2558 c.c. prevedente il subentro dell'acquirente dell'azienda nei contratti stipulati per l'esercizio della stessa e non aventi carattere personale. Rilevava al riguardo che il contratto intercorso tra il e la era un contratto di comodato di CP_2 CP_1 attrezzature stipulato per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, che il debito cambiario era scaduto successivamente all'atto di cessione e che peraltro l'opponente neppure aveva prodotto i libri contabili obbligatori.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
03.05.2018, la denunciando l'erroneo inquadramento della fattispecie Parte_1 nell'ambito dell'art. 2558 c.c. e non invece nell'ambito dell'art. 2560 c.c. nonché
l'erroneo inquadramento quale contratto di somministrazione stipulato per l'esercizio dell'azienda e non invece quale obbligazione avente natura e carattere personale, rilevando infine l'erroneo riferimento in sentenza alla mancata produzione dei libri contabili obbligatori;
chiedeva, quindi, la riforma della sentenza con conseguente accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta in primo grado e dichiarazione di non dovutezza al pagamento di alcuna somma, con vittoria delle spese e competenze del giudizio.
Con comparsa del 24.09.2018, si costituiva in giudizio la la quale CP_1 impugnava e contestava l'atto di appello e ne chiedeva il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 25.09.2018 la causa veniva rinviata al 13.04.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano ulteriori rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 12.06.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 23.09.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
3 § 2. Le valutazioni della Corte
2.1. L'appellante denuncia l'ingiustizia della sentenza impugnata sotto il profilo dell'erroneo inquadramento della fattispecie in esame nell'ambito dell'art. 2558 c.c.
(successione nei contratti) piuttosto che nell'ambito dell'art. 2560 c.c. (debiti relativi all'azienda ceduta). Deduce in proposito che il credito in questione è credito già ampiamente maturato e consolidato al momento della cessione dell'azienda in quanto ineriva a cambiali rilasciate, a titolo personale, da in data Controparte_2
12/04/2009, nel mentre solo in data 07/07/2010 avveniva la vendita di azienda da parte del predetto in favore della che non vi era Controparte_2 Parte_1 stata alcuna successione nei contratti di somministrazione di alimenti e bevande non avendo infatti la prodotto alcuna fattura di somministrazione che fosse CP_1 successiva alla data di cessione di azienda del 07/07/2010; che era pacifico ed incontestato il fatto della mancata iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori.
L'appellante denuncia, inoltre, l'erroneo inquadramento del credito azionato dalla nell'alveo della disciplina dei contratti di somministrazione stipulati per CP_1
l'esercizio dell'azienda e non invece quale debito contratto a titolo personale dal sig.
. Rileva che il debito portato dalle cambiali era stato contratto dal Controparte_2
per ottenere la liquidità per acquistare l'azienda da lui poi venduta alla CP_2 società appellante per l'importo di euro 20.000,00; non era debito derivante dalla somministrazione di caffè o altro in favore dell'azienda ma era il finanziamento che aveva personalmente contratto il per avviare la sua attività; ad avviso CP_2 dell'appellante ciò si evince da esplicita ripetuta ammissione della la quale: CP_1 nel ricorso per decreto ingiuntivo dice a pag. 6 che le somme erano state “utilizzate quale finanziamento per l'acquisto dei beni necessari all'attività aziendale”; nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 articola a pag. 2 capitolo di prova “vero che
ebbe a stipulare contratto di finanziamento con Controparte_2 Parte_2 mediante emissione di effetti cambiari in favore di per l'acquisto CP_1 dell'azienda già denominata LL AR.. vero che unitamente a tale finanziamento il iniziava un rapporto di fornitura..” e a pag. 3 Controparte_2
“… del finanziamento per l'acquisto dell'azienda non ancora scaduto e già insoluto nella sua totalità”; nella detta memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 esibisce copia del piano di ammortamento stipulato con nella comparsa conclusionale a pag. Pt_2
2 afferma “con tali somme il acquistava il complesso dei beni che costituiva CP_2
l'azienda bar del ”. L'appellante lamenta, infine, la superficialità Controparte_2
4 della sentenza impugnata con riguardo all'asserita mancata produzione dei libri contabili obbligatori dell'azienda ceduta, evidenziando che il giudice ha omesso di verificare che nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 del 29.06.2012 essa appellante aveva chiesto, in via subordinata, di ordinare al la esibizione dei libri CP_2 contabili obbligatori inerenti l'azienda LL AR di TT CE.
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato, essendo il giudice di primo grado incorso in un evidente travisamento delle risultanze istruttorie.
Il Tribunale ha ravvisato i presupposti per l'applicabilità dell'art. 2558 c.c. richiamando il contratto di comodato stipulato tra la e il sig. CP_1 CP_2 avente il “carattere di comodato di attrezzature stipulato per l'esercizio dell'attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande” (così a pag. 3 della sentenza) nel quale sarebbe subentrata l'odierna appellante quale cessionaria dell'azienda LL AR di cui era titolare il . CP_2
Senonchè l'unico contratto di comodato risultante ex actis è quello del
04.11.2009, successivo alla emissione delle cambiali in controversia avvenuta il
12.04.2009, intercorso tra la e il ed avente ad oggetto una macchina CP_1 CP_2 da caffè stimata in €3.000,00. Risulta ancora dagli atti che con raccomandata del
13.12.2010 la chiedeva alla oltre che il pagamento del CP_1 Parte_1 debito portato dalle cambiali, la restituzione della suddetta macchina da caffè e di un macinadosatore anch'esso oggetto di comodato e che la riscontrava detta Pt_1 richiesta con fax del 03.01.2011 rappresentando l'avvenuta restituzione dei beni.
Alla luce delle predette emergenze l'obbligazione di pagamento azionata in sede monitoria non deriva sicuramente dal citato contratto di comodato né oltretutto la società appellante può considerarsi titolare dello stesso non essendovi automaticamente subentrata per effetto della cessione di azienda, né risultando agli atti altri strumenti di traslazione della posizione negoziale.
Invero, come condivisibilmente rilevato dalla società appellante, dalle stesse affermazioni contenute negli atti difensivi della si ricava che il debito CP_1 in questione attiene ad un contratto di finanziamento erogato dalla (nella CP_1 qualità di sub concessionaria della al per l'acquisto Parte_3 CP_2 dei beni necessari all'attività aziendale in collegamento ad un contratto di fornitura di caffè in esclusiva da parte della In Parte_3 particolare, nel ricorso per decreto ingiuntivo si legge a pag. 6 che le somme erano state “utilizzate quale finanziamento per l'acquisto dei beni necessari all'attività
5 aziendale”; nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 risulta articolato a pag. 2 il seguente capitolo di prova: “vero che ebbe a stipulare contratto Controparte_2 di finanziamento con mediante emissione di effetti cambiari in favore di Parte_2 per l'acquisto dell'azienda già denominata LL AR.. vero che CP_1 unitamente a tale finanziamento il iniziava un rapporto di Controparte_2 fornitura..” e a pag. 3 “… del finanziamento per l'acquisto dell'azienda non ancora scaduto e già insoluto nella sua totalità”; nella detta memoria ex art. 183 comma 6
n. 2 la esibisce copia del piano di ammortamento stipulato con CP_1 Pt_2 nella comparsa conclusionale della a pag. 2 si legge: “con tali somme il CP_1
acquistava il complesso dei beni che costituiva l'azienda bar del CP_2 [...]
”. Ed ancora a pag. 3 della comparsa di costituzione in appello la CP_2 CP_1 afferma che “la domanda in sede monitoria veniva accolta tanto nei confronti del
firmatario delle cambiali emesse in favore della poi Controparte_2 Parte_4 girate alla e da questa scontate con la che Parte_3 Parte_5 finanziavano l'acquisto dell'azienda dell'esercizio commerciale denominato
“LL AR”.
In ragione di ciò nella specie deve escludersi l'applicabilità innanzitutto dell'art. 2558 c.c..
Come osservato dalla Suprema Corte, infatti, il contratto di finanziamento non è inerente all'esercizio dell'azienda, il che esclude in radice l'applicabilità dell'art. 2558 c.c., il quale disciplina la successione nei contratti d'azienda, aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale, nonché in quelli d'impresa, i quali, pur non avendo ad oggetto beni aziendali, comunque attengono all'organizzazione dell'impresa, come nei casi, in via esemplificativa, dei contratti di somministrazione, dei contratti di assicurazione e di quelli di appalto (in termini, fra le più recenti, Cass.
n. 31313/22; Cass. n. 15065/18).
Resta esclusa, poi, anche l'applicabilità dell'art. 2560 c.c., che si riferisce ai debiti inerenti pur sempre all'esercizio dell'azienda ceduta. Come chiarito da Cass. n.
31313/22 cit., il contratto di mutuo non può dirsi inerente all'esercizio dell'azienda, perché è volto all'acquisizione di essa, e perciò si configura come atto di organizzazione, che, secondo autorevole dottrina, va distinto dall'atto dell'organizzazione, al fine di scongiurare l'indiscriminata assimilazione dell'attività organizzativa a quella di produzione organizzata (traccia di questa distinzione vi è
6 in Cass. n. 15769/04, secondo cui in mancanza di apparato aziendale anche atti preparatori possono segnare l'effettivo esercizio dell'attività d'impresa, purché, però, permettano di individuare l'oggetto dell'attività e il suo carattere commerciale, come nel caso del mercante d'arte che acquisti, per la rivendita, numerose opere d'arte, e svolga attività promozionali). Questa distinzione risalta viepiù nella specie, poiché si ha riguardo a un imprenditore individuale, che assume la qualifica, ai fini civilistici, solo in conseguenza dell'esercizio effettivo dell'attività (Cass. n.
23157/18; n. 6968/19), anche al di là dalla mera titolarità del compendio aziendale e del numero di partita iva.
La titolarità statica dell'azienda si distingue, difatti, dall'esercizio dinamico dell'impresa, al punto che, al cospetto di una pluralità di contitolari dell'azienda, non si esclude la possibilità che solo uno di essi assuma l'effettiva gestione dell'attività commerciale, e la correlativa veste imprenditoriale, mentre un altro ne resti estraneo e si limiti a conservare il diritto dominicale spettantegli pro quota sui beni aziendali
(Cass. n. 4986/97).
Ne deriva che gli obblighi che si trasferiscono in capo all'acquirente sono quelli che il venditore si è assunto in quanto imprenditore (Cass. n. 5495/01).
Posto, dunque, che sia l'art. 2558, sia l'art. 2560 c.c. riguardano l'esercizio dinamico dell'impresa, da entrambe le norme evocato, il contratto di finanziamento cui inerisce il credito azionato in monitorio, esulando da quest'ambito, è estraneo alla sfera di applicazione della successione e nel contratto, e nel debito da esso scaturente.
Le censure formulate dall'appellante vanno pertanto accolte con conseguente revoca del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti.
3. Le spese processuali
3.1. In merito alle spese processuali, occorre rilevare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 27606/2019).
Ora, avuto riguardo all'esito finale del processo che vede soccombente la CP_1
le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico della predetta società e si
[...]
7 liquidano come da dispositivo in base ai valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con citazione notificata il 3 maggio
2018, nei confronti di in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Paola n. 932/2017 pubblicata in data
07.11.2017, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revoca il D.I. n. 114/2011 emesso dal Tribunale di Paola sez. distaccata di Scalea nei confronti di Parte_1
b) condanna l'appellata alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'appellante nei due gradi del giudizio, liquidandole per il primo grado in €111,00 per esborsi ed in €2.738,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge e per il secondo grado in €393,08 per esborsi ed in €2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Paolo Mascaro dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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