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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/07/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3803 del RG VG dell'anno 2024 avente ad oggetto la regolamentazione delle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale, vertente
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Elena Bernardini, presso il cui studio sito in Calcinaia (PI), via Del Tiglio n. 157, elettivamente domicilia
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI: per entrambi i ricorrenti regolamentare i rapporti tra i genitori e tra di essi e la figlia alle condizioni riportate nel ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 30.12.2024, e Parte_1
hanno chiesto di recepire l'accordo da essi Parte_2 raggiunto in merito alla regolamentazione dei rapporti tra di essi e con la figlia
, nata il [...]. Persona_1
Nell'udienza del giorno 15 maggio 2025, celebrata mediante deposito di note scritte, le parti hanno rinunciato a comparire personalmente, confermando le
RG VG n. 3803/2024 - Pagina 1 di 5 conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. per la regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale.
2. La domanda di modifica delle condizioni è fondata.
Dalla documentazione prodotta si evince la concorde volontà delle parti di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore nel Per_1 senso indicato dal ricorso.
3. I ricorrenti hanno chiesto che i rapporti tra di essi e con la figlia venissero disciplinati alle seguenti condizioni:
“A) Affido congiunto della figlia ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre in Santa Maria a Monte (PI) loc. Ponticelli, via Giuseppe
Mazzini n. 10 Int. 15.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della figlia stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. La sig.ra avrà la facoltà di Parte_1 trasferire altrove la propria residenza e quella della figlia, purché ciò non limiti e/o modifichi il diritto di visita del padre come indicato nel successivo punto B). In caso di trasferimento della residenza, la sig.ra sarà tenuta a darne notizia al sig. con Parte_1 Parte_2 congruo preavviso, lo stesso dovrà fare il sig. . Parte_2
B) Il sig. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro e stante il Parte_2 lavoro su turni che si alternano ogni settimana, avrà la facoltà di tenere con sé la figlia secondo il calendario di seguito specificato: Per_
- la prima settimana, il lunedì ed il giovedì il sig. andrà a prendere la figlia a Parte_2 scuola alle ore 16:00 e la riporterà a scuola la mattina successiva con pernottamento presso Per_ il padre;
il venerdì il sig. andrà a prendere la figlia a scuola alle ore 16:00 e Parte_2 la riporterà a casa della madre entro le ore 19:00; la seconda settimana, il mercoledì ed il Per_ giovedì il sig. andrà a prendere la figlia a scuola alle ore 16:00 e la riporterà Parte_2
a scuola la mattina successiva con pernottamento presso il padre;
sempre la seconda settimana il sig. andrà a prendere la figlia dalla madre la domenica mattina alle Parte_2 ore 11.00 e la riporterà a scuola la mattina successiva con pernottamento presso il padre. Le altre settimane continueranno in modo alternato in considerazione comunque dei giorni di
RG VG n. 3803/2024 - Pagina 2 di 5 lavoro/riposo del padre e della madre. Ulteriori periodi di visita/frequentazione ovvero eventuali modifiche al suddetto calendario, potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi nonché di studio e sociali della figlia, ed in ogni caso sempre nel rispetto della volontà di quest'ultima.
Per quanto riguarda le festività, i genitori trascorreranno con la figlia i giorni festivi (vigilia di Natale, giorno di Natale, giorno di Pasqua, lunedì di Pasqua) in modo alternato di anno in anno. Per quanto riguarda il periodo estivo ciascun genitore trascorrerà con la figlia un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, da concordare entro il 15 giugno di ogni anno. In ogni caso i genitori si impegnano affinché la figlia mantenga un rapporto equilibrato e paritario con entrambi sempre nel rispetto della volontà e delle decisioni della figlia stessa
C) Il sig. – a decorrere dal mese di dicembre 2024 compreso – si impegna Parte_2
a corrispondere mensilmente alla sig.ra entro e non oltre il giorno 15 di Parte_1 ogni mese, a titolo di concorso per il mantenimento ordinario della figlia, la somma di €300,00
(euro trecento/00), da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT.
D) I genitori si obbligano a sostenere le spese straordinarie della figlia nella misura del 50%
Ciascuno. Tutte le spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia dovranno essere previamente concordate e verranno sostenute da entrambi i genitori pro quota. Nell'ipotesi in cui, previo accordo delle parti, una spesa venga sostenuta per intero da uno dei due genitori, quello che effettuerà la spesa dovrà documentarla mediante apposita documentazione fiscale al fine di ottenere il rimborso del 50%. La documentazione fiscale attestante il pagamento dovrà essere esibita all'altro genitore entro giorni trenta dal momento in cui è stata sostenuta in modo che la spesa venga rimborsata il mese successivo tramite bonifico entro e non oltre il giorno 15.
I genitori concordano che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per le spese mediche urgenti e per le spese relative alla frequentazione scolastica che abbiano carattere necessario e periodico ed in particolare per le tasse d'iscrizione, i libri di testo, l'abbonamento autobus e mensa.
Preventivo accordo sarà invece necessario per il rimborso di tutte le ulteriori spese straordinarie di natura medica, scolastica, sportiva e/o ricreativa.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
RG VG n. 3803/2024 - Pagina 3 di 5 Scolastiche: rette scolastiche (anche per pre scuola e/o doposcuola), corredo d'inizio anno scolastico, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nell'eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato
(minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
E) Il sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse Parte_2 della figlia fintanto che la stessa non sarà economicamente indipendente.
F) il sig. rinuncia all'assegno unico, agli assegni familiari e ad ogni altra indennità, Parte_2 contributo e/o benefit che saranno percepiti interamente dalla sig.ra Il Parte_1 sig. si obbliga, pertanto, ad esplicitare tale rinuncia in ogni sede competente Parte_2 affinché la sig.ra percepisca per intero quanto sopra detto. Parte_1
G) Le parti si impegnano a modificare le condizioni del suddetto accordo anche con riguardo ai contributi da versare nell'interesse della figlia nell'ipotesi di modifica e/o variazione delle proprie condizioni personali, economiche e lavorative.
I) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo nell'interesse della figlia, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia ed evitando che intervengano terze persone nell'educazione della figlia.
L) I genitori si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
4. Il Collegio, valutata la rispondenza delle suddette condizioni al superiore interesse della prole, ritiene di potere recepire l'accordo delle parti.
5. In considerazione degli interessi coinvolti il Collegio ritiene che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
1) DISPONE che la figlia , nata a [...] il Persona_1
10.12.2018 venga affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza abituale e collocamento prevalente presso la casa materna;
RG VG n. 3803/2024 - Pagina 4 di 5 2) DISPONE che le modalità di esercizio del diritto di visita e di mantenimento della minore, nonché gli altri aspetti di esercizio della responsabilità genitoriale siano disciplinati secondo quanto previsto dalle parti e riportato nel punto 3) della parte motiva;
3) DICHIARA compensate interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25.06.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Teresa Guerrieri
Il Presidente
dott.ssa Eleonora Polidori
RG VG n. 3803/2024 - Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3803 del RG VG dell'anno 2024 avente ad oggetto la regolamentazione delle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale, vertente
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Elena Bernardini, presso il cui studio sito in Calcinaia (PI), via Del Tiglio n. 157, elettivamente domicilia
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI: per entrambi i ricorrenti regolamentare i rapporti tra i genitori e tra di essi e la figlia alle condizioni riportate nel ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 30.12.2024, e Parte_1
hanno chiesto di recepire l'accordo da essi Parte_2 raggiunto in merito alla regolamentazione dei rapporti tra di essi e con la figlia
, nata il [...]. Persona_1
Nell'udienza del giorno 15 maggio 2025, celebrata mediante deposito di note scritte, le parti hanno rinunciato a comparire personalmente, confermando le
RG VG n. 3803/2024 - Pagina 1 di 5 conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. per la regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale.
2. La domanda di modifica delle condizioni è fondata.
Dalla documentazione prodotta si evince la concorde volontà delle parti di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore nel Per_1 senso indicato dal ricorso.
3. I ricorrenti hanno chiesto che i rapporti tra di essi e con la figlia venissero disciplinati alle seguenti condizioni:
“A) Affido congiunto della figlia ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre in Santa Maria a Monte (PI) loc. Ponticelli, via Giuseppe
Mazzini n. 10 Int. 15.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della figlia stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. La sig.ra avrà la facoltà di Parte_1 trasferire altrove la propria residenza e quella della figlia, purché ciò non limiti e/o modifichi il diritto di visita del padre come indicato nel successivo punto B). In caso di trasferimento della residenza, la sig.ra sarà tenuta a darne notizia al sig. con Parte_1 Parte_2 congruo preavviso, lo stesso dovrà fare il sig. . Parte_2
B) Il sig. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro e stante il Parte_2 lavoro su turni che si alternano ogni settimana, avrà la facoltà di tenere con sé la figlia secondo il calendario di seguito specificato: Per_
- la prima settimana, il lunedì ed il giovedì il sig. andrà a prendere la figlia a Parte_2 scuola alle ore 16:00 e la riporterà a scuola la mattina successiva con pernottamento presso Per_ il padre;
il venerdì il sig. andrà a prendere la figlia a scuola alle ore 16:00 e Parte_2 la riporterà a casa della madre entro le ore 19:00; la seconda settimana, il mercoledì ed il Per_ giovedì il sig. andrà a prendere la figlia a scuola alle ore 16:00 e la riporterà Parte_2
a scuola la mattina successiva con pernottamento presso il padre;
sempre la seconda settimana il sig. andrà a prendere la figlia dalla madre la domenica mattina alle Parte_2 ore 11.00 e la riporterà a scuola la mattina successiva con pernottamento presso il padre. Le altre settimane continueranno in modo alternato in considerazione comunque dei giorni di
RG VG n. 3803/2024 - Pagina 2 di 5 lavoro/riposo del padre e della madre. Ulteriori periodi di visita/frequentazione ovvero eventuali modifiche al suddetto calendario, potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi nonché di studio e sociali della figlia, ed in ogni caso sempre nel rispetto della volontà di quest'ultima.
Per quanto riguarda le festività, i genitori trascorreranno con la figlia i giorni festivi (vigilia di Natale, giorno di Natale, giorno di Pasqua, lunedì di Pasqua) in modo alternato di anno in anno. Per quanto riguarda il periodo estivo ciascun genitore trascorrerà con la figlia un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, da concordare entro il 15 giugno di ogni anno. In ogni caso i genitori si impegnano affinché la figlia mantenga un rapporto equilibrato e paritario con entrambi sempre nel rispetto della volontà e delle decisioni della figlia stessa
C) Il sig. – a decorrere dal mese di dicembre 2024 compreso – si impegna Parte_2
a corrispondere mensilmente alla sig.ra entro e non oltre il giorno 15 di Parte_1 ogni mese, a titolo di concorso per il mantenimento ordinario della figlia, la somma di €300,00
(euro trecento/00), da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT.
D) I genitori si obbligano a sostenere le spese straordinarie della figlia nella misura del 50%
Ciascuno. Tutte le spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia dovranno essere previamente concordate e verranno sostenute da entrambi i genitori pro quota. Nell'ipotesi in cui, previo accordo delle parti, una spesa venga sostenuta per intero da uno dei due genitori, quello che effettuerà la spesa dovrà documentarla mediante apposita documentazione fiscale al fine di ottenere il rimborso del 50%. La documentazione fiscale attestante il pagamento dovrà essere esibita all'altro genitore entro giorni trenta dal momento in cui è stata sostenuta in modo che la spesa venga rimborsata il mese successivo tramite bonifico entro e non oltre il giorno 15.
I genitori concordano che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per le spese mediche urgenti e per le spese relative alla frequentazione scolastica che abbiano carattere necessario e periodico ed in particolare per le tasse d'iscrizione, i libri di testo, l'abbonamento autobus e mensa.
Preventivo accordo sarà invece necessario per il rimborso di tutte le ulteriori spese straordinarie di natura medica, scolastica, sportiva e/o ricreativa.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
RG VG n. 3803/2024 - Pagina 3 di 5 Scolastiche: rette scolastiche (anche per pre scuola e/o doposcuola), corredo d'inizio anno scolastico, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nell'eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato
(minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
E) Il sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse Parte_2 della figlia fintanto che la stessa non sarà economicamente indipendente.
F) il sig. rinuncia all'assegno unico, agli assegni familiari e ad ogni altra indennità, Parte_2 contributo e/o benefit che saranno percepiti interamente dalla sig.ra Il Parte_1 sig. si obbliga, pertanto, ad esplicitare tale rinuncia in ogni sede competente Parte_2 affinché la sig.ra percepisca per intero quanto sopra detto. Parte_1
G) Le parti si impegnano a modificare le condizioni del suddetto accordo anche con riguardo ai contributi da versare nell'interesse della figlia nell'ipotesi di modifica e/o variazione delle proprie condizioni personali, economiche e lavorative.
I) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo nell'interesse della figlia, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia ed evitando che intervengano terze persone nell'educazione della figlia.
L) I genitori si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
4. Il Collegio, valutata la rispondenza delle suddette condizioni al superiore interesse della prole, ritiene di potere recepire l'accordo delle parti.
5. In considerazione degli interessi coinvolti il Collegio ritiene che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
1) DISPONE che la figlia , nata a [...] il Persona_1
10.12.2018 venga affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza abituale e collocamento prevalente presso la casa materna;
RG VG n. 3803/2024 - Pagina 4 di 5 2) DISPONE che le modalità di esercizio del diritto di visita e di mantenimento della minore, nonché gli altri aspetti di esercizio della responsabilità genitoriale siano disciplinati secondo quanto previsto dalle parti e riportato nel punto 3) della parte motiva;
3) DICHIARA compensate interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25.06.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Teresa Guerrieri
Il Presidente
dott.ssa Eleonora Polidori
RG VG n. 3803/2024 - Pagina 5 di 5