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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/07/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 675/2020 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Rosa Maria Bova componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 675 del Reg. Gen. dell'anno 2020, e vertente tra , Parte_1
, , , , tutti agenti Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 nella qualità di eredi di (rispettivi codici fiscali: – Persona_1 CodiceFiscale_1
– – – CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4 [...]
), e tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Tripodi, e C.F._5 [...]
in persona del rappresentante legale pro Controparte_1
tempore (C.F.: ), non costituitasi nel presente grado. P.IVA_1
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, è gravata la sentenza n. 266/2020 del Tribunale di Palmi, con la quale veniva rigettata la richiesta d'annullamento a) dell'avviso di revoca dell'agevolazione storicamente concessa a (dante causa degli odierni appellanti), ai sensi della Persona_1
L. 1329/65 e b) dell'invito di pagamento in restituzione, emesso pe l'importo di 6.176,11 euro.
2.1. Gli eredi di – premettendo come a) il contributo ricevuto dal padre e marito fosse Per_1 stato ottenuto nel 1999 per l'acquisto d'una betoniera, e b) tale mezzo fosse stato regolarmente rivenduto a terzi nel quinquennio successivo all'acquisto (ossia nel 2006), conformemente alla normativa di riferimento – contestavano l'esito dell'attività ispettiva avviata dall'appellata, e – appunto – conclusasi con l'adozione dell'atto di revoca avversato, in quanto i documenti richiesti, sebbene inviati oltre il termine (di venti giorni) loro accordato, erano stati comunque trasmessi.
2.2. Essi sottolineavano – inoltre – come la fase ispettiva avrebbe dovuto concludersi entro il limite temporale massimo di cinque anni dall'acquisto, fissato per l'inalienabilità del bene per il quale fosse stato ottenuto il contributo.
2.3. Gli appellanti – ciò detto – censurano la sentenza laddove il primo giudice ha ritenuto a)
l'ente erogatore della concessione titolato a compiere l'attività ispettiva in ogni tempo, senza considerare come – ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 e 9 , l. 123/1998 – l'attività in questione trovasse quale limite temporale massimo il quinquennio, decorso il quale il bene sarebbe divenuto suscettibile d'alienazione, b) applicabile alla fattispecie la previsione dell'art. 9, l. 123/1998, il quale disciplina – invece – la revoca per documenti incompleti o irregolari, nella fase concessoria del contributo e non anche in quella ispettiva, c) non configurabile – nel caso di specie – un'ipotesi di sanatoria, tralasciano di considerare come i documenti richiesti per l'ispezione, sebbene al di là del termine fissato, fossero stati comunque forniti all'ente richiedente (il quale – dunque – avrebbe dovuto annullare l'avversato avviso di revoca, in regime d'autotutela).
3. L'appellata non ha svolto difese nel presente grado di giudizio. Controparte_1
4. All'esito della camera di consiglio del 9 luglio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è fondato.
6. Assumendo corretta la proponibilità d'iniziative ispettive "in ogni tempo" (circostanza qui supposta a titolo di mera ipotesi argomentativa, risultando comunque teoricamente
2 problematico un potere di controllo dissociato da qualsiasi limite temporale, e – in quanto tale
– potenzialmente confliggente con i principi di buona fede, ragionevolezza, affidamento legittimo e proporzionalità, ove il suo esercizio si traducesse nell'assoggettamento del percettore di sussidi pubblici a verifiche compiute a significativa lontananza di tempo dall'erogazione della provvidenza), l'art. 9, I c., d. lgs. 123/1998 (fondativo della potestà ispettiva qui azionata) subordina testualmente la revoca del contributo (non già alla mancata produzione dei documenti pretesi dal controllante, bensì) all'insanabilità dell'omissione della produzione, ossia alla sua irrimediabilità.
7. Tale puntualizzazione I) lascia – innanzitutto – trasparire l'intenzione del legislatore d'aver voluto riferirsi a circostanze e documentazioni rilevanti nelle fasi antecedenti (ovvero – al più
– concomitanti) all'elargizione del beneficio (giacché il rimando al concetto di "requisiti" – cioè condizioni propedeutiche alla valutazione amministrativa d'ammissibilità dell'attribuzione economica – risulta contemplato anch'esso apertamente nel corpo dell'articolo), e II) va – in secondo luogo – pur sempre confrontata con l'ulteriore specificazione per la quale siffatta carenza deve rivelarsi irrisolvibile, cioè non ovviabile (indipendentemente dalla prontezza o meno dell'ostensione del carteggio).
8. Nella specie, è incontroverso fra le parti il dato della sopravvenuta, positiva trasmissione
(al controllante) dell'incartamento disputato: la stessa appellata (non partecipante al secondo grado giudiziale) ha ammesso (a pagina 3 della propria memoria di costituzione in primo grado) l'effettività di tale presentazione avversaria (ancorché intempestiva).
9. Orbene, far discendere da tale tardività la revoca del beneficio – a circa un settennio dall'approvazione dell'istanza d'accesso al contributo economico – è ultroneo, un tale epilogo costituendo reazione incongrua, rispetto all'entità e alle concrete conseguenze (finanche temporalmente limitate) dell'omissione imputabile al beneficiato.
10. Giova – al riguardo – rammentare come il soggetto controllante abbia richiesto (nella propria missiva d'esordio del procedimento ispettivo) l'invio dei documenti entro il termine di venti giorni, prospettando – in caso di superamento del termine – la revoca del beneficio.
11. Sennonché, disporre il recupero del contributo – a sette anni dal suo versamento – per effetto della mancata ottemperanza a un onere, da assolversi nel termine (esiguo e stabilito unilateralmente) di venti giorni, risulta contegno non improntato a correttezza, e – su tutto – contrastante col dato normativo: il fatto in sé (pacifico) del successivo invio della documentazione, invero, conferma – per ciò solo – la sanabilità dell'originaria (ed evidentemente solo temporanea) omissione.
3 12. Appare – peraltro – pure plausibile l'impostazione fatta propria (sebbene allo stadio embrionale, considerata la natura cautelare della relativa pronuncia) dal giudice amministrativo (poi dichiaratosi sprovvisto di giurisdizione sulla vertenza), secondo la quale l'esercizio del potere d'ispezione avrebbe potuto incontrare lo sbarramento temporale dell'avvenuta alienazione legittima del bene (acquistato dall'impresa attraverso i fondi pubblici).
13. Costituendo – invero – la provvidenza controversa uno strumento finalizzato all'acquisizione di macchinari cedibili decorso il quinquennio dalla concessione del beneficio, non sarebbe peregrino ricondurre l'esercizio del controllo pubblico al medesimo termine entro cui il bene così ottenuto debba essere mantenuto in capo al percipiente, per negarne – invece
– la possibilità d'esercizio legittimo, una volta decorso il termine stesso.
14. A ogni buon conto, l'avvenuta e incontestata produzione della documentazione richiesta depone in sé per l'illegittimità della revoca qui impugnata, non essendo state dimostrate dall'avversaria (contumace in seconda cura) né l'essenzialità del (breve) termine di venti giorni (accordato agli appellanti per l'ostensione) né la ragione per la quale il mero dato dell'esibizione fuori (detto) termine avrebbe comportato una conseguenza così radicale e afflittiva, quale la perdita retroattiva dell'elargizione.
15. Per tutte le ragioni illustrate sinora – in ultima analisi – l'appello va accolto, con dichiarazione dell'illegittimità del recupero disposto.
16. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza e vengono conseguentemente poste a carico di
[...]
risultano calcolate attingendo al parametro di Controparte_1 valore della controversia e stimando quest'ultima di complessità bassa, e sono determinate secondo il prospetto seguente, per ambo i gradi di giudizio:
Primo grado
Fase di studio della controversia: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio: € 389,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 840,00
Fase decisionale: € 851,00
Compenso tabellare: € 2.540,00
Secondo grado
Fase di studio della controversia: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio: € 461,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 922,00
4 Fase decisionale: € 956,00
Compenso tabellare: € 2.906,00
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da
, , , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_6
nei confronti di in persona del Controparte_1
rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello;
- per l'effetto, in riforma della sentenza n. 266/2020 del Tribunale di Palmi, dichiara l'illegittimità dell'avviso di revoca dell'invito di pagamento in restituzione n. 1113/2007, spiccato per l'importo di 6.176,11 euro;
- condanna in persona del Controparte_1
rappresentante legale pro tempore, alla rifusione delle competenze processuali sostenute dagli appellanti, e calcolate – per ambo i gradi di giudizio – nell'importo complessivamente pari a 5.446,00 euro: quanto sopra, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA e C.P.A., come per legge.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
5
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Rosa Maria Bova componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 675 del Reg. Gen. dell'anno 2020, e vertente tra , Parte_1
, , , , tutti agenti Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 nella qualità di eredi di (rispettivi codici fiscali: – Persona_1 CodiceFiscale_1
– – – CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4 [...]
), e tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Tripodi, e C.F._5 [...]
in persona del rappresentante legale pro Controparte_1
tempore (C.F.: ), non costituitasi nel presente grado. P.IVA_1
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, è gravata la sentenza n. 266/2020 del Tribunale di Palmi, con la quale veniva rigettata la richiesta d'annullamento a) dell'avviso di revoca dell'agevolazione storicamente concessa a (dante causa degli odierni appellanti), ai sensi della Persona_1
L. 1329/65 e b) dell'invito di pagamento in restituzione, emesso pe l'importo di 6.176,11 euro.
2.1. Gli eredi di – premettendo come a) il contributo ricevuto dal padre e marito fosse Per_1 stato ottenuto nel 1999 per l'acquisto d'una betoniera, e b) tale mezzo fosse stato regolarmente rivenduto a terzi nel quinquennio successivo all'acquisto (ossia nel 2006), conformemente alla normativa di riferimento – contestavano l'esito dell'attività ispettiva avviata dall'appellata, e – appunto – conclusasi con l'adozione dell'atto di revoca avversato, in quanto i documenti richiesti, sebbene inviati oltre il termine (di venti giorni) loro accordato, erano stati comunque trasmessi.
2.2. Essi sottolineavano – inoltre – come la fase ispettiva avrebbe dovuto concludersi entro il limite temporale massimo di cinque anni dall'acquisto, fissato per l'inalienabilità del bene per il quale fosse stato ottenuto il contributo.
2.3. Gli appellanti – ciò detto – censurano la sentenza laddove il primo giudice ha ritenuto a)
l'ente erogatore della concessione titolato a compiere l'attività ispettiva in ogni tempo, senza considerare come – ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 e 9 , l. 123/1998 – l'attività in questione trovasse quale limite temporale massimo il quinquennio, decorso il quale il bene sarebbe divenuto suscettibile d'alienazione, b) applicabile alla fattispecie la previsione dell'art. 9, l. 123/1998, il quale disciplina – invece – la revoca per documenti incompleti o irregolari, nella fase concessoria del contributo e non anche in quella ispettiva, c) non configurabile – nel caso di specie – un'ipotesi di sanatoria, tralasciano di considerare come i documenti richiesti per l'ispezione, sebbene al di là del termine fissato, fossero stati comunque forniti all'ente richiedente (il quale – dunque – avrebbe dovuto annullare l'avversato avviso di revoca, in regime d'autotutela).
3. L'appellata non ha svolto difese nel presente grado di giudizio. Controparte_1
4. All'esito della camera di consiglio del 9 luglio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è fondato.
6. Assumendo corretta la proponibilità d'iniziative ispettive "in ogni tempo" (circostanza qui supposta a titolo di mera ipotesi argomentativa, risultando comunque teoricamente
2 problematico un potere di controllo dissociato da qualsiasi limite temporale, e – in quanto tale
– potenzialmente confliggente con i principi di buona fede, ragionevolezza, affidamento legittimo e proporzionalità, ove il suo esercizio si traducesse nell'assoggettamento del percettore di sussidi pubblici a verifiche compiute a significativa lontananza di tempo dall'erogazione della provvidenza), l'art. 9, I c., d. lgs. 123/1998 (fondativo della potestà ispettiva qui azionata) subordina testualmente la revoca del contributo (non già alla mancata produzione dei documenti pretesi dal controllante, bensì) all'insanabilità dell'omissione della produzione, ossia alla sua irrimediabilità.
7. Tale puntualizzazione I) lascia – innanzitutto – trasparire l'intenzione del legislatore d'aver voluto riferirsi a circostanze e documentazioni rilevanti nelle fasi antecedenti (ovvero – al più
– concomitanti) all'elargizione del beneficio (giacché il rimando al concetto di "requisiti" – cioè condizioni propedeutiche alla valutazione amministrativa d'ammissibilità dell'attribuzione economica – risulta contemplato anch'esso apertamente nel corpo dell'articolo), e II) va – in secondo luogo – pur sempre confrontata con l'ulteriore specificazione per la quale siffatta carenza deve rivelarsi irrisolvibile, cioè non ovviabile (indipendentemente dalla prontezza o meno dell'ostensione del carteggio).
8. Nella specie, è incontroverso fra le parti il dato della sopravvenuta, positiva trasmissione
(al controllante) dell'incartamento disputato: la stessa appellata (non partecipante al secondo grado giudiziale) ha ammesso (a pagina 3 della propria memoria di costituzione in primo grado) l'effettività di tale presentazione avversaria (ancorché intempestiva).
9. Orbene, far discendere da tale tardività la revoca del beneficio – a circa un settennio dall'approvazione dell'istanza d'accesso al contributo economico – è ultroneo, un tale epilogo costituendo reazione incongrua, rispetto all'entità e alle concrete conseguenze (finanche temporalmente limitate) dell'omissione imputabile al beneficiato.
10. Giova – al riguardo – rammentare come il soggetto controllante abbia richiesto (nella propria missiva d'esordio del procedimento ispettivo) l'invio dei documenti entro il termine di venti giorni, prospettando – in caso di superamento del termine – la revoca del beneficio.
11. Sennonché, disporre il recupero del contributo – a sette anni dal suo versamento – per effetto della mancata ottemperanza a un onere, da assolversi nel termine (esiguo e stabilito unilateralmente) di venti giorni, risulta contegno non improntato a correttezza, e – su tutto – contrastante col dato normativo: il fatto in sé (pacifico) del successivo invio della documentazione, invero, conferma – per ciò solo – la sanabilità dell'originaria (ed evidentemente solo temporanea) omissione.
3 12. Appare – peraltro – pure plausibile l'impostazione fatta propria (sebbene allo stadio embrionale, considerata la natura cautelare della relativa pronuncia) dal giudice amministrativo (poi dichiaratosi sprovvisto di giurisdizione sulla vertenza), secondo la quale l'esercizio del potere d'ispezione avrebbe potuto incontrare lo sbarramento temporale dell'avvenuta alienazione legittima del bene (acquistato dall'impresa attraverso i fondi pubblici).
13. Costituendo – invero – la provvidenza controversa uno strumento finalizzato all'acquisizione di macchinari cedibili decorso il quinquennio dalla concessione del beneficio, non sarebbe peregrino ricondurre l'esercizio del controllo pubblico al medesimo termine entro cui il bene così ottenuto debba essere mantenuto in capo al percipiente, per negarne – invece
– la possibilità d'esercizio legittimo, una volta decorso il termine stesso.
14. A ogni buon conto, l'avvenuta e incontestata produzione della documentazione richiesta depone in sé per l'illegittimità della revoca qui impugnata, non essendo state dimostrate dall'avversaria (contumace in seconda cura) né l'essenzialità del (breve) termine di venti giorni (accordato agli appellanti per l'ostensione) né la ragione per la quale il mero dato dell'esibizione fuori (detto) termine avrebbe comportato una conseguenza così radicale e afflittiva, quale la perdita retroattiva dell'elargizione.
15. Per tutte le ragioni illustrate sinora – in ultima analisi – l'appello va accolto, con dichiarazione dell'illegittimità del recupero disposto.
16. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza e vengono conseguentemente poste a carico di
[...]
risultano calcolate attingendo al parametro di Controparte_1 valore della controversia e stimando quest'ultima di complessità bassa, e sono determinate secondo il prospetto seguente, per ambo i gradi di giudizio:
Primo grado
Fase di studio della controversia: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio: € 389,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 840,00
Fase decisionale: € 851,00
Compenso tabellare: € 2.540,00
Secondo grado
Fase di studio della controversia: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio: € 461,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 922,00
4 Fase decisionale: € 956,00
Compenso tabellare: € 2.906,00
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da
, , , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_6
nei confronti di in persona del Controparte_1
rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello;
- per l'effetto, in riforma della sentenza n. 266/2020 del Tribunale di Palmi, dichiara l'illegittimità dell'avviso di revoca dell'invito di pagamento in restituzione n. 1113/2007, spiccato per l'importo di 6.176,11 euro;
- condanna in persona del Controparte_1
rappresentante legale pro tempore, alla rifusione delle competenze processuali sostenute dagli appellanti, e calcolate – per ambo i gradi di giudizio – nell'importo complessivamente pari a 5.446,00 euro: quanto sopra, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA e C.P.A., come per legge.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
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