Art. 48.
Eccettuate le contravvenzioni punite con l'ammenda fino a lire 200.000, in tutti gli altri casi il giudice, nel pronunciare la condanna, dispone la pubblicazione della sentenza.
Eccettuate le contravvenzioni punite con l'ammenda fino a lire 200.000, in tutti gli altri casi il giudice, nel pronunciare la condanna, dispone la pubblicazione della sentenza.