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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/04/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6933/2022 R.G., chiamata all'udienza del 7/4/2025, promossa da:
IL AT TE, rappresentata e difesa dall'avv. G. Bitetti
Ricorrente
C O N T R O
-INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. C. La
Gatta
Resistente
-Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. A. Manzari
Resistente
Oggetto: Opposizione avverso intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/6/2022, parte ricorrente come in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 01420229005187163/00, notificata in data 17/5/2022, limitatamente agli avvisi di addebito nn.
3142013000031789330000 e n. 31420140003664435000 relativi a contributi IVS e sanzioni di morosità inerenti le annualità 2012 e 2013, per la complessiva somma di €
5.384,67.
A fondamento dell'azione, la ricorrente eccepiva l'omessa notifica degli avvisi di addebito surrichiamati nonché la prescrizione dei crediti contenuti nell'avviso impugnato ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995; chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, dichiarare prescritti i crediti contenuti negli avvisi di addebito sottesi all'impugnata intimazione di pagamento e, nel merito, di dichiarare ed accertare l'infondatezza del credito contributivo e, per l'effetto, di annullare l'intimazione di pagamento impugnata.
Con provvedimento datato 30/6/2022, il Giudice, ritenuti sussistenti gravi motivi, sospendeva l'intimazione di pagamento e rinviava la causa all'udienza del 14/2/2023.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, contestava la fondatezza dell'opposizione.
Allegava documentazione.
All'udienza del 21/10/2024, parte ricorrente invocava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS; il Tribunale accoglieva l'istanza e rinviava all'udienza del
16/12/2014.
Si costituiva in giudizio l'INPS, deducendo di aver emesso provvedimento di sgravio in relazione alle partite di cui agli avvisi di addebito nn. 3142013000317893300 e
31420140003664435000 per stralcio € 1000,00/5.000,00 (D. l. n. 119/2018 e D. l. n.
41/2021); concludeva, invocando la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Parte ricorrente ed Agenzia delle Entrate Riscossione insistevano nella richiesta di condanna alle spese di lite.
All'udienza odierna, previa discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
Preliminarmente è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da Agenzia Entrate Riscossione.
Ed invero: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso
l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102
c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al
Pag. 2 di 4 concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”
(Cass. SSUU n. 7514/2022).
Il principio di diritto appena riportato porta a ritenere che legittimato passivo in causa, vertendosi solo in materia di estinzione dei diritti di credito per prescrizione, sia soltanto
INPS e non Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Nel merito, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo nelle more della fissazione dell'odierna udienza venuta meno la res litigiosa, in conseguenza dell'azzeramento del debito, così come affermato da INPS e non contestato dalla parte ricorrente.
Si giustifica così, quale conseguenza dell'annullamento ex lege del debito iscritto a ruolo ex D.L. n. 119/2018 e D.L. n. 41/2021, la cessazione della materia del contendere.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, Cass. n. 10553/09; Cass. n. 22650/08).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21/5/1987, n. 4630; Cass. 22/7/1981, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. Sez. lav.,
6/5/1998, n. 4583; Cass., 9/4/1997, n. 3075; Cass., 8/6/1996, n. 5333).
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, essendo l'automatico annullamento del debito conseguente ad espressa previsione legislativa innovativa i cui scopi (tutela del cittadino da esecuzioni per cifre di basso valore e sgravare gli enti impositori da contenziosi di minor rilievo) sarebbero frustrati ove una delle due parti dovesse
Pag. 3 di 4 sottostare ai principi della soccombenza virtuale, sussistendo, pertanto, le ragioni gravi ed eccezionali ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 6933/2022 R.G. proposto da LL AT TE
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione ed
INPS, così provvede: dichiara il difetto di legittimazione passiva in capo all'Agenzia delle Entrate-
Riscossione; dichiara cessata la materia del contendere;
spese compensate.
Bari, 7/4/2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Emanuela Foggetti)
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6933/2022 R.G., chiamata all'udienza del 7/4/2025, promossa da:
IL AT TE, rappresentata e difesa dall'avv. G. Bitetti
Ricorrente
C O N T R O
-INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. C. La
Gatta
Resistente
-Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. A. Manzari
Resistente
Oggetto: Opposizione avverso intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/6/2022, parte ricorrente come in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 01420229005187163/00, notificata in data 17/5/2022, limitatamente agli avvisi di addebito nn.
3142013000031789330000 e n. 31420140003664435000 relativi a contributi IVS e sanzioni di morosità inerenti le annualità 2012 e 2013, per la complessiva somma di €
5.384,67.
A fondamento dell'azione, la ricorrente eccepiva l'omessa notifica degli avvisi di addebito surrichiamati nonché la prescrizione dei crediti contenuti nell'avviso impugnato ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995; chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, dichiarare prescritti i crediti contenuti negli avvisi di addebito sottesi all'impugnata intimazione di pagamento e, nel merito, di dichiarare ed accertare l'infondatezza del credito contributivo e, per l'effetto, di annullare l'intimazione di pagamento impugnata.
Con provvedimento datato 30/6/2022, il Giudice, ritenuti sussistenti gravi motivi, sospendeva l'intimazione di pagamento e rinviava la causa all'udienza del 14/2/2023.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, contestava la fondatezza dell'opposizione.
Allegava documentazione.
All'udienza del 21/10/2024, parte ricorrente invocava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS; il Tribunale accoglieva l'istanza e rinviava all'udienza del
16/12/2014.
Si costituiva in giudizio l'INPS, deducendo di aver emesso provvedimento di sgravio in relazione alle partite di cui agli avvisi di addebito nn. 3142013000317893300 e
31420140003664435000 per stralcio € 1000,00/5.000,00 (D. l. n. 119/2018 e D. l. n.
41/2021); concludeva, invocando la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Parte ricorrente ed Agenzia delle Entrate Riscossione insistevano nella richiesta di condanna alle spese di lite.
All'udienza odierna, previa discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
Preliminarmente è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da Agenzia Entrate Riscossione.
Ed invero: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso
l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102
c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al
Pag. 2 di 4 concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”
(Cass. SSUU n. 7514/2022).
Il principio di diritto appena riportato porta a ritenere che legittimato passivo in causa, vertendosi solo in materia di estinzione dei diritti di credito per prescrizione, sia soltanto
INPS e non Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Nel merito, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo nelle more della fissazione dell'odierna udienza venuta meno la res litigiosa, in conseguenza dell'azzeramento del debito, così come affermato da INPS e non contestato dalla parte ricorrente.
Si giustifica così, quale conseguenza dell'annullamento ex lege del debito iscritto a ruolo ex D.L. n. 119/2018 e D.L. n. 41/2021, la cessazione della materia del contendere.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, Cass. n. 10553/09; Cass. n. 22650/08).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21/5/1987, n. 4630; Cass. 22/7/1981, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. Sez. lav.,
6/5/1998, n. 4583; Cass., 9/4/1997, n. 3075; Cass., 8/6/1996, n. 5333).
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, essendo l'automatico annullamento del debito conseguente ad espressa previsione legislativa innovativa i cui scopi (tutela del cittadino da esecuzioni per cifre di basso valore e sgravare gli enti impositori da contenziosi di minor rilievo) sarebbero frustrati ove una delle due parti dovesse
Pag. 3 di 4 sottostare ai principi della soccombenza virtuale, sussistendo, pertanto, le ragioni gravi ed eccezionali ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 6933/2022 R.G. proposto da LL AT TE
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione ed
INPS, così provvede: dichiara il difetto di legittimazione passiva in capo all'Agenzia delle Entrate-
Riscossione; dichiara cessata la materia del contendere;
spese compensate.
Bari, 7/4/2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Emanuela Foggetti)
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