Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/05/2025, n. 1703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1703 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7942 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Mariangela Greco, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
, contumace;
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
OGGETTO: modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
(contenzioso)
Con ricorso depositato in data 29/11/2024 il ricorrente ha chiesto la modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale disposta con provvedimento del Tribunale di Lecce del 10/04/2014, modificato con successiva ordinanza del 7/03/2018, in ordine alle prescrizioni economiche.
In un primo momento il Tribunale aveva previsto a carico di , un contributo Parte_1 per il mantenimento del figlio minore pari ad euro 250,00. Successivamente, stante il mutamento delle condizioni economiche delle parti, veniva instaurato dalla odierna resistente
(contumace) un ulteriore giudizio, che si concludeva con ordinanza, ex art. 316bis c.c. del
7/03/2018, con la quale il Tribunale stabiliva una diminuzione di detto assegno, prevedendo, col concorso dei nonni paterni, la corresponsione di 125,00 euro mensili.
1
, con l'atto introduttivo del presente giudizio, si è rivolto al Tribunale al Parte_1 fine di ottenere la revoca dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio, rappresentando, peraltro, che quest'ultimo oltre ad essere parzialmente autonomo dal punto di vista economico, attualmente coabita con lo stesso in un appartamento condotto in locazione, di talché, il ricorrente già provvede alle necessità – anche economiche – del figlio.
, pur regolarmente evocata, non si è costituita in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 14/04/2025, il difensore di parte ricorrente ha affermato di insistere nel ricorso, rinunciando ai termini per conclusionali;
inoltre, ha dichiarato che controparte sarebbe stata disponibile a costituirsi per aderire alla domanda del ricorrente, atteso che è stata definita transattivamente anche la controversia in sede esecutiva.
Ciò posto, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che la domanda formulata dal ricorrente nell'atto introduttivo possa trovare accoglimento. Infatti, è vero che l'obbligo di mantenimento non cessa automaticamente col raggiungimento della maggiore età del figlio, tuttavia, tale onere viene meno allorquando il figlio sia in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e soddisfare i propri bisogni principali, in ossequio al principio di autoresponsbailità.
Nel caso che ci occupa, risulta titolare di P. IVA ed esercente la professione Parte_2 di barbiere e parrucchiere, come emerge dalle dichiarazioni dei redditi versate in atti.
Pertanto, nonostante gli introiti attuali non gli consentano di provvedere ai propri bisogni in via del tutto autonoma, la coabitazione col padre, il quale continua a provvedere in via diretta alle esigenze – anche economiche – del figlio, consente di revocare l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento. Quanto sin qui esposto è, d'altra parte, avvalorato dal disinteresse manifestato dalla convenuta per le sorti del presente procedimento.
2 Sicché, la necessarietà di una pronuncia giudiziale di modifica e la mancata opposizione della resistente giustificano la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da così provvede: Parte_1
1) dispone la revoca dell'assegno di mantenimento, in favore del figlio, posto a carico del ricorrente;
2) spese compensate.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9/05/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
3