Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 12/06/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 00186/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00364/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il SE
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 364 del 2024, proposto dal Consorzio Agrario Centro Sud Scarl, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Di Rito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Campobasso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Claudia Angiolini e Elisabetta Di Giovine, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione comunale sull’istanza presentata a mezzo posta elettronica certificata dal Consorzio Agrario Centro Sud Scarl in data 5 giugno 2024, protocollo Comune di Campobasso n° 41855 del 07-06-2024, con cui è stato chiesto all’Ente comunale l’avvio del procedimento amministrativo volto all’acquisizione, ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, dell’area di mq. 780 circa, indicata al Catasto terreni del Comune di Campobasso, foglio n. 53, particella n. 1153, di proprietà del Consorzio ma illegittimamente occupata dal Comune di Campobasso, ovvero, in subordine, la restituzione dell’area alla legittima proprietaria, previa rimessione in pristino allo stato precedente all’occupazione illegittima, tutt’ora in essere;
nonché per l’accertamento
- dell’obbligo conseguente dell’Amministrazione intimata di provvedere in ordine alla menzionata istanza;
e per la condanna
del Comune di Campobasso a provvedere in ordine alla menzionata istanza entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Campobasso;
Vista la nota del 30.5.2025, con la quale parte ricorrente, dopo aver dato atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Sergio Occhionero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 117 c.p.a. il Consorzio Agrario Centro Sud Scarl ha domandato l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Campobasso sull’istanza presentata a mezzo posta elettronica certificata da esso ricorrente in data 5 giugno 2024, protocollo del Comune n. 41855 del 07-06-2024, con cui era stato chiesto all’Ente comunale l’avvio del procedimento amministrativo volto all’acquisizione, ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, dell’area di mq. 780 circa, indicata al Catasto terreni del Comune di Campobasso, foglio n. 53, particella n. 1153, di proprietà del detto Consorzio e illegittimamente occupata dallo stesso Comune, o, in subordine, la restituzione dell’area alla legittima proprietaria, previa rimessione in pristino allo stato precedente all’occupazione illegittima, tutt’ora in essere.
Il ricorrente con il proprio ricorso ha quindi richiesto che fosse accertato l’obbligo del Comune di Campobasso di provvedere in ordine alla su indicata istanza, ed emessa statuizione di condanna dell’Ente a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a..
2. Il gravame è affidato ad un unico, articolato motivo, così rubricato:
1. VIOLAZIONE E/O FALSA O ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 2 DELLA L. 7.8.1990 N. 241.
3. Il Comune si è costituito in giudizio in resistenza al ricorso e, con nota depositata in data 2.1.2025, ha versato in atti “ la nota prot. n. 93224/2024 del Settore Lavori Pubblici avente ad oggetto l’avvio del procedimento per l’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio in ottemperanza alla sentenza Tar SE n. 138/2024 (doc. 1) nonché la nota prot. n. 92599/24 del Settore Urbanistica relativa all’avvio del procedimento teso all’esecuzione della predetta sentenza per la parte riguardante il risarcimento del danno spettate al Consorzio”.
4 . In vista dell’udienza camerale del 3.5.2025 la difesa ricorrente ha poi depositato, in data 11.2.2025, una memoria ex art. 73 c.p.a. con la quale ha chiesto al Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere, in conseguenza: 1) dell’intervenuta comunicazione di avvio del procedimento per l’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio del 16.12.2024 sull’immobile oggetto di occupazione illegittima; 2) della deliberazione di Consiglio comunale n. 35/2024 “ con cui il Comune ha riconosciuto il debito fuori bilancio scaturente dalla condanna ricevuta dall’intestato Tribunale Amministrativo rispetto all’indennizzo dovuto per illegittima occupazione del fondo per cui è causa ” (cfr. memoria dell’11.2.2025, pag. 2).
E la difesa comunale, con memoria depositata il 11.2.2025, ha parimenti chiesto al Tribunale, in ragione delle medesime sopravvenienze procedimentali, di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
5. All’udienza camerale del 5.3.2025 la difesa pubblica ha poi rappresentato che il procedimento ex art. 42 bis T.U. espropriazioni era pervenuto allo stadio conclusivo con la definizione della misura dell’indennità, che era stata anche quasi integralmente versata.
Entrambe le parti hanno chiesto quindi un breve rinvio dell’udienza per consentire l’ultimazione del procedimento, con conseguente definizione bonaria della controversia.
Il Collegio, prendendo atto di quanto sopra, ha disposto pertanto il rinvio della trattazione dell’affare alla camera di consiglio del 4 giugno 2025.
6. Con successiva memoria depositata in data 30.5.2025, intitolata “ atto di rinuncia e contestuale accettazione ex art. 84 D.Ls. 2 luglio 2010, n. 104 ” il Consorzio ricorrente ha infine rappresentato quanto segue:
“ 1. a seguito dell’introduzione del presente giudizio, l’Ente ha dato corso al procedimento amministrativo volto all’acquisizione dell’area di mq. 780 circa, indicata al Catasto terreni del Comune di Campobasso, foglio n. 53, particella n. 1153 di proprietà del Consorzio Agrario Centro Sud s.c.a.r.l. ed illegittimamente occupata dal Comune di Campobasso, come accertato da questo Tribunale con Sentenza n. 138 del 2 maggio 2024;
2. detto procedimento è stato concluso da parte dell’Amministrazione resistente che ha provveduto anche a corrispondere l’indennità di esproprio in favore dell’odierna ricorrente;
3. L’Amministrazione resistente ha inoltre, previo accordo tra le parti, contribuito a rifondere le spese del presente giudizio in favore del Consorzio;
4. È, pertanto, cessata la materia del contendere e qualsivoglia interesse alla decisione e, come d’accordo tra le parti, il Consorzio, per mezzo del sottoscritto difensore, intendere rinunciare al giudizio e agli atti dello stesso ”.
Sulla base di tali sopravvenienze il Consorzio ricorrente ha dichiarato quindi di “ rinunciare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 84 c.p.a.” all’odierno ricorso, “ istando, come d’accordo tra le parti del giudizio, per la declaratoria di estinzione senza alcuna pronuncia sulle spese del giudizio ”.
7. E alla camera di consiglio del 4 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Tutto ciò posto, il Collego ritiene che sussistano i presupposti affinché sul presente ricorso sia dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, cod. proc. amm..
9. La cessazione della materia del contendere opera, invero, quando si determini una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato in giudizio (Cons. Stato, sez. II, 18 febbraio 2020, n. 1227; id. 20 dicembre 2019, n. 8615; id., sez. VI, 23 maggio 2019, n. 3378). È, quindi, decisivo, ai relativi fini, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato, sì da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2016, n. 1332). E la sussistenza di queste condizioni emerge con evidenza nel caso concreto.
Vero è che nella presente controversia il Consorzio ricorrente, muovendo dagli specifici presupposti esposti, ha dichiarato, nella memoria depositata in data 30.5.2025, anche di rinunciare al ricorso: nondimeno, il Collegio deve tuttavia rilevare che nella medesima memoria è stato rappresentato in primis che l’Amministrazione ha concluso il procedimento volto all’acquisizione ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 dell’area di proprietà del Consorzio ricorrente, con la corresponsione a quest’ultimo della relativa indennità (avendo il ricorrente soggiunto che “ l’Amministrazione resistente ha inoltre, previo accordo tra le parti, contribuito a rifondere le spese del presente giudizio in favore del Consorzio”).
10. Pertanto, a seguito della conclusione del procedimento ex art. 42 bis cit. con il conseguimento della relativa indennità, il ricorrente ha visto così pienamente soddisfatta la propria pretesa, sicché sussistono senza dubbio i presupposti per la declaratoria, nel merito di causa, della cessazione della materia del contendere: d’altronde, lo stesso ricorrente ha riconosciuto, nella sua ultima memoria (al punto 4), essere “ cessata la materia del contendere e qualsivoglia interesse alla decisione”.
11. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
Al riguardo il Collegio deve infatti rilevare che la richiesta del ricorrente di dichiarare, in conseguenza della sua rinuncia al ricorso, l’estinzione del giudizio “ senza alcuna pronuncia sulle spese ” (cfr. memoria del 30.5.2025, pag.3), non può che interpretarsi - preclusa essendo al Tribunale un’omissione della statuizione relativa alle spese processuali - come un’implicita opzione in favore della compensazione delle spese di causa, conclusione che trova riscontro anche nel fatto che nella già citata memoria il ricorrente ha rappresentato che “ l’Amministrazione resistente ha inoltre, previo accordo tra le parti, contribuito a rifondere le spese del presente giudizio in favore del Consorzio”; d’altra parte, anche la difesa comunale ha concluso per la compensazione delle spese di lite nella memoria depositata in data 11.2.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il SE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
Sergio Occhionero, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Occhionero | Nicola Gaviano |
IL SEGRETARIO