Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/02/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 17/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 6466/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.ANNOSCIA SABINO giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv DI PANTALEO DAVIDE, G.Roncone e A.Vuolo giusta procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: Ricalcolo indennità per ferie
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 17.5.2024, il ricorrente, premesso di svolgere le mansioni di operatore di esercizio per conto della società convenuta, deduceva di aver sempre percepito in maniera continuativa retribuzione per indennità di presenza, indennità di trasferta e diaria, indennità domenicale e poi, dall'1.1.2020 anche l'indennità domenicale integrativa, compenso di produttività guida a pieno e compenso di produttività guida a vuoto, compenso di riserva e compenso di flessibilità.
Lamentava il ricorrente che nonostante il carattere fisso e comunque non occasionale di tali compensi, le stesse non erano state inserite nella retribuzione corrisposta a titolo di ferie.
Si costituiva la la quale Controparte_1 confutava in fatto e diritto quanto sostenuto dal ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di giudicato sollevata dalla resistente.
Come correttamente deciso dal Tribunale con sentenza n.2066/23, va ribadito che la giurisprudenza della Suprema Corte ha ripetutamente affermato (cfr. Cass. 23.6.2000, n. 8583, Cass. 15.7.2002, n. 10252 e
Cass. n. 19477.03) che l'efficacia preclusiva del giudicato, operando nei limiti dell'accertamento che ha formato oggetto di un determinato giudizio, non si estende ad altri accertamenti della stessa natura riguardanti diversi periodi di tempo. In particolare, secondo Cass. 10.4.2002, n. 5108 con riguardo a più controversie tra le stesse parti – aventi ad oggetto pretese retributive identiche, ma riferite a periodi diversi del medesimo rapporto di lavoro – il giudicato che si formi su una di tali controversie fa stato nelle altre limitatamente all'esistenza del rapporto che ne risulti accertato, mentre lascia impregiudicate le questioni concernenti le pretese retributive identiche, ma relative ad un periodo diverso del rapporto (in tema di pagamento di straordinario). La Corte di Cassazione, poi, ha precisato che il giudicato che si forma sull'azione con cui il lavoratore, nel corso del rapporto di lavoro, abbia chiesto l'accertamento della inclusione di una o più voci contrattuali nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, non preclude una successiva domanda che si riferisca a voci retributive differenti (cfr. Cass. 21-11-03, n. 17754). Peraltro, in caso di situazioni giuridiche di durata l'autorità della cosa giudicata ha come presupposto il principio rebus sic stantibus il quale comporta che la statuizione può essere modificata sulla base di fatti sopravvenuti alla sua formazione (cfr. Cass.n.10420/2002; conf. Cass.
10502/04). Invero, in relazione a rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto sui quali il Giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale,
l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento.
Con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (cfr. Cass.
11.11.03, n. 16959). “. . . In un rapporto di durata, caratterizzato dal prodursi nel corso del tempo di distinte (ancorchè similari) posizioni creditorie - debitorie, la statuizione definitiva di merito, inerente alla domanda relativa ad una di dette posizioni, con implicita affermazione della giurisdizione del giudice adito, assume autorità di giudicato esterno, nella successiva causa fra le stesse parti che abbia ad oggetto un diverso credito, limitatamente alle questioni comuni, quali l'esistenza, la validità e l'efficacia del rapporto stesso. Tale statuizione, pertanto, con riguardo alla giurisdizione, è vincolante nella successiva contesa solo se in essa la giurisdizione medesima si ricolleghi alla soluzione delle indicate questioni comuni (cfr. Cass. S.U. 27 novembre 2000 n. 1210), non anche quando, come nella specie, debba essere determinata sulla mera base dell'individuazione della legge in vigore al momento dell'introduzione della causa (art. 5 c.p.c.), atteso che l'autonomia dei diritti si traduce in autonomia delle rispettive domande, anche con riferimento all'epoca della loro proposizione, e che quindi la predetta individuazione della legge del tempo si atteggia come quesito separatamente pertinente per ciascuna delle domande stesse (v. Cass. S.U. 27 gennaio 1993 n. 1007, 16 novembre 1998 n. 11549,
29 novembre 2000 n. 1233, 13 febbraio 2002 n. 2083).” (così Cass., SSUU,
n. 15896 del 13.7.2006). Tali principi devono, poi, essere letti anche alla luce di quanto statuito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 16959 del
2003 secondo cui “. . . l'interpretazione del giudicato esterno, ossia formatosi in diverso processo, è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità, se non nel suo contenuto, certamente per violazione dell'art. 2909 c.c. ovvero per vizi di motivazione (Cass., 4 luglio
1997, n. 6036; 8 agosto 1996, n. 7264); in ordine ai rapporti giuridici di durata ed alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, come ad esempio in ordine al rapporto di lavoro subordinato ed alle conseguenti obbligazioni retributive, il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro. Pertanto l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni, tendenti alla decisione nuova di questioni già risolte con provvedimento definitivo, che esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione. Essa viene meno soltanto di fronte a qualsiasi sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (Cass., 6 marzo 2001, n. 3230, in mot.; Cass., 26 maggio 1999, n. 5131, S.U. 7 luglio
1999, n. 383; vedi anche Cass., 10 aprile 2002, n. 5108)”.
Ne deriva che nel caso in esame, all'interno del rapporto del ricorrente vi è stato tale mutamento, ossia il passaggio del rapporto da una disciplina pubblicistica ad una privatistica, a seguito della cessazione della Gestione
Commissariale Governativa e dunque si è verificato quel mutamento di fatto e di diritto che per la giurisprudenza citata deroga al giudicato.
Quanto al merito, ritiene lo scrivente di aderire all'orientamento della giurisprudenza di merito e della Corte di Cassazione che hanno riconosciute fondate le pretese in fattispecie del tutto sovrapponibili (cfr. sentenze depositate dal ricorrente). E difatti la Corte di cassazione ha ribadito che: “Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36 Cost., comma 3: "Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite"; art. 2109 c.c., comma 2: il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo annuale di ferie retribuite"; D.Lgs. n. 66 del 2003, art.
10, ratione temporis applicabile: "... il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane"), sia in quello dell'Unione (art. 7 Direttiva n. 2003/88/CE). Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della citata Direttiva, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue:
"1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali...". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012,
e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre Per_1 Per_2
Per_ 2017, , C214/16, punto 33, nonchè del 4 ottobre 2018, , C-12/17, Per_3 punto 25). L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite".
Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione
(sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e Per_5 giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la Direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, CP_2
C-350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 settembre 2011, LL e altri, C-
155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto
24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di... ferie annuali"), dell'art. 7, paragrafo 1, nonchè dell'art. 15 della Direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit.
13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto Persona_6 occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7, n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C-520/06, e altri, punto 58). CP_2
L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, Persona_6 punto 58, nonchè e altri, punto 60). Maggiori e più incisive CP_2 precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, LL e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come
"sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza LL e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza LL e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza LL e altri cit., punto 25).
Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza LL e altri cit., punto 28).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia
(sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali
(sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della Base (sentenza
LL e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.).
In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione Europea di
"retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della Direttiva 2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di
Giustizia. … Resta da osservare che - come più volte ribadito da questa Corte di legittimità (Cass. n. 22577/2012 e giurisprudenza ivi richiamata) -
l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C- Per_7
155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.
Sulla scorta dei principi sopra riassunti, affinché una voce retributiva possa essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie occorre, dunque, che la stessa sia intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato ed abbia la funzione di compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni, oppure sia correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato. Diversamente, le voci retributive che svolgono la funzione di rimborsare spese occasionali e accessorie sostenute dal lavoratore nell'espletamento delle proprie mansioni non devono essere computate nella retribuzione spettante durante le ferie.” (cfr. Cass. n. 22401/20;
n.13425/19). Anche con la sentenza n.20216/22 la Corte ha ribadito che: “Ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e 2109 c.c.), la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36
Cost., il quale non risponde al criterio della "onnicomprensività", ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali.”
Ciò detto non può ritenersi che il riconoscimento delle differenze retributive oggetto di causa sia impedito dalla circostanza che, in concreto, il ricorrente ha già integralmente fruito delle ferie a sua disposizione.
Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (e, di riflesso, dalla giurisprudenza nazionale), non rileva, infatti, la effettiva dissuasione già concretizzatasi, ma esclusivamente la sua potenzialità.
Il senso è che l'efficacia e la primazia del diritto dell'Unione Europea possono essere garantiti solo fissando, in linea generale ed astratta, un ammontare della retribuzione paragonabile a quello conseguito in costanza di lavoro effettivo.
Si tenga presente che l'oggetto della presente controversia e della tutela è il credito del lavoratore: quest'ultimo discende da un'interpretazione della legge nazionale che impone trattamenti retributivi privi di attitudine dissuasiva alla fruizione delle ferie, allo scopo di assicurare il rispetto delle norme di cui si compone il diritto dell'Unione Europea. L'assunto di parte resistente, perciò, non può essere condiviso, poiché l'avvenuto godimento delle ferie, lungi dall'impedire le maggiorazioni salariali/ stipendiali, ne rappresenta un fatto costitutivo.
In relazione poi alla scarsa incidenza delle differenze sulla retribuzione, si osserva.
Si deve, in particolare, ribadire che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo
“teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.). Seguendo questa prospettiva al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo.
L'esistenza di quest'ultimo, infatti, è già stata apprezzata a monte dalle norme dell'Unione Europea, come interpretate dalla Corte di Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene stabilito l'obbligo – a carico delle parti datoriali – di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo.
L'unica indagine da dover svolgere, pertanto, è e resta quella relativa alle singole voci retributive (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”).
Non convince, in senso contrario, il richiamo alla sentenza Lock della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e, in particolare, al par. 21 della stessa pronuncia. Ivi infatti il crisma della concretezza è stato riferito non già all'effetto dissuasivo, ma al pregiudizio subìto dal lavoratore, nonostante si fosse trattato di uno svantaggio finanziario differito (“considerato che, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subìto in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali”).
Lo stesso dicasi per l'ipotesi di irrisorietà sostenendo la indispensabilità di una reale e concreta portata dissuasiva della minore retribuzione per il periodo di ferie. Anche sotto questo versante, infatti, la stessa decisione della questione pregiudiziale spinge a conclusioni differenti rispetto a quelle patrocinate dalla parte datoriale, se è vero – infatti – che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e che
“un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione” (paragrafo 21 sentenza LL). Così, l'individuazione di un periodo di riferimento ragionevole non serve ai fini della determinazione dell'incidenza della perdita (tale per cui, se essa fosse modesta, la domanda giudiziale del prestatore andrebbe rigettata perché infondata, in assenza di un effetto concretamente dissuasivo).
La fissazione di un arco temporale di riferimento, piuttosto, serve a comprendere: - quali voci della retribuzione siano state percepite durante il periodo di lavoro effettivo e quindi debbano essere conservate anche durante il periodo di ferie;
- in quale misura debba essere quantificato il maggior credito del dipendente.
Come pure deve escludersi che possa spiegare rilievo ostativo all'accoglimento del ricorso la dedotta lesione dell'affidamento delle parti sociali e del datore di lavoro sul mantenimento di una precedente giurisprudenza interna di legittimità a loro favorevole.
Come chiarito da altra giurisprudenza di merito, infatti, la sentenza della
Corte di Giustizia UE, 13.12.2018, C-358/17, ha affermato che “il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che osta a che i giudici nazionali tutelino, sulla base del diritto interno, il legittimo affidamento dei datori di lavoro riguardo al mantenimento della giurisprudenza degli organi giurisdizionali nazionali di ultima istanza che confermava la legittimità delle disposizioni in materia di ferie retribuite del contratto collettivo dell'edilizia”.
Deve poi considerarsi che le norme collettive in questione sono state approvate quando già si era formata la giurisprudenza della Corte di
Giustizia in precedenza richiamata (la sentenza CGUE è del Per_7
15.9.2011), e, come condivisibilmente evidenziato da Cass. n. 20216/22, al punto 35, “la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo”, cosicché le parti sociali erano perfettamente in grado di conoscere l'esistenza delle norme imperative e la loro interpretazione vincolante da parte del giudice euro unitario in materia di composizione della retribuzione feriale.
Parallelamente, non può valere utilmente, ai fini del rigetto della domanda, il criterio dell'inscindibilità delle clausole di cui alla contrattazione collettiva. Anche a voler invalidare l'intera disciplina stabilita dalle parti sociali, la regola giuridica di risulta sarebbe sempre e comunque quella, discendente dalla direttiva 88/2003/CE, di corrispondenza tra retribuzione per il lavoro effettivo e retribuzione per il periodo minimo di ferie garantito dalla normativa dell'Unione Europea.
Tanto premesso, il ricorrente ha specificatamente indicato in ricorso, le indennità accessorie della retribuzione intrinsecamente connesse allo svolgimento delle mansioni di operatore di esercizio.
Va rammentato che la retribuzione per diarie e trasferte è espressamente disciplinata dagli artt.20 e 21 CCNL degli Autoferrotranvieri del 23.7.1976,
l'Indennità di presenza è prevista dall'accordo nazionale e dall'accordo aziendale del 06.10.1988.
L'Indennità incentivante, legata alle giornate di presenza, è disciplinata dall'accordo aziendale del 23.11.1984 e successine modificazioni e integrazioni, l'Indennità di disponibilità è disciplinata dall'accordo aziendale del 23.10.2000 che ha regolamentato l'istituto della
“disponibilità” con riferimento ai turni di servizio del personale di macchina, consentendo una maggiore flessibilità rispetto all'orario di inizio e all'orario di fine servizio del personale di macchina, con un'articolazione del turno più flessibile rispetto alle esigenze aziendali in ingresso e/o in uscita.
Come è evidente, trattasi di indennità intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni assegnate al ricorrente, al suo stato e alla qualifica professionale rivestita, e palesemente dirette a compensare uno specifico incomodo derivante dall'espletamento di dette mansioni nel settore che ci occupa.
Con particolare riferimento all'indennità di trasferta e diaria ridotta, trattasi chiaramente di indennità accessorie della retribuzione intrinsecamente connesse allo svolgimento delle mansioni di operatore di esercizio. Sul punto vale osservare che il trattamento di trasferta degli autoferrotranvieri comandati a prestare servizio fuori della residenza di assegnazione è disciplinato dagli artt. 20
(per l'indennità di trasferta) e 21 (diaria ridotta) del CCNL 23.7.76 a seconda che si tratti di personale degli impianti fissi -al quale si applica l'art. 20 -, ovvero di personale viaggiante - al quale si applica l'art. 21. Il trattamento di trasferta del personale viaggiante è, dunque, specificamente disciplinato da detto art. 21 e compete al personale viaggiante solamente quando, in relazione al turno, esce dalla propria residenza (mentre la differente indennità di trasferta compete, quando il personale viaggiante venga comandato a prestare servizio in un deposito o rimessa diversi dai propri, ovvero ai sensi dell'art. 21, comma 4 "quando l'assenza dalla residenza supera le 24 ore continuative, il personale di cui trattasi fruisce, a decorrere dall'inizio del secondo periodo di 24 ore, del trattamento di trasferta di cui al precedente articolo 20").
Per l'indennità di presenza, dalla lettura delle norme contrattuali emerge chiaramente come le stesse siano intrinsecamente legate allo svolgimento della mansione di operatore di esercizio. Le suddette voci, quindi, sono tutte intrinsecamente connesse all'espletamento delle mansioni di riferimento e compensano le specifiche penosità che, con riferimento a ciascuna di esse, vengono in rilievo (le indennità trasferta e diaria ridotta sono, infatti, correlate all'espletamento e alla durata di turni di servizio fuori dalla residenza assegnata o presso depositi o rimesse diversi dai propri, l'indennità di presenza è correlata alle giornate di effettiva presenza in servizio dell'operatore con le mansioni in discorso.
Ancora, dall'analisi dei prospetti paga prodotti per il periodo di causa, emerge con chiarezza che tali emolumenti sono percepiti dall'istante con netta continuità e in modo non occasionale, sicchè deve ritenersi che non abbiano carattere di eccezionalità e discontinuità sotto il profilo temporale- quantitativo. Risulta in particolare dalle buste paga che detti emolumenti sono stati corrisposti con costanza e uniformità, tanto che il relativo corrispettivo è presente in misura congrua, consistente e continuativa (cfr. buste paga in atti). Ne consegue che le indennità sopra indicate siano tutte da includere nella retribuzione dovuta durante le ferie, in quanto legate intrinsecamente allo svolgimento della prestazione lavorativa. Ciò detto non possono essere considerate con riferimento all'indennità per lavoro domenicale e per lavoro domenicale integrativa, oltre che per il lavoro straordinario.
Sul punto, va evidenziato che il requisito che colpisce di più nella
Giurisprudenza della Corte di Giustizia, anche perché scandito dall'avverbio “intrinsecamente”, che è utilizzato più volte nella motivazione,
è quello secondo cui la voce retributiva in questione deve essere, appunto intrinsecamente, collegata alla natura delle mansioni svolte dall'interessato. Questo carattere “intrinseco” non si può che leggere in un senso contrapposto a “estrinseco”, e dunque nel senso che una voce soddisfa tale requisito quando va a remunerare la specifica professionalità dell'interessato, al punto tale da diventare un tutt'uno con tale professionalità, e non semplicemente una particolare e cangiante modalità, logistica, temporale o di altra natura, della prestazione lavorativa.
Non è la prima volta, tra l'altro, che la giurisprudenza italiana è chiamata a lavorare su questi concetti. Lo ha già fatto a proposito del principio di irriducibilità della retribuzione previsto dal vecchio art. 2103 c.c., tramite la precisazione che la retribuzione che aveva titolo ad essere conservata anche in caso di mutamento di mansioni era la “sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti”, ma non anche “quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa, e cioè caratteristiche estrinseche non correlate con le prospettate qualità professionali della stessa e, come tali, suscettibili di riduzione una volta venute meno, nelle nuove mansioni, quelle caratteristiche estrinseche che ne risultavano compensate” (v. Cass. civ., sez. lav., 27.10.2003, n. 16106; in termini, Cass. civ., sez. lav.,
10.11.1997, n. 11106).
Lo stesso concetto è ritornato, questa volta normativamente, nel nuovo art. 2103 c.c., che al 6° comma esclude dalla conservazione della retribuzione in caso di mutamento di mansioni “gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”. Si tratta di concetti che possono essere rapportati con precisione al caso che ci occupa. Ne segue che la prima indagine che incombe sul giudice è quella se la voce retributiva de qua sia diretta a compensare la professionalità che si esplica nelle mansioni assegnate al lavoratore, o invece modalità meramente estrinseche – si ripete, logistiche, temporali o di altra natura - della prestazione.
Orbene, ad avviso del Giudicante, l'indennità per lavoro domenicale e l'indennità per lavoro straordinario diurno e notturno non può essere considerata ai fini dell'inclusione nella retribuzione spettante per le ferie annuali in quanto detti emolumenti non risultano
“intrinsecamente” connessi alle peculiari mansioni svolte dal ricorrente.
Il lavoro domenicale citato nella premessa del ricorso, infatti, non integra una particolare qualità/caratteristica della mansione, ma una semplice collocazione oraria del lavoro, comune a qualsiasi attività espletabile in regime di subordinazione.
In altri termini, trattasi di una mera modalità temporale di espletamento della prestazione lavorativa. Difetta, pertanto, il primo requisito richiesto dalla Giurisprudenza della Corte di Giustizia, ovvero il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e indennità.
Vanno riconosciute le indennità per i compensi di produttività guida a pieno e a vuoto atteso che la produttività non costituisce una peculiarità della mansione ma un indice quantitativo e qualitativo dell'attività, utile al fine della valutazione per il conseguimento degli obiettivi come emerge anche dalla circostanza della corresponsione in misura variabile (cfr.C.d.A
Bari del 4.2.2025).
Sono poi da considerare il compenso di riserva, di flessibilità in quanto intrinsecamente legate alla mansione e sono riconosciuti in maniera non occasionale.
Ritiene pertanto lo scrivente che parte delle indennità dedotte in lite (in particolare diarie trasferta, indennità di presenza, il compenso di riserva, di flessibilità, compensi di produttività guida a pieno e a vuoto) alla luce dei principi dappresso passati in rassegna ed in considerazione delle loro specifiche caratteristiche funzionali, siano da ricomprendere nella retribuzione ordinaria da corrispondersi durante il periodo di fruizione delle ferie.
Va, infatti, ribadito che le suddette voci siano tutte intrinsecamente connesse all'espletamento delle mansioni di riferimento e compensino le specifiche penosità che, con riferimento a ciascuna di esse, vengono in rilievo.
Dalla documentazione in atti e in particolare dai dati riportati nelle buste paga allegate al ricorso, si evince che tali indennità siano normalmente ed intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni proprie della qualifica svolta dal ricorrente. E difatti le indennità risultano corrisposte in maniera continuativa, sebbene in misura variabile, nel corso dell'anno, sì da assumere le caratteristiche di una componente non occasionale e predeterminata, che integra stabilmente la retribuzione.
Nella specie, come può, peraltro, evincersi dalle buste paga allegate al ricorso, che attestano la sistematicità dell'erogazione degli emolumenti in parola, al ricorrente sono riconosciute le voci sopra indicate, sicché deve ritenersi che si tratti di una peculiare e abituale forma di collaborazione richiesta ai dipendenti, nei termini di cui alle pronunce della Corte di
Cassazione richiamate, che viene, appunto, compensata con le suddette voci, a cui deve essere, quindi, riconosciuto il valore di elemento non occasionale della retribuzione, anche se di importo variabile.
Né può sostenersi che i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e posti a fondamento della presente decisione non avrebbero forza cogente nel nostro ordinamento in quanto difetterebbe la specificazione delle voci rientranti del concetto di retribuzione.
Sotto tale profilo, per un verso è, infatti evidente, che, qualora non si assicurasse la coincidenza della retribuzione delle ferie annuali con la retribuzione ordinaria per l'intero arco temporale in cui il singolo lavoratore sia legittimato a fruirne, si ingenererebbe di fatto una diminuzione del trattamento retributivo, potenzialmente idonea a pregiudicare economicamente il lavoratore nell'esercizio del suo diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione, laddove, come chiarito dal precedente giurisprudenziale dappresso virgolettato, "la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-
257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare Persona_6 che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7, n. 1 della Direttiva
n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali,
"deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-520/06,
e altri, punto 58)". CP_2
Va poi per altro verso evidenziato che: “l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.” (cfr. Cass. n. 22401/20).
Alla stregua delle considerazioni innanzi svolte, quindi, la domanda deve essere accolta nei termini che seguono, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente all'inclusione delle indennità indicate in ricorso
(limitatamente a diarie trasferta, indennità di presenza, il compenso di riserva, di flessibilità), nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie. Per l'effetto, la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, va condannata al pagamento delle differenze retributive per i predetti titoli (ad eccezione di quelle di cui si è detto sopra).
Con riguardo ai criteri di quantificazione per le suindicate indennità, si rammenta che il calcolo va effettuato secondo i parametri indicati dalla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea con le sentenze della CGE del
22.05.2014 e del 15.09.2011, le quali espressamente affermano che il calcolo deve essere operato “sulla base di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo”. Pertanto, appare corretto calcolare le suindicate voci sulla media dei compensi percepiti dal ricorrente, per tali titoli, nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute.
Procedendo, dunque, all'individuazione del meccanismo di calcolo delle differente retributive, è innanzitutto corretto il possibile riconoscimento giudiziale delle pretese al solo periodo minimo di durata delle ferie annuali.
Al di fuori delle 4 settimane annue di ferie, infatti, non sussiste vincolo alcuno derivante dal diritto dell'Unione Europea e, dunque, non v'è ragione di disapplicazione delle limitazioni previste dall'ordinamento nazionale
(Cass. civ., Sez. lav., 23/06/2022, n. 20216).
Ciò, con la precisazione che le quattro settimane coperte dalla garanzia retributiva equivalgono a 28 giorni, proprio perché “i lavoratori devono essere esonerati dai loro obblighi di lavoro per quattro settimane di calendario” (sentenza CGUE 11 novembre 2015, , C- Persona_8
155/10, punto 32) e “per convertire le quattro settimane di ferie annuali retribuite nel numero di giorni lavorativi durante i quali il lavoratore è esonerato dai suoi obblighi di lavoro”, “il calcolo delle ferie annuali retribuite minime spettanti al lavoratore dev'essere effettuato, ai sensi della direttiva
2003/88, rispetto ai giorni o alle ore e/o frazioni di giorno o di ora di lavoro effettuati e previsti dal contratto di lavoro” (Comunicazione interpretativa sulla direttiva 2003/88/CE - 2017/C 165/01).
Tanto chiarito, quanto alla tecnica di determinazione del valore economico da moltiplicare per i giorni di ferie garantiti dal diritto dell'Unione Europea deve ritenersi corretto il criterio relativo al rapporto tra ammontare delle indennità e giorni di lavoro effettivo (rectius giorni di presenza). Va infatti adoperato il divisore delle giornate di lavoro effettivo registratesi durante ciascun mese.
Infatti, pacifico che la parte fissa è perfettamente corrispondente, il criterio da ultimo menzionato è l'unico idoneo a sterilizzare eventi quali permessi, malattie, infortuni e trattamenti di integrazione salariale.
Infondata infine è anche l'eccezione di prescrizione.
Ritiene infatti lo scrivente di aderire alla giurisprudenza di merito che ha ritenuto che la prescrizione non decorre durante il corso del rapporto di lavoro anche nel caso di applicazione dell'art. 18 sta. Lav. come modificato dalla c.d.legge Fornero: “Il testo attualmente vigente dell'art. 18 Stat. lav., a differenza di quello originario, prevede la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi di illegittimità del licenziamento (primo, quarto e settimo comma), mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria
(quinto e sesto comma). Ne consegue che, nel corso del rapporto, il prestatore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela (reintegratoria o indennitaria) applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale. La prescrizione di tali crediti decorre, pertanto, dalla cessazione del rapporto e non in costanza di esso anche per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro a cui si applichi l'art. 18 Stat. lav., come novellato dalla l. n. 92/2012.” (cfr. C.d.A. Milano n.376/19;
n.719/21).
La tesi è stata di recente confermata in Cassazione che con la sentenza n.
26246/22 ha statuito che: «Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo
n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e
2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Ne deriva che per i diritti retributivi sorti a far data dall'entrata in vigore della l.n.92/12 (18.7.2012) e nel quinquennio anteriore (a decorrere dal
18.7.2007), la cui invocabilità avrebbe potuto trovare condizionamenti da parte del lavoratore stante la vigenza della nuova disciplina dell'art.18, il dies a quo ai fini prescrizionali va individuato nella data di cessazione del rapporto.
Nel caso di specie pertanto il ricorrente ha diritto a vedersi corrisposte anche le differenze relative al periodo successive al 18.7.2007.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri fissati dal D.M. 55/2014, tenuto conto dell'assenza di istruttoria. La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi in considerazione della natura delle questioni di fatto e di diritto trattate, comuni a molte altre controversie.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto OC , Pt_1 nei confronti Controparte_3
, così provvede:
[...]
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente all'inclusione delle indennità indicate in ricorso nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie nei limiti di cui in motivazione a decorrere dal
18.7.2007;
2) condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi €1.400,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Bari,17/02/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi