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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/07/2025, n. 2931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2931 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 1913/2021 R.G., avente ad oggetto: ripetizione indebito;
retribuzioni non corrisposte
PROMOSSA DA
, P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli Avv.ti Cinzia Rita Gloriana Capizzi
e Carlo Carrozza, elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, COD. FISC. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'Avv.to Paola Parisi, elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
____________
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I
La parte ricorrente ha adito la presente sede, formulando le seguenti conclusioni: TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
“1) accertare e dichiarare che la sig.ra ha indebitamente percepito Controparte_1
retribuzioni superiori a quelle dovute in relazione alla effettiva prestazione lavorativa;
2) condannare, ex art. 2033 c.c., la sig.ra alla restituzione in favore Controparte_1
della ricorrente della somma di € 12.051,90, ovvero delle sole differenze retributive, al netto dei contributi previdenziali, pari ad € 9.500,70, oltre rivalutazione ed interessi dalla data di indebita percezione delle somme e sino al soddisfo;
3) condannare la sig. alle spese di lite”. Controparte_1
Si è costituita la controparte, contestando il merito del ricorso e formulando domanda riconvenzionale.
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica, atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
II
Oggetto del presente procedimento è la ripetizione dell'indebito identificato nelle retribuzioni corrisposte in misura superiore rispetto alla prestazione effettivamente svolta da parte resistente.
In particolare, sostiene la società ricorrente di aver corrisposto retribuzioni in eccesso in favore della lavoratrice, sin dal 2015, e di essersene accorta nella metà del 2018, a seguito di alcune verifiche sulle buste paga elaborate per la ditta da un consulente esterno, rispetto al cui operato sono state rilevate diverse criticità.
In particolare, la società riferisce di aver appurato che le retribuzioni corrisposte alla risultavano errate per eccesso, poiché riportavano un monte ore lavorativo CP_1
sostanzialmente doppio rispetto a quello effettivamente espletato, con conseguente ingiustificato incremento della retribuzione percepita.
Deduce la ricorrente società di non aver da subito colto l'anomalia in quanto la avrebbe fruito di “corposi assegni familiari” e la retribuzione netta in busta CP_1
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
paga – rispetto alle somme connesse alla sola prestazione lavorativa – risultava da sempre più cospicua rispetto a quella della collega con pari mansioni, sig.ra . CP_2
La lavoratrice si è costituita contestando analiticamente le argomentazioni dedotte in ricorso ed agendo in via riconvenzionale per il pagamento degli importi ivi indicati.
III
Ciò posto, il ricorso è infondato e va rigettato.
Un primo elemento che denota l'infondatezza del ricorso è l'argomento per il quale – secondo l'indirizzo a cui si ritiene di aderire – la busta paga emessa dal datore di lavoro, in quanto invocata dal lavoratore, ha valenza confessoria stragiudiziale (Tribunale
Roma sez. lav., 06/07/2020, n.4124; Tribunale Velletri, sez. lav., 16 giugno 2020, n.
565) ed è comunque una prova piena dei fatti ivi indicati, in favore del lavoratore, in specie se non si rilevano – e nel caso di specie non sono neppure dedotti – particolari problemi interpretativi in ordine alla chiarezza dei dati ivi riportati (Cassazione civile sez. lav., 30/01/2017, n.2239).
Nel caso di specie, quindi, i dati riportati nelle buste paga dal datore di lavoro, quanto alle ore di lavoro ivi riportate, devono ritenersi provati e del resto del tutto generici e valutativi appaiono gli articolati di prova dedotti in ricorso, volti a comprovare un orario differente ed inferiore.
Di talché, la superfluità a ben vedere dell'istruttoria espletata.
***
Se ciò non bastasse, va rilevato che la resistente lavoratrice ha, in più occasioni, agito in via monitoria per il recupero delle retribuzioni non corrisposte a decorrere dal settembre
2018.
Come evidenziato dalla giurisprudenza, il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo
(occorso nella fattispecie in data 16 luglio 2019 con il decreto di esecutività) copre il dedotto e il deducibile inerente al rapporto sottostante sicché non è più possibile in questa sede controvertere in ordine all'orario di lavoro settimanale che nelle buste paga
Pagina 3 TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
allora depositate è indicato nella misura del 52,631% ovverosia 20 ore (Cass. n.
8937/2024).
Sebbene l'accertamento monitorio verta su un periodo parzialmente successivo a quello oggetto del presente giudizio, può comunque ritenersi elemento presuntivo, alla luce dell'esame complessivo di quanto emerso dall'istruttoria documentale e orale, ai fini dell'indagine del periodo pregresso.
È del resto inverosimile che la società datrice di lavoro non si sia avveduta dell'errore nel computo delle retribuzioni in ragione, come dedotto dalla stessa, dei corposi assegni familiari di cui la ricorrente era percettrice.
Invero, l'indicazione della percentuale del part time e il conteggio delle ore di lavoro nei cedolini paga prescindono da qualsivoglia conteggio afferente agli assegni familiari, i quali sono aggiunti aritmeticamente soltanto in un momento seriore.
La circostanza appare ulteriormente inverosimile in considerazione della dichiarazione del terzo del 27/10/2016 che la società ha inoltrato, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., al creditore pignorante nella quale è indicata una retribuzione commisurata a quanto indicato nella busta paga di settembre 2016.
Giova, sul punto, rammentarsi che la dichiarazione del terzo comporta il riconoscimento dell'esistenza del credito ed integra un accertamento costitutivo (Cass. n. 17367/2003) il quale è revocabile soltanto per errore di fatto non imputabile al dichiarante o comunque scusabile (Cass. n. 13143/2017).
***
Infine, va rilevato che anche l'istruttoria orale ha confermato che l'orario di lavoro della ricorrente era pari (quantomeno) a 20 ore settimanali.
La teste ha riferito che la lavorava dal lunedì al Testimone_1 CP_1
venerdì nel pomeriggio, iniziando verso le ore 15.00-15:30, e terminando ben oltre le
18,30.
Pagina 4 TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
La teste ha invero dichiarato “la sig.ra cominciava a lavorare dopo di me, CP_1
verso le ore 15.00-15:30, non ricordo esattamente….Io andavo via dal lavoro verso le ore 18:30 e la sig.ra restava ancora perché dopo che i bambini andavano via CP_1
lei doveva completare il lavoro”.
La teste ha reso ulteriori dichiarazioni che confermano quanto Testimone_2
riferito dalla teste , affermando “incontravo la sig.ra tutte sere Tes_1 CP_1
quando andavo a prendere mio figlio a scuola, intorno alle ore 18:30-19:00”.
Da tali testimonianze, può desumersi che la ricorrente lavorasse mediamente per circa 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, dunque per almeno 20 ore settimanali.
Gli assunti non sono confutati dal registro presenze allegato al ricorso in quanto riconducibile in modo frammentario a sporadiche giornate lavorative, le quali non hanno, prese individualmente, incidenza all'interno di un rapporto lavorativo considerato su base mensile.
Neppure può assumere rilevanza il dato di due ore al giorno indicato negli allegati della domanda di congedo (doc. 6, parte ricorrente), considerato che trattasi di dato non oggetto di dichiarazione della lavoratrice, ma reperito da INPS dai propri archivi informatici, e dunque alla stessa non imputabile.
Pertanto, alla luce di tutti gli elementi emersi, può ritenersi accertato che CP_1
abbia svolto la propria mansione per almeno quattro ore giornaliere dal lunedì
[...]
al venerdì.
IV
In conclusione, nessun elemento consente di superare il dato probatorio costituito dal numero di ore riportate nelle buste paga rilasciate dal datore di lavoro, a cui, peraltro, è stato dato un seguito con il pagamento delle corrispondenti retribuzioni, per il periodo oggetto di domanda ex art. 2033 c.c.
Tutti gli elementi acquisiti, per contro, confermano quel dato e dunque l'insussistenza di un indebito.
Pagina 5 TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
Va dunque escluso che parte ricorrente abbia percepito retribuzioni in eccesso rispetto alle ore riportate nelle buste paga, che appaiono pertanto correttamente determinate.
Il ricorso è pertanto da rigettare.
V
Con la domanda riconvenzionale parte convenuta agisce per il pagamento delle retribuzioni non corrisposte dal novembre del 2019 al luglio del 2020 e per il pagamento degli assegni familiari.
Per quanto concerne le retribuzioni, non vi è alcuna contestazione da parte della società, quanto alla debenza, la quale si è limitata ad eccepire genericamente la compensazione con le somme richieste in restituzione, di cui al ricorso (come visto non dovute).
Neppure gli importi risultano contestati.
Di talché risultano dovuti.
Per quanto concerne la parte della domanda relativa agli assegni familiari, si ritiene che sussista il difetto di legittimazione passiva del datore di lavoro.
A tal riguardo, la Suprema Corte ha evidenziato che “"unico obbligato all'erogazione degli assegni familiari è l'INPS, mentre il datore di lavoro, quando corrisponde i relativi importi, assume la posizione di semplice adiectus solutionis causa e pertanto solo l' predetto - e non il datore di lavoro è legittimato passivamente nelle CP_3
controversie relative al pagamento di tale prestazione previdenziale (Cass. n. 862 del
1988; Cass. n. 1186 del 1985; Cass. n. 1646 del 1982; Cass. n. 1973 del 1981)”
(Cassazione civile sez. lav., 01/02/2022, n.3076).
Tale parte della domanda deve essere pertanto rigettata.
Spettano, pertanto, alla lavoratrice i soli importi richiesti a titolo di retribuzione, pari nella specie ad €.4.334,51, a lordo.
Infondata è invece l'eccezione di abuso del diritto per parcellizzazione del credito in quanto la resistente ha, in un primo momento, agito in via monitoria per l'ottenimento del TFR fondato su prova scritta e, successivamente (peraltro non in via autonoma ma
Pagina 6 TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
in via riconvenzionale), ha agito con procedimento a cognizione piena per l'accertamento di crediti sforniti di prova documentale (Cass. S.U. n. 4090/2017; Cass.
n. 10177/2015; Cass. n. 22574/2016).
In conclusione, va rigettata la domanda avanzata da parte ricorrente e accolta la domanda riconvenzionale spiegata da parte resistente nella misura indicata.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
RIGETTA il ricorso;
ACCOGLIE parzialmente la domanda riconvenzionale avanzata da e, Controparte_1
per l'effetto,
CONDANNA la società a corrisponderle per le Parte_1
causali di cui in motivazione la complessiva somma di €4.334,51, a lordo, oltre interessi e rivalutazione decorrenti dalla maturazione di ogni singola posta creditoria sino al soddisfo;
CONDANNA la società al pagamento delle spese Parte_1
processuali che si liquidano in €.5388 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, C.P.A.,
C.U., se dovuti, come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c., nella specie Avv.to Parisi Paola.
Così deciso e depositato, in Catania, 7 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
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In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 1913/2021 R.G., avente ad oggetto: ripetizione indebito;
retribuzioni non corrisposte
PROMOSSA DA
, P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli Avv.ti Cinzia Rita Gloriana Capizzi
e Carlo Carrozza, elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, COD. FISC. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'Avv.to Paola Parisi, elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
____________
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I
La parte ricorrente ha adito la presente sede, formulando le seguenti conclusioni: TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
“1) accertare e dichiarare che la sig.ra ha indebitamente percepito Controparte_1
retribuzioni superiori a quelle dovute in relazione alla effettiva prestazione lavorativa;
2) condannare, ex art. 2033 c.c., la sig.ra alla restituzione in favore Controparte_1
della ricorrente della somma di € 12.051,90, ovvero delle sole differenze retributive, al netto dei contributi previdenziali, pari ad € 9.500,70, oltre rivalutazione ed interessi dalla data di indebita percezione delle somme e sino al soddisfo;
3) condannare la sig. alle spese di lite”. Controparte_1
Si è costituita la controparte, contestando il merito del ricorso e formulando domanda riconvenzionale.
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica, atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
II
Oggetto del presente procedimento è la ripetizione dell'indebito identificato nelle retribuzioni corrisposte in misura superiore rispetto alla prestazione effettivamente svolta da parte resistente.
In particolare, sostiene la società ricorrente di aver corrisposto retribuzioni in eccesso in favore della lavoratrice, sin dal 2015, e di essersene accorta nella metà del 2018, a seguito di alcune verifiche sulle buste paga elaborate per la ditta da un consulente esterno, rispetto al cui operato sono state rilevate diverse criticità.
In particolare, la società riferisce di aver appurato che le retribuzioni corrisposte alla risultavano errate per eccesso, poiché riportavano un monte ore lavorativo CP_1
sostanzialmente doppio rispetto a quello effettivamente espletato, con conseguente ingiustificato incremento della retribuzione percepita.
Deduce la ricorrente società di non aver da subito colto l'anomalia in quanto la avrebbe fruito di “corposi assegni familiari” e la retribuzione netta in busta CP_1
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
paga – rispetto alle somme connesse alla sola prestazione lavorativa – risultava da sempre più cospicua rispetto a quella della collega con pari mansioni, sig.ra . CP_2
La lavoratrice si è costituita contestando analiticamente le argomentazioni dedotte in ricorso ed agendo in via riconvenzionale per il pagamento degli importi ivi indicati.
III
Ciò posto, il ricorso è infondato e va rigettato.
Un primo elemento che denota l'infondatezza del ricorso è l'argomento per il quale – secondo l'indirizzo a cui si ritiene di aderire – la busta paga emessa dal datore di lavoro, in quanto invocata dal lavoratore, ha valenza confessoria stragiudiziale (Tribunale
Roma sez. lav., 06/07/2020, n.4124; Tribunale Velletri, sez. lav., 16 giugno 2020, n.
565) ed è comunque una prova piena dei fatti ivi indicati, in favore del lavoratore, in specie se non si rilevano – e nel caso di specie non sono neppure dedotti – particolari problemi interpretativi in ordine alla chiarezza dei dati ivi riportati (Cassazione civile sez. lav., 30/01/2017, n.2239).
Nel caso di specie, quindi, i dati riportati nelle buste paga dal datore di lavoro, quanto alle ore di lavoro ivi riportate, devono ritenersi provati e del resto del tutto generici e valutativi appaiono gli articolati di prova dedotti in ricorso, volti a comprovare un orario differente ed inferiore.
Di talché, la superfluità a ben vedere dell'istruttoria espletata.
***
Se ciò non bastasse, va rilevato che la resistente lavoratrice ha, in più occasioni, agito in via monitoria per il recupero delle retribuzioni non corrisposte a decorrere dal settembre
2018.
Come evidenziato dalla giurisprudenza, il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo
(occorso nella fattispecie in data 16 luglio 2019 con il decreto di esecutività) copre il dedotto e il deducibile inerente al rapporto sottostante sicché non è più possibile in questa sede controvertere in ordine all'orario di lavoro settimanale che nelle buste paga
Pagina 3 TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
allora depositate è indicato nella misura del 52,631% ovverosia 20 ore (Cass. n.
8937/2024).
Sebbene l'accertamento monitorio verta su un periodo parzialmente successivo a quello oggetto del presente giudizio, può comunque ritenersi elemento presuntivo, alla luce dell'esame complessivo di quanto emerso dall'istruttoria documentale e orale, ai fini dell'indagine del periodo pregresso.
È del resto inverosimile che la società datrice di lavoro non si sia avveduta dell'errore nel computo delle retribuzioni in ragione, come dedotto dalla stessa, dei corposi assegni familiari di cui la ricorrente era percettrice.
Invero, l'indicazione della percentuale del part time e il conteggio delle ore di lavoro nei cedolini paga prescindono da qualsivoglia conteggio afferente agli assegni familiari, i quali sono aggiunti aritmeticamente soltanto in un momento seriore.
La circostanza appare ulteriormente inverosimile in considerazione della dichiarazione del terzo del 27/10/2016 che la società ha inoltrato, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., al creditore pignorante nella quale è indicata una retribuzione commisurata a quanto indicato nella busta paga di settembre 2016.
Giova, sul punto, rammentarsi che la dichiarazione del terzo comporta il riconoscimento dell'esistenza del credito ed integra un accertamento costitutivo (Cass. n. 17367/2003) il quale è revocabile soltanto per errore di fatto non imputabile al dichiarante o comunque scusabile (Cass. n. 13143/2017).
***
Infine, va rilevato che anche l'istruttoria orale ha confermato che l'orario di lavoro della ricorrente era pari (quantomeno) a 20 ore settimanali.
La teste ha riferito che la lavorava dal lunedì al Testimone_1 CP_1
venerdì nel pomeriggio, iniziando verso le ore 15.00-15:30, e terminando ben oltre le
18,30.
Pagina 4 TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
La teste ha invero dichiarato “la sig.ra cominciava a lavorare dopo di me, CP_1
verso le ore 15.00-15:30, non ricordo esattamente….Io andavo via dal lavoro verso le ore 18:30 e la sig.ra restava ancora perché dopo che i bambini andavano via CP_1
lei doveva completare il lavoro”.
La teste ha reso ulteriori dichiarazioni che confermano quanto Testimone_2
riferito dalla teste , affermando “incontravo la sig.ra tutte sere Tes_1 CP_1
quando andavo a prendere mio figlio a scuola, intorno alle ore 18:30-19:00”.
Da tali testimonianze, può desumersi che la ricorrente lavorasse mediamente per circa 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, dunque per almeno 20 ore settimanali.
Gli assunti non sono confutati dal registro presenze allegato al ricorso in quanto riconducibile in modo frammentario a sporadiche giornate lavorative, le quali non hanno, prese individualmente, incidenza all'interno di un rapporto lavorativo considerato su base mensile.
Neppure può assumere rilevanza il dato di due ore al giorno indicato negli allegati della domanda di congedo (doc. 6, parte ricorrente), considerato che trattasi di dato non oggetto di dichiarazione della lavoratrice, ma reperito da INPS dai propri archivi informatici, e dunque alla stessa non imputabile.
Pertanto, alla luce di tutti gli elementi emersi, può ritenersi accertato che CP_1
abbia svolto la propria mansione per almeno quattro ore giornaliere dal lunedì
[...]
al venerdì.
IV
In conclusione, nessun elemento consente di superare il dato probatorio costituito dal numero di ore riportate nelle buste paga rilasciate dal datore di lavoro, a cui, peraltro, è stato dato un seguito con il pagamento delle corrispondenti retribuzioni, per il periodo oggetto di domanda ex art. 2033 c.c.
Tutti gli elementi acquisiti, per contro, confermano quel dato e dunque l'insussistenza di un indebito.
Pagina 5 TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
Va dunque escluso che parte ricorrente abbia percepito retribuzioni in eccesso rispetto alle ore riportate nelle buste paga, che appaiono pertanto correttamente determinate.
Il ricorso è pertanto da rigettare.
V
Con la domanda riconvenzionale parte convenuta agisce per il pagamento delle retribuzioni non corrisposte dal novembre del 2019 al luglio del 2020 e per il pagamento degli assegni familiari.
Per quanto concerne le retribuzioni, non vi è alcuna contestazione da parte della società, quanto alla debenza, la quale si è limitata ad eccepire genericamente la compensazione con le somme richieste in restituzione, di cui al ricorso (come visto non dovute).
Neppure gli importi risultano contestati.
Di talché risultano dovuti.
Per quanto concerne la parte della domanda relativa agli assegni familiari, si ritiene che sussista il difetto di legittimazione passiva del datore di lavoro.
A tal riguardo, la Suprema Corte ha evidenziato che “"unico obbligato all'erogazione degli assegni familiari è l'INPS, mentre il datore di lavoro, quando corrisponde i relativi importi, assume la posizione di semplice adiectus solutionis causa e pertanto solo l' predetto - e non il datore di lavoro è legittimato passivamente nelle CP_3
controversie relative al pagamento di tale prestazione previdenziale (Cass. n. 862 del
1988; Cass. n. 1186 del 1985; Cass. n. 1646 del 1982; Cass. n. 1973 del 1981)”
(Cassazione civile sez. lav., 01/02/2022, n.3076).
Tale parte della domanda deve essere pertanto rigettata.
Spettano, pertanto, alla lavoratrice i soli importi richiesti a titolo di retribuzione, pari nella specie ad €.4.334,51, a lordo.
Infondata è invece l'eccezione di abuso del diritto per parcellizzazione del credito in quanto la resistente ha, in un primo momento, agito in via monitoria per l'ottenimento del TFR fondato su prova scritta e, successivamente (peraltro non in via autonoma ma
Pagina 6 TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
in via riconvenzionale), ha agito con procedimento a cognizione piena per l'accertamento di crediti sforniti di prova documentale (Cass. S.U. n. 4090/2017; Cass.
n. 10177/2015; Cass. n. 22574/2016).
In conclusione, va rigettata la domanda avanzata da parte ricorrente e accolta la domanda riconvenzionale spiegata da parte resistente nella misura indicata.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
RIGETTA il ricorso;
ACCOGLIE parzialmente la domanda riconvenzionale avanzata da e, Controparte_1
per l'effetto,
CONDANNA la società a corrisponderle per le Parte_1
causali di cui in motivazione la complessiva somma di €4.334,51, a lordo, oltre interessi e rivalutazione decorrenti dalla maturazione di ogni singola posta creditoria sino al soddisfo;
CONDANNA la società al pagamento delle spese Parte_1
processuali che si liquidano in €.5388 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, C.P.A.,
C.U., se dovuti, come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c., nella specie Avv.to Parisi Paola.
Così deciso e depositato, in Catania, 7 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
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