CASS
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2025, n. 12655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12655 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - MICAELA SERENA CURAMI ANGELO VALERIO LANNA R.G.N. 41617/2024 TERESA GRIECO SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE della REPUBBLICA presso TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA nel procedimento a carico di: OF.DC. nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/10/2024 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata udito l'avvocato NATALE POLIMENI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha rigettato l’appello presentato dal Pubblico ministero, avverso la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria del 29/05/2024, che aveva disatteso la richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti di OF.DC., in relazione al reato di cui all’art. 416-ter cod. pen.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, deducendo erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 416-ter cod. pen. L’ordinanza impugnata accede a una interpretazione della nozione di appartenente ad associazione mafiosa, che finisce per sovrapporsi alle nozioni di partecipe e di concorrente esterno;
vengono trascurati, in tal modo, gli elementi che avrebbero consentito di attribuire a OF.DC. la veste di appartenente alla associazione medesima, quali la effettiva messa a disposizione a tutela degli interessi dell’organizzazione e il sostegno prestato agli interessi del clan. Gli elementi sintomatici dell’intraneità dell’indagato alla cosca Araniti, invece, vengono ridotti a un solo episodio, nel quale gli esponenti del clan - tra cui Domenico Araniti - si erano prodigati nell’ambiente mafioso, al fine di individuare il responsabile di un episodio di danneggiamento, patito da una delle imprese del OF.DC.. Penale Sent. Sez. 1 Num. 12655 Anno 2025 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 06/02/2025 Ai fini dell’integrazione del paradigma normativo di cui all’art. 416-ter cod. pen., gli appartenenti sono tutti coloro che abbiano assunto, con il sodalizio mafioso, rapporti di collaborazione, che siano funzionali al perseguimento degli scopi associativi. E il materiale probatorio condotto all’attenzione del Tribunale del riesame, infatti, non si esauriva nella sola indicazione dell’episodio inerente all’individuazione del responsabile del danneggiamento sofferto dalla (...)., ma descriveva una relazione di stabile contiguità che – senza mai raggiungere i canoni necessari a qualificarla in termini partecipativi, o di concorso esterno – davano però conto di una costante disponibilità, da parte del OF.DC., a soddisfare gli interessi della cosca. La scelta operata dal Tribunale del riesame, inoltre, consistente nell’analizzare partitamente le singole posizioni e poi redigere distinti provvedimenti, ha svilito la prospettiva accusatoria, inibendo la necessaria valutazione di carattere unitario. In particolare, è stata trascurata l’importanza della figura di Daniel Barillà, che assume rilievo anche con riferimento alla posizione di OF.DC., stante la storica solidarietà che legava i due. Grazie alle condotte ascritte, Barillà ha visto crescere il suo peso nelle relazioni con la pubblica amministrazione, mentre OF.DC. ha ottenuto agevolazioni personali e imprenditoriali, il tutto sotto la benedizione di Domenico Araniti e con il concreto supporto della cosca, oltre che della sua autorevolezza criminale, nel corso della campagna elettorale. Il Tribunale del riesame, inoltre, replicando l’errore di diritto già commesso dal Giudice per le indagini preliminari, non considera che – perché si possa configurare un concorso nel delitto ex art. 416-ter cod. pen., in caso di mancata partecipazione alla fase iniziale dello scambio politico- elettorale – è necessario agire con metodo mafioso, restando irrilevante il contributo di procacciamento di voti, nonostante la consapevolezza che la ricerca di consenso elettorale avvenga in attuazione di un accordo politico-mafioso. Al contrario, non è necessaria la prova che le azioni illecite – nel caso di specie, riscontrate anche dal Giudice per le indagini preliminari - fossero strumentali a ulteriori interessi riconducibili alla cosca, né occorre che i concorrenti agiscano con singoli atti violenti o minacciosi.
3. L’avvocato Natale Polimeni - quale difensore di OF.DC. – ha presentato memoria, chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso. L’impugnazione, infatti, si risolve in una censura attinente alle valutazioni di merito, tentando di prospettare una visione alternativa e differente, rispetto a quella emergente dai precedenti giudizi. Anche nel merito, comunque, il ricorso è palesemente infondato, dato che poggia su una ricostruzione in fatto ed in diritto del tutto differente, rispetto a quanto risultante dalle evidenze versate in atti. OF.DC. è soggetto estraneo alla organizzazione di mafia, né può sostenersi che abbia instaurato forme di collaborazione con la stessa. La Procura tenta, inoltre, di sostenere che il ricorrente abbia posto in essere una condotta di minaccia, rivolta a due distinti soggetti: Stefano Bivone (presidente provinciale Coldiretti di Reggio Calabria) e Antonino Vittorio Scoglio (titolare di un esercizio di autoscuola). La ipotizzata responsabilità del OF.DC., però, deve ritenersi insussistente, oltre che palesemente smentita dalle evidenze fattuali.
4. Il Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Come già sintetizzato in parte espositiva, vi è stata una decisione di rigetto di domanda cautelare, relativa al delitto di cui all’art. 416-ter cod. pen.; al provvedimento reiettivo ha fatto seguito l’appello al Tribunale del riesame, che ha parimenti disatteso l’impugnazione e, 2 dunque, oggetto del presente ricorso per cassazione, ad opera del Pubblico ministero, è tale ordinanza di rigetto. Stando all’impianto accusatorio, quindi, l’illecito accordo volto al procacciamento dei voti sarebbe intervenuto direttamente fra Daniel Barillà, esponente della cosca Araniti e il candidato alle regionali calabresi Giuseppe Neri;
in esecuzione delle intese in tal modo raggiunte, Barillà avrebbe incaricato i suoi fidati sodali OF.DC. e Catalano di minacciare i sopra menzionati Stefano Bivone e Antonino Vittorio Scoglio.
3. Sostiene il ricorrente che l’ordinanza impugnata abbia trascurato una serie di elementi, che sarebbero invece dotati di forte valenza dimostrativa;
si tratta, segnatamente, delle seguenti evidenze: - la scelta di mettere a disposizione, su sollecitazione del sodale Catalano, una somma di denaro, destinata al soddisfacimento delle esigenze degli appartenenti al sodalizio;
- il riconosciuto ruolo pubblico, quale esponente della cosca;
- la prelazione riconosciuta a Domenico Araniti, nell’ambito di una compravendita immobiliare;
- la mediazione condotta in sede commerciale, al fine di dirimere i contrasti insorti fra Daniel Barillà e alcuni soggetti concorrenti. Non sarebbe stata adeguatamente valutata la capacità di spostare voti, da parte del trio Barillà- Catalano-OF.DC.. Il tutto sarebbe indice della confusione esistente nell’impugnata ordinanza, fra i concetti di appartenente ad associazione mafiosa (concetto rilevante ex art. 416-ter cod. pen. e da intendersi in senso molto ampio) e di partecipe o concorrente esterno. L’indagato aveva la consapevolezza di dare il proprio supporto a Daniel Barillà – soggetto che agiva su mandato di Domenico Araniti, quale capo della omonima cosca – il quale, traendo la propria forza contrattuale dalla appartenenza a tale associazione, cui segue la direzione del gruppo elettorale al quale appartiene anche OF.DC., poteva promettere e garantire, al candidato Neri, il supporto che costituiva oggetto dell’accordo di scambio politico-mafioso. Con riferimento al momento consumativo del reato, il ricorrente evidenzia come il Tribunale del riesame sia incorso in un errore, laddove ha considerato che la fase di accettazione della promessa illecita di scambio politico-mafioso si componga, necessariamente, di una sola azione che esaurisce la condotta tipica;
la dinamica elettorale, al contrario, è caratterizzata da un continuo aggiornamento del patto illecito. L’accordo stipulato fra Barillà e Neri si avvaleva – almeno a livello psicologico – del contributo di OF.DC. e Catalano, storici sodali nelle competizioni elettorali, nonché nelle imprese economiche e nella comune adesione alla cosca Araniti (quali appartenenti OF.DC. e Catalano, quale partecipe Barillà). Occorrerebbe considerare, pertanto, anche l’aspetto attinente al perfezionamento della fattispecie, qualora alla promessa segua l’accordo. Ulteriore profilo di critica mosso dal ricorrente, poi, attiene all’assenza di prova, circa la consapevolezza della sussistenza dell’accordo politico-mafioso in capo al OF.DC.. Dimentica il Tribunale del riesame – secondo la prospettazione sussunta nel ricorso - che OF.DC. è un elemento di spicco del gruppo coordinato da Barillà, con il sostegno del capo locale Domenico Araniti, per il procacciamento di voti in favore di Neri, nella piena consapevolezza del sottostante accordo.
3.1. Non vi è chi non rilevi come il ricorso del Pubblico ministero, in realtà, non mostri una reale attitudine a incidere sul tema che riveste una importanza centrale, nell’economia della decisione;
il rigetto dell’appello, infatti, muove dall’assunto della inattendibilità del narrato di Creazzo (il candidato alle regionali avversario di Neri), circa le minacce poste in essere in suo danno, al fine di spostare voti verso il Neri stesso. Il provvedimento di rigetto del gravame, infatti, si fonda anzitutto sul richiamo alle dichiarazioni rese da Bivone e Scoglio (le pretese vittime dell’azione intimidatoria) i quali hanno 3 recisamente negato di aver subito pressioni, finalizzate a indurli a dirigere il proprio bagaglio di voti in favore di Neri, a discapito di Creazzo. In merito alla credibilità di quest’ultimo, peraltro, il Tribunale del riesame non si è limitato a escluderne la credibilità sulla sola base di tali elementi dichiarativi, ma ha addotto una serie di elementi di carattere logico, che vanno a formare un quadro deduttivo lineare e privo di contraddittorietà. Si veda - sul punto specifico - la lettura che il Tribunale del riesame offre, circa la vicenda della assunzione al Consiglio regionale di Carmela Zangari, compagna di Carmelo Vincenzo Laurendi (rileva, sul punto, il contenuto di una conversazione intercorsa fra lo stesso Creazzo e Domenico Alvaro, esponente apicale della omonima cosca di Sinopoli, laddove si trovano riferimenti che il Tribunale del riesame giudica non essere collocabili, sotto il profilo temporale, alle elezioni regionali che ora interessano). All’esito di una accurata disamina del contenuto di tali colloqui, il Tribunale del riesame ha ritenuto che la conversazione tra Creazzo e Alvaro non potesse dare suffragio alla tesi della sussistenza delle minacce mafiose, propalata dal primo in vista delle elezioni regionali del gennaio 2020. L’avversato provvedimento, in sostanza, valuta fortemente inaffidabile la ricostruzione di carattere storico e oggettivo, inerente alle intimidazioni perpetrate da OF.DC. e Barillà, in danno dei già citati Bivone e Scoglio;
la natura incerta e perplessa della vicenda, quindi, non consentirebbe – secondo il Tribunale del riesame - di escludere che Creazzo possa aver inventato le suddette minacce, ovvero anche che abbia colposamente travisato vicende elettorali lecite. Avvalorano tale conclusione, secondo il provvedimento impugnato, le contraddizioni logiche che hanno connotato il narrato di Creazzo e, infine, l’ininfluenza delle ulteriori conversazioni poste a fondamento della tesi di accusa (conversazione tra Daniel Barillà e Giuseppe Neri, del 24/01/2020 e conversazione tra Antonino Creazzo e Domenico Creazzo).
3.2. Trattasi, evidentemente, di una valutazione di merito, che il Tribunale del riesame compie in maniera accurata e non illogica, priva di spunti di contraddittorietà e della quale, quindi, non è consentito a questa Corte farsi nuovamente carico. Nessun vizio argomentativo, infatti, è ravvisabile nella motivazione sviluppata, laddove il Tribunale del riesame mostra di non credere al compimento della contestata attività violenta.
3.3. Le censure contenute nell’impugnazione, invece, si sviluppano interamente sul piano del fatto e sono tese a sovrapporre una nuova interpretazione delle risultanze probatorie, diversa da quella recepita nell’impugnato provvedimento, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati dall'art. 606 cod. proc. pen. Tale operazione, con tutta evidenza, fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso al giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato sulla base di prospettazioni alternative, che sostanzialmente si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e differenti canoni ricostruttivi e valutativi dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507).
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. 4 Così è deciso, 06/02/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ANGELO VALERIO LANNA GIUSEPPE SANTALUCIA 5
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, deducendo erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 416-ter cod. pen. L’ordinanza impugnata accede a una interpretazione della nozione di appartenente ad associazione mafiosa, che finisce per sovrapporsi alle nozioni di partecipe e di concorrente esterno;
vengono trascurati, in tal modo, gli elementi che avrebbero consentito di attribuire a OF.DC. la veste di appartenente alla associazione medesima, quali la effettiva messa a disposizione a tutela degli interessi dell’organizzazione e il sostegno prestato agli interessi del clan. Gli elementi sintomatici dell’intraneità dell’indagato alla cosca Araniti, invece, vengono ridotti a un solo episodio, nel quale gli esponenti del clan - tra cui Domenico Araniti - si erano prodigati nell’ambiente mafioso, al fine di individuare il responsabile di un episodio di danneggiamento, patito da una delle imprese del OF.DC.. Penale Sent. Sez. 1 Num. 12655 Anno 2025 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 06/02/2025 Ai fini dell’integrazione del paradigma normativo di cui all’art. 416-ter cod. pen., gli appartenenti sono tutti coloro che abbiano assunto, con il sodalizio mafioso, rapporti di collaborazione, che siano funzionali al perseguimento degli scopi associativi. E il materiale probatorio condotto all’attenzione del Tribunale del riesame, infatti, non si esauriva nella sola indicazione dell’episodio inerente all’individuazione del responsabile del danneggiamento sofferto dalla (...)., ma descriveva una relazione di stabile contiguità che – senza mai raggiungere i canoni necessari a qualificarla in termini partecipativi, o di concorso esterno – davano però conto di una costante disponibilità, da parte del OF.DC., a soddisfare gli interessi della cosca. La scelta operata dal Tribunale del riesame, inoltre, consistente nell’analizzare partitamente le singole posizioni e poi redigere distinti provvedimenti, ha svilito la prospettiva accusatoria, inibendo la necessaria valutazione di carattere unitario. In particolare, è stata trascurata l’importanza della figura di Daniel Barillà, che assume rilievo anche con riferimento alla posizione di OF.DC., stante la storica solidarietà che legava i due. Grazie alle condotte ascritte, Barillà ha visto crescere il suo peso nelle relazioni con la pubblica amministrazione, mentre OF.DC. ha ottenuto agevolazioni personali e imprenditoriali, il tutto sotto la benedizione di Domenico Araniti e con il concreto supporto della cosca, oltre che della sua autorevolezza criminale, nel corso della campagna elettorale. Il Tribunale del riesame, inoltre, replicando l’errore di diritto già commesso dal Giudice per le indagini preliminari, non considera che – perché si possa configurare un concorso nel delitto ex art. 416-ter cod. pen., in caso di mancata partecipazione alla fase iniziale dello scambio politico- elettorale – è necessario agire con metodo mafioso, restando irrilevante il contributo di procacciamento di voti, nonostante la consapevolezza che la ricerca di consenso elettorale avvenga in attuazione di un accordo politico-mafioso. Al contrario, non è necessaria la prova che le azioni illecite – nel caso di specie, riscontrate anche dal Giudice per le indagini preliminari - fossero strumentali a ulteriori interessi riconducibili alla cosca, né occorre che i concorrenti agiscano con singoli atti violenti o minacciosi.
3. L’avvocato Natale Polimeni - quale difensore di OF.DC. – ha presentato memoria, chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso. L’impugnazione, infatti, si risolve in una censura attinente alle valutazioni di merito, tentando di prospettare una visione alternativa e differente, rispetto a quella emergente dai precedenti giudizi. Anche nel merito, comunque, il ricorso è palesemente infondato, dato che poggia su una ricostruzione in fatto ed in diritto del tutto differente, rispetto a quanto risultante dalle evidenze versate in atti. OF.DC. è soggetto estraneo alla organizzazione di mafia, né può sostenersi che abbia instaurato forme di collaborazione con la stessa. La Procura tenta, inoltre, di sostenere che il ricorrente abbia posto in essere una condotta di minaccia, rivolta a due distinti soggetti: Stefano Bivone (presidente provinciale Coldiretti di Reggio Calabria) e Antonino Vittorio Scoglio (titolare di un esercizio di autoscuola). La ipotizzata responsabilità del OF.DC., però, deve ritenersi insussistente, oltre che palesemente smentita dalle evidenze fattuali.
4. Il Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Come già sintetizzato in parte espositiva, vi è stata una decisione di rigetto di domanda cautelare, relativa al delitto di cui all’art. 416-ter cod. pen.; al provvedimento reiettivo ha fatto seguito l’appello al Tribunale del riesame, che ha parimenti disatteso l’impugnazione e, 2 dunque, oggetto del presente ricorso per cassazione, ad opera del Pubblico ministero, è tale ordinanza di rigetto. Stando all’impianto accusatorio, quindi, l’illecito accordo volto al procacciamento dei voti sarebbe intervenuto direttamente fra Daniel Barillà, esponente della cosca Araniti e il candidato alle regionali calabresi Giuseppe Neri;
in esecuzione delle intese in tal modo raggiunte, Barillà avrebbe incaricato i suoi fidati sodali OF.DC. e Catalano di minacciare i sopra menzionati Stefano Bivone e Antonino Vittorio Scoglio.
3. Sostiene il ricorrente che l’ordinanza impugnata abbia trascurato una serie di elementi, che sarebbero invece dotati di forte valenza dimostrativa;
si tratta, segnatamente, delle seguenti evidenze: - la scelta di mettere a disposizione, su sollecitazione del sodale Catalano, una somma di denaro, destinata al soddisfacimento delle esigenze degli appartenenti al sodalizio;
- il riconosciuto ruolo pubblico, quale esponente della cosca;
- la prelazione riconosciuta a Domenico Araniti, nell’ambito di una compravendita immobiliare;
- la mediazione condotta in sede commerciale, al fine di dirimere i contrasti insorti fra Daniel Barillà e alcuni soggetti concorrenti. Non sarebbe stata adeguatamente valutata la capacità di spostare voti, da parte del trio Barillà- Catalano-OF.DC.. Il tutto sarebbe indice della confusione esistente nell’impugnata ordinanza, fra i concetti di appartenente ad associazione mafiosa (concetto rilevante ex art. 416-ter cod. pen. e da intendersi in senso molto ampio) e di partecipe o concorrente esterno. L’indagato aveva la consapevolezza di dare il proprio supporto a Daniel Barillà – soggetto che agiva su mandato di Domenico Araniti, quale capo della omonima cosca – il quale, traendo la propria forza contrattuale dalla appartenenza a tale associazione, cui segue la direzione del gruppo elettorale al quale appartiene anche OF.DC., poteva promettere e garantire, al candidato Neri, il supporto che costituiva oggetto dell’accordo di scambio politico-mafioso. Con riferimento al momento consumativo del reato, il ricorrente evidenzia come il Tribunale del riesame sia incorso in un errore, laddove ha considerato che la fase di accettazione della promessa illecita di scambio politico-mafioso si componga, necessariamente, di una sola azione che esaurisce la condotta tipica;
la dinamica elettorale, al contrario, è caratterizzata da un continuo aggiornamento del patto illecito. L’accordo stipulato fra Barillà e Neri si avvaleva – almeno a livello psicologico – del contributo di OF.DC. e Catalano, storici sodali nelle competizioni elettorali, nonché nelle imprese economiche e nella comune adesione alla cosca Araniti (quali appartenenti OF.DC. e Catalano, quale partecipe Barillà). Occorrerebbe considerare, pertanto, anche l’aspetto attinente al perfezionamento della fattispecie, qualora alla promessa segua l’accordo. Ulteriore profilo di critica mosso dal ricorrente, poi, attiene all’assenza di prova, circa la consapevolezza della sussistenza dell’accordo politico-mafioso in capo al OF.DC.. Dimentica il Tribunale del riesame – secondo la prospettazione sussunta nel ricorso - che OF.DC. è un elemento di spicco del gruppo coordinato da Barillà, con il sostegno del capo locale Domenico Araniti, per il procacciamento di voti in favore di Neri, nella piena consapevolezza del sottostante accordo.
3.1. Non vi è chi non rilevi come il ricorso del Pubblico ministero, in realtà, non mostri una reale attitudine a incidere sul tema che riveste una importanza centrale, nell’economia della decisione;
il rigetto dell’appello, infatti, muove dall’assunto della inattendibilità del narrato di Creazzo (il candidato alle regionali avversario di Neri), circa le minacce poste in essere in suo danno, al fine di spostare voti verso il Neri stesso. Il provvedimento di rigetto del gravame, infatti, si fonda anzitutto sul richiamo alle dichiarazioni rese da Bivone e Scoglio (le pretese vittime dell’azione intimidatoria) i quali hanno 3 recisamente negato di aver subito pressioni, finalizzate a indurli a dirigere il proprio bagaglio di voti in favore di Neri, a discapito di Creazzo. In merito alla credibilità di quest’ultimo, peraltro, il Tribunale del riesame non si è limitato a escluderne la credibilità sulla sola base di tali elementi dichiarativi, ma ha addotto una serie di elementi di carattere logico, che vanno a formare un quadro deduttivo lineare e privo di contraddittorietà. Si veda - sul punto specifico - la lettura che il Tribunale del riesame offre, circa la vicenda della assunzione al Consiglio regionale di Carmela Zangari, compagna di Carmelo Vincenzo Laurendi (rileva, sul punto, il contenuto di una conversazione intercorsa fra lo stesso Creazzo e Domenico Alvaro, esponente apicale della omonima cosca di Sinopoli, laddove si trovano riferimenti che il Tribunale del riesame giudica non essere collocabili, sotto il profilo temporale, alle elezioni regionali che ora interessano). All’esito di una accurata disamina del contenuto di tali colloqui, il Tribunale del riesame ha ritenuto che la conversazione tra Creazzo e Alvaro non potesse dare suffragio alla tesi della sussistenza delle minacce mafiose, propalata dal primo in vista delle elezioni regionali del gennaio 2020. L’avversato provvedimento, in sostanza, valuta fortemente inaffidabile la ricostruzione di carattere storico e oggettivo, inerente alle intimidazioni perpetrate da OF.DC. e Barillà, in danno dei già citati Bivone e Scoglio;
la natura incerta e perplessa della vicenda, quindi, non consentirebbe – secondo il Tribunale del riesame - di escludere che Creazzo possa aver inventato le suddette minacce, ovvero anche che abbia colposamente travisato vicende elettorali lecite. Avvalorano tale conclusione, secondo il provvedimento impugnato, le contraddizioni logiche che hanno connotato il narrato di Creazzo e, infine, l’ininfluenza delle ulteriori conversazioni poste a fondamento della tesi di accusa (conversazione tra Daniel Barillà e Giuseppe Neri, del 24/01/2020 e conversazione tra Antonino Creazzo e Domenico Creazzo).
3.2. Trattasi, evidentemente, di una valutazione di merito, che il Tribunale del riesame compie in maniera accurata e non illogica, priva di spunti di contraddittorietà e della quale, quindi, non è consentito a questa Corte farsi nuovamente carico. Nessun vizio argomentativo, infatti, è ravvisabile nella motivazione sviluppata, laddove il Tribunale del riesame mostra di non credere al compimento della contestata attività violenta.
3.3. Le censure contenute nell’impugnazione, invece, si sviluppano interamente sul piano del fatto e sono tese a sovrapporre una nuova interpretazione delle risultanze probatorie, diversa da quella recepita nell’impugnato provvedimento, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati dall'art. 606 cod. proc. pen. Tale operazione, con tutta evidenza, fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso al giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato sulla base di prospettazioni alternative, che sostanzialmente si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e differenti canoni ricostruttivi e valutativi dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507).
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. 4 Così è deciso, 06/02/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ANGELO VALERIO LANNA GIUSEPPE SANTALUCIA 5