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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/12/2025, n. 3927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3927 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione Civile
R.G. 430/2021
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, Terza Sezione Civile, in persona del GOP dott. Vincenzo Facchiano,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. DEL VECCHIO DORINA attore e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
assistito e difeso dall'Avv. MARESCA LUISA convenuto
CONCLUSIONI: come in atti del procedimento RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio è stato introdotto con ricorso ex art. 702 bis cpc - poi trasformato in corso di causa in giudizio ordinario -, regolarmente notificato, con il quale l'attore rappresenta di aver concluso con la banca
IBL Banca in data 9.4.2014 il contratto di finanziamento n. 661671, rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, per un capitale lordo mutuato di € 41.640,00 da rimborsare in 120 (centoventi) rate mensili da € 347,00 ciascuna.
Il detto contratto prevedeva a carico del contraente, oltre alla corresponsione degli interessi e degli oneri erariali, il pagamento anticipato, in sede di erogazione del prestito, dell'ulteriore importo di € 6.309,66 per le causali così indicate in contratto: 1) € 450,00 per spese di istruttoria;
2) €
1.249,20 per Commissioni di attivazione … dovute per le prestazioni, gli oneri ed i rischi relative …i casi di passaggio dello stesso cedente ad altri enti pensionistici ai sensi del punto 9 delle condizioni generali di contratto e per i rischi relativi alle ipotesi di rifiuto dell'ente pensionistico medesimo ad effettuare le trattenute, e di ritardo….”; 3) € 384,00 per “commissioni di gestione”; 4) € 4.226,46 per “costi di intermediazione”.
Successivamente, nel mese di luglio dell'anno 2018, allo scadere della 48a rata, allorquando ne residuavano ancora 72, l'istante si avvaleva della facoltà di estinzione anticipata del prestito, mediante corresponsione in favore dell'odierna convenuta della somma di € 21.765,35, così come richiesta dalla mutuante, a titolo di capitale residuo ed oneri, al netto degli interessi futuri a scalare e di un abbuono per € 378,35=, di cui € 208,53 per
“Commissioni (gestione e bancarie) ed € 169,82 per “ulteriori rimborsi e/o ulteriori sconti”.
pag. 2/8 L'istante lamenta che in sede di estinzione anticipata, la CP_1
ometteva di effettuare correttamente in favore dell'istante la riduzione del costo totale del credito dovuta ex art. 125 sexies T.U.B., per un ammontare pari ad € 3.407,45, calcolato secondo il criterio cd. pro rata temporis. Sulla scorta di tanto concludeva chiedendo la condanna della CP_2
tenuta al pagamento/restituzione in favore dell'istante della somma suindicata ovvero la somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, in base ai vari criteri di calcolo prospettati anch'essi nell'atto e nelle conclusioni;
oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria delle spese e dei compensi del giudizio.
La convenuta si costituiva con proprio atto e previa contestazione dell'assunto attoreo chiedeva quanto segue: la domanda di parte ricorrente andrà respinta totalmente, senza che il Giudice adito possa fare ricorso a criteri equitativi, come genericamente ex adverso riportato, senza alcuna valida e specifica motivazione. come sopra rappresentata Controparte_2
e difesa, rassegna e insiste per l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI: Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, NEL
MERITO, IN VIA PRINCIPALE 1) accertare la validità e legittimità dell'impianto contrattuale, quanto ai principi di trasparenza e alla disciplina primaria e secondaria relativa al diritto del consumatore ad ottenere la riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento e, per l'effetto dichiarare che IBL Banca, in dipendenza dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento n. 661671 del
9.4.2014, non è debitrice di alcun importo nei confronti del sig.
[...]
, a eccezione dei costi già retrocessi al ricorrente per le sole Parte_1
commissioni di gestione recurring non maturate € 378,35) determinate pag. 3/8 secondo i criteri stabiliti nel piano di ammortamento, rigettando tutte le domande di parte ricorrente, per i motivi esposti in atto;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite ivi incluso il rimborso delle spese generali, oltre oneri di legge.
Alle parti venivano concessi i termini di cui all'art. 183 cpc, c. 6, ma, all'esito, ritenuta la causa di tipo documentale, nessuna attività istruttoria veniva espletata. La causa, dunque, veniva ritenuta matura per la decisione, le parti precisavano le conclusioni a verbale e veniva, quindi, riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare si dà atto che lo scrivente GOP è subentrato al precedente magistrato titolare del ruolo con decreto del Presidente della III
Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 07.10.2024 ratificato dal Presidente del Tribunale.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione con esonero per l'estensore della sentenza dal redigere lo svolgimento del processo.
Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, ex art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., anteriforma, anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità risulta oramai definitivamente codificata, secondo gli orientamenti giurisprudenziali ricordati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;
osservato che, per consolidata pag. 4/8 giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
precisato che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
“omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Motivi in fatto e diritto
La domanda attorea è fondata e viene accolta come da parte motiva.
Al diritto del mutuatario al rimborso, conseguente all'estinzione anticipata del prestito, deve premettersi che trovano nella specie applicazione i principi di recente affermati dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 263 del
22 dicembre 2022) che ha ribadito, nel solco della giurisprudenza comunitaria tracciato dalla nota sentenza “Lexitor” della Corte di Giustizia dell'11 settembre 2019, il diritto del consumatore di percepire il rimborso proporzionale sia dei costi up front che di quelli recurring in caso di estinzione anticipata del prestito. La norma di cui all'art. 125 sexies, peraltro non applicabile nella specie perché introdotta successivamente alla stipulazione del prestito per cui è causa, limitava, invero, gli oneri rimborsabili al mutuatario agli interessi ed ai costi dovuti per la vita residua del contratto, in tal modo circoscrivendone il credito alle sole spese soggette a maturazione nel tempo ed escludendo ogni ripetizione di quelle con consumazione immediata. La richiamata sentenza Lexitor della Corte
pag. 5/8 di Giustizia europea aveva invece interpretato diversamente il disposto dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, nel senso di ritenere
"che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore, affermando che “il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito” e “in conformità delle disposizioni degli stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”.
Disposizione alla quale gli stati membri avevano il dovere di uniformarsi.
Invece, il D.Lgs n. 141/2010, che aveva introdotto l'art. 125 sexies del
TUB, disponeva che in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore “ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
La Corte Europea, invero, dopo aver valutato l'obiettiva difficoltà in concreto della differenziazione fra i costi d'istruttoria, di gestione della pratica, di assicurazione, d'intermediazione, inerenti al momento preparatorio e di conclusione del contratto e quelli sostenuti nel corso del rapporto e per tutta la sua durata, evidenziando anche il rischio che le banche erogatrici del credito procedessero ad una generalizzata maggiorazione dei costi up front in quanto non rimborsabili in caso di estinzione anticipata, era giunta alla conclusione che tutti i costi sopportati dal consumatore, di qualunque natura essi siano (a partire dagli interessi), debbano essere ridotti in proporzione alla durata residua del contratto.
La Corte Costituzionale ha recepito detta interpretazione, dichiarando la parziale illegittimità dell'art. 11 octies co.2° del DL 73/2021, convertito nella L 106/2021, quindi dell'art. 125 sexies del TUB, e attraverso la pag. 6/8 propria opzione ermeneutica dell'art.16 della Direttiva 2008/48/CE, ha chiaramente indicato la necessità che il criterio di riduzione si estenda a tutte le componenti del costo totale del credito e sia comunque basato su una regola di proporzionalità. Fermo, dunque, il diritto del cliente ad estinguere anticipatamente il finanziamento, all'attore compete pertanto il solo rimborso, a titolo di ripetizione d'indebito, in base al principio del pro rata temporis.
Alla luce delle suddette considerazioni, quindi, a prescindere dall'esatta individuazione dei costi indicati nel contratto di finanziamento in oggetto quali costi dipendenti dalla durata del rapporto contrattuale (commissioni e oneri recurring) o spese a carattere istantaneo e prodromiche alla stessa concessione del credito (oneri up front), a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.
Da tanto discende il diritto dell'attore a vedersi rimborsare in merito al contratto di finanziamento n. 661671 stipulato in data 9.4.2014 con IBL
Banca, la somma di € 3.407,45 oltre interessi dalla domanda.
Le altre domande attoree non possono trovare accoglimento perché non provate.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto delle attività effettivamente svolte e degli importi effettivamente liquidati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione contraddistinto dal RG.
430/2021, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede:
pag. 7/8 Accoglie la domanda come da parte motiva e condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore, della somma di € 3.407,45, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Condanna la convenuta al rimborso in favore dell'attore delle competenze di lite, da distrarsi a favore del suo difensore dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi € 2.552,00, (di cui € 425 per fase studio, € 425 per la fase introduttiva, € 851 per la fase istruttoria, € 851 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario, cpa ed iva, se dovuta, nonché esborsi per € 264,00.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data deposito
Il GOP dott. Vincenzo Facchiano
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione Civile
R.G. 430/2021
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, Terza Sezione Civile, in persona del GOP dott. Vincenzo Facchiano,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. DEL VECCHIO DORINA attore e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
assistito e difeso dall'Avv. MARESCA LUISA convenuto
CONCLUSIONI: come in atti del procedimento RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio è stato introdotto con ricorso ex art. 702 bis cpc - poi trasformato in corso di causa in giudizio ordinario -, regolarmente notificato, con il quale l'attore rappresenta di aver concluso con la banca
IBL Banca in data 9.4.2014 il contratto di finanziamento n. 661671, rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, per un capitale lordo mutuato di € 41.640,00 da rimborsare in 120 (centoventi) rate mensili da € 347,00 ciascuna.
Il detto contratto prevedeva a carico del contraente, oltre alla corresponsione degli interessi e degli oneri erariali, il pagamento anticipato, in sede di erogazione del prestito, dell'ulteriore importo di € 6.309,66 per le causali così indicate in contratto: 1) € 450,00 per spese di istruttoria;
2) €
1.249,20 per Commissioni di attivazione … dovute per le prestazioni, gli oneri ed i rischi relative …i casi di passaggio dello stesso cedente ad altri enti pensionistici ai sensi del punto 9 delle condizioni generali di contratto e per i rischi relativi alle ipotesi di rifiuto dell'ente pensionistico medesimo ad effettuare le trattenute, e di ritardo….”; 3) € 384,00 per “commissioni di gestione”; 4) € 4.226,46 per “costi di intermediazione”.
Successivamente, nel mese di luglio dell'anno 2018, allo scadere della 48a rata, allorquando ne residuavano ancora 72, l'istante si avvaleva della facoltà di estinzione anticipata del prestito, mediante corresponsione in favore dell'odierna convenuta della somma di € 21.765,35, così come richiesta dalla mutuante, a titolo di capitale residuo ed oneri, al netto degli interessi futuri a scalare e di un abbuono per € 378,35=, di cui € 208,53 per
“Commissioni (gestione e bancarie) ed € 169,82 per “ulteriori rimborsi e/o ulteriori sconti”.
pag. 2/8 L'istante lamenta che in sede di estinzione anticipata, la CP_1
ometteva di effettuare correttamente in favore dell'istante la riduzione del costo totale del credito dovuta ex art. 125 sexies T.U.B., per un ammontare pari ad € 3.407,45, calcolato secondo il criterio cd. pro rata temporis. Sulla scorta di tanto concludeva chiedendo la condanna della CP_2
tenuta al pagamento/restituzione in favore dell'istante della somma suindicata ovvero la somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, in base ai vari criteri di calcolo prospettati anch'essi nell'atto e nelle conclusioni;
oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria delle spese e dei compensi del giudizio.
La convenuta si costituiva con proprio atto e previa contestazione dell'assunto attoreo chiedeva quanto segue: la domanda di parte ricorrente andrà respinta totalmente, senza che il Giudice adito possa fare ricorso a criteri equitativi, come genericamente ex adverso riportato, senza alcuna valida e specifica motivazione. come sopra rappresentata Controparte_2
e difesa, rassegna e insiste per l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI: Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, NEL
MERITO, IN VIA PRINCIPALE 1) accertare la validità e legittimità dell'impianto contrattuale, quanto ai principi di trasparenza e alla disciplina primaria e secondaria relativa al diritto del consumatore ad ottenere la riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento e, per l'effetto dichiarare che IBL Banca, in dipendenza dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento n. 661671 del
9.4.2014, non è debitrice di alcun importo nei confronti del sig.
[...]
, a eccezione dei costi già retrocessi al ricorrente per le sole Parte_1
commissioni di gestione recurring non maturate € 378,35) determinate pag. 3/8 secondo i criteri stabiliti nel piano di ammortamento, rigettando tutte le domande di parte ricorrente, per i motivi esposti in atto;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite ivi incluso il rimborso delle spese generali, oltre oneri di legge.
Alle parti venivano concessi i termini di cui all'art. 183 cpc, c. 6, ma, all'esito, ritenuta la causa di tipo documentale, nessuna attività istruttoria veniva espletata. La causa, dunque, veniva ritenuta matura per la decisione, le parti precisavano le conclusioni a verbale e veniva, quindi, riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare si dà atto che lo scrivente GOP è subentrato al precedente magistrato titolare del ruolo con decreto del Presidente della III
Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 07.10.2024 ratificato dal Presidente del Tribunale.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione con esonero per l'estensore della sentenza dal redigere lo svolgimento del processo.
Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, ex art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., anteriforma, anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità risulta oramai definitivamente codificata, secondo gli orientamenti giurisprudenziali ricordati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;
osservato che, per consolidata pag. 4/8 giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
precisato che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
“omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Motivi in fatto e diritto
La domanda attorea è fondata e viene accolta come da parte motiva.
Al diritto del mutuatario al rimborso, conseguente all'estinzione anticipata del prestito, deve premettersi che trovano nella specie applicazione i principi di recente affermati dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 263 del
22 dicembre 2022) che ha ribadito, nel solco della giurisprudenza comunitaria tracciato dalla nota sentenza “Lexitor” della Corte di Giustizia dell'11 settembre 2019, il diritto del consumatore di percepire il rimborso proporzionale sia dei costi up front che di quelli recurring in caso di estinzione anticipata del prestito. La norma di cui all'art. 125 sexies, peraltro non applicabile nella specie perché introdotta successivamente alla stipulazione del prestito per cui è causa, limitava, invero, gli oneri rimborsabili al mutuatario agli interessi ed ai costi dovuti per la vita residua del contratto, in tal modo circoscrivendone il credito alle sole spese soggette a maturazione nel tempo ed escludendo ogni ripetizione di quelle con consumazione immediata. La richiamata sentenza Lexitor della Corte
pag. 5/8 di Giustizia europea aveva invece interpretato diversamente il disposto dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, nel senso di ritenere
"che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore, affermando che “il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito” e “in conformità delle disposizioni degli stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”.
Disposizione alla quale gli stati membri avevano il dovere di uniformarsi.
Invece, il D.Lgs n. 141/2010, che aveva introdotto l'art. 125 sexies del
TUB, disponeva che in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore “ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
La Corte Europea, invero, dopo aver valutato l'obiettiva difficoltà in concreto della differenziazione fra i costi d'istruttoria, di gestione della pratica, di assicurazione, d'intermediazione, inerenti al momento preparatorio e di conclusione del contratto e quelli sostenuti nel corso del rapporto e per tutta la sua durata, evidenziando anche il rischio che le banche erogatrici del credito procedessero ad una generalizzata maggiorazione dei costi up front in quanto non rimborsabili in caso di estinzione anticipata, era giunta alla conclusione che tutti i costi sopportati dal consumatore, di qualunque natura essi siano (a partire dagli interessi), debbano essere ridotti in proporzione alla durata residua del contratto.
La Corte Costituzionale ha recepito detta interpretazione, dichiarando la parziale illegittimità dell'art. 11 octies co.2° del DL 73/2021, convertito nella L 106/2021, quindi dell'art. 125 sexies del TUB, e attraverso la pag. 6/8 propria opzione ermeneutica dell'art.16 della Direttiva 2008/48/CE, ha chiaramente indicato la necessità che il criterio di riduzione si estenda a tutte le componenti del costo totale del credito e sia comunque basato su una regola di proporzionalità. Fermo, dunque, il diritto del cliente ad estinguere anticipatamente il finanziamento, all'attore compete pertanto il solo rimborso, a titolo di ripetizione d'indebito, in base al principio del pro rata temporis.
Alla luce delle suddette considerazioni, quindi, a prescindere dall'esatta individuazione dei costi indicati nel contratto di finanziamento in oggetto quali costi dipendenti dalla durata del rapporto contrattuale (commissioni e oneri recurring) o spese a carattere istantaneo e prodromiche alla stessa concessione del credito (oneri up front), a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.
Da tanto discende il diritto dell'attore a vedersi rimborsare in merito al contratto di finanziamento n. 661671 stipulato in data 9.4.2014 con IBL
Banca, la somma di € 3.407,45 oltre interessi dalla domanda.
Le altre domande attoree non possono trovare accoglimento perché non provate.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto delle attività effettivamente svolte e degli importi effettivamente liquidati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione contraddistinto dal RG.
430/2021, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede:
pag. 7/8 Accoglie la domanda come da parte motiva e condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore, della somma di € 3.407,45, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Condanna la convenuta al rimborso in favore dell'attore delle competenze di lite, da distrarsi a favore del suo difensore dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi € 2.552,00, (di cui € 425 per fase studio, € 425 per la fase introduttiva, € 851 per la fase istruttoria, € 851 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario, cpa ed iva, se dovuta, nonché esborsi per € 264,00.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data deposito
Il GOP dott. Vincenzo Facchiano
pag. 8/8