Versione
3 giugno 1985
3 giugno 1985
Art. 60.
Sono estinti, dal 1 gennaio 1987, i rapporti perpetui reali e personali in forza dei quali il Fondo edifici di culto, quale successore dei Fondi soppressi di cui al precedente articolo 54 e dei patrimoni di cui all'articolo 55, ha diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in derrate di ammontare non superiore a lire sessantamila annue.
L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate e' determinato con i criteri di cui all' articolo 1, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607 .
Gli uffici percettori chiudono le relative partite contabili, senza oneri per i debitori, dandone comunicazione agli obbligati e agli uffici interessati.
Nota agli articoli 60, secondo comma , e 61, secondo comma:
La legge 22 luglio 1966, n. 607 , reca "Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondarie perpetue". L'art. 1, secondo comma, di detta legge prevede:
"I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura superiore sono ridotti al limite di cui al precedente comma, previo computo, quanto a quelli consistenti in una quantita' fissa di derrate, dell'equivalente in denaro in base ai prezzi correnti al momento della entrata in vigore della presente legge, e, quanto a quelli consistenti in una quota di derrate, della somma in denaro calcolata, in base ai detti prezzi sulla misura fissa corrispondente alla media delle quantita' corrispondenti nell'ultimo quinquennio".
Sono estinti, dal 1 gennaio 1987, i rapporti perpetui reali e personali in forza dei quali il Fondo edifici di culto, quale successore dei Fondi soppressi di cui al precedente articolo 54 e dei patrimoni di cui all'articolo 55, ha diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in derrate di ammontare non superiore a lire sessantamila annue.
L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate e' determinato con i criteri di cui all' articolo 1, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607 .
Gli uffici percettori chiudono le relative partite contabili, senza oneri per i debitori, dandone comunicazione agli obbligati e agli uffici interessati.
Nota agli articoli 60, secondo comma , e 61, secondo comma:
La legge 22 luglio 1966, n. 607 , reca "Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondarie perpetue". L'art. 1, secondo comma, di detta legge prevede:
"I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura superiore sono ridotti al limite di cui al precedente comma, previo computo, quanto a quelli consistenti in una quantita' fissa di derrate, dell'equivalente in denaro in base ai prezzi correnti al momento della entrata in vigore della presente legge, e, quanto a quelli consistenti in una quota di derrate, della somma in denaro calcolata, in base ai detti prezzi sulla misura fissa corrispondente alla media delle quantita' corrispondenti nell'ultimo quinquennio".
Commentario • 1
- 1. EnfiteusiAccesso limitatoAntonella Matricardi · https://www.altalex.com/ · 15 marzo 2018 · 0.8809421
Giurisprudenza • 29
- 1. Trib. Roma, sentenza 03/01/2024, n. 88Provvedimento: […] l'affrancazione poteva essere gratuita, ossia “ope legis” se la valutazione effettuata in sede giudiziale (come da Circolare prot. 29104 dell'11/05/2011), avesse rilevato l'estinzione dei diritti del Fondo al 1° gennaio 1987, come previsto dall'art. 60 della Legge 222/1985 per i terreni con reddito dominicale inferiore alle vecchie lire 60.000 rivalutato al 01.01.1987. […] 4) in via istruttoria, chiede ammettersi consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare l'avvenuta estinzione ope legis dell'enfiteusi ai sensi dell'art. 60 della Legge n. 222/1985, in subordine determinare il capitale d'affranco del bene immobiliare e del valore del canone enfiteutico alla luce di quanto sopra esposto.Leggi di più...
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