Articolo 60 della Legge 20 maggio 1985, n. 222
Articolo 59Articolo 61
Versione
3 giugno 1985
Art. 60.
Sono estinti, dal 1 gennaio 1987, i rapporti perpetui reali e personali in forza dei quali il Fondo edifici di culto, quale successore dei Fondi soppressi di cui al precedente articolo 54 e dei patrimoni di cui all'articolo 55, ha diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in derrate di ammontare non superiore a lire sessantamila annue.
L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate e' determinato con i criteri di cui all' articolo 1, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607 .
Gli uffici percettori chiudono le relative partite contabili, senza oneri per i debitori, dandone comunicazione agli obbligati e agli uffici interessati.
Nota agli articoli 60, secondo comma , e 61, secondo comma:
La legge 22 luglio 1966, n. 607 , reca "Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondarie perpetue". L'art. 1, secondo comma, di detta legge prevede:
"I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura superiore sono ridotti al limite di cui al precedente comma, previo computo, quanto a quelli consistenti in una quantita' fissa di derrate, dell'equivalente in denaro in base ai prezzi correnti al momento della entrata in vigore della presente legge, e, quanto a quelli consistenti in una quota di derrate, della somma in denaro calcolata, in base ai detti prezzi sulla misura fissa corrispondente alla media delle quantita' corrispondenti nell'ultimo quinquennio".
Entrata in vigore il 3 giugno 1985
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