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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 26/02/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 8/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. FEA ELISA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 i sigg.ri hanno esposto: Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio concordatario in AL il 05/01/2003 , optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 1 , parte
II, Serie A, dell'anno 2003; pagina 1 di 3 che dal matrimonio sono nati i figli a Pinerolo il 20.8.2003, e a Persona_1 Persona_2
Pinerolo il 31.7.2005, ad oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che i coniugi si sono separati consensualmente comparendo in data 17.11.2009 innanzi al Presidente del Tribunale di Saluzzo e che la separazione è stata omologata con decreto del 1.12.2009; che sin dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale la convivenza si è interrotta e non
è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrono pertanto i presupposti di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice relatore ha disposto che l'udienza si tenesse mediante lo scambio di note scritte;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto tempo di legge, e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, la ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonchè l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
05/01/2003 in AL da , nato a [...] il [...], e da Parte_1
, nata a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri di Parte_2
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di AL al N. 1, parte II Serie A, anno 2003, alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 2 di 3 Si dà atto che i figli dei ricorrenti, e sono Persona_3 Persona_4
maggiorenni ed economicamente autosufficienti, pertanto nessun contributo al loro mantenimento dovrà essere posto a carico dei genitori.
Si dà atto che i coniugi sono economicamente indipendenti;
pertanto, con il presente accordo, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e dichiarano di non avere nulla a pretendere reciprocamente.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AL di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 30/01/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 8/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. FEA ELISA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 i sigg.ri hanno esposto: Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio concordatario in AL il 05/01/2003 , optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 1 , parte
II, Serie A, dell'anno 2003; pagina 1 di 3 che dal matrimonio sono nati i figli a Pinerolo il 20.8.2003, e a Persona_1 Persona_2
Pinerolo il 31.7.2005, ad oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che i coniugi si sono separati consensualmente comparendo in data 17.11.2009 innanzi al Presidente del Tribunale di Saluzzo e che la separazione è stata omologata con decreto del 1.12.2009; che sin dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale la convivenza si è interrotta e non
è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrono pertanto i presupposti di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice relatore ha disposto che l'udienza si tenesse mediante lo scambio di note scritte;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto tempo di legge, e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, la ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonchè l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
05/01/2003 in AL da , nato a [...] il [...], e da Parte_1
, nata a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri di Parte_2
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di AL al N. 1, parte II Serie A, anno 2003, alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 2 di 3 Si dà atto che i figli dei ricorrenti, e sono Persona_3 Persona_4
maggiorenni ed economicamente autosufficienti, pertanto nessun contributo al loro mantenimento dovrà essere posto a carico dei genitori.
Si dà atto che i coniugi sono economicamente indipendenti;
pertanto, con il presente accordo, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e dichiarano di non avere nulla a pretendere reciprocamente.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AL di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 30/01/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3