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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/11/2024, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1469 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione promossa
DA
nato a [...] , il [...], Parte_1
E
, nata ad [...], il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Mattina Gaetano, che li rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso congiunto
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. del 22 ottobre 2024. DEL PM: cfr. visto del 17 settembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis.51 Parte_1 Parte_2
c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 9 settembre 2024, conte- nente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separa- zione alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 22 otto- bre 2024 innanzi il Giudice relatore il procuratore delle parti ha insistito nell'ac- coglimento del ricorso.
Il P.M. ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è di- venuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia maggiorenne, ma non indipendente e del figlio minorenne e Per_1 Per_2
ravvisato che le clausole relative ai medesimo non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto del minore deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto
- 2 - regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti eco- nomici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, si osserva come le stesse non siano contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese irripetibili, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difese: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio a Racalmuto, in data 7 luglio 2004,
[...]
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Racalmuto al n. 17, parte II, serie A, dell'anno 2004 alle condizioni concordate in ricorso, qui inte- gralmente richiamate;
spese irripetibili.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al compe- tente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 31 ottobre 2024.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 3 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1469 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione promossa
DA
nato a [...] , il [...], Parte_1
E
, nata ad [...], il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Mattina Gaetano, che li rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso congiunto
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. del 22 ottobre 2024. DEL PM: cfr. visto del 17 settembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis.51 Parte_1 Parte_2
c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 9 settembre 2024, conte- nente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separa- zione alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 22 otto- bre 2024 innanzi il Giudice relatore il procuratore delle parti ha insistito nell'ac- coglimento del ricorso.
Il P.M. ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è di- venuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia maggiorenne, ma non indipendente e del figlio minorenne e Per_1 Per_2
ravvisato che le clausole relative ai medesimo non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto del minore deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto
- 2 - regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti eco- nomici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, si osserva come le stesse non siano contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese irripetibili, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difese: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio a Racalmuto, in data 7 luglio 2004,
[...]
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Racalmuto al n. 17, parte II, serie A, dell'anno 2004 alle condizioni concordate in ricorso, qui inte- gralmente richiamate;
spese irripetibili.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al compe- tente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 31 ottobre 2024.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 3 -