Articolo 2 della Legge 13 agosto 1984, n. 470
Articolo 1Articolo 3
Versione
4 settembre 1984
Art. 2.
La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione, ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507 , dovuta a titolo di rimborso dalla regione, viene determinata, in via definitiva, per lo stesso quinquennio 1982-1986, nell'importo di lire 80 miliardi.
Entrata in vigore il 4 settembre 1984