Ordinanza cautelare 21 novembre 2019
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 13/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00017/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00455/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 455 del 2019, proposto da
Società Agricola Lago d’Oro dei F.lli D’Apice s.s., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Colagrande e Roberta Confortini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Roberto Colagrande in L’Aquila, via Vittorio Veneto n. 11;
contro
Comune di Collarmele, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Herbert Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IT RI, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- della nota prot. n. 2522 del 2 agosto 2019, con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Collarmele ha negato l’accoglimento della SCIA in sanatoria prot. n. 2371 del 22 luglio 2019, presentata per la realizzazione della tubazione irrigua interrata nel tratto identificato al foglio 20, particelle n. 142, n. 140, n. 192, n. 139, n. 181, n. 180, n. 179, n. 135, n. 134, n. 133, n. 132, n. 131, n. 199, n. 13 e n. 129 del nuovo catasto terreni comunale e per l’attraversamento di Via Spineto all’interno di un tombino esistente;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, ivi compresa la nota comunale del 27 febbraio 2019, allegata al suddetto diniego di SCIA in sanatoria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Collarmele;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2024 la dott.ssa Rosanna Perilli;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 49 dell’8 febbraio 2018 questo Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla società ricorrente per l’annullamento dell’ordinanza n. 8 del 22 maggio 2015, con la quale il Comune di Collarmele le intimava la sospensione dei lavori nonché la demolizione e la rimozione delle opere realizzate, in assenza di titolo edilizio, per la costruzione di un impianto irriguo interrato al di sotto di alcuni terreni, in parte ricadenti nel territorio comunale.
L’appello proposto dalla società ricorrente avverso la predetta sentenza è stato respinto dal Consiglio di Stato, sezione VI, con sentenza n. 2064 del 28 marzo 2019, nella quale non è stata esclusa - in via incidentale - la possibilità di sanare le opere realizzate in assenza di titolo edilizio, sempre che ne ricorrano le condizioni.
In data 22 luglio 2018 la società ricorrente ha presentato al Comune di Collarmele la SCIA in sanatoria prot. n. 2371, per la realizzazione della condotta irrigua interrata e per l’attraversamento di via Spineto all’interno di un tombino esistente.
Con nota prot. n. 2522 del 2 agosto 2019 il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Collarmele ha negato alla società ricorrente la sanatoria delle opere proposta con la SCIA, adducendo le seguenti motivazioni:
a) la necessità del rilascio del permesso di costruire, quale titolo edilizio espressamente indicato nell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 8 del 22 maggio 2015;
b) l’omessa allegazione del titolo abilitativo rilasciato dal Comune di San Benedetto dei Marsi, nel territorio del quale ricadono alcuni dei terreni interessati dalla realizzazione della condotta irrigua;
c) l’omessa allegazione del titolo di legittimazione dei terreni privati attraversati dalla condotta irrigua interrata, di cui all’articolo 11, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, del nulla osta del Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri Garigliano nonché dei nulla osta e dei pareri degli enti interessati dalle interferenze derivanti dal passaggio della condotta idrica e da eventuali altre opere ad essa connesse.
1.1. Con ricorso notificato il 22 ottobre 2019 e depositato il 5 novembre 2019, la società ricorrente ha domandato l’annullamento, previa concessione della più idonea misura cautelare, della nota prot. n. 2522 del 2 agosto 2019, con la quale il Comune di Collarmele ha negato l’accoglimento della SCIA in sanatoria e degli atti ad essa presupposti.
In particolare, la società ricorrente ha dedotto la violazione e la falsa applicazione della disciplina di settore, il difetto di motivazione, il travisamento dei fatti e l’erroneità dei presupposti, l’illogicità e l’irragionevolezza, lo sviamento di potere, il difetto di istruttoria e la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, in relazione:
a) alla necessità del rilascio del permesso di costruire in sanatoria, atteso che il mero interramento della condotta idrica non sarebbe idoneo a modificare l’assetto urbanistico del territorio;
b) alla pretestuosità della richiesta di allegazione del titolo abilitativo rilasciato dal Comune di San Benedetto dei Marsi, nel cui territorio si trova il punto di captazione della condotta idrica;
c) all’assenza degli atti costitutivi di servitù prediali di passaggio o di altri diritti reali sui terreni interessati dall’interramento della condotta irrigua, in quanto la legittimazione alla presentazione della SCIA in sanatoria discenderebbe da una relazione giuridica qualificata tra la società ricorrente e i predetti terreni, riconosciuta dal Tribunale ordinario di Avezzano con la sentenza n. 388 del 21 giugno 2018, passata in giudicato;
d) alla non imputabilità alla società ricorrente del mancato accertamento della preesistenza di un tubo utilizzato per il passaggio della condotta idrica al di sotto di via Spineto;
e) alla pretestuosità della richiesta di acquisizione dei nulla osta e dei pareri da parte degli enti interessati da possibili interferenze, allo stato non ravvisabili.
1.2. Ha resistito al ricorso il Comune di Collarmele e ne ha preliminarmente invocato la parziale inammissibilità, con riferimento alle censure coperte dal giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 28 marzo 2019, n. 2064.
1.3. Con ordinanza n. 251 del 21 novembre 2019 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris , limitatamente alla “mancanza dell’assenso dei proprietari dei terreni attraversati dall’opera in questione”.
1.4. L’appello proposto dalla società ricorrente avverso la predetta ordinanza cautelare è stato respinto dal Consiglio di Stato, sezione VI, con ordinanza n. 1073 del 6 marzo 2020.
1.5. In vista della trattazione del merito del ricorso, le parti hanno depositato memorie difensive e memorie di replica.
1.6. Alla pubblica udienza del 4 dicembre 2024 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. Il ricorso deve ritenersi inammissibile in relazione alla censura proposta avverso l’affermata necessità, per la sanatoria delle opere realizzate, del rilascio del permesso di costruire, siccome coperta dal giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 28 marzo 2019, n. 2064.
2.1. Dalla disamina della motivazione della predetta sentenza e della sentenza di questo Tribunale n. 49 dell’8 febbraio 2018, dalla stessa integralmente confermata, risulta definitivamente acclarato tra le parti che le opere realizzate per l’interramento dell’impianto di irrigazione al di sotto dei terreni agricoli e per l’attraversamento della strada comunale denominata via Spineto non rientrano tra quelle di edilizia libera di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, indipendentemente dalla circostanza che esse consistano nell’interramento di un preesistente impianto di irrigazione superficiario ovvero nella realizzazione ex novo di opere irrigue.
2.2. La parte ricorrente sostiene che non sarebbe coperta dal giudicato la questione afferente alla tipologia del titolo edilizio necessario a legittimare l’intervento e che, per tale ragione, la nota di diniego impugnata sarebbe illegittima, nella parte in cui postula, quale condizione necessaria per la sanatoria delle opere abusive, il rilascio del permesso di costruire.
2.3. La censura non può essere favorevolmente apprezzata: se è vero, infatti, che la questione non è stata espressamente affrontata da questo Tribunale nella motivazione della sentenza n. 49 dell’8 febbraio 2018, nella quale è stata accertata esclusivamente la realizzazione di un’opera “priva di titolo autorizzatorio e quindi abusiva”, si evince, invece, dalla motivazione della sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 28 marzo 2019, n. 2064, che la società ricorrente:
a) ha realizzato un impianto irriguo di nuova costruzione, in assenza di ogni evidenza in ordine all’asserito ripristino ovvero al riutilizzo di un impianto irriguo preesistente;
b) ha progettato un impianto di irrigazione che, per modalità di realizzazione mediante escavazione su fondi privati, richiede il possesso del titolo di proprietà o di disponibilità dell’area interessata, a prescindere dalla riconducibilità dell’impianto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 4 della legge n. 874 del 1964.
2.4. Tanto premesso, devono ritenersi inammissibili le censure svolte dalla parte ricorrente in relazione alla mancata incidenza dell’opera da sanare sull’assetto urbanistico del territorio, le quali sono coperte dal giudicato sostanziale formatosi sulle predette sentenze.
In ogni caso, anche a voler ritenere che il titolo edilizio per l’autorizzazione in sanatoria dell’opera irrigua non sarebbe individuabile esclusivamente nel permesso di costruire, come invece espressamente indicato dal Comune di Collarmele nell’ordinanza di demolizione e ripristino n. 8 del 22 maggio 2015, la questione afferente alla tipologia del titolo edilizio (permesso di costruire ovvero segnalazione certificata di inizio attività) non può essere più riproposta tra le parti.
Il giudicato copre infatti il dedotto e il deducibile, vale a dire tutte le possibili questioni proponibili in relazione al medesimo oggetto della pronuncia resa tra le parti, ad eccezione di quelle dalle quali derivino effetti ulteriori o diversi che non si pongano in contrasto con quanto in essa stabilito, in particolare con l’accertata violazione della disciplina edilizia e urbanistica vigente all’epoca dell’adozione dell’ordinanza di demolizione.
L’accertamento della mancanza del titolo legittimante di cui all’articolo 11, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il quale richiede, per il rilascio del permesso di costruire, la piena disponibilità degli immobili interessati dalla realizzazione delle opere, non può essere dunque rimesso in discussione, in assenza di sopravvenienze significative al riguardo, dal momento che essa comporterebbe la violazione del principio del ne bis in idem sostanziale (Consiglio di Stato, sezione IV, 17 ottobre 2024, n. 8330).
Risulta infatti accertato con efficacia di giudicato tra le parti che la società ricorrente non ha la disponibilità dei terreni interessati dalla realizzazione delle opere delle quali ha richiesto la sanatoria, al di sotto dei quali le condotte irrigue avrebbero dovuto essere interrate.
3. Deve altresì ritenersi infondata la censura afferente alla legittimazione della società ricorrente a presentare la domanda di sanatoria delle opere realizzate in assenza di titolo edilizio.
Tale accertamento, anch’esso coperto dal giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 28 marzo 2019, n. 2064, non è infatti suscettibile di essere posto in discussione dal giudicato formatosi sulla sentenza n. 388 del 21 giugno 2018, con la quale il Tribunale ordinario di Avezzano, nel rigettare la domanda possessoria avanzata da alcuni proprietari dei terreni attraversati dalla condotta irrigua nei confronti della società ricorrente, ha accertato che lo scavo dalla stessa effettuato per l’interramento della condotta non integra una molestia nel possesso, il quale non può ritenersi trasferito, per ciò solo, in capo alla società ricorrente.
4. Per quanto riguarda, invece, le rimanenti censure, afferenti all’omessa produzione del titolo abilitativo rilasciato dal Comune di San Benedetto dei Marsi per la realizzazione della medesima opera irrigua nonché dei nulla osta e dei pareri degli Enti comunque coinvolti nella sua realizzazione, esse devono ritenersi inammissibili per difetto di interesse alla loro decisione.
La motivazione del provvedimento impugnato è infatti fondata su una pluralità di capi autonomi ed autosufficienti, per cui, nell’ipotesi in cui anche uno solo di essi resti indenne dalle censure formulate nel ricorso, non occorre esaminare anche le censure formulate avverso gli altri capi della motivazione: la loro eventuale fondatezza non potrebbe, infatti, determinare la caducazione del provvedimento impugnato, con conseguente carenza di interesse alla loro trattazione.
5. In definitiva, le censure specificate nel ricorso devono essere dichiarate in parte inammissibili e in parte infondate, con conseguente rigetto del ricorso nel suo complesso.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e sono liquidate, in favore dell’amministrazione resistente, nella misura indicata nel dispositivo.
6.1. Non sono dovute le spese al controinteressato, in ragione della sua mancata costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a rifondere al Comune di Collarmele le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori.
Non sono dovute spese al controinteressato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore
Massimo Baraldi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosanna Perilli | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO