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29 agosto 2007
29 agosto 2007
Art. 3. (Copertura finanziaria) 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 403.955 per l'anno 2007, di euro 395.675 per l'anno 2008 e di euro 403.955 annui a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.