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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/12/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1980 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: cumulo domande di separazione e divorzio
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. RADICE Parte_1
GIAMPIERA presso cui è elettivamente domiciliata e , rappresentato e Controparte_1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GOLINO ROCCO presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi al ricorso.
Il Pubblico Ministero non ha rassegato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/07/2025 le parti esponevano: - di avere contratto matrimonio il 20/05/2000; che, dallo stesso, sono nati tre figli, (maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente), (29/09/2005) e (30/07/2008); - che, la prosecuzione Per_2 Per_3 della vita matrimoniale è divenuta intollerabile.
Pertanto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio. 2
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 12/12/2025, le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione.
Ciò posto, chiedevano la decisione.
La causa era rimessa al Collegio.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
1) I coniugi vivranno separatamente, nel reciproco rispetto, con l'obbligo per entrambi di comunicare ogni variazione di domicilio e/o di residenza, al fine di garantire l'esercizio della responsabilità genitoriale.
2) La casa coniugale, sita in Marcianise (CE), via Palestrina n.20, di proprietà del sig.
è assegnata allo stesso con quanto in essa contenuto, ad eccezione degli effetti CP_1 personali della signora , ivi compresi i propri preziosi e la biancheria confezionata Pt_1 dalla madre della stessa.
3) è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso Per_3
l'abitazione del padre.
4) Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sulla minore. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale della minore saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Per_3
Le decisioni di ordinaria amministrazione e riguardanti la vita quotidiana verranno assunte disgiuntamente.
5) Tenuto conto dell'età e della distanza tra l'abitazione della figlia e quella della madre, deciderà i periodi di permanenza con la madre. I coniugi favoriranno gli incontri Per_3 della minore con il genitore non collocatario, facilitando altresì un costante contatto telefonico.
6) A titolo di contributo indiretto al mantenimento dei figli, tenuto conto delle attuali rispettive condizioni dei genitori con impegno a comunicarsi reciprocamente eventuali variazioni di stipendio, la signora verserà al signor l'importo di € 200,00 per dodici Pt_1 CP_1 mensilità annue e previsione di rivalutazione annua ISTAT a decorrere dall'1.6.2026, sulla base 1.6.2025- 1.6.2026. Le parti danno atto che il contributo viene versato dal mese di agosto 2024. L'assegno sarà versato entro il giorno 25 di ogni mese tramite bonifico bancario su conto corrente intestato al Sig. . Controparte_1 3
7) L'assegno unico, ad oggi ammontante ad € 296,00, verrà percepito per intero dal Sig.
. Controparte_1
8) Le spese extra assegno di mantenimento della figlia come da Protocollo d'Intesa del Per_3
Tribunale di Santa Maria di Capua Vetere 28 marzo 2024, del quale le parti hanno avuto copia, saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore. I coniugi si impegnano, in particolare, a consentire ad di continuare a frequentare la scuola di ballo. Per_3
9) Le parti si impegnano affinché la figlia minore conservi significativi rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
10) Le parti prestano sin da ora reciproco assenso al rilascio dei documenti per l'espatrio per sé e per la figlia minore.
11) prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni: a) L'autovettura Fiat 500L trg. ER390TL viene attribuita in proprietà esclusiva al sig. . b) I coniugi provvederanno Controparte_1 alla rottamazione della roulotte di famiglia. Le relative spese di trasferimento e rottamazione saranno sostenute dai coniugi in parti uguali. c) Le parti convengono che tutti i beni presenti nella casa familiare, ad accezione degli effetti personali della moglie, dei propri preziosi e della biancheria confezionata dalla madre della signora , sono Pt_1 attribuiti in proprietà al sig. d) I coniugi convengono che: - il sig. Controparte_1 continuerà a farsi carico delle rate relative ai finanziamenti “Avvera” del 1° CP_1 luglio 2022, e a quello Findomestic, acceso in data 28 ottobre 2019, finanziamenti a lui intestati, sino allo loro estinzione;
- la signora potrà lasciare nell'abitazione Pt_1 coniugale i beni attribuiti in proprietà esclusiva alla stessa sino al 31 luglio 2025, termine fissato anche per l'asporto dei propri effetti personali;
- la signora si impegna a Pt_1 trasferire la residenza entro il 31 luglio 2025. e) Spese compensate.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e all'interesse della prole.
Rilevato che le parti si sono consensualmente separate all'udienza cartolare del 12/12/2025.
Rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio e che la stessa è ammissibile (cfr. Cass. n. 28727/2023).
Rilevato, pertanto, che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio e che a ciò si provvede con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: 4
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione dei coniugi
, nata il [...] in [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MARCIANISE (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 50, parte II, serie A, vol.0, anno 2000);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente
Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5) spese al definitivo.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 12/12/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1980 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: cumulo domande di separazione e divorzio
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. RADICE Parte_1
GIAMPIERA presso cui è elettivamente domiciliata e , rappresentato e Controparte_1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GOLINO ROCCO presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi al ricorso.
Il Pubblico Ministero non ha rassegato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/07/2025 le parti esponevano: - di avere contratto matrimonio il 20/05/2000; che, dallo stesso, sono nati tre figli, (maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente), (29/09/2005) e (30/07/2008); - che, la prosecuzione Per_2 Per_3 della vita matrimoniale è divenuta intollerabile.
Pertanto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio. 2
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 12/12/2025, le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione.
Ciò posto, chiedevano la decisione.
La causa era rimessa al Collegio.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
1) I coniugi vivranno separatamente, nel reciproco rispetto, con l'obbligo per entrambi di comunicare ogni variazione di domicilio e/o di residenza, al fine di garantire l'esercizio della responsabilità genitoriale.
2) La casa coniugale, sita in Marcianise (CE), via Palestrina n.20, di proprietà del sig.
è assegnata allo stesso con quanto in essa contenuto, ad eccezione degli effetti CP_1 personali della signora , ivi compresi i propri preziosi e la biancheria confezionata Pt_1 dalla madre della stessa.
3) è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso Per_3
l'abitazione del padre.
4) Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sulla minore. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale della minore saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Per_3
Le decisioni di ordinaria amministrazione e riguardanti la vita quotidiana verranno assunte disgiuntamente.
5) Tenuto conto dell'età e della distanza tra l'abitazione della figlia e quella della madre, deciderà i periodi di permanenza con la madre. I coniugi favoriranno gli incontri Per_3 della minore con il genitore non collocatario, facilitando altresì un costante contatto telefonico.
6) A titolo di contributo indiretto al mantenimento dei figli, tenuto conto delle attuali rispettive condizioni dei genitori con impegno a comunicarsi reciprocamente eventuali variazioni di stipendio, la signora verserà al signor l'importo di € 200,00 per dodici Pt_1 CP_1 mensilità annue e previsione di rivalutazione annua ISTAT a decorrere dall'1.6.2026, sulla base 1.6.2025- 1.6.2026. Le parti danno atto che il contributo viene versato dal mese di agosto 2024. L'assegno sarà versato entro il giorno 25 di ogni mese tramite bonifico bancario su conto corrente intestato al Sig. . Controparte_1 3
7) L'assegno unico, ad oggi ammontante ad € 296,00, verrà percepito per intero dal Sig.
. Controparte_1
8) Le spese extra assegno di mantenimento della figlia come da Protocollo d'Intesa del Per_3
Tribunale di Santa Maria di Capua Vetere 28 marzo 2024, del quale le parti hanno avuto copia, saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore. I coniugi si impegnano, in particolare, a consentire ad di continuare a frequentare la scuola di ballo. Per_3
9) Le parti si impegnano affinché la figlia minore conservi significativi rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
10) Le parti prestano sin da ora reciproco assenso al rilascio dei documenti per l'espatrio per sé e per la figlia minore.
11) prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni: a) L'autovettura Fiat 500L trg. ER390TL viene attribuita in proprietà esclusiva al sig. . b) I coniugi provvederanno Controparte_1 alla rottamazione della roulotte di famiglia. Le relative spese di trasferimento e rottamazione saranno sostenute dai coniugi in parti uguali. c) Le parti convengono che tutti i beni presenti nella casa familiare, ad accezione degli effetti personali della moglie, dei propri preziosi e della biancheria confezionata dalla madre della signora , sono Pt_1 attribuiti in proprietà al sig. d) I coniugi convengono che: - il sig. Controparte_1 continuerà a farsi carico delle rate relative ai finanziamenti “Avvera” del 1° CP_1 luglio 2022, e a quello Findomestic, acceso in data 28 ottobre 2019, finanziamenti a lui intestati, sino allo loro estinzione;
- la signora potrà lasciare nell'abitazione Pt_1 coniugale i beni attribuiti in proprietà esclusiva alla stessa sino al 31 luglio 2025, termine fissato anche per l'asporto dei propri effetti personali;
- la signora si impegna a Pt_1 trasferire la residenza entro il 31 luglio 2025. e) Spese compensate.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e all'interesse della prole.
Rilevato che le parti si sono consensualmente separate all'udienza cartolare del 12/12/2025.
Rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio e che la stessa è ammissibile (cfr. Cass. n. 28727/2023).
Rilevato, pertanto, che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio e che a ciò si provvede con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: 4
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione dei coniugi
, nata il [...] in [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MARCIANISE (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 50, parte II, serie A, vol.0, anno 2000);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente
Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5) spese al definitivo.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 12/12/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese