Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/12/2025, n. 10410
TAR
Ordinanza collegiale 24 novembre 2023
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TAR
Sentenza 4 giugno 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 30 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Applicazione limiti di cui alla Colonna A del d.lgs. 152/2006

    Il TAR ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento nella parte in cui ordinava di procedere con riferimento alla destinazione d'uso del 1992, e ha specificato che l'Amministrazione dovrà tenere conto della programmazione urbanistica successiva al 1992, con particolare riferimento agli accordi urbanistici stipulati tra il Comune e la società NO 1140 s.r.l.

  • Rigettato
    Travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto – Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 152/2006

    Il Consiglio di Stato ritiene che la questione controversa riguardi le attività successive all'accertamento della contaminazione, come la caratterizzazione e l'analisi di rischio, e non l'applicazione delle colonne A o B dell'Allegato 5, che si riferiscono alla fase di accertamento della potenziale contaminazione. La sentenza di primo grado viene confermata con diversa motivazione.

  • Rigettato
    Travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto – Insufficiente, illogica ed ingiusta motivazione – Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 152/2006

    Il Consiglio di Stato ritiene che la normativa di riferimento per le attività successive all'accertamento della contaminazione sia contenuta negli Allegati 1 e 3 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, che fanno riferimento alla 'destinazione d'uso dei siti prevista dagli strumenti di programmazione territoriale' o 'strumenti urbanistici'. La sentenza di primo grado viene corretta nel senso che l'amministrazione dovrà tenere conto della destinazione d'uso formale stabilita dagli strumenti di pianificazione territoriale.

  • Rigettato
    Violazione del principio di separazione dei poteri – Travisamento ed errore nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto – Illogicità e manifesta ingiustizia della motivazione – Violazione del D.Lgs. 152/2006

    Il Consiglio di Stato ritiene che il provvedimento impugnato abbia fornito un'indicazione sulle modalità di svolgimento delle fasi procedurali successive, costituendo un autovincolo per l'amministrazione. La cognizione del TAR era quindi legittima. La sentenza di primo grado viene confermata con diversa motivazione.

  • Rigettato
    Error in iudicando per carenza ed erroneità della motivazione; travisamento dei fatti e dei documenti prodotti in giudizio; illogicità e contraddittorietà nella motivazione. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 242 e ss. e dell'Allegato 5 del Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006.

    Il Consiglio di Stato ritiene che la questione controversa riguardi le attività successive all'accertamento della contaminazione, come la caratterizzazione e l'analisi di rischio, e non l'applicazione delle colonne A o B dell'Allegato 5, che si riferiscono alla fase di accertamento della potenziale contaminazione. La sentenza di primo grado viene confermata con diversa motivazione.

  • Rigettato
    Error in iudicando per carenza ed erroneità della motivazione; travisamento dei fatti e dei documenti prodotti in giudizio; illogicità e contraddittorietà nella motivazione con riguardo particolare ai paragrafi 3.6 e 4 della sentenza.

    Il Consiglio di Stato ritiene che la normativa di riferimento per le attività successive all'accertamento della contaminazione sia contenuta negli Allegati 1 e 3 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, che fanno riferimento alla 'destinazione d'uso dei siti prevista dagli strumenti di programmazione territoriale' o 'strumenti urbanistici'. La sentenza di primo grado viene corretta nel senso che l'amministrazione dovrà tenere conto della destinazione d'uso formale stabilita dagli strumenti di pianificazione territoriale.

  • Rigettato
    Error in iudicando per carenza ed erroneità della motivazione; travisamento dei fatti e dei documenti prodotti in giudizio; illogicità e contraddittorietà nella motivazione. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 242 e ss. e dell'Allegato 5 del Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006.

    Il Consiglio di Stato ritiene che la questione controversa riguardi le attività successive all'accertamento della contaminazione, come la caratterizzazione e l'analisi di rischio, e non l'applicazione delle colonne A o B dell'Allegato 5, che si riferiscono alla fase di accertamento della potenziale contaminazione. La sentenza di primo grado viene confermata con diversa motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/12/2025, n. 10410
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 10410
    Data del deposito : 30 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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