Art. 12.
L' art. 40 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1 , modificato dall' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 15 marzo 1946, n. 83 , e' abrogato e sostituito dal seguente:
"La votazione deve proseguire fino alle ore 22. Tuttavia gli elettori che siano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare".
L' art. 40 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1 , modificato dall' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 15 marzo 1946, n. 83 , e' abrogato e sostituito dal seguente:
"La votazione deve proseguire fino alle ore 22. Tuttavia gli elettori che siano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare".