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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 14/01/2021, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/01/2021
N. 00468/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 468 del 2018, proposto da
CO ES, AR LU Da RU, AR SA AR, AR OL, rappresentati e difesi dall'avvocato Innocenzo D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Treviso, via Olivi n. 38;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca non costituitosi in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 458/2017;
o in via subordinata:
affinché venga disposta ogni misura necessaria per l’incondizionata esecuzione alla sentenza medesima.
In ogni caso:
per la fissazione di una somma di denaro dovuta ai ricorrenti per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, ai sensi dell'art. 114 cod. proc. amm..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori in modalità videoconferenza come specificato nel verbale;
Il Collegio, ritenuto che sussistono seri dubbi in merito all’ammissibilità dell’istanza depositata in giudizio il 24 novembre 2020, tenuto conto che:
- i ricorrenti contestano l’operato del commissario ad acta nominato con la sentenza di ottemperanza di questa Sezione n. 692 del 2018, a cui il medesimo ha dato esecuzione con provvedimenti del 2 agosto 2018 (cfr. docc. 3 a, 3 b, 3 c e 3 d allegati all’istanza depositata in giudizio dai ricorrenti il 24 novembre 2020), lamentando la mancata liquidazione di parte delle somme riconosciutegli con la sentenza n. 458 del 2017 del Giudice del Lavoro di Treviso;
- a tal fine gli stessi hanno proposto ricorso, ai sensi dell’art. 112, comma 5, cod. proc. amm., chiedendo al Tribunale di fornire chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza, così da pervenire al soddisfacimento delle proprie pretese;
- tuttavia gli atti del commissario ad acta , a prescindere dal margine di discrezionalità di cui egli dispone nell'esecuzione del giudicato, possono essere contestati (dai soggetti che, come il ricorrente, sono stati parte del procedimento conclusosi con il giudicato) con il solo mezzo del reclamo, a norma dell’art. 114, comma 6, cod. proc. amm., nel testo modificato dall’art. 1, comma 1, lett. dd), D.lgs. n. 195 del 2011 (così Cons. Stato, Sez. VI, n. 4299 del 2015);
- il deposito del reclamo nel caso in esame appare intempestivo;
Ritenuto, ai sensi dell'art. 73, co. 3, cod. proc. amm, di dover assegnare alle parti venti (20) giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti su tali questioni e di rinviare la discussione alla camera di consiglio del 10 febbraio 2021;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), rinvia la trattazione dell’istanza in epigrafe alla camera di consiglio del 10 febbraio 2021.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 13 gennaio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO