TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 02/07/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai SInori Magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente rel. est.
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 130 del ruolo generale dell'anno
2025 di volontaria giurisdizione tra
( ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Sassari, via Manno n.11, presso lo studio dell'Avv. Nicola Usai che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Ricorrente
e
, nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Tortolì, Via Filippo Turati n. 11, provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio degli Avvocati di Lanusei dell'8.1.2025, elettivamente domiciliata in Tortolì nella via Oristano n.8 presso lo studio dell'Avv. Fabiana Pilia che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti
Resistente
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: separazione dei coniugi– materia famiglia.
Conclusioni congiunte nell'interesse delle parti come riportate nel ricorso e confermate all' udienza del 16 giugno 2025, tenutasi a trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti che: - i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Tortolì il 22.09.2007, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n. 18, parte 2, serie
A, Vol.1, anno 2007 (estratto del matrimonio prodotto), in regime di comunione dei beni;
- dall'unione era nato il figlio (il 9.10.2009); Per_1
In seguito a ricorso per separazione personale proposto congiuntamente dai coniugi, all'udienza del 16.06.2025, svoltasi con trattazione scritta, gli stessi confermavano le condizioni di cui al ricorso, del seguente tenore:
- i coniugi vivranno separati di letto, mensa e abitazione con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto;
- la casa coniugale ubicata in Tortolì via Turati n.11 e in locazione con tutti gli arredi e corredi, viene assegnata alla moglie che ci abiterà insieme al figlio e provvederà alle spese di locazione e a tutte le altre relative all'immobile locato.
Il sig. dichiara che sin dal mese di ottobre 2024 ha trasferito la propria Pt_1 dimora in Barisardo in Via Fabrizio De Andrè snc;
- il figlio avrà stabile collocazione con la madre presso la casa coniugale- Per_1 familiare, ove manterrà la residenza anagrafica e viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che ne cureranno l'educazione, l'istruzione e il mantenimento.
Entrambi i genitori eserciteranno quindi la potestà e responsabilità genitoriale sul figlio nei rispettivi periodi di convivenza e ciò per le questioni di ordinaria amministrazione mentre le decisioni di maggior interesse per il minore, attinenti alla sua educazione, istruzione e salute, verranno assunte di comune accordo dai genitori che dovranno tenere conto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni del figlio capace di decidere anche sulla gestione del tempo libero.
I coniugi si impegnano ad assumere e mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi;
- in merito alla disciplina dei periodi di visita, tenuto conto che il minore vivrà prevalentemente con la madre, il padre potrà visitare e tenere con sé il figlio, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici, ricreativi e/o altro del ragazzo;
- nel quadro generale ivi concordato, si determina altresì che il padre potrà vedere e tenere presso di sé il figlio nei seguenti termini e condizioni: a) due sere nel corso della settimana seguite dal pernottamento coincidenti attualmente con i giorni degli allenamenti di basket di e di cui il padre Per_1
è vice-allenatore, presso il Palazzetto comunale di Barisardo. Pt_1
Detto criterio sarà adottato anche nel periodo dell'anno in cui è sospesa l'attività sportiva di cui sopra, salva diversa volontà del figlio Per_1
b) con riguardo alle vacanze estive e a tutte le festività in generale (natalizie, pasquali etc.), considerata l'età adolescenziale e per esplicita volontà e richiesta del figlio si dichiara che sarà lui stesso a decidere di volta in volta con Per_1 chi e dove trascorrere il proprio tempo libero, fuori dagli impegni scolastici, come meglio specificato nel piano genitoriale allegato;
- il padre contribuirà al mantenimento del figlio versando alla moglie per il pagamento delle spese ordinarie, entro il primo giorno di ogni mese, l'importo complessivo di euro 500,00 (cinquecento/00) mediante accreditamento sul c/c bancario cod. IBAN [...] somma che sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere dall'udienza presidenziale;
- il SI. si obbliga altresì a provvedere nella misura del 50% a tutte le Pt_1 spese straordinarie scolastiche, sportive, ricreative e mediche che si renderanno necessarie per il figlio, previamente documentate. In ogni caso, qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti e comunque superiori a € 500,00 dovranno essere preventivamente concordate.
Le spese extra e quelle anticipate da ciascun genitore, previa presentazione dei giustificativi di spese, verranno rimborsate entro 15 giorni dalla richiesta;
- i coniugi rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento reciproco.
Infatti, con scrittura privata del 17.12.2024, rep. n.5440, racc. n.4295, autenticata nelle sottoscrizioni dalla Dott.ssa Notaio in Cagliari, registrata a Per_2
Cagliari il 18.12.2024 al n.26795, i SIg.ri e hanno Parte_1 CP_1 proceduto allo scioglimento dell'impresa familiare risultante dalla scrittura privata del 19.03.2024, autenticata nelle sottoscrizioni dalla Dott.ssa Per_2
Notaio in Cagliari, rep. n.4852, racc. 3874, registrata a Cagliari il 22.03.2024 al n.5927, e per l'effetto: il SI. in data 17/12/2024 ha acquisito in via esclusiva la titolarità Parte_1
e piena proprietà dell'impresa individuale corrente, sotto la ditta “
[...]
”, in Tortolì, Via Baccasara 1, numero di iscrizione nel Controparte_2 Registro delle Imprese di Nuoro e CF: , partita I.V.A. C.F._1
, REA n.NU-119415; P.IVA_1
- la SI.ra in data 1/01/2025 ha costituito la ditta denominata CP_1
“ ” con sede in via Controparte_3
Baccasara 1, partita I.V.A. , avendo la stessa acquisito la titolarità P.IVA_2
e gestione esclusiva dello studio di pilates sito in Tortolì, via Baccasara 1, prima facente parte dello “ ”. Controparte_2
Le parti si danno vicendevolmente atto che sono a carico della ditta
[...]
” il contratto di locazione, Controparte_3 il contratto di assicurazione RCA e le utenze dell'immobile ove è ubicato lo studio di pilates nonché qualsiasi altro costo necessario e funzionale al funzionamento della struttura medesima;
- in virtù dell'accordo sottoscritto e allegato come parte integrante del presente ricorso, la sig.ra riconosce al sig. la possibilità di CP_1 Parte_1 utilizzare, osservando scrupolosamente ogni clausola in esso contenuta, lo studio pilates dove la stessa esercita la propria attività professionale, per due volte alla settimana precisamente ed esclusivamente il lunedì e il giovedì dalle ore 19.30 alle ore 20.30 come da clausole indicate nell'accordo allegato e sottoscritto tra le parti fino alla data del 31.12.2026.
Il sig. si obbliga inoltre a corrispondere alla sig.ra e a mezzo Pt_1 CP_1 bonifico bancario intestato alla Ditta, la somma di € 120,00 mensile a titolo di contributo spese per l'utilizzo dello studio, ad eccezione del mese di agosto
(riconsegnando le chiavi nel periodo di non utilizzo) impegnandosi ad osservare ogni comportamento idoneo a salvaguardare il locale dopo l'utilizzo;
- il SI. si obbliga a trasferire immediatamente sul c/c intestato alla SI.ra Pt_1 il 50% della somma presente alla data del 31.12.2024 nel conto corrente CP_1 familiare legato all'attività di impresa familiare e alla data di firma del presente accordo dell'altro conto corrente personale e di uso familiare.
Il SI. si obbliga al pagamento dei premi delle polizze assicurative Pt_1 attualmente in essere.
Il SI. si impegna ad estinguere il debito residuo delle rate relative al Pt_1 contratto di finanziamento acceso per l'acquisto della vettura Ford Puma tg
GK168DK di proprietà della SI.ra . CP_1 Il pagamento delle imposte e delle tasse dovute dalla ditta “ Controparte_2
” con riferimento all'anno di imposta 2024, sarà sostenuto in
[...] ragione del 51% dal SI. e del 49% dalla SI.ra così come stabilito Pt_1 CP_1 nell'atto notarile di costituzione dell'impresa familiare.
Il SI. e la SI.ra si obbligano al pagamento delle imposte Pt_1 CP_1 di cui sopra che sarà effettuato alle relative scadenze così come indicate e calcolate dal consulente commerciale incaricato;
Tanto premesso, la domanda di separazione, attesa la pacifica intollerabilità della convivenza ed il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, deve essere senz'altro accolta.
Preso atto del parere favorevole espresso dal PM, le condizioni di separazione come sopra riportate, devono ritenersi non in contrasto con disposizioni di legge inderogabili.
Le condizioni di separazione di cui sopra devono pertanto essere omologate.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- pronuncia la separazione fra e , come sopra Parte_1 CP_1 identificati, i quali contraevano matrimonio in Tortolì il 20.04.2006, in Tortolì il
22.09.2007, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n. 18, parte 2, serie A, Vol.1, anno 2007;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tortolì con le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- omologa le condizioni di separazione sopra riportate;
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 2.7.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Nicola Caschili