TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/09/2025, n. 7092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7092 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. 28680/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 7.8.2024
tra
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: tunisina codice fiscale C.F._1 residente a [...] con l'Avv. Laura Maria Lucia Nencioni presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] in data [...] cittadino: tunisino e italiano codice fiscale C.F._2 residente a [...] con l'Avv. Lauletta Mayra Dominga presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a TA in Tunisia in data 10 dicembre 2020
(trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Milano in data 16 marzo 2021 al n. 283, Parte II, seria C/1) in separazione dei beni.
Dalla unione non sono nati figli.
Separati con sentenza n. 1823/2025 del 5.2.2025
FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 08.08.2024 la Sig.ra ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 dichiarare la separazione personale dal Sig. con addebito nei confronti di quest'ultimo. Parte_2
In data 10.01.2025 si è costituito in giudizio il resistente, il quale si associava alla domanda di separazione ma non a quella di addebito avanzata dalla controparte.
All'udienza del 29.01.2025 le parti, assistite dai difensori, hanno dichiarato di aver interesse ad una veloce definizione del giudizio così da ad ottenere la pronuncia di divorzio nel più breve tempo possibile. A tale fine hanno dichiarato di rinunciare alle reciproche domande di addebito, evidenziando che ciò non ha né può aver riflessi nell'ambito del procedimento penale pendente a carico del marito ed hanno chiesto di procedere ex art 473 bis. 51 c.p.c. e che il Tribunale dichiari la separazione personale tra i coniugi e decorso il termine di procedibilità, lo scioglimento del matrimonio a spese del giudizio compensate.
I coniugi, decorsi i termini di legge ed avendo richiesto la fissazione di udienza cartolare, hanno congiuntamente chiesto di procedere ex art. 473-bis.51 c.p.c. e che il Tribunale
1. pronunci, essendo decorsi i termini di procedibilità, lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi in separazione.
2. spese di lite del divorzio compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis.12, comma III, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile a TA in Tunisia in data 10 dicembre 2020 (trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Milano in data 16 marzo
2021 al n. 283, Parte II, seria C/1) tra la signora e il signor Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai loro rapporti e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 10 settembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG