Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/05/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N.162/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 162/2024 R.G. promossa da
(C.F./P.I. ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. ZONCA STEFANO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro l' (C.F./P.I. Controparte_1
), in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti PEREGO P.IVA_2
NADIA, TOMMASELLI CLARA, IMPARATO ALFONSINO ed elettivamente in Monza in Via Morandi 1 angolo Via Correggio
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione avverso avviso di addebito
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
1) Con ricorso depositato il 19.01.2024, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 368 2023 00129595 49 000 notificato il 15.12.2023 avente ad oggetto l'importo di euro 1.960,25 per la mensilità Ottobre
2013, a titolo di contributo dovuto per i licenziamenti dei lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 2, comma 31, della Legge n. 92/2012, così come modificato dalla Legge n. 228/2012.
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento della prescrizione del credito o, nel merito, dell'insussistenza dello stesso credito e, in subordine, l'annullamento e/o il ricalcolo di interessi e delle sanzioni dovuti.
1
All'udienza del 16.05.2025, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
2) Questo Giudice ritiene che l'opposizione debba essere accolta per i motivi di seguito facendo applicazione del cd. criterio della "ragione più liquida" che porta all'accoglimento nel merito del ricorso (richiamato tra le tante da Cass. Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
Dai documenti prodotti risultano provate le seguenti circostanze di fatto:
- in data 31.10.2013 la ricorrente - all'epoca denominata “ Parte_2
” ha proceduto al licenziamento per giustificato motivo
[...] oggettivo del proprio dipendente (doc.2, fasc. ric.); Controparte_2
- in particolare, la società ha motivato il proprio recesso specificando la necessita di
“effettuare una riduzione di personale a seguito della chiusura dei cantieri e l'impossibilità di utilizzare la propria opera in altri cantieri”;
- con comunicazione del 06.11.2018 ha chiesto elementi informativi e CP_1 documentali in merito al recesso del Signor (doc.3, fasc. ric.); CP_2
- attraverso il canale del cassetto previdenziale in data 13.11.2018 (Ticket n. 36553136) la ricorrente ha appreso che richiedeva alla ricorrente il pagamento CP_1 del ticket licenziamento per il recesso del Signor in quanto nella lettera CP_2 di licenziamento non sarebbe stata presente la motivazione “fine cantiere o completamento lavori”, circostanza necessaria ad ottenerne l'esenzione (doc.4, fasc. ric.);
- in data 15.11.2018 veniva trasmessa la diffida in argomento all'indirizzo PEC (Doc. 6a, b e c, fasc. ) della ricorrente risultante dalla visura CP_1 Email_1
(Doc. 7, fasc. cit) avente il seguente protocollo .4901.13/11/2018.0194403 per CP_1 un importo di euro 1.249,82 € a titolo di contributi e 354,81 € a titolo di sanzioni, per un totale di euro 1.604,63€ da versare entro 30 giorni.
Il dato normativo che viene in rilievo è l'art. 2 commi 31 e ss. della Legge n. 92/2012, che così dispone:
“ 31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al
41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30.
2 … (omissis)
34. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nei seguenti casi:
a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 12 milioni di euro per l'anno 2013 e in 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. …”
Dalla lettura della norma risulta, quindi, che tra i casi di esonero dal contributo Naspi è previsto per le imprese edili quello in cui la cessazione del rapporto di lavoro del dipendente ha come causa il completamento delle attività e la chiusura del cantiere, circostanza questa che ricorre senz'altro nel caso di specie in cui il dipendente è stato licenziato per la necessità di ridurre il personale a seguito della CP_2 chiusura dei cantieri.
Segue, pertanto, l'accoglimento del ricorso e l'accertamento dell'insussistenza del credito oggetto dell'avviso di addebito n. 368 2023 00129595 49 000 emesso nei confronti di e notificato il 15.12.2023. Parte_1
3) In applicazione del principio di soccombenza, deve essere condannato alla CP_1 refusione in favore della società ricorrente delle spese di lite che - avuto riguardo alla natura ed al valore della controversia, all'omesso svolgimento di istruttoria orale e alle tariffe di cui al Dm n. 55/2014 come modificate dal DM n. 147/2022 - vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così dispone:
1) accerta l'insussistenza del credito oggetto dell'avviso di addebito n. 368 2023 00129595 49 000 emesso nei confronti di e notificato il Parte_1
15/12/2023 e, per l'effetto , annulla il suddetto avviso di addebito;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 890,00 per CP_1 compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge e contributo unificato, se versato e dovuto.
3 Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 16/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore
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