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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 03/02/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 233/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Veronica Messana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. 233/2020, promossa da
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Sciacca nella Via del Poio n. 36, elettivamente domiciliato a Sciacca nella Via T. Campanella n. 18, presso lo studio dell'Avv. Dimino Calogero, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
attore opponente
Nei confronti
P. IVA: società costituita ai sensi della legge n. 139 del 39 Controparte_1 P.IVA_1 aprile 1999, con socio unico, con sede legale in Milano, alla Piazza della Tri vulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., iscritta nell'Elenco delle società veicolo con numero 35239/3 e per essa quale procurat ore P. IVA.: Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede legale in Milano nella P.IVA_2
Piazza Trivulziana n. 4/A nonché sede operativa a La Spezia alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170, rappresentata e difesa dagli avv.ti Zurlo Raffaele ed Ornati Andrea, con studio in La Spezia alla Via
Fontevivo n. 21/N, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e depositato e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170 – La Spezia.
convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 15/11/2023 le parti precisavano le rispettive co nclusioni come da verbale in atti;
la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 9/3/2020, depositato in pari data e regolarmente notificato, l'attore Pt_1 formulava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8/2020, reso dal Tribunale di
[...]
Sciacca, in data 7/1/2020, notificato in data 3/2/2020 nell'ambito del procedimento portante il n.
R.G. 1364/2019, con il quale veniva ingiunto all'odierno opponente, in favore della parte opposta, 1 di corrispondere la somma di € 32.060,18, (di cui € 21.378,17 quale debito per la Controparte_1 quota capitale al momento della decadenza dal beneficio ed € 10.682,01 a titolo di interessi moratori) oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in relazione al rapporto contrattuale n. 20054835641316 di prestito personale, asseritamente concesso da IC NC S.p.a. (di cui e per essa era cessi onaria) all'odierno opponente per un importo CP_1 Controparte_2 totale a credito di € 33.332,00 con un importo totale dovuto dal cliente di € 48.172,80 da pagarsi in
96 rate mensili.
A fondamento della propria opposizione, deduceva l'assoluta infondatezza e Parte_1 pretestuosità della richiesta di controparte sia per l'an della pretesa sia per il quantum.
Nel dettaglio, deduceva:
- di disconoscere il rapporto contrattuale n. 20054835641316 di prestito personale del
27/11/2012, atteso che la scrittura privata era stata depositata solo in c opia;
- che nella documentazione versata in atti vi erano delle disc rasie in ordine al quantum dovuto;
- che dunque vi era una mancanza di prova scritta del diritto fatto valere in sede m onitoria dalla società opposta;
- che il credito azionato non fosse né certo né liquido;
- che, in violazione dell'articolo 50 del D. Lgs. 385/1993, la certificazione di conformità alle scritture contabili versata in atti da parte istante riportava non la firma di un funzionario a ciò autorizzato ma una firma illeggibile di un non meglio identificato dirigente;
- la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta, ex art. 117 UB , non avendo controparte fornito la prova dell'effettiva stipulazione del contratto di prestito personale e non essendo stata consegnata al cliente copia del contratto sottoscritta dalla
NC;
- che la copia del contratto versata in atti riportava esclusivamente la firma della parte mutuataria e non del funzionario della banca, con conseguente nullità del contratto di finanziamento;
- la nullità delle clausole relative agli interessi compensativi e morat ori contenute nel contratto, ai sensi dell'articolo 1815 secondo comma c.c.;
- la nullità di tutte le clausole vessatorie contenute nel rapporto contrattuale di prestito personale del 27.11.2012, da considerarsi contratto di credito al consumo.
Alla luce di queste ragioni, l'odierno attore concludeva chiedendo che volesse il Tribunale di
Sciacca: “ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta;
- ritenere e dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 8/2020 del 7.1.2020 del Tribunale di Sciacca, notificato all'opponente in data
3/2/2020 e per l'effetto annullarlo e/o revocarlo con ogni consequenziale statuizione di legge;
-
2 accertare e dichiarare la nullità di tutte le pattuizione contra legem stipulate tra le parti ed in particolare delle clausole che stabiliscono interessi usurai ed anatocistici;
accertare e di chiarare la nullità di tutte le clausole vessatorie imposte dalla società ingiu ngente all'opponente .Con vittoria di spese e compensi di Avvocato del giudizio”.
Con comparsa del 27/8/2020, si costituiva in giudizio la società e per essa quale Controparte_1 procuratore che contestando totalmente quanto dedotto e chiesto da controparte, Controparte_2 concludeva istando affinchè il Tribunale adito volesse: “ disattesa ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione;
in via preliminare, nel merito concedere la provvisoria esecutorietà dell 'opposto decreto ingiuntivo n. 8/2020 R.G. 1364/2019 del 7/1/2020 emesso dal Tribunale di Sciacca stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'articolo 648 c.p.c.; in via principale, nel merito, rigettare
l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto e in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 8/2020 RG.
1364/2019 del 7/1/2020 emesso dal Tribunale di Sciacca;
in via subordinata, n el merito, condannare in ogni caso il sig. al pagamento in favore della società Parte_1 CP_1 della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all 'esito della espletanda attività
[...] istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA, nonché successive occorrende”
A fondamento delle proprie ragioni, l'odierna convenuta deduceva:
- che il rapporto azionato in via monitoria era il contratto di finanziamento n.
20054835641316 del 6 dicembre 2012 per la somma di € 25.332,00 da rimborsare in 96 rate mensili da € 381,50 ciascuna e che solo per mero errore veniva depositato a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo un contratto finanziamento sottoscritto dall'opponente in data 27.11.2012;
- che in sede monitoria veniva prodotta altresì la certificazione ai sensi dell'articolo 50UB relativo al predetto rapporto;
- che il rapporto contrattuale ha avuto esecuzione atteso che l'opponente procedeva infatti al pagamento di alcune rate;
- che la sottoscrizione dell'istituto di credito, quale controparte negoziale, non fosse elemento di validità del contratto;
- che in ordine alla asserita mancata consegna di copia del contratto al cliente, l'odierno opponente sottoscriveva dichiarazione di avvenuta consegna di copia del contratto;
- che il credito azionato fosse certo e liquido;
- che la doglianza sollevata in ordine alla nullità ai sensi dell'articolo 1815 secondo comma c.c. non risultasse fondata, atteso che nel contratto di finanziamento del 6.12.12 viene indicato il TAN all' 8,00% e il TAEG all'8,30%, contrattualmente pattuiti in misura non superiore il tasso soglia;
3 - che anche la doglianza in ordine alla asserita vessatorietà delle clauso le contenute nel contratto stipulato appare assolutamente generica ed infondata.
Con successiva ordinanza del 25.3.2021, il Giudice istruttore rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e assegnava a parte opposta termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Stante l'esito negativo del tentativo obbligatorio di mediazione, la causa proseguiva e veniva istruita mediante concessione del termine di cui all'articolo 183 sesto comma c.p.c. e all'esito di alcuni rinvii disposti per intervenuto trasferimento del giudice titolare del procedimento, le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 15.11.2023 e la causa veniva trattenuta per la decisione, previa concessione dei termini di cui all 'articolo 190 c.p.c.
Così brevemente ricostruito lo svolgimento del processo, si espone quanto segue.
Nel merito, la domanda formulata dalla parte opponente è infondata e l'opposizione a decreto ingiuntivo formulata non merita accoglimento.
In via preliminare, è opportuno precisare che, come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione che si svolge secondo le norme codicistiche per lo stesso dettate.
In particolare, nel giudizio di cognizione instaurato dall'opposizione al decreto ingiunt ivo, il
Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla.
Con specifico riferimento alle regole di distribuzione dell'onere probatorio tra le parti, trova applicazione il principio generale in tema di prova secondo cui spetta a chi fa valere un diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Tuttavia, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, se da un lato, rimane invariata la posizione sostanziale delle parti, in quanto aprendosi un ordinario giudizio di cognizione, su impulso del debitore ingiunto, ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, dall'altro, si assiste ad un'inversione della posizione processuale delle parti, risultando così a carico del creditore opposto, avente la veste di attore in senso sostanziale ed avendo richiesto l'ingiunzione in sede monitoria, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento dell'emesso decreto ingiuntivo.
Risulta, invece, a carico della parte opponente, avente la veste di convenuto in senso sostanziale,
l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del presunto debito.
Applicando tali principi al caso di specie, è possibile affermare che se da un lato spettava a parte opposta, dare prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligazione a Controparte_1 fondamento del decreto ingiuntivo oggi opposto, dall'altro era onere di , opponente, Parte_1 dimostrare la presenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del debito presunto.
4 Tanto premesso, passando all'analisi del materiale probatorio documentale versato in atti, emerge con chiarezza che parte opposta ha provato l'esistenza del credito, per le ragioni che si seguito si esporranno.
1. Sul disconoscimento del contratto di finanziamento e sulle lamentate discrasie contenute nella documentazione versata in atti.
Tale censura sollevata da parte opponente non appare meritevole di accoglimento.
In primo luogo, appare generico il disconoscimento operato da parte opponente, giustificato sulla sola circostanza che il contratto sia stato depositato solo in copia.
Giova sul punto dedurre che non solo le contestazioni sul punto operate da parte opponente sono generiche ma la documentazione così come integrata da parte opposta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo consente di ritenere provata la pretesa azionata.
Infatti, parte opposta ha provveduto in sede di giudizio di opposizione a versare in atti: - copia del contratto del 6.12.12 stipulato da n. 20054835641346 con IC NC SPA, Parte_1 sottoscritto dall'odierno opponente per il rifinanziamento per un importo richiesto di € 25.000,00, ed un importo totale del credito di € 25.332,00 da restituirsi in 96 rate per € 381,50 cadauna;
- copia della lettera con la quale IC NC SPA ha comunicato a la decadenza dal Parte_1 beneficio del termine ed intimato, in data 10/3/2016, l'immediato pagamento della complessiva somma di € 21.378,17; - copia dell'estratto conto ai sensi dell'articolo 50 UB.
Per mezzo della siffatta documentazione e dei chiarimenti forniti da parte opposta in sede di costituzione e risposta, possono intendersi superate le doglianze formulate sul punto da parte opponente.
2. In ordine alla mancanza di prova scritta e mancanza dei requisiti di certezza e liquidità del credito azionato.
Anche tale doglianza non è meritevole di accoglimento.
Sul punto, parte opponente ha chiesto pronunciarsi la revoca del decreto ingiuntivo oggi opposto attesa la mancanza di prova scritta dell'esistenza del rapporto e la mancanza dei requisiti di certezza e liquidità del credito azionato.
Va premesso che, quanto alla ripartizione dell'onere della prova, ai s ensi dell'articolo 2697 c.c., il convenuto opposto nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo riveste la qualità di attore in senso sostanziale, dovendo così provare i fatti a fondamento del diritto fatto valere in giudizio;
l'attore opponente, invece, è convenuto in senso sostanziale, incombendo sullo stesso l'onere di provare i fatti su cui si fondano le eccezioni sollevate.
Nella materia in questione, la Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 1892/2023 ma anche Corte di
Cassazione 21092/2016 e n. 14640/2018) ha stabilito che l'esibizione dell'estratto conto certificato, ai sensi dell'articolo 50 UB, che come noto consiste in una dichiarazione unilaterale dell'istituto di credito, accompagnata dalla sua conformità alle scritture contabili e da un'at testazione di
5 liquidità del credito, riveste efficacia probatoria solo nella fase monitoria, eventualmente instaurata tra le parti.
In sede di successiva opposizione al decreto ingiuntivo, invece, tornano ad applicarsi le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la logica conseguenza che parte opposta, pur assumendo la veste formale di convenuto, riveste la qualifica di attore in senso sostanziale, con onere di provare i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
Pertanto, spetta all'istituto bancario opposto l'onere di fornire la prova del contratto su cui si fonda il rapporto, documentarne l'andamento, e quindi fornire la prova della propria pretesa.
Nel caso che ci occupa, parte convenuta opposta oltre al deposito della certi ficazione ex art 50 UB ha provveduto a versare in atti, come già detto sopra: - copia del contratto del 6.12.12 stipulato da n. 20054835641346 con Fin domestic SPA, sottoscritto dall'odierno opponente per Parte_1 il rifinanziamento per un importo richiesto di € 25.000,00, ed un importo totale del credito di €
25.332,00 da restituirsi in 96 rate per € 381,50 cadauna;
- copia della lettera con la quale
IC NC SPA ha comunicato a la decadenza dal beneficio del termine ed Parte_1 intimato, in data 10/3/2016, l'immediato pagamento della complessiva somma di € 21.3 78,17.
Ne discende che l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per mancanza della documentazione necessaria a supporto della richiesta mo nitoria non può trovare accoglimento.
3. Violazione dell'articolo 50 UB nella parte in cui non sarebbe possibile determinare il soggetto che ha provveduto alla sottoscrizione della certificazione versata in atti.
Sul punto, parte opponente ha ritenuto l'inutilizzabilità della certificazione depositata ai sensi dell'articolo 50 UB in atti, stante l'impossibilità di individuare il soggetto che ha sottoscritto la medesima.
Invero, l'articolo sopra richiamato prevede che le banche sono legittimate a richie dere il decreto ingiuntivo, anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve dichiarare che il cred ito è vero e liquido.
Orbene, sul punto, parte opponente si doleva del fatto che siffat ta certificazione versata in atti fosse stata firmata in maniera illeggibile da un dirigente non meglio identificato.
Invero, la norma sopra richiamata richiede, per costante giurisprudenza di legittimità, che la dichiarazione ex art. 50 UB provenga dallo stesso soggetto che richiede il decreto ingiuntivo e non da un soggetto diverso.
Atteso che, nel caso di specie, parte opponente non ha contestato la provenienza della certificazione dall'odierna opposta ma solo la non chiara sottoscrizione, che è stata contestata solo genericamente dall'opponente e non disconosciuta da parte opposta .
Pertanto, neanche tale doglianza appare meritevole di accoglimento.
4. Mancata prova dell'effettiva stipulazione del contratto di prestito e mancata consegna
al cliente della copia sottoscritta dall'istituto di credito;
produzione in giudiz io della sola copia del contratto di finanziamento sottoscritto dal mutuatario e non anche dal
6 funzionario dell'istituto di credito.
Sul punto giova evidenziare che parte opposta, nell'odierno giudizio di cognizione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha provveduto al deposito in atti della copia del contratto di finanziamento del 6/12/12 sottoscritto da . Parte_1
Per altro verso, parte opposta ha evidenziato che in sede di conclusione del contratto di finanziamento sottoscriveva altresì dichiarazione di avvenuta consegna di cop ia Parte_1 del contratto: circostanza non contestata da parte opponente.
Ove ciò non bastasse a determinare l'infondatezza delle doglianze sollevate sul punto, giova ricordare un principio già affermato dalla giurisprudenza di l egittimità in materia di intermediazione finanziaria, ma applicabile anche in materia bancaria (da ultimo cfr. Corte di
Cassazione 18230/2024), principio in ragione del quale la mancata consegna del documento contrattuale non produce alcuna nullità.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno già stabilito (cfr. Sentenza n . 898/2018) che il vincolo di forma imposto dal legislatore (cfr. art. 23 comma 1 TUF e art. 117 comma 1 UB) “è composto in quanto vi rientra, per specifico disposto normativo, anche la consegna del documento contrattuale”. La protezione della parte debole del contratto ovvero del cliente si attua anche nella fase di perfezionamento del contratto attraverso la consegn a del relativo documento, con specifico obbligo in capo all'istituto di credito, finalizzato ad agevolare l'esercizio dei diritti da parte del cliente.
In materia di intermediazione finanziaria (con sentenza n. 21600/2013), la Corte di Cassaz ione ha altresì affermato che la mancata consegna del contrat to, comunque, non pone un problema di validità dello stesso.
Tali principi valgono anche in materia bancaria: secondo la Corte di Cassazione, infatti, l'articolo
117 terzo comma UB determina la nullità del contratto per inosservanza della forma prescritta, integrata dalla veste esteriore del contratto mentre ne rimane estranea la consegna del documento medesimo. Ne discende che la nullità del contratto deriva dalla violazione della forma ma non anche dall'inadempimento dell'obbligo di consegna dello stesso.
Pertanto, anche sotto questo profilo le censure mosse dalla parte opponente non possono trovare accoglimento.
Alle medesime conclusioni deve giungersi con riferimento alla censur a relativa alla mancata sottoscrizione del contratto da parte del funzionar io dell'istituto di credito.
Parte opponente, infatti, ha dedotto tra gli altri motivi di opposizione la mancata s ottoscrizione del contratto da parte della NC.
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto che il “requisito della forma scritta del contratto quadro, posto a pena di nullità (azionabile solo dal cliente) dal D.lgs. n. 58 del 1998, art. 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove
7 il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia la cliente;
ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo e non anche quella d ell'intermediario” (Cass. SS.UU., 6 gennaio 2018, n. 898).
Anche sotto tale profilo le censure sollevate dall'opponente non possono trovare accoglimento.
5. Nullità del contratto ai sensi dell'articolo 1815 c.c. e nullità di tutte le clausole
vessatorie contenute nel contratto.
Anche tali motivi di opposizione non sono meritevoli di accoglimento.
Giova a tal proposito rammentare che quanto alla ripartizione dell'onere della prova, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., il convenuto opposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo riveste la qualità di attore in senso sostanziale, dovendo così provare i fatti a fondamento del diritto fatto valere in giudizio;
l'attore opponente, invece, è convenuto in senso sostanziale incombendo sullo stesso l'onere di prova i fatti su cui si fondano le eccezioni sollevate.
In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, dunque, si applicano le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la logica conseguenza che parte opposta, pur assumendo la veste formale di convenuto, riveste la qualifica di attore in senso sostanziale , con onere di provare i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
Sui punti ora evidenziati, le allegazioni e le censure formulate da parte opponente risultano essere generiche, limitandosi ad affermare in maniera apodittica che vi sono previsioni oltre soglia ai sensi dell'articolo 1815 c.c., senza indicarne o solo allegarne le ragioni, ovvero lamentare la presenza di clausole vessatorie all'interno del contratto, senza null'altro dedurre o provare in ordine a quali siano suddette clausole ovvero le ragioni della invalidità .
La Corte di Cassazione con la pronuncia n. 19597/2020 ha infatti precisato che: “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel Decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato ,
è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto".
Ed, infatti, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., spetta a colui che fa valere un diritto in giudizio dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso, dovendo nel caso che ci occupa l'opponente allegare e provare in modo specifico le contestazioni sollevati, rendendo così l'azione proposta meramente esplorativa.
Alla luce delle emergenze processuali e documentali, dunque, anche tali motivi di do glianza non possono trovare accoglimento.
Tutto ciò premesso, deve concludersi nel senso di ri gettare l'opposizione formulata da Pt_1
[...]
In ordine alle spese del presente giudizio, deve ritenere che le stesse seguono la soccombenza e
8 vengono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddit torio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa;
rigetta l'opposizione formulata da , con conferma del decreto ingiuntivo n. Parte_1
8/2020, reso dal Tribunale di Sciacca, in data 7/1/2020, notificato in data 3/2/2020 nell'ambito del procedimento portante il n. R.G. 1364/2019 e lo dichiara esecutivo;
condanna alla refusione delle spese processuali a favore di che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 3.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
Così deciso in Sciacca, il 3/2/2025
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24,
e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Veronica Messana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. 233/2020, promossa da
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Sciacca nella Via del Poio n. 36, elettivamente domiciliato a Sciacca nella Via T. Campanella n. 18, presso lo studio dell'Avv. Dimino Calogero, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
attore opponente
Nei confronti
P. IVA: società costituita ai sensi della legge n. 139 del 39 Controparte_1 P.IVA_1 aprile 1999, con socio unico, con sede legale in Milano, alla Piazza della Tri vulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., iscritta nell'Elenco delle società veicolo con numero 35239/3 e per essa quale procurat ore P. IVA.: Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede legale in Milano nella P.IVA_2
Piazza Trivulziana n. 4/A nonché sede operativa a La Spezia alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170, rappresentata e difesa dagli avv.ti Zurlo Raffaele ed Ornati Andrea, con studio in La Spezia alla Via
Fontevivo n. 21/N, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e depositato e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170 – La Spezia.
convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 15/11/2023 le parti precisavano le rispettive co nclusioni come da verbale in atti;
la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 9/3/2020, depositato in pari data e regolarmente notificato, l'attore Pt_1 formulava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8/2020, reso dal Tribunale di
[...]
Sciacca, in data 7/1/2020, notificato in data 3/2/2020 nell'ambito del procedimento portante il n.
R.G. 1364/2019, con il quale veniva ingiunto all'odierno opponente, in favore della parte opposta, 1 di corrispondere la somma di € 32.060,18, (di cui € 21.378,17 quale debito per la Controparte_1 quota capitale al momento della decadenza dal beneficio ed € 10.682,01 a titolo di interessi moratori) oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in relazione al rapporto contrattuale n. 20054835641316 di prestito personale, asseritamente concesso da IC NC S.p.a. (di cui e per essa era cessi onaria) all'odierno opponente per un importo CP_1 Controparte_2 totale a credito di € 33.332,00 con un importo totale dovuto dal cliente di € 48.172,80 da pagarsi in
96 rate mensili.
A fondamento della propria opposizione, deduceva l'assoluta infondatezza e Parte_1 pretestuosità della richiesta di controparte sia per l'an della pretesa sia per il quantum.
Nel dettaglio, deduceva:
- di disconoscere il rapporto contrattuale n. 20054835641316 di prestito personale del
27/11/2012, atteso che la scrittura privata era stata depositata solo in c opia;
- che nella documentazione versata in atti vi erano delle disc rasie in ordine al quantum dovuto;
- che dunque vi era una mancanza di prova scritta del diritto fatto valere in sede m onitoria dalla società opposta;
- che il credito azionato non fosse né certo né liquido;
- che, in violazione dell'articolo 50 del D. Lgs. 385/1993, la certificazione di conformità alle scritture contabili versata in atti da parte istante riportava non la firma di un funzionario a ciò autorizzato ma una firma illeggibile di un non meglio identificato dirigente;
- la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta, ex art. 117 UB , non avendo controparte fornito la prova dell'effettiva stipulazione del contratto di prestito personale e non essendo stata consegnata al cliente copia del contratto sottoscritta dalla
NC;
- che la copia del contratto versata in atti riportava esclusivamente la firma della parte mutuataria e non del funzionario della banca, con conseguente nullità del contratto di finanziamento;
- la nullità delle clausole relative agli interessi compensativi e morat ori contenute nel contratto, ai sensi dell'articolo 1815 secondo comma c.c.;
- la nullità di tutte le clausole vessatorie contenute nel rapporto contrattuale di prestito personale del 27.11.2012, da considerarsi contratto di credito al consumo.
Alla luce di queste ragioni, l'odierno attore concludeva chiedendo che volesse il Tribunale di
Sciacca: “ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta;
- ritenere e dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 8/2020 del 7.1.2020 del Tribunale di Sciacca, notificato all'opponente in data
3/2/2020 e per l'effetto annullarlo e/o revocarlo con ogni consequenziale statuizione di legge;
-
2 accertare e dichiarare la nullità di tutte le pattuizione contra legem stipulate tra le parti ed in particolare delle clausole che stabiliscono interessi usurai ed anatocistici;
accertare e di chiarare la nullità di tutte le clausole vessatorie imposte dalla società ingiu ngente all'opponente .Con vittoria di spese e compensi di Avvocato del giudizio”.
Con comparsa del 27/8/2020, si costituiva in giudizio la società e per essa quale Controparte_1 procuratore che contestando totalmente quanto dedotto e chiesto da controparte, Controparte_2 concludeva istando affinchè il Tribunale adito volesse: “ disattesa ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione;
in via preliminare, nel merito concedere la provvisoria esecutorietà dell 'opposto decreto ingiuntivo n. 8/2020 R.G. 1364/2019 del 7/1/2020 emesso dal Tribunale di Sciacca stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'articolo 648 c.p.c.; in via principale, nel merito, rigettare
l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto e in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 8/2020 RG.
1364/2019 del 7/1/2020 emesso dal Tribunale di Sciacca;
in via subordinata, n el merito, condannare in ogni caso il sig. al pagamento in favore della società Parte_1 CP_1 della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all 'esito della espletanda attività
[...] istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA, nonché successive occorrende”
A fondamento delle proprie ragioni, l'odierna convenuta deduceva:
- che il rapporto azionato in via monitoria era il contratto di finanziamento n.
20054835641316 del 6 dicembre 2012 per la somma di € 25.332,00 da rimborsare in 96 rate mensili da € 381,50 ciascuna e che solo per mero errore veniva depositato a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo un contratto finanziamento sottoscritto dall'opponente in data 27.11.2012;
- che in sede monitoria veniva prodotta altresì la certificazione ai sensi dell'articolo 50UB relativo al predetto rapporto;
- che il rapporto contrattuale ha avuto esecuzione atteso che l'opponente procedeva infatti al pagamento di alcune rate;
- che la sottoscrizione dell'istituto di credito, quale controparte negoziale, non fosse elemento di validità del contratto;
- che in ordine alla asserita mancata consegna di copia del contratto al cliente, l'odierno opponente sottoscriveva dichiarazione di avvenuta consegna di copia del contratto;
- che il credito azionato fosse certo e liquido;
- che la doglianza sollevata in ordine alla nullità ai sensi dell'articolo 1815 secondo comma c.c. non risultasse fondata, atteso che nel contratto di finanziamento del 6.12.12 viene indicato il TAN all' 8,00% e il TAEG all'8,30%, contrattualmente pattuiti in misura non superiore il tasso soglia;
3 - che anche la doglianza in ordine alla asserita vessatorietà delle clauso le contenute nel contratto stipulato appare assolutamente generica ed infondata.
Con successiva ordinanza del 25.3.2021, il Giudice istruttore rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e assegnava a parte opposta termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Stante l'esito negativo del tentativo obbligatorio di mediazione, la causa proseguiva e veniva istruita mediante concessione del termine di cui all'articolo 183 sesto comma c.p.c. e all'esito di alcuni rinvii disposti per intervenuto trasferimento del giudice titolare del procedimento, le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 15.11.2023 e la causa veniva trattenuta per la decisione, previa concessione dei termini di cui all 'articolo 190 c.p.c.
Così brevemente ricostruito lo svolgimento del processo, si espone quanto segue.
Nel merito, la domanda formulata dalla parte opponente è infondata e l'opposizione a decreto ingiuntivo formulata non merita accoglimento.
In via preliminare, è opportuno precisare che, come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione che si svolge secondo le norme codicistiche per lo stesso dettate.
In particolare, nel giudizio di cognizione instaurato dall'opposizione al decreto ingiunt ivo, il
Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla.
Con specifico riferimento alle regole di distribuzione dell'onere probatorio tra le parti, trova applicazione il principio generale in tema di prova secondo cui spetta a chi fa valere un diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Tuttavia, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, se da un lato, rimane invariata la posizione sostanziale delle parti, in quanto aprendosi un ordinario giudizio di cognizione, su impulso del debitore ingiunto, ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, dall'altro, si assiste ad un'inversione della posizione processuale delle parti, risultando così a carico del creditore opposto, avente la veste di attore in senso sostanziale ed avendo richiesto l'ingiunzione in sede monitoria, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento dell'emesso decreto ingiuntivo.
Risulta, invece, a carico della parte opponente, avente la veste di convenuto in senso sostanziale,
l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del presunto debito.
Applicando tali principi al caso di specie, è possibile affermare che se da un lato spettava a parte opposta, dare prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligazione a Controparte_1 fondamento del decreto ingiuntivo oggi opposto, dall'altro era onere di , opponente, Parte_1 dimostrare la presenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del debito presunto.
4 Tanto premesso, passando all'analisi del materiale probatorio documentale versato in atti, emerge con chiarezza che parte opposta ha provato l'esistenza del credito, per le ragioni che si seguito si esporranno.
1. Sul disconoscimento del contratto di finanziamento e sulle lamentate discrasie contenute nella documentazione versata in atti.
Tale censura sollevata da parte opponente non appare meritevole di accoglimento.
In primo luogo, appare generico il disconoscimento operato da parte opponente, giustificato sulla sola circostanza che il contratto sia stato depositato solo in copia.
Giova sul punto dedurre che non solo le contestazioni sul punto operate da parte opponente sono generiche ma la documentazione così come integrata da parte opposta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo consente di ritenere provata la pretesa azionata.
Infatti, parte opposta ha provveduto in sede di giudizio di opposizione a versare in atti: - copia del contratto del 6.12.12 stipulato da n. 20054835641346 con IC NC SPA, Parte_1 sottoscritto dall'odierno opponente per il rifinanziamento per un importo richiesto di € 25.000,00, ed un importo totale del credito di € 25.332,00 da restituirsi in 96 rate per € 381,50 cadauna;
- copia della lettera con la quale IC NC SPA ha comunicato a la decadenza dal Parte_1 beneficio del termine ed intimato, in data 10/3/2016, l'immediato pagamento della complessiva somma di € 21.378,17; - copia dell'estratto conto ai sensi dell'articolo 50 UB.
Per mezzo della siffatta documentazione e dei chiarimenti forniti da parte opposta in sede di costituzione e risposta, possono intendersi superate le doglianze formulate sul punto da parte opponente.
2. In ordine alla mancanza di prova scritta e mancanza dei requisiti di certezza e liquidità del credito azionato.
Anche tale doglianza non è meritevole di accoglimento.
Sul punto, parte opponente ha chiesto pronunciarsi la revoca del decreto ingiuntivo oggi opposto attesa la mancanza di prova scritta dell'esistenza del rapporto e la mancanza dei requisiti di certezza e liquidità del credito azionato.
Va premesso che, quanto alla ripartizione dell'onere della prova, ai s ensi dell'articolo 2697 c.c., il convenuto opposto nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo riveste la qualità di attore in senso sostanziale, dovendo così provare i fatti a fondamento del diritto fatto valere in giudizio;
l'attore opponente, invece, è convenuto in senso sostanziale, incombendo sullo stesso l'onere di provare i fatti su cui si fondano le eccezioni sollevate.
Nella materia in questione, la Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 1892/2023 ma anche Corte di
Cassazione 21092/2016 e n. 14640/2018) ha stabilito che l'esibizione dell'estratto conto certificato, ai sensi dell'articolo 50 UB, che come noto consiste in una dichiarazione unilaterale dell'istituto di credito, accompagnata dalla sua conformità alle scritture contabili e da un'at testazione di
5 liquidità del credito, riveste efficacia probatoria solo nella fase monitoria, eventualmente instaurata tra le parti.
In sede di successiva opposizione al decreto ingiuntivo, invece, tornano ad applicarsi le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la logica conseguenza che parte opposta, pur assumendo la veste formale di convenuto, riveste la qualifica di attore in senso sostanziale, con onere di provare i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
Pertanto, spetta all'istituto bancario opposto l'onere di fornire la prova del contratto su cui si fonda il rapporto, documentarne l'andamento, e quindi fornire la prova della propria pretesa.
Nel caso che ci occupa, parte convenuta opposta oltre al deposito della certi ficazione ex art 50 UB ha provveduto a versare in atti, come già detto sopra: - copia del contratto del 6.12.12 stipulato da n. 20054835641346 con Fin domestic SPA, sottoscritto dall'odierno opponente per Parte_1 il rifinanziamento per un importo richiesto di € 25.000,00, ed un importo totale del credito di €
25.332,00 da restituirsi in 96 rate per € 381,50 cadauna;
- copia della lettera con la quale
IC NC SPA ha comunicato a la decadenza dal beneficio del termine ed Parte_1 intimato, in data 10/3/2016, l'immediato pagamento della complessiva somma di € 21.3 78,17.
Ne discende che l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per mancanza della documentazione necessaria a supporto della richiesta mo nitoria non può trovare accoglimento.
3. Violazione dell'articolo 50 UB nella parte in cui non sarebbe possibile determinare il soggetto che ha provveduto alla sottoscrizione della certificazione versata in atti.
Sul punto, parte opponente ha ritenuto l'inutilizzabilità della certificazione depositata ai sensi dell'articolo 50 UB in atti, stante l'impossibilità di individuare il soggetto che ha sottoscritto la medesima.
Invero, l'articolo sopra richiamato prevede che le banche sono legittimate a richie dere il decreto ingiuntivo, anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve dichiarare che il cred ito è vero e liquido.
Orbene, sul punto, parte opponente si doleva del fatto che siffat ta certificazione versata in atti fosse stata firmata in maniera illeggibile da un dirigente non meglio identificato.
Invero, la norma sopra richiamata richiede, per costante giurisprudenza di legittimità, che la dichiarazione ex art. 50 UB provenga dallo stesso soggetto che richiede il decreto ingiuntivo e non da un soggetto diverso.
Atteso che, nel caso di specie, parte opponente non ha contestato la provenienza della certificazione dall'odierna opposta ma solo la non chiara sottoscrizione, che è stata contestata solo genericamente dall'opponente e non disconosciuta da parte opposta .
Pertanto, neanche tale doglianza appare meritevole di accoglimento.
4. Mancata prova dell'effettiva stipulazione del contratto di prestito e mancata consegna
al cliente della copia sottoscritta dall'istituto di credito;
produzione in giudiz io della sola copia del contratto di finanziamento sottoscritto dal mutuatario e non anche dal
6 funzionario dell'istituto di credito.
Sul punto giova evidenziare che parte opposta, nell'odierno giudizio di cognizione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha provveduto al deposito in atti della copia del contratto di finanziamento del 6/12/12 sottoscritto da . Parte_1
Per altro verso, parte opposta ha evidenziato che in sede di conclusione del contratto di finanziamento sottoscriveva altresì dichiarazione di avvenuta consegna di cop ia Parte_1 del contratto: circostanza non contestata da parte opponente.
Ove ciò non bastasse a determinare l'infondatezza delle doglianze sollevate sul punto, giova ricordare un principio già affermato dalla giurisprudenza di l egittimità in materia di intermediazione finanziaria, ma applicabile anche in materia bancaria (da ultimo cfr. Corte di
Cassazione 18230/2024), principio in ragione del quale la mancata consegna del documento contrattuale non produce alcuna nullità.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno già stabilito (cfr. Sentenza n . 898/2018) che il vincolo di forma imposto dal legislatore (cfr. art. 23 comma 1 TUF e art. 117 comma 1 UB) “è composto in quanto vi rientra, per specifico disposto normativo, anche la consegna del documento contrattuale”. La protezione della parte debole del contratto ovvero del cliente si attua anche nella fase di perfezionamento del contratto attraverso la consegn a del relativo documento, con specifico obbligo in capo all'istituto di credito, finalizzato ad agevolare l'esercizio dei diritti da parte del cliente.
In materia di intermediazione finanziaria (con sentenza n. 21600/2013), la Corte di Cassaz ione ha altresì affermato che la mancata consegna del contrat to, comunque, non pone un problema di validità dello stesso.
Tali principi valgono anche in materia bancaria: secondo la Corte di Cassazione, infatti, l'articolo
117 terzo comma UB determina la nullità del contratto per inosservanza della forma prescritta, integrata dalla veste esteriore del contratto mentre ne rimane estranea la consegna del documento medesimo. Ne discende che la nullità del contratto deriva dalla violazione della forma ma non anche dall'inadempimento dell'obbligo di consegna dello stesso.
Pertanto, anche sotto questo profilo le censure mosse dalla parte opponente non possono trovare accoglimento.
Alle medesime conclusioni deve giungersi con riferimento alla censur a relativa alla mancata sottoscrizione del contratto da parte del funzionar io dell'istituto di credito.
Parte opponente, infatti, ha dedotto tra gli altri motivi di opposizione la mancata s ottoscrizione del contratto da parte della NC.
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto che il “requisito della forma scritta del contratto quadro, posto a pena di nullità (azionabile solo dal cliente) dal D.lgs. n. 58 del 1998, art. 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove
7 il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia la cliente;
ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo e non anche quella d ell'intermediario” (Cass. SS.UU., 6 gennaio 2018, n. 898).
Anche sotto tale profilo le censure sollevate dall'opponente non possono trovare accoglimento.
5. Nullità del contratto ai sensi dell'articolo 1815 c.c. e nullità di tutte le clausole
vessatorie contenute nel contratto.
Anche tali motivi di opposizione non sono meritevoli di accoglimento.
Giova a tal proposito rammentare che quanto alla ripartizione dell'onere della prova, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., il convenuto opposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo riveste la qualità di attore in senso sostanziale, dovendo così provare i fatti a fondamento del diritto fatto valere in giudizio;
l'attore opponente, invece, è convenuto in senso sostanziale incombendo sullo stesso l'onere di prova i fatti su cui si fondano le eccezioni sollevate.
In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, dunque, si applicano le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la logica conseguenza che parte opposta, pur assumendo la veste formale di convenuto, riveste la qualifica di attore in senso sostanziale , con onere di provare i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
Sui punti ora evidenziati, le allegazioni e le censure formulate da parte opponente risultano essere generiche, limitandosi ad affermare in maniera apodittica che vi sono previsioni oltre soglia ai sensi dell'articolo 1815 c.c., senza indicarne o solo allegarne le ragioni, ovvero lamentare la presenza di clausole vessatorie all'interno del contratto, senza null'altro dedurre o provare in ordine a quali siano suddette clausole ovvero le ragioni della invalidità .
La Corte di Cassazione con la pronuncia n. 19597/2020 ha infatti precisato che: “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel Decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato ,
è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto".
Ed, infatti, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., spetta a colui che fa valere un diritto in giudizio dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso, dovendo nel caso che ci occupa l'opponente allegare e provare in modo specifico le contestazioni sollevati, rendendo così l'azione proposta meramente esplorativa.
Alla luce delle emergenze processuali e documentali, dunque, anche tali motivi di do glianza non possono trovare accoglimento.
Tutto ciò premesso, deve concludersi nel senso di ri gettare l'opposizione formulata da Pt_1
[...]
In ordine alle spese del presente giudizio, deve ritenere che le stesse seguono la soccombenza e
8 vengono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddit torio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa;
rigetta l'opposizione formulata da , con conferma del decreto ingiuntivo n. Parte_1
8/2020, reso dal Tribunale di Sciacca, in data 7/1/2020, notificato in data 3/2/2020 nell'ambito del procedimento portante il n. R.G. 1364/2019 e lo dichiara esecutivo;
condanna alla refusione delle spese processuali a favore di che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 3.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
Così deciso in Sciacca, il 3/2/2025
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24,
e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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