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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/02/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1525/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1525/2023 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 7 febbraio 2025 alle ore 09.00, innanzi al dott. Sabrina Luperini, nelle forme di cui all'art. 127 bis cpc, mediante l'applicativo Team, sono comparsi:
-per 'avv. GUERRINI ELISABETTA Parte_1
-per l'avv. DEGANELLO ERIKA. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori precisano le conclusioni e discutono riportandosi alle rispettive note conclusive in atti e rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Sabrina Luperini
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1525/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GUERRINI Parte_1 C.F._1
ELISABETTA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GUERRINI ELISABETTA
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
DEGANELLO ERIKA, elettivamente domiciliato in VIA RINALDO DA VILLAFRANCA 3 37131
VERONA presso il difensore avv. DEGANELLO ERIKA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Appalto tra privati
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
DECIDENDUM E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO CP_2
Ai fini della ricostruzione del “thema decidendum” si richiamano per completezza gli atti introduttivi depositati dai difensori delle parti.
Va rilevato che, l'attore ha convenuto nel presente giudizio la società Parte_1
al fine di sentirla condannare alla restituzione della somma di Controparte_1
pagina 2 di 6 €. 10.828,10, o quella diversa somma ritenuta di giustizia, asseritamente indebitamente percepita, oltre al costo dei nuovi faretti led e loro installazione, oltre agli interessi e al risarcimento del maggior danno, in ragione dei vizi delle opere realizzate e dal relativo ritardo con riferimento al contratto concluso nel febbraio 2021, con il quale l'odierna società convenuta ebbe ad assumere l'obbligo di realizzare e porre in opera di un pergolato fotovoltaico, presso l'immobile del committente, odierna parte attrice.
a sostenuto che il danno da questi sofferto in conseguenza del ritardo e del Pt_1 negligente operato della convenuta è dato dalla “differenza tra le conseguenze economiche dell'esatta e tempestiva esecuzione del contratto e le conseguenze economiche dell'esecuzione inesatta e parziale, compreso il rimborso delle spese sostenute dal creditore”,
e che pertanto la convenuta, “dovrà oggi rispondere delle sue azioni e restituire quanto indebitamente ricevuto, ovvero la differenza tra il costo dell'opera pagato ad oggi dal signor quello concordato con la ( € 20.620,00 versato a Pt_1 Controparte_1 [...]
, oltre € 14.708,10 versato per completare l'opera, detratto € 24.500,00 Controparte_1 prezzo originario) ossia € 10.828,10, oltre al costo dei nuovi faretti led e della loro istallazione.
Oltre naturalmente al risarcimento dei danni subiti per non aver potuto godere dell'opera la scorsa estate. Danni da liquidare in via equitativa”.
si è costituita in giudizio per ottenere la reiezione della Controparte_1 domanda nonché per la condanna dell'attore, al pagamento della somma di euro 5.880,00, ovvero la diversa somma di giustizia oltre interessi dal dovuto al saldo, a fronte dei lavori eseguiti in favore del sig. come da contratto di fornitura ed installazione Pt_1
regolarmente concluso e comunque per indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.
La causa è stata istruita dalle parti mediante il deposito di atti e documenti, nonchè mediante prova per interpello e per testimoni;
è stata invece disattesa la CTU dato il mutato stato delle opere.
-SULLA DISCIPLINA APPLICABILE
Nella vicenda in esame, si discute in merito al contratto di fornitura e messa in opera concluso interpartes nell'aprile 2021.
Il contratto di fornitura e posa è un contratto atipico, non espressamente disciplinato dal codice civile, caratterizzato da controprestazioni di diversa natura (cessione della proprietà di beni e prestazione di manodopera).
Si tratta di un cd. contratto misto, nel quale concorrono sia gli elementi dell'appalto
(prestazione di fare) che della compravendita (prestazione di dare); il discrimine tra le due pagina 3 di 6 fattispecie è determinato in primis dalla volontà contrattuale delle parti e in secondo luogo dal rapporto tra il valore della materia ed il valore della prestazione d'opera.
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che in buona sostanza, al rapporto di fornitura e posa in opera si applica la disciplina del contratto di compravendita qualora l'obbligazione di dare risulti prevalente rispetto all'obbligazione di fare, viceversa si applica la disciplina del contratto di appalto se l'obbligazione di fare risulta prevalente rispetto a quella di dare (cfr. Cass. 12199/1997).
Nel caso, la prestazione assunta dalla convenuta, di realizzazione e messa in opera di un pergolato fotovoltaico, è connotata di caratteristiche tali da dover essere ricondotta alla disciplina dell'appalto, piuttosto che a quella della vendita.
Difatti, la prestazione della convenuta è prevalentemente data dall'obbligazione di facere assunta dalla società convenuta, diretta alla realizzazione di un'opera unica, frutto di adattamenti o modifiche richieste dal committente.
Nell'ambito della disciplina codicistica del contratto d'appalto, all'art. 1671 c.c., è prevista una speciale figura di recesso ad nutum per il committente, facoltizzato dell'esercizio di detto diritto potestativo in qualunque momento successivo alla conclusione del contratto, purché prima del compimento dell'opera.
Con il recesso, il committente impedisce il completamento dell'opera e all'appaltatore non è consentita la ritenzione dell'opera eseguita.
La ratio giustificatrice dell'art.1671 cc si identifica, nella necessità di tutelare l'interesse del committente, finanche per nutrita sfiducia verso l'appaltatore, permettendogli di evitare la prosecuzione per il futuro dell'esecuzione dell'opera o della prestazione del servizio, mediante il meccanismo della corresponsione dell'indennità all'appaltatore.
La giurisprudenza della Cassazione, ha fatto osservare che anche qualora la ragione del recesso sia da rinvenire in precedenti inadempimenti dell'appaltatore, il contratto si scioglie senza necessità d'indagini sull'importanza e gravità degli stessi.
Tuttavia, quando il committente pretenda il risarcimento del danno dall'appaltatore per l'inadempimento in cui questi fosse già incorso al momento del recesso (Cass. 10400/2008), occorre invece richiamare le regole generali in tema di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
Difatti, nell'ipotesi di mancato completamento dell'opera, come affermato dalla Corte di
Cassazione, non è consentito ricorrere alla disciplina speciale prevista per l'appalto; in detta pagina 4 di 6 ipotesi, anche in caso di difformità, valgono le regole generali in materia di inadempimento contrattuale (cfr. Cass. 35520/2022; Cass. 6284/2015).
NEL MERITO
Venendo alla vicenda in esame, è documentale che in data 01.08.2022, Pt_1
tramite proprio legale, ha comunicato a di non nutrire più Controparte_1 fiducia verso la stessa e che l'opera sarebbe stata terminata da terzi, per l'intollerabile ritardo e l'aumento del prezzo richiesto dalla per le varianti. Controparte_1
Successivamente, con pec del 29.09.22, ha contestato alla convenuta Pt_1
asseriti vizi delle opere da questi realizzate.
Tuttavia, tenuto di conto della disciplina sopra richiamata, va osservato che. la convenuta, una volta ricevuta la predetta pec 01.08.2022, ha visto preclusa la possibilità di completamento dell'opera, e, dunque, anche la possibilità di rendere conforme l'opera al progetto commissionato.
Le prove testimoniali assunte, hanno dato conto, non tanto del completamento dell'opera secondo il progetto commissionato alla committente, quanto della realizzazione di un'opera conforme alle mutate esigenze della committenza, ragion per cui le relative spese, non possono propriamente configurarsi come diretta all'ultimazione dell'opera commissionata e non sono dovute, quantomeno nella loro interezza.
Il completamento delle opere impedisce ora di accertare quale fossero le opere realizzate dalla convenuta al tempo del recesso esercitato dall'attore, nonchè di valutarne il relativo valore e se questi fossero o meno viziate
L'espletamento di una CTU, diretta come vorrebbe la parte attrice, ad accertare il valore dell'opera eseguita dalla convenuta, si rivela inutile, se non ammissibile, per il relativo carattere esplorativo.
Le prove testimoniale assunte non sono sufficienti all'accoglimento delle domande avanzate dalla parti, e, detta mancanza, va a discapito di entrambe le parti, stante l'inevitabile rigetto delle loro domande.
L'attore non ha adeguatamente provato la propria domanda, poiché non ha dimostrato l'inadempimento colpevole della convenuta, né ha dimostrato le dirette conseguenze di quell'inadempimento; la parte convenuta, non ha invece dimostrato le opera extra-contratto realizzate e il loro valore.
SULLE SPESE DI LITE
pagina 5 di 6 Stante la reciproca soccombenza, è giustificata l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, nella persona del GOT dott.ssa Sabrina Luperini, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, reietta o assorbita ogni contraria istanza, così provvede:
-RIGETTA la domanda attorea;
-RIGETTA la domanda della convenuta;
-COMPENSA interamente le spese del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 18.01.
7 febbraio 2025
Il Giudice dott. Sabrina Luperini
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1525/2023 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 7 febbraio 2025 alle ore 09.00, innanzi al dott. Sabrina Luperini, nelle forme di cui all'art. 127 bis cpc, mediante l'applicativo Team, sono comparsi:
-per 'avv. GUERRINI ELISABETTA Parte_1
-per l'avv. DEGANELLO ERIKA. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori precisano le conclusioni e discutono riportandosi alle rispettive note conclusive in atti e rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Sabrina Luperini
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1525/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GUERRINI Parte_1 C.F._1
ELISABETTA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GUERRINI ELISABETTA
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
DEGANELLO ERIKA, elettivamente domiciliato in VIA RINALDO DA VILLAFRANCA 3 37131
VERONA presso il difensore avv. DEGANELLO ERIKA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Appalto tra privati
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
DECIDENDUM E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO CP_2
Ai fini della ricostruzione del “thema decidendum” si richiamano per completezza gli atti introduttivi depositati dai difensori delle parti.
Va rilevato che, l'attore ha convenuto nel presente giudizio la società Parte_1
al fine di sentirla condannare alla restituzione della somma di Controparte_1
pagina 2 di 6 €. 10.828,10, o quella diversa somma ritenuta di giustizia, asseritamente indebitamente percepita, oltre al costo dei nuovi faretti led e loro installazione, oltre agli interessi e al risarcimento del maggior danno, in ragione dei vizi delle opere realizzate e dal relativo ritardo con riferimento al contratto concluso nel febbraio 2021, con il quale l'odierna società convenuta ebbe ad assumere l'obbligo di realizzare e porre in opera di un pergolato fotovoltaico, presso l'immobile del committente, odierna parte attrice.
a sostenuto che il danno da questi sofferto in conseguenza del ritardo e del Pt_1 negligente operato della convenuta è dato dalla “differenza tra le conseguenze economiche dell'esatta e tempestiva esecuzione del contratto e le conseguenze economiche dell'esecuzione inesatta e parziale, compreso il rimborso delle spese sostenute dal creditore”,
e che pertanto la convenuta, “dovrà oggi rispondere delle sue azioni e restituire quanto indebitamente ricevuto, ovvero la differenza tra il costo dell'opera pagato ad oggi dal signor quello concordato con la ( € 20.620,00 versato a Pt_1 Controparte_1 [...]
, oltre € 14.708,10 versato per completare l'opera, detratto € 24.500,00 Controparte_1 prezzo originario) ossia € 10.828,10, oltre al costo dei nuovi faretti led e della loro istallazione.
Oltre naturalmente al risarcimento dei danni subiti per non aver potuto godere dell'opera la scorsa estate. Danni da liquidare in via equitativa”.
si è costituita in giudizio per ottenere la reiezione della Controparte_1 domanda nonché per la condanna dell'attore, al pagamento della somma di euro 5.880,00, ovvero la diversa somma di giustizia oltre interessi dal dovuto al saldo, a fronte dei lavori eseguiti in favore del sig. come da contratto di fornitura ed installazione Pt_1
regolarmente concluso e comunque per indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.
La causa è stata istruita dalle parti mediante il deposito di atti e documenti, nonchè mediante prova per interpello e per testimoni;
è stata invece disattesa la CTU dato il mutato stato delle opere.
-SULLA DISCIPLINA APPLICABILE
Nella vicenda in esame, si discute in merito al contratto di fornitura e messa in opera concluso interpartes nell'aprile 2021.
Il contratto di fornitura e posa è un contratto atipico, non espressamente disciplinato dal codice civile, caratterizzato da controprestazioni di diversa natura (cessione della proprietà di beni e prestazione di manodopera).
Si tratta di un cd. contratto misto, nel quale concorrono sia gli elementi dell'appalto
(prestazione di fare) che della compravendita (prestazione di dare); il discrimine tra le due pagina 3 di 6 fattispecie è determinato in primis dalla volontà contrattuale delle parti e in secondo luogo dal rapporto tra il valore della materia ed il valore della prestazione d'opera.
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che in buona sostanza, al rapporto di fornitura e posa in opera si applica la disciplina del contratto di compravendita qualora l'obbligazione di dare risulti prevalente rispetto all'obbligazione di fare, viceversa si applica la disciplina del contratto di appalto se l'obbligazione di fare risulta prevalente rispetto a quella di dare (cfr. Cass. 12199/1997).
Nel caso, la prestazione assunta dalla convenuta, di realizzazione e messa in opera di un pergolato fotovoltaico, è connotata di caratteristiche tali da dover essere ricondotta alla disciplina dell'appalto, piuttosto che a quella della vendita.
Difatti, la prestazione della convenuta è prevalentemente data dall'obbligazione di facere assunta dalla società convenuta, diretta alla realizzazione di un'opera unica, frutto di adattamenti o modifiche richieste dal committente.
Nell'ambito della disciplina codicistica del contratto d'appalto, all'art. 1671 c.c., è prevista una speciale figura di recesso ad nutum per il committente, facoltizzato dell'esercizio di detto diritto potestativo in qualunque momento successivo alla conclusione del contratto, purché prima del compimento dell'opera.
Con il recesso, il committente impedisce il completamento dell'opera e all'appaltatore non è consentita la ritenzione dell'opera eseguita.
La ratio giustificatrice dell'art.1671 cc si identifica, nella necessità di tutelare l'interesse del committente, finanche per nutrita sfiducia verso l'appaltatore, permettendogli di evitare la prosecuzione per il futuro dell'esecuzione dell'opera o della prestazione del servizio, mediante il meccanismo della corresponsione dell'indennità all'appaltatore.
La giurisprudenza della Cassazione, ha fatto osservare che anche qualora la ragione del recesso sia da rinvenire in precedenti inadempimenti dell'appaltatore, il contratto si scioglie senza necessità d'indagini sull'importanza e gravità degli stessi.
Tuttavia, quando il committente pretenda il risarcimento del danno dall'appaltatore per l'inadempimento in cui questi fosse già incorso al momento del recesso (Cass. 10400/2008), occorre invece richiamare le regole generali in tema di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
Difatti, nell'ipotesi di mancato completamento dell'opera, come affermato dalla Corte di
Cassazione, non è consentito ricorrere alla disciplina speciale prevista per l'appalto; in detta pagina 4 di 6 ipotesi, anche in caso di difformità, valgono le regole generali in materia di inadempimento contrattuale (cfr. Cass. 35520/2022; Cass. 6284/2015).
NEL MERITO
Venendo alla vicenda in esame, è documentale che in data 01.08.2022, Pt_1
tramite proprio legale, ha comunicato a di non nutrire più Controparte_1 fiducia verso la stessa e che l'opera sarebbe stata terminata da terzi, per l'intollerabile ritardo e l'aumento del prezzo richiesto dalla per le varianti. Controparte_1
Successivamente, con pec del 29.09.22, ha contestato alla convenuta Pt_1
asseriti vizi delle opere da questi realizzate.
Tuttavia, tenuto di conto della disciplina sopra richiamata, va osservato che. la convenuta, una volta ricevuta la predetta pec 01.08.2022, ha visto preclusa la possibilità di completamento dell'opera, e, dunque, anche la possibilità di rendere conforme l'opera al progetto commissionato.
Le prove testimoniali assunte, hanno dato conto, non tanto del completamento dell'opera secondo il progetto commissionato alla committente, quanto della realizzazione di un'opera conforme alle mutate esigenze della committenza, ragion per cui le relative spese, non possono propriamente configurarsi come diretta all'ultimazione dell'opera commissionata e non sono dovute, quantomeno nella loro interezza.
Il completamento delle opere impedisce ora di accertare quale fossero le opere realizzate dalla convenuta al tempo del recesso esercitato dall'attore, nonchè di valutarne il relativo valore e se questi fossero o meno viziate
L'espletamento di una CTU, diretta come vorrebbe la parte attrice, ad accertare il valore dell'opera eseguita dalla convenuta, si rivela inutile, se non ammissibile, per il relativo carattere esplorativo.
Le prove testimoniale assunte non sono sufficienti all'accoglimento delle domande avanzate dalla parti, e, detta mancanza, va a discapito di entrambe le parti, stante l'inevitabile rigetto delle loro domande.
L'attore non ha adeguatamente provato la propria domanda, poiché non ha dimostrato l'inadempimento colpevole della convenuta, né ha dimostrato le dirette conseguenze di quell'inadempimento; la parte convenuta, non ha invece dimostrato le opera extra-contratto realizzate e il loro valore.
SULLE SPESE DI LITE
pagina 5 di 6 Stante la reciproca soccombenza, è giustificata l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, nella persona del GOT dott.ssa Sabrina Luperini, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, reietta o assorbita ogni contraria istanza, così provvede:
-RIGETTA la domanda attorea;
-RIGETTA la domanda della convenuta;
-COMPENSA interamente le spese del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 18.01.
7 febbraio 2025
Il Giudice dott. Sabrina Luperini
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