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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/07/2025, n. 2626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2626 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO in persona dei signori magistrati:
dott. Glauco ZACCARDI Presidente dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 15 luglio 2025, mediante lettura in aula del dispositivo ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1433 del Registro Generale Lavoro dell'anno 2021
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Emilio Ferri Parte_1 APPELLANTE PRINCIPALE – APPELLATA INCINDENTALE
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele De Girolamo, Giancarlo Controparte_1 De Girolamo e RI ZI APPELLATA PRINCIPALE – APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Cassino n. 160/2021 del 3.3.2021
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 20.11.2009, ha convenuto in giudizio Controparte_1 [...]
titolare dell'omonima ditta individuale, affinché previo annullamento e/o Parte_1 dichiarazione di inefficacia delle dichiarazioni sottoscritte dalla in data 8.10.2004 e CP_1
21.11.2006, venisse accertato che tra le parti era intercorso un unico ed ininterrotto rapporto di lavoro subordinato dal 9.10.2001 al 26.11.2006 e, per l'effetto, che la fosse condannata al Parte_1 pagamento di € 46.756,26 a titolo di differenze retributive, previa eventuale CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché contributi previdenziali e spese di lite.
A fondamento delle domande, la ha dedotto di aver prestato attività lavorativa senza CP_1 soluzione di continuità dal 9.10.2001 al 26.11.2006 presso l'edicola sita in Isola del Liri alle
1 dipendenze della ditta individuale OS e che, tuttavia, il rapporto di lavoro è stato formalizzato mediante due distinti contratti part-time a tempo indeterminato, con validità rispettivamente dal
9.10.2001 all'8.10.2004 per n. 18 ore settimanali e dal 3.1.2005 al 21.11.2006 per n. 12 ore settimanali;
di essere stata inquadrata come commessa addetta alla vendita nel 4° livello CCNL
Commercio, alternandosi giornalmente con la collega di aver lavorato tutti i giorni Testimone_1 della settimana compresi i festivi, salvo alcuni;
di avere osservato un orario di lavoro maggiore rispetto a quello contrattualmente previsto;
di aver svolto le sue mansioni sotto il controllo e secondo gli ordini della titolare e del marito che predisponevano i turni di lavoro, Parte_1 CP_2 nonché della signora , madre della titolare;
di aver usufruito solo parzialmente Persona_1 delle ferie spettanti, senza percepire a fine rapporto l'indennità sostitutiva delle ferie non godute;
di essere stata costretta a sottoscrivere l'8.10.2004 e il 21.11.2006 – sotto minaccia di perdita del lavoro, della retribuzione e del TFR – dei fogli prestampati con alcune parti in bianco e che, in occasione di dette circostanze, le è stato corrisposto l'importo complessivo di € 2.392,23 lordi a titolo di TFR.
Si è costituita in giudizio resistendo all'avverso ricorso e Parte_1 chiedendone l'integrale rigetto.
Ha contestato a tal fine il maggior orario di lavoro dedotto dalla ricorrente;
eccepito che la mancata regolarizzazione del periodo intermedio tra i due rapporti (ottobre-dicembre 2004) era dovuta ad una scelta della ricorrente, che necessitava del requisito della disoccupazione per accedere ad un pubblico impiego;
ha negato la correttezza dei conteggi allegati da controparte a sostegno delle sue pretese.
Istruita la causa mediante prova testi e CTU contabile, solo all'udienza del 7.6.2017 e con le successive note autorizzate del 7.7.2017, la difesa della ha rappresentato di avere proposto Parte_1 querela di falso in via principale nei confronti del documento di cui all'allegato n. 6 del fascicolo di parte ricorrente (la presunta transazione dell'8.10.2004), dovendosi ritenere originale soltanto il diverso documento prodotto da parte resistente in allegato alle suddette note, e ha chiesto conseguentemente disporsi la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
Respinta l'istanza di sospensione per ritenuta irrilevanza – nel presente giudizio – dell'eventuale accertamento della falsità del documento oggetto di querela, il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo che il rapporto si fosse svolto senza soluzione di continuità e secondo gli orari dedotti dalla ricorrente, e condannando dunque la al pagamento della somma complessiva Parte_1 di € 46.756,26 a titolo di differenze retributive, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite, con espresso rigetto (in motivazione) della domanda di versamento dei contributi omessi.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la chiedendo la riforma della sentenza Parte_1 previa sospensione della sua esecutività nonché del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ed insistendo quindi sulla pregiudizialità del procedimento di querela di falso rispetto alla presente causa e
2 sull'assunzione di nuova prova per testi circa il presunto rinvenimento tardivo del documento prodotto a sostegno della querela di falso, la cui validità avrebbe conseguenze sul ricalcolo delle spettanze della , giacché – secondo la prospettazione dell'appellante – si tratterebbe di un CP_1
“vero e proprio atto di rinuncia o transazione ai sensi dell'art. 2113 c.c., mediante il quale la lavoratrice, in piena consapevolezza, ha provveduto a disporre dei propri diritti concludendo con il datore di lavoro un accordo con cui sono state definite tutte le sue pretese economiche derivanti dal rapporto di lavoro sino alla data del 08.10.2004”.
La ha resistito, chiedendo il rigetto dell'appello. Ha inoltre proposto appello CP_1 incidentale condizionato per l'ipotesi in cui la Corte non avesse ritenuto pienamente provati gli orari di lavoro indicati nel ricorso introduttivo, insistendo a tal fine per l'eventuale escussione di ulteriori testi e reiterando dunque le domande spiegate in primo grado, salva – in via ulteriormente gradata – la condanna della controparte all'eventuale minor somma ritenuta di giustizia in caso di accoglimento del motivo d'appello principale relativo alla prospettata rinuncia o transazione.
Con note di trattazione scritta del 13.1.2025 per l'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 14.1.2025,
l'appellata ha tuttavia depositato sentenza n. 124/2024 del 29.1.2024, con la quale il Tribunale di
Cassino ha definito il giudizio R.G. n. 4354/2016 avente ad oggetto la querela di falso avverso il documento asseritamente sottoscritto dalle parti l'8.10.2004, dichiarandola inammissibile e comunque infondata nel merito, e dichiarando altresì inammissibile la querela di falso proposta in via incidentale dalla . CP_1
Nelle note di trattazione scritta depositate in pari data, l'appellante nulla ha dedotto in proposito, limitandosi a reiterare le proprie istanze e domande.
Tentata con esito negativo la conciliazione ed acquisita l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza n. 128/2024 pronunciata dal Tribunale di Cassino sulla querela di falso, la causa, matura per la decisione, è stata definita all'udienza a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. del
15.7.2025.
2. Ebbene, con il primo motivo di impugnazione parte appellante ha insistito sulla pregiudizialità della querela di falso e pertanto sulla necessità di sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., diffondendosi sulle conseguenze che l'accertamento della falsità della presunta transazione sottoscritta l'8.10.2004 avrebbe potuto produrre in merito ai rapporti tra le parti ed alle differenze retributive eventualmente spettanti alla lavoratrice.
2.1. Sennonché, la stessa appellante, tacendo del tutto sull'esito del giudizio di querela di falso, nulla ha dedotto in merito all'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 128/2024 del
Tribunale di Cassino ed alle sue conseguenze sul presente giudizio.
3 Ebbene, ritiene il Collegio che l'accertato passaggio in giudicato della sentenza (come da attestazione di cancelleria del 24.6.2025, in atti) priva di ogni rilievo ed ammissibilità il motivo di impugnazione in esame, cui l'appellante non ha più interesse.
2.2. Per completezza espositiva, in ogni caso, si rileva che alcuna rinuncia o transazione appare contenuta nel documento dell'8.10.2004, nella versione prodotta dalla datrice di lavoro.
Ed invero, nella clausola in calce al documento, che risulta compilata a mano e sottoscritta dalla sola lavoratrice esclusivamente nella versione prodotta in atti dalla si legge: “A titolo Parte_1 di liberalità e/o compensazione di eventuali somme che codesta ditta avesse involontariamente omesso durante lo svolgimento del rapporto o in questo prospetto, accetto la somma aggiuntiva di euro 1000 (mille) quale regalia e di € 3.900,00 (tremilanovecento/00), in 6 rate posticipate di €
650,00 cad. mensili giusto importo stipendio”. Risulta poi non compilata l'ulteriore clausola “somma netta spettantemi”.
Come è evidente, la clausola sottoscritta – seppur lascia intuire un presumibile mancato integrale adempimento degli obblighi retributivi gravanti sulla parte datoriale, la quale altrimenti difficilmente avrebbe corrisposto “regalie” alla lavoratrice – non contiene invece alcuna espressa rinuncia della a somme ulteriori, peraltro del tutto imprecisate, né alcuna reciproca CP_1 concessione tra le parti (tipica invece della transazione, ai sensi dell'art. 1965 c.c.), dovendo escludersi peraltro che essa integri una “compensazione”, termine che appare utilizzato in modo del tutto atecnico senza che risultino reciproche poste di credito e risultando, al contrario, unica creditrice la lavoratrice.
In ogni caso, come già condivisibilmente rilevato dal giudice di prime cure, il documento in questione è stato non solo prodotto in atti tardivamente (a distanza di anni dall'instaurazione del giudizio) ma altresì del tutto ignorato dall'allora resistente nella propria memoria di costituzione, nella quale la non lo ha affatto menzionato né ha mai dedotto che la lavoratrice lo avesse Parte_1 sottoscritto a tacitazione di ogni ulteriore pretesa, con conseguente tardività di ogni relativa deduzione.
Di tal ché, anche laddove l'esito del giudizio di querela di falso fosse stato quello auspicato dalla odierna appellante principale, nulla sarebbe mutato circa le spettanze ancora dovute alla controparte.
3. Con il secondo motivo di gravame, la lamenta inoltre l'insufficienza e Parte_1 contraddittorietà della prova orale espletata, che sarebbe stata peraltro erroneamente valutata dal giudice.
In particolare, deduce che i testi e sarebbero del tutto Testimone_1 Controparte_3 inattendibili, la prima perché – già dipendente della stessa appellante – sarebbe nei suoi confronti
4 animata da sentimenti di avversione, avendo anch'ella intrapreso un'azione legale in danno della datrice di lavoro;
ed il secondo, perché prossimo congiunto della allora ricorrente (fratello).
Inoltre, sarebbero inutilizzabili le dichiarazioni del teste (zio della ricorrente) Testimone_2
e del teste perché generiche, imprecise, confusionarie e non circostanziate. Testimone_3
Sarebbero al contrario attendibili – perché precise e circostanziate, nonché provenienti da soggetti indifferenti all'esito del giudizio – le dichiarazioni rese dai testi , Tes_4 Testimone_5
, Testimone_6 CP_2
3.1. Ebbene, ritiene il Collegio che tali doglianze siano infondate e che il Tribunale abbia correttamente valutato le prove, motivando peraltro in modo logico, esaustivo e condivisibile le conclusioni cui è pervenuto.
Si legge infatti nella sentenza, con riguardo ai numerosi testi escussi:
- teste “meritano di essere valorizzate le dichiarazioni rese dal teste Tes_1 Tes_1
, che come la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della convenuta nella stessa edicola,
[...] alternandosi nei turni con la sig.ra per lo stesso periodo, salvo gli ultimi due mesi, da CP_1 ottobre 2001 a settembre 2006 (il rapporto della ricorrente è cessato nel novembre 2006). La sig.ra
unica tra tutti i testi escussi, ha dunque avuto una conoscenza diretta e continuativa per Tes_1 quasi tutto il periodo oggetto di causa degli orari di lavoro osservati della ricorrente, con cui fino al maggio2005 si alternava in via esclusiva e successivamente anche con , fratello Controparte_3 della ricorrente. L'attendibilità della teste che ha reso dichiarazioni molto precise e Tes_1 dettagliate sugli orari di lavoro e le turnazioni della ricorrente, non smentite dalla gran parte degli altri testi escussi, non può essere minata dalla circostanza che la stessa ha promosso un contenzioso nei confronti della resistente, perché quando ha reso la sua deposizione (cfr. verbale del 3.12.2012) il giudizio si era ormai concluso con una conciliazione e dunque la non aveva un Parte_2 particolare interesse all'esito di questo giudizio, non potendone trarre alcun vantaggio, neppure indiretto, rispetto alla propria già definita vertenza lavorativa. … Le dichiarazioni [della teste
… hanno trovato conferma nelle deposizioni rese da (zio della ricorrente) Tes_1 Testimone_2
e (fratello della ricorrente)”; Controparte_3
- testi e : “Sebbene il rapporto di parentela con la Testimone_2 Controparte_3 ricorrente possa astrattamente ingenerare dei dubbi sulla genuinità delle due deposizioni, va evidenziato che, in concreto, non sono emersi elementi tali da inficiare l'attendibilità di quanto riferito: i due testi non si sono contraddetti, hanno reso anzi dichiarazioni coerenti, nitide ed univoche, anche rispetto a quanto riferito dalla teste fondate su una conoscenza diretta Tes_1 delle circostanze riferite, anche se discontinua ( ) e relativa ad un lasso temporale più Tes_2 limitato ( ). Tali dichiarazioni sono pertanto sicuramente idonee a corroborare Controparte_3 quelle rese dalla all'epoca dei fatti di causa viveva insieme con la Tes_1 Testimone_2
5 ricorrente, sua nipote, e si recava quotidianamente ad acquistare i giornali presso l'edicola dove la stessa lavorava, non distante dalla propria abitazione (circa 100 metri), passandovi davanti anche più volte al giorno … , fratello della ricorrente, che ha iniziato a lavorare Controparte_3 nell'edicola a giugno 2005, … ha anche precisato che nell'ultimo periodo hanno lavorato nell'edicola esclusivamente lui e la ricorrente e che la turnazione della ricorrente non è mai stata condizionata da impegni extralavorativi”;
- testi (titolare di un salone di parrucchiere ubicato di fronte all'edicola della Tes_3 convenuta, sua cliente) e (cliente dell'edicola): “Le deposizioni dei testi e sono Tes_7 Tes_3 Tes_7 meno precise, ma confermano comunque la presenza costante in edicola della ricorrente e della
in un'alternanza idonea a coprire l'intero orario di apertura dell'edicola, smentendo Tes_1 così l'assunto di parte resistente secondo cui la ricorrente avrebbe lavorato esclusivamente per tre ore al giorno e sei giornate lavorative nel primo periodo (dall'ottobre 2001 all'ottobre 2004) e per due ore al giorno nel secondo periodo (dal gennaio 2005 al novembre 2006), e smentendo altresì le dichiarazioni del teste , incaricato della consegna di riviste e quotidiani, il quale ha dichiarato Tes_4 che alle 7.00 del mattino e dopo le 11.00, non trovava a lavoro la ricorrente o la ma la Tes_1 titolare dell'esercizio o la madre”;
- teste : “deve rilevarsi l'implausibilità degli orari di lavoro della sig.ra CP_2 CP_1 indicati dalla resistente (solo due ore al giorno per sei giorni la settimana nel primo periodo e tre ore al giorno nel secondo periodo), tenuto conto che fino al giugno 2005 l'unica altra dipendente era la sig.ra ed in considerazione del fatto che la resistente era anche titolare di un negozio Tes_1 di ottica, per cui non poteva essere presente con continuità presso l'edicola (teste
[...]
), mentre il marito della resistente era direttore amministrativo presso una scuola di Sora, CP_3 attività svolta all'epoca dei fatti di causa (testi e . Proprio alla luce delle CP_2 Tes_6 considerazioni che precedono e delle deposizioni esaminate, prima e più ancora che per il rapporto di coniugio con la resistente, non possono ritenersi attendibili le dichiarazioni del marito, CP_2
quando riferisce” gli orari che la ricorrente avrebbe osservato;
“Peraltro lo stesso , a
[...] CP_2 cui è stato mostrato l'allegato n. 3 della produzione di parte ricorrente, ha ammesso che il documento rappresenta il tabulato dei turni di lavoro dell'edicola. Rispetto agli stessi ha riferito: “Credo fossero predisposti dalla stessa ricorrente, che aveva molta pratica nell'uso del computer, sulla base degli accordi con gli altri dipendenti”, ma non ha negato la esattezza e veridicità degli orari ivi riportati, che non solo smentiscono quanto in precedenza dichiarato dallo stesso teste, ma confermano gli orari indicati in ricorso anche con riferimento al periodo successivo al maggio del 2005, quando vi è stata
l'assunzione irregolare di e questi si è alternato nei turni con la ricorrente e la Controparte_3
. Tes_1
6 3.2. Quanto agli ulteriori testi di parte resistente e Testimone_6 Testimone_5
l'appellante lamenta che il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle loro deposizioni, secondo le quali: (teste “Io andavo ad acquistare i giornali tutti i giorni…tra le 06,40 e le 7,00; Testimone_5
a volte trovavo la ricorrente a lavoro. In quella fascia oraria trovavo a rotazione tre persone diverse: la ricorrente, suo fratello oppure . La persona che trovavo più spesso a lavoro Testimone_1 presso l'edicola in quell'orario mattutino era il fratello della ricorrente”; e (teste ) Testimone_6
“Mi capitava di passare per l'edicola della convenuta due o tre volte alla settimana, generalmente il pomeriggio. Solo in qualche occasione incontravo la ricorrente… Normalmente trovavo al lavoro presso l'edicola la convenuta ed il marito”.
Ebbene, rileva il Collegio che il teste nel momento, in cui dichiara che tra le 6:40 e Tes_5 le 7:00 trovava alternativamente presso l'edicola anche la ricorrente, non fa altro che confermarne l'assunto; mentre, quando dichiara che “La persona che trovavo più spesso a lavoro presso l'edicola in quell'orario mattutino era il fratello della ricorrente”, egli contraddice una circostanza pacifica tra le parti, ovverosia che abbia iniziato a lavorare per la ditta resistente soltanto Controparte_3
a partire da maggio 2006 (la circostanza è confermata finanche dal teste ) e, dunque, pochi CP_2 mesi prima della cessazione del rapporto di lavoro per cui è causa (novembre 2006), iniziato tuttavia nel 2001, come quello della Tes_1
Quanto al teste egli – affermando di trovare presso l'edicola nel pomeriggio la Tes_6 resistente o il marito, senza tuttavia indicare un orario preciso né periodi precisi – parimenti contraddice quanto dedotto dalla stessa resistente e ammesso anche dal in sede testimoniale, CP_2 ovvero che l'odierna appellata lavorasse il pomeriggio tutti i giorni a settimane alterne o, in determinati periodi, per alcuni giorni della settimana.
Con riguardo, ancora, al teste – il quale riferisce che “Io consegnavo in Tes_8 prevalenza riviste, ogni giorno dal lunedì al sabato, in un orario compreso tra le 09.30 e le 12.00.
Quando effettuavo le consegne dei quotidiani presso l'edicola della resistente trovavo la titolare o sua madre” e poi che “trovavo alternativamente presso l'edicola la Sig.ra o la Sig.ra Tes_1 CP_1 solo per l'orario compreso tra le 09.30 e le 11.00. Dopo quell'orario erano presenti la titolare o sua madre” –, rileva infine il Collegio che egli anzitutto si contraddice, affermando dapprima che tra le
9:30 e le 12:00 trovava presso l'edicola la o sua madre, e subito dopo che tra le 9:30 e le Parte_1
11:00 trovava invece la o la inoltre, rende una dichiarazione poco verosimile, CP_1 Tes_1 giacché è circostanza notoria e di comune esperienza che la consegna di riviste e soprattutto di quotidiani presso le edicole avvenga la mattina molto presto, proprio per assicurare sin dall'orario di apertura al pubblico – abitualmente di prima mattina – la vendita di giornali appena stampati e con notizie aggiornate.
7 3.3. In conclusione, le censure di parte appellante in merito alla valutazione della prova non colgono nel segno e non sono idonee a scalfire la ricostruzione – logica, credibile e suffragata da numerosi riscontri testimoniali e documentali – operata dei fatti di causa dal giudice di prime cure, senza che risulti in questa sede necessaria alcuna integrazione istruttoria.
4. L'appello, pertanto, risulta integralmente infondato e, come tale, va respinto.
Ne segue l'assorbimento dell'appello incidentale condizionato spiegato dalla per la CP_1 sola ipotesi di accoglimento dell'appello principale, e la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado – ivi inclusa la fase inibitoria – in favore della controparte, dovendo altresì darsi atto della ricorrenza nei confronti di quest'ultima dei presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
3. condanna alla refusione in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite del grado, inclusa la fase inibitoria, che liquida in complessivi € 6.000,00 a titolo di compensi, oltre oneri accessori come per legge;
4. dà atto che sussistono, per l'appellante principale, i presupposti oggettivi richiesti dall'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. n. 228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, lì 15.7.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott.ssa Sara Foderaro
IL PRESIDENTE
dott. Glauco Zaccardi
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