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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 15/10/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 814/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
AV LE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 814/2025 tra
Oggi 15 ottobre 2025, innanzi al dott. Teodora Ferrante, sono comparsi:
Per il ricorrente presente personalmente l'avv. Marco Di Marino si riporta al ricorso e alle note e ne chiede l'accoglimento CP_ Per l' l'avv. Del Sordo si riporta alla memoria. Le parti chiedono che la causa sia decisa
Il Giudice Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi. All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti. Chiuso alle h. 15,15.
Il Giudice
dott.Teodora Ferrante
N. Sentenza Fasc. n. 814/2025
Cron. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
pagina1 di 5 TRIBUNALE DI PESCARA
Il GOP – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 15.10.2025
PROMOSSO DA
, elettivamente domiciliato in Bologna, alla via Farini n. 24, presso lo studio dell'Avv. Marco Di Parte_1
Marino che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
C O N T R O CP_
, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Pescara presso gli Uffici della locale sede, rappresentato e difeso dall'Avv. G. R. Del Sordo, in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: ASSEGNO UNICO UNIVERSALE FIGLI MINORI
CONCLUSIONI: come da verbale del 15.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.04.2025 il ricorrente in epigrafe premesso di avere ottenuto con decreto del
20.03.2023 - reso nel procedimento RG 152/2023- a seguito di modifica delle condizioni di divorzio, e con il consenso dell'ex coniuge, l'assegnazione per intero dell'assegno unico familiare essendo unico genitore collocatario della prole;
CP_ di avere ripetutamente sollecitato l' a dare esecuzione al provvedimento del Tribunale trasmesso con pec del
10.02.2023 nel contempo chiedendo l'erogazione della prestazione per l'intero ammontare, in precedenza corrisposto alla ex moglie, tenuto conto che la stessa dal gennaio 2023 ha deciso di rientrare in Romania, suo paese di origine, lasciando i figli sotto la custodia del ricorrente;
di non avere ottenuto la modifica della erogazione della prestazione CP_ richiesta nonostante i ripetuti solleciti inoltrati cui l' rispondeva in una unica occasione sollecitandolo a rivolgersi all'avvocato in ordine alla modalità della richiesta di variazione da presentare all'ente.
Tanto premesso ha chiesto accertarsi il diritto a percepire l'Assegno Unico e Universale di cui all'art. 2 e ss .della Legge
n. 46 del 01/04/2021 come attuata dal Decreto legislativo n. 230 del 29/12/2021, per entrambi i figli e CP_2
, con decorrenza dal 20/03/2023 all'attualità ovvero per il diverso periodo di legge, avendo percepito la Persona_1 predetta prestazione cui aveva diritto per intero per 1 solo figlio – divenuto maggiorenne l'11.09.2023 - dal mese di febbraio 2024 a quello di luglio 2024 (e non dalla data del decreto che gli ha assegnato per intero l'assegno unico universale) ma da agosto non è stato più erogato, mentre per il figlio ancora minorenne nulla era stato erogato. Ha chiesto pertanto pertanto la condanna al pagamento per della somma complessiva di € 1.397,00 (di cui € CP_2
541,00 per l'anno 2023, € 684,00 per l'anno 2024 ed € 172,50 per i primi 3 mesi del 2025) e per la Persona_1 somma complessiva di €689,70 (di cui € 432,60 per l'anno 2023, € 342,00 per l'anno 2024 ed € 86,10 per i primi 3 mesi del 2025, cui va detratta la somma già percepita di € 171,00).
L' Ente convenuto, costituitosi in giudizio, in via preliminare ha eccepito l'improponibilità della domanda giudiziale per difetto di preventiva domanda proposta in sede amministrativa, deducendo che nel caso specifico l'unica domanda presentata era quella in data 21.02.2022 proveniente dalla ex moglie (di pagamento dell'intero importo) non potendo l'istituto dare seguito alla richiesta di modifica nella erogazione pervenuta a mezzo pec dal ricorrente e reiterata dal suo legale in data 3 settembre 2024 in quanto è la originaria richiedente della prestazione assegno unico universale pagina2 di 5 che deve modificare lo stato della modalità di pagamento, e la richiesta dalla ex coniuge (di percezione dell'assegno dal
100 al 50%) è pervenuta solo non in data 30/01/2024 .
Dal mese successivo alla modifica, ovvero dal mese di febbraio 2024, la ex moglie ha dunque percepito l'assegno unico nella misura del 50% sicchè il ricorrente ha percepito l'assegno unico nella misura del 50% per 1 solo figlio sino alla decadenza della domanda per irreperibilità della originaria richiedente avvenuta a settembre 2024 .
Solo a decorrere da 12/06/2025 data in cui è stata presentata da parte del ricorrente la corretta domanda amministrativa con la richiesta di “Assegno corrisposto al 100% al richiedente con provvedimento del giudice” la domanda risulta accolta ed i pagamenti sono stati corrisposti con valuta 22.7.2025 per i mesi da marzo a giugno 2025, e successivamente a cadenza mensile regolare. Ha chiesto pertanto l'accoglimento della eccezione di improcedibilità della domanda nel merito dando atto di quanto corrisposto medio tempore dall'ente al ricorrente dal momento della presentazione della domanda amministrativa.
La domanda è fonda e va accolta per i motivi di seguito illustrati.
Va premesso che L. n. 46 del 2021 (attuata con il D.Lgs. n. 230 del 2021), istitutiva dell'assegno unico universale prevede che a decorrere dal 1 marzo 2022, l'assegno unico e universale per i figli a carico (art. 1), prevede all'art. 2, comma 2 che "L'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5." Ed, all'art. 6, è precisato, al comma 2, che "fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, la domanda di cui al comma 1 è presentata da un genitore ovvero da chi esercita la CP_ responsabilità genitoriale" ed al comma 4 che "L'assegno è corrisposto dall ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della L. 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare." CP_ CP_ La Circolare n. 23/22 ed in particolare il successivo messaggio n. 1714 del 20.04.22, chiarisce che "Il principio regolatore generale è che l'Assegno unico e universale è erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli. Tuttavia, i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due, attestando in procedura l'accordo tra le parti. Ad eccezione alla regola generale di cui sopra, l'assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l'affidamento esclusivo. L'assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori. Nei casi sopra riportati (esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero affidamento esclusivo o provvedimento del giudice che individua chi dei genitori può percepire contributi pubblici, oppure accordo fra le parti) il richiedente che si trovi nelle suddette condizioni lo dichiara nella domanda, selezionando l'apposita opzione, chiedendo l'erogazione dell'AUU al 100%.… L'altro genitore, in ogni caso, potrà CP_ chiedere alla Struttura competente il riesame della ripartizione, trasmettendo alla medesima idonea documentazione a comprova."
Nel caso di affido condiviso ed in assenza di espresso accordo tra le parti, l'A.U.U. deve quindi, di regola, essere goduto al 50% da ciascun genitore affidatario, a meno che il giudice non disponga motivatamente in senso diverso, fermo che l'A.U.U., quale beneficio statale, non si sostituisce al mantenimento dovuto dai genitori per i figli minori. CP_ Tuttavia, la già citata Circolare dell aggiunge che "qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento pagina3 di 5 al 100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento".
Ciò per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo (cfr. Cass., Sez. I, 22/02/2025, n.
4672).
Fatta tale generale premessa in punto di diritto deve ritenersi non condivisibile e contraria alla ratio legis (che è quella di introdurre una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l'immediato pagamento dell'assegno universale e a CP_ superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all l'assunto dell'ente che subordina l'erogazione della prestazione e la misura della stessa, alla espressa rinuncia da parte dell'ex coniuge in precedenza assegnatario dell'assegno unico, pur in presenza di un provvedimento giudiziale di modifica delle condizioni del divorzio (che attribuisce in misura totale l'AUU al ricorrente peraltro già concordata tra gli ex coniugi e risultante dallo stesso provvedimento giudiziale). Un siffatto comportamento è invero contrario all'intento di semplificazione insita nella disposizione normativa finendo per creare ulteriore contenzioso tra le parti e l'ente erogatore stesso, come nel caso di specie, laddove dando corso al provvedimento giudiziale di modifica delle condizioni, per quanto qui di interesse, in punto di erogazione della prestazione, non deve esservi spazio per condizionare la modifica alla espressa rinuncia da parte del precedente beneficiario cui erano evidentemente in precedenza collocati i figli minori.
Quanto alle eccezione di improcedibilità per assenza di domanda amministrativa non appare condivisibile l'assunto dell'ente che ancora la validità della dichiarazione ad una specifica modalità di presentazione (domanda telematica on line) risultando agli atti l'invio di plurime mail all'istituto da parte del ricorrente tenuto conto dell'impossibilità del CP_ ricorrente di accedere alla richiesta di modifica tramite il portale dell' che, come peraltro dedotto dall'ente, consente la possibilità di ottenere la modifica del beneficiario della prestazione solo ove provenga dal precedente beneficiario.
In ripetuti anche recenti arresti la S. C. ha ribadito che l'errore di forma nella presentazione della domanda non può per ciò solo determinare l'improponibilità della domanda (in tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei CP_ moduli predisposti dall' o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente Cass.sez.lav.n.
74/2020).
L'improponibilità discende, infatti, soltanto dall'assoluta mancanza di una domanda amministrativa rivolta ad ottenere la prestazione richiesta in via giudiziaria (Cass. Sez. Lav. n. 5453/2017).
La ratio di una siffatta sanzione risiede nell'esigenza che l'assicurato porti a conoscenza dell'Istituto “fatti” la cui esistenza è solo a lui nota. Diverso è il caso – come quello di specie – in cui la domanda sia comunque pervenuta in data certa nella sfera di conoscenza dell'Ente.
Sul punto, l'orientamento consolidato della S.C. ha in più occasioni convalidato la
Il principio secondo cui è sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinchè la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente …. Deve poi sottolinearsi che l'art.111, 1 comma, Cost stabilisce una riserva di legge assoluta in materia di “giusto processo” indicando con tale formula l'insieme delle forme processuali necessarie per garantire, a ciascun titolare di diritti soggettivi o di interessi legittimi lesi o inattuali, la facoltà di agire e di difendersi in giudizio. La disposizione costituzionale citata impone di escludere che l'improcedibilità del ricorso per mancanza della domanda amministrativa di cui all'art 143 c.p.c. possa essere estesa a pagina4 di 5 fattispecie non previste dalla legge e, dunque, stante la riserva assoluta di legge, non si possono individuare nuove cause di improponibilità della domanda derivanti dal mancato, o non esatto o incompleto, rispetto della modulistica all'uopo predisposta dallo stesso ente previdenziale.
Deve, quindi, concludersi che l'improponibilità del ricorso giudiziario relativo a una prestazione previdenziale si verifichi solo in caso di totale assenza di una domanda amministrativa diretta ad ottenere la medesima prestazione ivi richiesta, non invece quando essa sia stata presentata in forma diversa da quella indicata dall' , oppure mediante CP_3 la incompleta o erronea compilazione dei moduli a tal fine da questo predisposti, sol che sia chiaro il suo oggetto, in modo che possa essere avviato l'iter amministrativo.
Nel caso di specie risulta al contrario che il ricorrente fin dal 10.02.2023 ha chiesto la modifica alla domanda di assegno comunicando le difficoltà nell'accesso al portale che non gli consentiva di modificare la domanda anche in ragione della circostanza che la ex coniuge si era trasferita in Romania e successivamente con mail del 22.03.2022 allegando il provvedimento giudiziale di modifica.
In definitiva il ricorso va accolto e riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire l'Assegno Unico e Universale di cui all'art. 2 e ss .della Legge n. 46 del 01/04/2021 come attuata dal Decreto legislativo n. 230 del 29/12/2021, per entrambi i figli e , con decorrenza dal 20/03/2023 all'attualità detratto quanto già corrisposto CP_2 Persona_1 dall'ente a tale titolo (come documentato dall'ente: pagamento con valuta con valuta 22.7.2025 per i mesi da marzo a giugno 2025, e successivamente a cadenza mensile regolare, comprensivo di conguaglio di € 105,45 per ricalcolo competenze da febbraio 2024 ad agosto 2024).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice così provvede: dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'Assegno Unico e Universale di cui all'art. 2 e ss .della Legge n. 46 del
01/04/2021 come attuata dal Decreto legislativo n. 230 del 29/12/2021, per entrambi i figli e CP_2 Per_1
, con decorrenza dal 20/03/2023 all'attualità detratto quanto già corrisposto dall'ente a tale titolo;
condanna
[...] CP_ l' a corrispondere l'Assegno Unico e per entrambi i figli e , con Per_2 CP_2 Persona_1 decorrenza dal 20/03/2023 detratto quanto già corrisposto (mesi da marzo a giugno 2025 comprensivo di conguaglio per ricalcolo competenze da febbraio 2024 ad agosto 2024) ; condanna altresì l'ente alla refusione delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 1.750,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Pescara il 15.10.2025.
IL G.O.P.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)
pagina5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
AV LE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 814/2025 tra
Oggi 15 ottobre 2025, innanzi al dott. Teodora Ferrante, sono comparsi:
Per il ricorrente presente personalmente l'avv. Marco Di Marino si riporta al ricorso e alle note e ne chiede l'accoglimento CP_ Per l' l'avv. Del Sordo si riporta alla memoria. Le parti chiedono che la causa sia decisa
Il Giudice Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi. All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti. Chiuso alle h. 15,15.
Il Giudice
dott.Teodora Ferrante
N. Sentenza Fasc. n. 814/2025
Cron. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
pagina1 di 5 TRIBUNALE DI PESCARA
Il GOP – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 15.10.2025
PROMOSSO DA
, elettivamente domiciliato in Bologna, alla via Farini n. 24, presso lo studio dell'Avv. Marco Di Parte_1
Marino che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
C O N T R O CP_
, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Pescara presso gli Uffici della locale sede, rappresentato e difeso dall'Avv. G. R. Del Sordo, in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: ASSEGNO UNICO UNIVERSALE FIGLI MINORI
CONCLUSIONI: come da verbale del 15.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.04.2025 il ricorrente in epigrafe premesso di avere ottenuto con decreto del
20.03.2023 - reso nel procedimento RG 152/2023- a seguito di modifica delle condizioni di divorzio, e con il consenso dell'ex coniuge, l'assegnazione per intero dell'assegno unico familiare essendo unico genitore collocatario della prole;
CP_ di avere ripetutamente sollecitato l' a dare esecuzione al provvedimento del Tribunale trasmesso con pec del
10.02.2023 nel contempo chiedendo l'erogazione della prestazione per l'intero ammontare, in precedenza corrisposto alla ex moglie, tenuto conto che la stessa dal gennaio 2023 ha deciso di rientrare in Romania, suo paese di origine, lasciando i figli sotto la custodia del ricorrente;
di non avere ottenuto la modifica della erogazione della prestazione CP_ richiesta nonostante i ripetuti solleciti inoltrati cui l' rispondeva in una unica occasione sollecitandolo a rivolgersi all'avvocato in ordine alla modalità della richiesta di variazione da presentare all'ente.
Tanto premesso ha chiesto accertarsi il diritto a percepire l'Assegno Unico e Universale di cui all'art. 2 e ss .della Legge
n. 46 del 01/04/2021 come attuata dal Decreto legislativo n. 230 del 29/12/2021, per entrambi i figli e CP_2
, con decorrenza dal 20/03/2023 all'attualità ovvero per il diverso periodo di legge, avendo percepito la Persona_1 predetta prestazione cui aveva diritto per intero per 1 solo figlio – divenuto maggiorenne l'11.09.2023 - dal mese di febbraio 2024 a quello di luglio 2024 (e non dalla data del decreto che gli ha assegnato per intero l'assegno unico universale) ma da agosto non è stato più erogato, mentre per il figlio ancora minorenne nulla era stato erogato. Ha chiesto pertanto pertanto la condanna al pagamento per della somma complessiva di € 1.397,00 (di cui € CP_2
541,00 per l'anno 2023, € 684,00 per l'anno 2024 ed € 172,50 per i primi 3 mesi del 2025) e per la Persona_1 somma complessiva di €689,70 (di cui € 432,60 per l'anno 2023, € 342,00 per l'anno 2024 ed € 86,10 per i primi 3 mesi del 2025, cui va detratta la somma già percepita di € 171,00).
L' Ente convenuto, costituitosi in giudizio, in via preliminare ha eccepito l'improponibilità della domanda giudiziale per difetto di preventiva domanda proposta in sede amministrativa, deducendo che nel caso specifico l'unica domanda presentata era quella in data 21.02.2022 proveniente dalla ex moglie (di pagamento dell'intero importo) non potendo l'istituto dare seguito alla richiesta di modifica nella erogazione pervenuta a mezzo pec dal ricorrente e reiterata dal suo legale in data 3 settembre 2024 in quanto è la originaria richiedente della prestazione assegno unico universale pagina2 di 5 che deve modificare lo stato della modalità di pagamento, e la richiesta dalla ex coniuge (di percezione dell'assegno dal
100 al 50%) è pervenuta solo non in data 30/01/2024 .
Dal mese successivo alla modifica, ovvero dal mese di febbraio 2024, la ex moglie ha dunque percepito l'assegno unico nella misura del 50% sicchè il ricorrente ha percepito l'assegno unico nella misura del 50% per 1 solo figlio sino alla decadenza della domanda per irreperibilità della originaria richiedente avvenuta a settembre 2024 .
Solo a decorrere da 12/06/2025 data in cui è stata presentata da parte del ricorrente la corretta domanda amministrativa con la richiesta di “Assegno corrisposto al 100% al richiedente con provvedimento del giudice” la domanda risulta accolta ed i pagamenti sono stati corrisposti con valuta 22.7.2025 per i mesi da marzo a giugno 2025, e successivamente a cadenza mensile regolare. Ha chiesto pertanto l'accoglimento della eccezione di improcedibilità della domanda nel merito dando atto di quanto corrisposto medio tempore dall'ente al ricorrente dal momento della presentazione della domanda amministrativa.
La domanda è fonda e va accolta per i motivi di seguito illustrati.
Va premesso che L. n. 46 del 2021 (attuata con il D.Lgs. n. 230 del 2021), istitutiva dell'assegno unico universale prevede che a decorrere dal 1 marzo 2022, l'assegno unico e universale per i figli a carico (art. 1), prevede all'art. 2, comma 2 che "L'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5." Ed, all'art. 6, è precisato, al comma 2, che "fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, la domanda di cui al comma 1 è presentata da un genitore ovvero da chi esercita la CP_ responsabilità genitoriale" ed al comma 4 che "L'assegno è corrisposto dall ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della L. 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare." CP_ CP_ La Circolare n. 23/22 ed in particolare il successivo messaggio n. 1714 del 20.04.22, chiarisce che "Il principio regolatore generale è che l'Assegno unico e universale è erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli. Tuttavia, i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due, attestando in procedura l'accordo tra le parti. Ad eccezione alla regola generale di cui sopra, l'assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l'affidamento esclusivo. L'assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori. Nei casi sopra riportati (esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero affidamento esclusivo o provvedimento del giudice che individua chi dei genitori può percepire contributi pubblici, oppure accordo fra le parti) il richiedente che si trovi nelle suddette condizioni lo dichiara nella domanda, selezionando l'apposita opzione, chiedendo l'erogazione dell'AUU al 100%.… L'altro genitore, in ogni caso, potrà CP_ chiedere alla Struttura competente il riesame della ripartizione, trasmettendo alla medesima idonea documentazione a comprova."
Nel caso di affido condiviso ed in assenza di espresso accordo tra le parti, l'A.U.U. deve quindi, di regola, essere goduto al 50% da ciascun genitore affidatario, a meno che il giudice non disponga motivatamente in senso diverso, fermo che l'A.U.U., quale beneficio statale, non si sostituisce al mantenimento dovuto dai genitori per i figli minori. CP_ Tuttavia, la già citata Circolare dell aggiunge che "qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento pagina3 di 5 al 100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento".
Ciò per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo (cfr. Cass., Sez. I, 22/02/2025, n.
4672).
Fatta tale generale premessa in punto di diritto deve ritenersi non condivisibile e contraria alla ratio legis (che è quella di introdurre una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l'immediato pagamento dell'assegno universale e a CP_ superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all l'assunto dell'ente che subordina l'erogazione della prestazione e la misura della stessa, alla espressa rinuncia da parte dell'ex coniuge in precedenza assegnatario dell'assegno unico, pur in presenza di un provvedimento giudiziale di modifica delle condizioni del divorzio (che attribuisce in misura totale l'AUU al ricorrente peraltro già concordata tra gli ex coniugi e risultante dallo stesso provvedimento giudiziale). Un siffatto comportamento è invero contrario all'intento di semplificazione insita nella disposizione normativa finendo per creare ulteriore contenzioso tra le parti e l'ente erogatore stesso, come nel caso di specie, laddove dando corso al provvedimento giudiziale di modifica delle condizioni, per quanto qui di interesse, in punto di erogazione della prestazione, non deve esservi spazio per condizionare la modifica alla espressa rinuncia da parte del precedente beneficiario cui erano evidentemente in precedenza collocati i figli minori.
Quanto alle eccezione di improcedibilità per assenza di domanda amministrativa non appare condivisibile l'assunto dell'ente che ancora la validità della dichiarazione ad una specifica modalità di presentazione (domanda telematica on line) risultando agli atti l'invio di plurime mail all'istituto da parte del ricorrente tenuto conto dell'impossibilità del CP_ ricorrente di accedere alla richiesta di modifica tramite il portale dell' che, come peraltro dedotto dall'ente, consente la possibilità di ottenere la modifica del beneficiario della prestazione solo ove provenga dal precedente beneficiario.
In ripetuti anche recenti arresti la S. C. ha ribadito che l'errore di forma nella presentazione della domanda non può per ciò solo determinare l'improponibilità della domanda (in tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei CP_ moduli predisposti dall' o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente Cass.sez.lav.n.
74/2020).
L'improponibilità discende, infatti, soltanto dall'assoluta mancanza di una domanda amministrativa rivolta ad ottenere la prestazione richiesta in via giudiziaria (Cass. Sez. Lav. n. 5453/2017).
La ratio di una siffatta sanzione risiede nell'esigenza che l'assicurato porti a conoscenza dell'Istituto “fatti” la cui esistenza è solo a lui nota. Diverso è il caso – come quello di specie – in cui la domanda sia comunque pervenuta in data certa nella sfera di conoscenza dell'Ente.
Sul punto, l'orientamento consolidato della S.C. ha in più occasioni convalidato la
Il principio secondo cui è sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinchè la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente …. Deve poi sottolinearsi che l'art.111, 1 comma, Cost stabilisce una riserva di legge assoluta in materia di “giusto processo” indicando con tale formula l'insieme delle forme processuali necessarie per garantire, a ciascun titolare di diritti soggettivi o di interessi legittimi lesi o inattuali, la facoltà di agire e di difendersi in giudizio. La disposizione costituzionale citata impone di escludere che l'improcedibilità del ricorso per mancanza della domanda amministrativa di cui all'art 143 c.p.c. possa essere estesa a pagina4 di 5 fattispecie non previste dalla legge e, dunque, stante la riserva assoluta di legge, non si possono individuare nuove cause di improponibilità della domanda derivanti dal mancato, o non esatto o incompleto, rispetto della modulistica all'uopo predisposta dallo stesso ente previdenziale.
Deve, quindi, concludersi che l'improponibilità del ricorso giudiziario relativo a una prestazione previdenziale si verifichi solo in caso di totale assenza di una domanda amministrativa diretta ad ottenere la medesima prestazione ivi richiesta, non invece quando essa sia stata presentata in forma diversa da quella indicata dall' , oppure mediante CP_3 la incompleta o erronea compilazione dei moduli a tal fine da questo predisposti, sol che sia chiaro il suo oggetto, in modo che possa essere avviato l'iter amministrativo.
Nel caso di specie risulta al contrario che il ricorrente fin dal 10.02.2023 ha chiesto la modifica alla domanda di assegno comunicando le difficoltà nell'accesso al portale che non gli consentiva di modificare la domanda anche in ragione della circostanza che la ex coniuge si era trasferita in Romania e successivamente con mail del 22.03.2022 allegando il provvedimento giudiziale di modifica.
In definitiva il ricorso va accolto e riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire l'Assegno Unico e Universale di cui all'art. 2 e ss .della Legge n. 46 del 01/04/2021 come attuata dal Decreto legislativo n. 230 del 29/12/2021, per entrambi i figli e , con decorrenza dal 20/03/2023 all'attualità detratto quanto già corrisposto CP_2 Persona_1 dall'ente a tale titolo (come documentato dall'ente: pagamento con valuta con valuta 22.7.2025 per i mesi da marzo a giugno 2025, e successivamente a cadenza mensile regolare, comprensivo di conguaglio di € 105,45 per ricalcolo competenze da febbraio 2024 ad agosto 2024).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice così provvede: dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'Assegno Unico e Universale di cui all'art. 2 e ss .della Legge n. 46 del
01/04/2021 come attuata dal Decreto legislativo n. 230 del 29/12/2021, per entrambi i figli e CP_2 Per_1
, con decorrenza dal 20/03/2023 all'attualità detratto quanto già corrisposto dall'ente a tale titolo;
condanna
[...] CP_ l' a corrispondere l'Assegno Unico e per entrambi i figli e , con Per_2 CP_2 Persona_1 decorrenza dal 20/03/2023 detratto quanto già corrisposto (mesi da marzo a giugno 2025 comprensivo di conguaglio per ricalcolo competenze da febbraio 2024 ad agosto 2024) ; condanna altresì l'ente alla refusione delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 1.750,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Pescara il 15.10.2025.
IL G.O.P.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)
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