Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 23/06/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2456 / 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Il Tribunale ordinario di Perugia in composizione monocratica in persona del giudice dott.
Antonio Contini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno 2024 al numero 2456, e vertente
TRA elettivamente domiciliata in Città di Castello, via G. Di Vittorio, n. 9, Parte_1 presso l'avv. Michela Paganelli che la assiste e difende giusta procura allegata telematicamente;
ATTORE OPPONENTE
CONTRO elettivamente domiciliata in Roma, Controparte_1 via Marianna Dionigi, n. 57, presso l'avv. Anna Bevilacqua che la assiste e difende giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO OPPOSTO
e avente ad oggetto: pagamento somme;
Sulle seguenti conclusioni: come da verbale di udienza,
PER L'OPPONENTE
Come da seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., dove non sono partitamente esplicitate conclusioni di merito;
PER L'OPPOSTO
Come da prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.
“che l'Ecc.mo Tribunale adito, Voglia accertata la responsabilità della per l'omessa Parte_1
Pagina 1 di 6
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. – La società ha chiesto ed ottenuto dall'intestata Parte_2 giustizia il decreto ingiuntivo 5 aprile 2024, n. 446, per l'importo di euro 284.508,18 oltre accessori e spese, nei confronti di esponendo di essere creditrice di tale Parte_1 somma a saldo del corrispettivo di prestazioni di baliatura (cioè, salatura e stagionatura di cosce di suino fresche).
2. – Con atto di citazione ritualmente notificato si oppone la società Parte_1 sostenendo, premessa la ricostruzione di parte dei rapporti intercorsi tra le società:
- quanto alla fattura n. 27 del 22 marzo 2024, per l'importo di euro 247.420,47, che lo stesso non sarebbe stato esigibile, perché riferito a saldo di prestazioni e che il saldo era dovuto, in tesi, dodici mesi dopo l'ingresso del prodotto fresco presso gli stabilimenti della opposta società , riferendo dunque che il saldo sarebbe stato Controparte_1 dovuto, secondo la propria prospettazione, in più soluzioni l'ultima cadente nel febbraio
2005 (così come già contestato stragiudizialmente); in dipendenza da tale rilievo ha sostenuto che il decreto ingiuntivo andrebbe revocato “con i conseguenti riflessi in tema di interessi e di spese” (pag. 6 citazione).
- che la ha presentato domanda per strumenti di regolazione della crisi di Parte_1 impresa, con istanza di misure protettive ex art. 54 co. 4 del codice della crisi, sicchè, in tesi il divieto di intraprendere misure esecutive e cautelari da parte dei debitori dovrebbe ricomprendere anche il divieto di procedere a domande monitorie;
Ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo e l'infondatezza della relativa domanda.
3. – Si è tardivamente costituita nel procedimento di opposizione la società
con comparsa ed unita memoria ex art. 171 ter c.p.c. Controparte_1 depositata il 16 dicembre 2024.
Ha riferito l'opposta società che in diverso giudizio la società si era Parte_1 costituita esponendo di aver venduto a terzi ( tutta la merce oggetto della Parte_3 prestazione di balia (per oltre 2.200.000 euro).
Ha quindi sostenuto “come sia il proprietario delle merci il soggetto obbligato al pagamento delle lavorazioni ricevute in quanto è quest'ultimo che godrà dei benefici apportati alle proprie merci in conseguenza delle lavorazioni eseguite, rendendo il prodotto commerciabile” (v. pag. 3 comparsa).
Pagina 2 di 6 Ne ha fatto discendere che la mancata comunicazione dell'avvenuta vendita avrebbe impedito al di emettere le fatture in capo “al soggetto Controparte_1 effettivamente obbligato” e di individuare l'esatto debitore al quale rivolgere l'ingiunzione.
Ha quindi sostenuto che il comportamento sopra indicato giustificherebbe la richiesta di condanna alle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Ha concluso chiedendo l'accertamento della responsabilità della per Parte_1 omessa comunicazione dell'intervenuta vendita e dunque per la condanna alle spese di lite del giudizio, oltre che a quelle del monitorio, ed oltre al pagamento di una somma ex art. 96
c.p.c.
4. – Con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c, successiva all'avversa costituzione, la ha sostenuto l'inammissibilità delle avverse conclusioni, del tutto diverse da Parte_1 quelle articolate con il decreto ingiuntivo;
con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. il non ha preso specifica posizione sul punto, e poi con la terza memoria, ha Controparte_1 sostenuto che – poiché la aveva inserito i crediti del tra quelli Parte_1 Controparte_1 privilegiati del concordato - allora chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
5. – La causa è stata chiamata all'udienza del 18 giugno 2025 e in quella sede i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, l'opposto richiamando la memoria di costituzione e risposta, e quindi discusso oralmente la causa che è quindi passata in decisione con il termine di cui all'art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
6. – Stanti le modifiche della linea difensiva della parte ricorrente ed opposta, occorre in primo luogo esaminare l'ammissibilità delle conclusioni sottoposte alla cognizione dell'odierno giudicante, al fine di individuare le domande su cui si debba decidere e che effetti abbiano le argomentazioni variamente spese dalle parti.
In sede di precisazione delle conclusioni la soc. ha, Controparte_1 infatti, richiamato le conclusioni spese in sede di costituzione ed unita prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. e con le quali ha chiesto l'accertamento della responsabilità della per omessa comunicazione dell'intervenuta vendita delle cosce di Parte_1 suino a terzi e dunque per la condanna alle spese di lite del giudizio, oltre che a quelle del monitorio, ed oltre al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c.
Sosteneva infatti il con la costituzione (e poi con la seconda memoria) Controparte_1 salvo variare nuovamente i propri assunti con la terza memoria, sostenendo invece la spettanza del credito a motivo dell'avverso riconoscimento in sede concordataria, che – diversamente da quanto argomentato in ricorso monitorio – il suo vero debitore non fosse
Pagina 3 di 6 la bensì la soc. acquirente (dalla dei prosciutti in Parte_1 Parte_3 Parte_1 corso di stagionatura. In quella sede sosteneva il , in particolare, che il Controparte_1 corrispettivo della prestazione di baliatura era a carico del proprietario della merce, sicchè la le aveva causato un danno, perché non l'aveva informata della vendita dei Parte_1 prosciutti, e dunque il non aveva individuato il giusto debitore a cui fatturare Controparte_1 il dovuto.
Occorre dunque dare atto che quella esposta con la memoria di costituzione e risposta è, evidentemente, una domanda del tutto nuova rispetto a quella originaria, posto che in luogo della domanda di pagamento del corrispettivo di una prestazione viene introdotta una domanda tesa a chiedere il risarcimento del danno per non aver potuto chiedere il pagamento al soggetto realmente obbligato.
Dunque, trattandosi di domanda nuova (per causa petendi e petitum), la stessa è chiaramente inammissibile, posto che la domanda che regge l'odierno procedimento monitorio è la domanda di pagamento formulata con il ricorso per decreto ingiuntivo e tale domanda (su cui tra l'altro si regge il decreto emesso) non può essere arbitrariamente modificata in domanda di condanna ad un (imprecisato) danno conseguenziale ad un comportamento del debitore che avrebbe impedito l'esatta individuazione del vero debitore.
Posto dunque che le conclusioni sottoposte all'odierno giudicante (stante l'inammissibilità della domanda nuova) sono quelle portate dal ricorso per decreto ingiuntivo e che reggono il giudizio di opposizione in quanto esprimono la pretesa del creditore e attore sostanziale, non può che osservarsi che le affermazioni spiegate dallo stesso creditore portano irrimediabilmente al rigetto della domanda di pagamento.
Deve infatti osservarsi che il creditore di una somma di denaro per corrispettivo è tenuto ad affermare e provare il credito e quindi ad affermare l'inadempimento della controparte: ebbene, secondo la prospettiva del creditore, il titolo della spettanza del corrispettivo nei confronti della sarebbe stata la prestazione di stagionatura dei Pt_1 prosciutti.
Ciò che è determinante e che, senza alcuna argomentazione sul punto e per vero esponendo una sorta di obbligazione ambulatoria priva alcun riscontro, con il primo scritto difensivo (la costituzione in giudizio con unita memoria ex art. 171 ter c.p.c.) il creditore ha affermato che la (verso la quale ha chiesto il decreto ingiuntivo) Parte_1 non è sua debitrice.
Pagina 4 di 6 Tale affermazione (sia essa corretta o non corretta è irrilevante trattandosi di un processo dispositivo nel quale ogni parte è tenuta agli oneri di affermazione e prova corrispondenti alla domanda che esercita) – mediante la quale, è opportuno ripeterlo per la singolarità della vicenda, il preteso creditore ha affermato che il vero debitore è un terzo (e ciò perché il lato passivo dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo di un servizio
“circolerebbe” con la vendita del bene) – rende evidentemente infondata la pretesa di pagamento esercitata nel presente giudizio perché, si ripete, è lo stesso creditore che afferma che il debito è in capo a terzi.
Dunque, in definitiva, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e la domanda di cui alle conclusioni validamente spiegate, respinta.
6.2. – L'esito della lite non muta ove si dovesse ritenere che la domanda di risarcimento del danno, introdotta solo con la tardiva costituzione in giudizio ed unita memoria ex art. 171 ter c.p.c., sia invece ammissibile.
Posto che in ogni caso tale domanda si intenderebbe sostitutiva della domanda di condanna al pagamento del corrispettivo del servizio di baliatura e dunque in ogni caso il decreto ingiuntivo dovrebbe essere revocato e comunque nulla sarebbe dovuto per tale titolo, è del tutto evidente che difetta alcuna seria allegazione di quale sia stato il danno conseguenziale alla assunta illecita condotta della consistente nella mancata Pt_1 comunicazione della vendita.
Né, del resto, è stata in alcun modo argomentato – si ripete – la ragione per la quale la mancata comunicazione della vendita da parte della avrebbe – sul piano della Parte_1 causalità – creato un danno al , posto che tale assunto si fonda, ancora una Controparte_1 volta, sulla natura affermata ambulatoria dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo, il cui soggetto passivo (secondo la tesi del che non la argomenta né su un Controparte_1 piano normativo, né su un piano contrattuale né su alcun altro piano), dovrebbe individuarsi non già alla luce di una normale controparte contrattuale ma alla luce della proprietà dei Parte_4
7. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla luce del valore della controversia e dello svolgimento di tutte le fasi di giudizio, tenuto conto dei valori di cui al d.m. 55/2014 (minimi:
7.052 euro;
massimi: 21.155 euro). Posto che il decreto è revocato per ragioni estranee a quelle di opposizione, le spese possono essere compensate in misura della metà.
P. Q. M.
Pagina 5 di 6 Il Tribunale ordinario di Perugia, respinta ogni diversa domanda o eccezione ed assorbita ogni altra questione, così definitivamente provvede nella causa in epigrafe:
- revoca il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo 5 aprile 2024, n. 446;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore di che liquida, già operata la compensazione, in misura di euro 4.000 Parte_1 oltre spese generali (15%) iva e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Perugia il 23 giugno 2025
Il giudice dott. Antonio Contini
Pagina 6 di 6