Ordinanza cautelare 16 febbraio 2023
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 19/06/2025, n. 2356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2356 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 02356/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03055/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3055 del 2022 proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Selene Josephine Gaia Maiella e Pasquale Carbutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e fisico presso il loro studio in Milano, Via Bisceglie n.76;
contro
Ministero della Difesa in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e con domicilio legale in Milano, Via Freguglia, 1;
Comando Generale dei Carabinieri e Comando Legione Carabinieri “Lombardia” in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia,
della determinazione del Comando Legione Carabinieri “Lombardia” – SM Ufficio Personale n. -OMISSIS- di prot, del 4 ottobre 2022, notificata al ricorrente l’11 ottobre 2022, che dispone il trasferimento d’autorità del ricorrente “dalla Centrale Operativa del NOR della Compagnia di -OMISSIS- all’Ufficio Comando del Comando Provinciale di -OMISSIS-, quale addetto alla Sezione Segreteria e Personale, senza alloggio di servizio, con movimento di immediata effettuazione”; della nota n. -OMISSIS- di prot., avente ad oggetto: “-OMISSIS-, addetto alla Centrale Operativa del NOR della Compagnia di -OMISSIS- (MI). Avviso dell'avvio del procedimento amministrativo di trasferimento”, notificata al ricorrente il 4 maggio 2022; dell’“appunto” prot. n. -OMISSIS-datato maggio 2022; del parere rilasciato l’Infermeria Presidiaria dell’Ufficio Logistico della Legione, non conosciuto nel suo contenuto e nei suoi estremi specifici, ma richiamato nel provvedimento di trasferimento d’autorità, nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria con documentazione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista la memoria con documentazione di parte ricorrente;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.178 del 16/2/2023 di rigetto della domanda di sospensione;
Vista la costituzione degli avv. Selene Josephine Gaia Maiella e Pasquale Carbutti in sostituzione dell’avv. Bruno Taverniti;
Vista la documentazione depositata da parte ricorrente;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Vista la documentazione depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta all’udienza pubblica del 18 giugno 2025 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Espone in fatto parte ricorrente di essere Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri effettivo dal 27.6.1998 alla Legione Lombardia e dal 25.7.2017 alla Centrale Operativa del NOR della Compagnia di -OMISSIS-, di risiedere con la compagna in -OMISSIS- e che nel 2017 gli veniva riconosciuta come dipendente da causa di servizio l'infermità di “-OMISSIS-”, patologia che richiede la somministrazione di farmaci che limitano la possibilità di guidare e rendono ottimale la collocazione presso il Comando di -OMISSIS-. Nel 2021 al ricorrente veniva inflitta la sanzione di cinque giorni di consegna sul presupposto di aver posto in essere comportamenti contrari ai doveri attinenti al grado quali oggetto di procedimento penale in cui figurava sia come indagato sia come p.o. e che veniva definito con decreto di archiviazione; conseguentemente veniva avviato procedimento amministrativo di trasferimento e, nonostante avesse presentato proprie osservazioni e fosse stato interpellato motivando come l’attuale sede lavorativa fosse la più prossima all’abitazione, con la determinazione impugnata è stato trasferito all’Ufficio Comando del Comando Provinciale di -OMISSIS- quale addetto alla Sezione Segreteria e Personale.
Avverso il suddetto provvedimento sono stati dedotti i seguenti motivi ai fini dell’accoglimento del ricorso:
VIOLAZIONE DELL’ART.238 DEL T.U. ORDINAMENTO MILITARE, DELL’ART.393 DEL R.G.A. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITA’ E INGIUSTIZIA MANIFESTA. ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI, ILLOGICITA’, IRRAZIONALITA’ E OMESSA VALUTAZIONE DI INTERESSI RILEVANTI.
1.1L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita per ricostruire in fatto la vicenda e dedurre, tra l’altro, circa i poteri dell’Autorità amministrativa in sede di trasferimento per incompatibilità ambientale e la natura discrezionale del potere esercitato in tale circostanza.
1.2 Con ordinanza del 16/2/2023, n.178 il Tribunale respingeva la domanda di sospensione con la seguente motivazione:
“Considerato che:
- il ricorso, alla luce della valutazione sommaria che caratterizza la fase cautelare, non appare sorretto dal necessario fumus boni iuris (in quanto l’impugnato provvedimento di trasferimento d’ufficio sembra essere adeguatamente motivato, ed emesso in presenza dei presupposti di legge);
- non ricorrono pertanto i requisiti per la concessione della tutela cautelare, come individuati dall’art. 55 c.p.a.;
Ritenuto, per quanto precede:
- che la domanda di sospensione incidentalmente proposta dalla parte ricorrente debba essere respinta;
- di compensare le spese della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) respinge la domanda cautelare incidentalmente presentata dalla parte ricorrente.
Spese della fase cautelare compensate.”
2. All'udienza pubblica del 18 giugno 2025 il Collegio si è riservata la decisione allo stato degli atti.
3. Il Collegio ritiene che il ricorso, come peraltro anticipato in fase cautelare, sia infondato per le ragioni che seguono.
3.1. In via preliminare va sottolineato che il trasferimento d'autorità è sussumibile nel genus degli ordini militari, che contengono un precetto imperativo tipico dell'organizzazione gerarchica del relativo ordinamento e della disciplina che ne connota il rapporto di servizio, tale da renderlo una sua modalità di svolgimento sul territorio, rispetto alla quale "l'interesse del militare assume, di norma, una rilevanza di mero fatto" (ex plurimis, Cons. Stato, II, 5.4.2023, n.3539); tali trasferimenti, in quanto strettamente connessi alle esigenze organizzative dell'Amministrazione, sono altresì sottratti all'applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo (questa Sezione, 18.12.2023, n.3072; 1°.3.2022, n. 488). Del resto, nel disporre il trasferimento d'autorità, l'Amministrazione gode di un'ampia discrezionalità in ordine alla valutazione delle ragioni di opportunità che giustificano tale tipologia di trasferimenti i quali, per questa ragione, non necessitano nemmeno di una particolare motivazione. Ne consegue che il giudice chiamato a valutare la legittimità dei provvedimenti che dispongono tale misura deve limitarsi al riscontro dell'effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità venutasi a creare, nonché della proporzionalità del rimedio adottato per rimuoverla (Cons. Stato, II, 8.5.2023, n. 4586; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 3.8.2023, n. 1994).
3.2 Peraltro rientrano nel concetto di "trasferimento d'autorità" non solo i trasferimenti d'ufficio per esigenze di servizio, relativamente ai quali lo spostamento di sede implica una valutazione discrezionale dell'Amministrazione disponente, ma tutte le ipotesi in cui il trasferimento del militare prescinda dalla sua volontà ed appaia il risultato di una determinazione autoritativa dell'Amministrazione militare (T.A.R. Abruzzo, Pescara, 23.10.2024, n.303; T.A.R. Lazio, Roma, I-bis, 20.4.2018, n. 4400; T.A.R. Friuli-V. Giulia, 30.4.2019, n.188). In definitiva il discrimine tra trasferimento d'autorità (o d'ufficio) e trasferimento a domanda del personale militare deve cogliersi nel diverso rapporto che intercorre nelle due ipotesi tra interesse pubblico e interesse personale del dipendente in quanto, mentre nel primo caso il trasferimento è reputato indispensabile per realizzare l'interesse pubblico, nel secondo è solo riconosciuto compatibile con le esigenze amministrative (Cons. Stato, n. 9681/2022; T.A.R. Lazio, Roma, n.12021/2017).
4. Con tali premesse i motivi di ricorso quali si prestano ad una trattazione unitaria non meritano positiva valutazione, risultando pacificamente in atti che il ricorrente veniva indagato dalla Procura di Milano per aver effettuato per motivi di natura privata e non attinenti al servizio controlli a carico di vicini di casa con i quali vi erano stati dissidi; per tali motivi, essendo venuti meno i requisiti di affidabilità, sicurezza e rispetto del segreto da parte del militare, lo stesso veniva ritenuto non più idoneo allo svolgimento del servizio in loco e trasferito nella sede più opportuna. L’immagine e la funzionalità dell’Amministrazione erano rimaste pregiudicate indipendentemente dagli sviluppi della vicenda penale, di qui la legittimità del provvedimento impugnato tanto più che il trasferimento per incompatibilità ambientale prescinde da qualsivoglia giudizio di rimproverabilità della condotta dell'interessato, mirando a neutralizzare anche il solo pericolo di lesione dell'immagine delle istituzioni e di vulnus al buon andamento dell'Amministrazione (tra l'altro presidiato dall'art. 97, secondo comma, Cost.), ancorché non necessariamente concretizzatisi nella realtà (cfr. Cons. Stato, II, 24.7.2023, n.7197; 17.5.2023, n.4912; n.3539/2023 cit.).
4.1 E’ orientamento costante in giurisprudenza che "In tema di trasferimento del pubblico dipendente per incompatibilità ambientale, i provvedimenti di trasferimento d'autorità di militari - ivi compresi quelli assunti per ragioni di incompatibilità ambientale - sono qualificabili come "ordini", rispetto ai quali l'interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto; in conseguenza, i trasferimenti d'autorità per ragioni di incompatibilità ambientale non abbisognano di una particolare motivazione, atteso che l'interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è generalmente prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato e non possono essere condizionati dalle condizioni personali e familiari del dipendente, le quali recedono di fronte all'interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell'Amministrazione" (T.A.R. Sicilia, Palermo, III, 24.5.2024, n.1747; Cons. Stato, II, 6.11.2023, n. 9563). Sotto ulteriore profilo si è affermato che "i provvedimenti di trasferimento d'autorità di militari, ivi compresi quelli assunti per ragioni d'incompatibilità ambientale: a) sono qualificabili come "ordini", rispetto ai quali l'interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto; b) sono strettamente connessi alle esigenze organizzative dell'Amministrazione ed alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale, sono sottratti all'applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo in conformità di quanto ora testualmente dispone l'art. 1349, comma 3, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66; c) non richiedono nemmeno una particolare motivazione, atteso che l'interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato; d) non hanno carattere sanzionatorio, ma sono preordinati eventualmente a ovviare alla situazione d'incompatibilità ambientale determinatasi" (T.A.R. Sicilia, Palermo, III, 18.10.2023, n.3087). Esso è, dunque, un provvedimento caratterizzato da ampia discrezionalità, finalizzato a tutelare il bene giuridico costituito dal corretto funzionamento dell'ufficio e dal relativo prestigio, e può essere adottato anche nel caso in cui tale bene venga semplicemente messo in pericolo, non essendo necessario che debba essere già danneggiato. Detto provvedimento non si connota per il carattere sanzionatorio, ma è preordinato ad ovviare alla situazione di incompatibilità ambientale venutasi a determinare e, conseguentemente, non rileva la scaturigine di tale situazione venutasi a creare, potendo anche non dipendere da condotte "ascrivibili" al militare. In simili evenienze il compito del giudice è limitato al riscontro della effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità venutasi a creare ad avviso dell'Amministrazione (e costituente presupposto del provvedimento), e della proporzionalità del "rimedio" adottato dall'Amministrazione per rimuoverla (T.A.R. Campania, Napoli, VI, 8.4.2024, n.2254).
4.2 In definitiva il trasferimento per incompatibilità ambientale non ha finalità sanzionatorie, prescinde da ogni responsabilità soggettiva dell'interessato e può essere assunto, ricorrendone i presupposti oggettivi, anche nei confronti del militare il cui stato di servizio risulti del tutto positivo o, comunque, non abbia mai dato adito a rilievi di sorta e senza che rilevino in senso contrario o che siano da ostacolo il grado e/o l'anzianità di servizio; esso infatti è finalizzato a tutelare il bene giuridico costituito dal corretto funzionamento dell'ufficio e dal relativo prestigio, eliminando la causa obiettiva dei disagi derivanti dalla presenza del dipendente a prescindere dall'imputabilità al medesimo di eventuali profili soggettivi di colpa, e può essere adottato anche nel caso in cui tale bene venga semplicemente messo in pericolo, non essendo anche necessario che debba essere già danneggiato (T.A.R. Puglia, Bari, I, 23.11.2023, n.1354).
4.3 La presente decisione è stata assunta tenendo conto dell’ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, A.P., 5.1.2015, n. 5, nonché Cass. Civ., SS. UU., 12.12.2014, n. 26242), che ha consentito di derogare all'ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., II, 22.3.1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., V, 16.5.2012, n. 7663 e, per il Consiglio di Stato, VI, 19.1.2022, n. 339), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
5. Per tutto quanto sin qui argomentato il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
La particolarità della vicenda contenziosa giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO