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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 17/07/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 1005 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Minorenni – Famiglia
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente Dott.ssa Eleonora M. PAPPALETTERE Consigliere Dott.ssa Roberta COLLIDA' Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1005/2024 r.g.c. promossa in sede d'appello da elettivamente domiciliato in Novara, Baluardo La Marmora n. 13, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Mario Monteverde che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
appellante nei confronti di
elettivamente domiciliata in Torino, Piazza Castello n. 113, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Sabrina Balzola che la rappresenta e difende in forza di procura in atti (ammessa al Patrocinio a spese dello Stato);
appellata avverso la sentenza emessa in data 8.07.2024 n. 546/2024 dal Tribunale di Novara in ordine allo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti;
dato atto del parere contrario del Procuratore Generale Conclusioni delle parti
Parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia, visto l'art. 5 comma VI L. 898/1970, visto l'art. 12 preleggi c.c., visto l'art. 473 bis n. 30 c.p.c. riformare parzialmente la sentenza n. 546/2024 emessa dal Tribunale di Novara in R.G. 1208/2023 e così dichiarando come non sussista a carico del Sig. Parte_1 obbligo di corresponsione di assegno divorzile a favore della Sig.ra
[...]
CP_1
Con il favore di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Parte appellata:
“Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: valutata preliminarmente la capacità di agire in capo al sig. che si Parte_1 dichiara caratterizzato da un severo degrado cognitivo;
vista in ogni caso la normativa in vigore in materia di assegno divorzile, voglia confermare integralmente i contenuti della sentenza n. 546/2024 resa dal Tribunale di Novara in data 08/07/2024; si insta per l'accoglimento delle domande di cui sopra, supportate dalla documentazione di seguito prodotta e da quella producenda nei termini di legge;
nella denegata ipotesi in cui si profilasse la necessità di provvedere alla istruzione della causa, si chiede altresì l'esame dei testi indicati sulle circostanze indicate in narrativa di cui sopra da intendersi precedute dal rituale “Vero che”, che si richiamano analiticamente ed espressamente. Con il favore delle spese e competenze del giudizio”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO Premesso:
CHE le parti in causa contraevano matrimonio civile in data 19.04.2009 nel Comune di Palazzolo Vercellese (VC);
CHE dall'unione non sono nati figli;
CHE con decreto di omologa del 18.02.2020 il Tribunale di Novara dichiarava la separazione personale tra le parti, alle condizioni da queste concordate;
CHE con ricorso depositato in data 31.05.2023, il sig. conveniva in Parte_1 giudizio la sig.ra onde ottenere la cessazione degli effetti civili Controparte_1 del matrimonio;
CHE si costituiva la sig.ra aderendo alla domanda in punto status e CP_1 chiedendo riconoscersi un assegno divorzile, in proprio favore, nella misura di € 600,00 mensili ovvero, in alternativa, di una tantum di almeno € 30.000,00;
CHE con sentenza 8.07.2024, in questa sede impugnata, il Tribunale di Novara pronunciava lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti;
dichiarava la perdita del cognome “ che la sig.ra aveva aggiunto Pt_1 CP_1 al proprio in seguito al matrimonio;
in punto economico, poneva a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra un assegno divorzile nella Pt_1 CP_1 misura di € 400,00 mensili, rivalutabile secondo indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
compensava tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3 e condannava il sig. a rimborsare alla sig.ra la rimanente quota di Pt_1 CP_1
2/3, liquidata in € 1.937,33, oltre al 15% per spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. di legge, con pagamento da eseguirsi in favore dell'Erario, stante l'ammissione della resistente al patrocinio a spese dello Stato. In motivazione il Tribunale sottolineava la sussistenza dei presupposti per l'assegno divorzile attesa la sperequazione reddituale tra le parti, l'età della appellata e la durata del matrimonio.
Avverso la citata pronuncia interponeva tempestivo gravame il sig. Pt_1 chiedendo l'esclusione dell'assegno divorzile a favore della sig.ra con il CP_1 favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Deduceva, in particolare, l'appellante la violazione dell'art. 5 comma IV L. 898/1978 e succ. mod. in ordine alla mancanza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della sig.ra ciò in quanto CP_1 il Primo Giudice, nel riconoscere un assegno a favore della controparte pari ad € 400,00 mensili, aveva valorizzato il solo aspetto assistenziale, senza invece considerare la componente compensativa-perequativa dell'assegno divorzile. Precisava infatti l'appellante che, nel caso di specie, all'epoca del matrimonio (2009), le parti in causa avevano compiuto, rispettivamente, il sig. 68 anni Pt_1
e la sig.ra 65 anni, e quest'ultima risultava già priva, all'epoca, di CP_1 patrimonio, pensione e di qualsivoglia qualifica lavorativa. Sottolineava quindi l'appellante che la sig.ra non aveva sacrificato la propria carriera CP_1 lavorativa a causa del matrimonio, né tantomeno aveva contribuito alla crescita di quella del marito posto che, anch'egli, risultava già pensionato alla data delle nozze. La durata del vincolo matrimoniale, inoltre, ad avviso dell'appellante – contrariamente rispetto a quanto sostenuto dal Tribunale – non poteva considerarsi così lunga;
egli, inoltre, come da documentazione allegata, a causa dei suoi problemi di salute, di lì a poco, si sarebbe ricoverato presso una casa di riposo con costi giornalieri pari ad € 106,00: ciò, di conseguenza, determinava l'impossibilità per il medesimo di sostenere un assegno divorzile a favore della sig.ra CP_1
La parte convenuta, costituitasi, chiedeva invece la conferma della sentenza appellata, ribadendo di trovarsi in uno stato di profonda indigenza, causata principalmente dall'ex coniuge, il quale, pur consapevole del riconoscimento in sede separativa di un assegno di mantenimento pari ad € 500,00 a favore della sig.ra non aveva, ad oggi, mai corrisposto alcunché. Precisava, infatti, CP_1 che ella aveva dovuto azionare ben due procedure di pignoramento presso terzi per ottenere la corresponsione coattiva a carico dell' delle somme mai CP_2 ottenute a lei spettanti. Secondo la parte appellata, pertanto, contrariamente rispetto a quanto dedotto dalla controparte, il Tribunale aveva correttamente disposto l'assegno divorzile a suo favore ed a carico del sig. sussistendone, Pt_1 nel caso di specie, tutti i presupposti previsti ex lege: il matrimonio, infatti, aveva avuto una durata considerevole (quasi 12 anni); ella, inoltre, si era si era sempre occupata della gestione della casa essendo stato lo stesso sig. ad averle Pt_1 imposto di non lavorare, dovendosi peraltro occupare anche dei rispettivi figli avuti da precedenti unioni coniugali. Rappresentava poi l'appellata che ella sopravviveva ad oggi solo grazie all'aiuto della figlia avuta dal primo matrimonio, la quale corrispondeva la somma di € 350,00 mensili per un alloggio condotto in locazione in cui la sig.ra viveva;
la medesima, inoltre, si recava due CP_1 volte al mese presso la Croce Rossa di Crescentino ove ritirava generi alimentari di prima necessità. Al contrario, faceva presente che il sig. percepiva un Pt_1 reddito di oltre € 37.000,00 annui e, nel corso dell'anno 2015, aveva effettuato una donazione a favore di terzi, spogliandosi in parte dei propri beni. Insisteva pertanto nella conferma della sentenza gravata.
All'udienza del 17.1.2025 le parti chiedevano termine per il deposito di note conclusive. Alla successiva udienza del 9.5.25, dato atto dell'avvenuto deposito delle note, la causa veniva assegnata a decisione.
*** Preliminarmente si osserva che irrilevanza dell'eccezione di parte sulla CP_1 eventuale incapacità del sig. ( cfr. pag. 7 comparsa di risposta): la Pt_1 documentazione allegata al ricorso in appello afferisce a condizioni di salute dell'appellante che non incidono sulla sua capacità processuale ex art. 75 c.p.c.
Nel merito la sentenza gravata non presenta alcuna criticità né sotto il profilo logico-argomentativo né sotto quello giuridico;
il Collegio aderisce pienamente alle sue conclusioni, che fa proprie fatte salve le precisazioni di cui infra. La difesa di parte appellante afferma” La critica rescissoria odierna si basa principalmente sul passo di pag. 6 della sentenza impugnata, che in via rescindente ha escluso ogni richiamo alla “ funzione compensativa – perequativa dell'assegno”. Dopo avere riportato alcuni arresti giurisprudenziali della Suprema Corte, la difesa di parte lamenta l'applicazione da parte del primo giudice del solo Pt_1 criterio assistenziale , asserendo che cosi' operando si sarebbe violato nell'interpretazione della norma positiva, l'art. 12 delle pre-leggi. I vari indici ex art. 5 comma 6 legge divorzile sarebbero – secondo tale prospettazione difensiva – in posizione equiordinata e rileverebbero tutti. L'accertamento del diritto deve avvenire – osserva ancora la difesa - sulla base di un parametro composito e deve esserci una valutazione equiordinata degli indicatori, l'adeguatezza non va intesa in senso oggettivo ma ha un contenuto in prevalenza perequativo compensativo, occorrerebbe verificare: - il collegamento causale tra gli indicatori de quibus e la situazione di disparità;
- il criterio per stabilire l'inadeguatezza deve essere integrato e composito;
- il superamento della distinzione tra criteri attributivi e determinativi non comporta un incremento ingiustificato della discrezionalità del giudice;
- l'assegno non mira a ricostituire il tenore di vita endoconiugale ma a riconoscere il ruolo e il contributo dell'ex coniuge più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale. Giova rammentare l'evoluzione giurisprudenziale sul riconoscimento e sulla quantificazione dell'assegno divorzile. Per lungo tempo la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha considerato l'assegno divorzile principalmente come uno strumento assistenziale, volto a garantire al coniuge economicamente più debole un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio. La sentenza di riferimento di questo orientamento è la Cass. civ., Sez. I, n. 11490/1990, che affermava il diritto all'assegno divorzile in funzione del riequilibrio economico tra le parti, privilegiando una logica solidaristica post- coniugale. Una svolta radicale si ha con la Cass. civ., Sez. I, sent. n. 11504/2017 (nota come sentenza Grilli), che rompe con il passato, abbandonando il parametro del tenore di vita matrimoniale. L'assegno divorzile viene riconosciuto solo in presenza di una effettiva mancanza di autosufficienza economica, valutata sulla base di criteri oggettivi come età, formazione, capacità lavorativa residua.Si afferma un modello tendenzialmente autonomistico e limitato all'assistenza.Questa pronuncia ebbe un forte impatto, riducendo sensibilmente i casi di riconoscimento dell'assegno. L'orientamento del 2017 ha però generato incertezze e contrasti, finché le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18287/2018, hanno offerto una nuova lettura sistematica. La Cassazione ricompone così l'interpretazione secondo una funzione composita dell'assegno divorzile, che include:
• funzione assistenziale, in caso di non autosufficienza;
• funzione compensativa, a favore del coniuge che abbia sacrificato le proprie aspettative professionali per il matrimonio e la famiglia;
• funzione perequativa, per riequilibrare gli effetti economici del divorzio. Viene reintrodotta una valutazione comparativa delle scelte compiute durante la vita coniugale, senza però un ritorno puro al tenore di vita matrimoniale. Negli anni successivi al 2018, la Cassazione ha consolidato questa impostazione multiprofilo, chiarendo che la quantificazione dell'assegno va effettuata tenendo conto della durata del matrimonio, dell'età, della capacità reddituale e lavorativa, del contributo alla formazione del patrimonio familiare e personale. Il giudice deve – pertanto - motivare in concreto le ragioni del riconoscimento (o diniego) dell'assegno, anche distinguendo tra le diverse funzioni. Tra le sentenze più rilevanti: • Cass. civ. n. 28995/2020 che ribadisce la centralità del criterio compensativo-perequativo;
• Cass. civ. n. 32198/2021 che evidenzia la necessità di verificare un contributo causale al successo economico dell'altro coniuge.
• Cass. civ. n. 21228/2023 che richiama il giudice di merito a una valutazione integrata e personalizzata. L'evoluzione giurisprudenziale illustrata in materia di assegno divorzile mostra il passaggio da un modello assistenziale puro (pre-2017) ad un modello rigidamente autonomistico (2017) fino all'attuale modello composito (dal 2018), che tiene conto delle esigenze concrete, dei sacrifici compiuti durante il matrimonio e del riequilibrio patrimoniale. L'assegno divorzile, oggi, non è più solo un sostegno, ma uno strumento di giustizia redistributiva, finalizzato a compensare squilibri economici generati dal progetto matrimoniale stesso. Suona puntuale in proposito – rispetto al caso concreto - la recentissima pronuncia della Cassazione civile sez. I, ordinanza del 13/12/2024 n.32354 (art. 5, comma 6 L. n. 898 del 1970 - art. 438 c.c.) secondo cui : “L'assegno divorzile può essere giustificato da una esigenza strettamente assistenziale se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non può procurarseli per ragioni oggettive. Se la finalità assistenziale assume rilievo preponderante rispetto a quella perequativo-compensativa, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge obbligato”. Ritiene pertanto il Collegio che tenuto conto dell'età della parte appellata, della durata del matrimonio ( comunque non esigua) e delle rispettive condizioni delle parti, il primo giudice abbia fatto buon governo dei criteri indicati dalla Suprema Corte , ritenendo sussistenti i presupposti per riconoscere l'assegno divorzile alla signora CP_1
La situazione in oggetto presenta caratteristiche del tutto peculiari: la parte appellata , signora si trova in situazione di indigenza, non Controparte_1 percependo redditi né da lavoro né da pensione. Peraltro in sede di separazione era stato un assegno di mantenimento per il corrispettivo di 500 mensili, contributo che non risulta mai essere stato versato, tanto che sono stati effettuati dei pignoramenti presso terzi. L'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente va accertata considerando che l'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale rapportato alle pregresse dinamiche familiari e quindi collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti (assistenziale, perequativa e compensativa), alla storia coniugale e familiare (cfr. Cass. Civ. n. 5055/2021). L'assegno può essere anche solo giustificato da una esigenza strettamente assistenziale se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non può procurarseli per ragioni oggettive (Cass. Civ. n. 35434/2023). Dal punto di vista della parte appellante, il sig , infatti, ha visto peggiorare Pt_1 le proprie condizioni di salute tanto che attualmente è ricoverato in casa di riposo (cfr. doc.ti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 allegati all'appello) con i conseguenti costi. Alla luce delle premesse considerazioni in fatto e in diritto, ritenuta pacifica la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, deve, invece, essere rideterminata la quantificazione dello stesso. Il primo giudice evidenziava la sperequazione reddituale tra le parti, posto che, alla situazione di indigenza della resistente ella non era titolare di stipendio, né di altra forma di reddito;
inoltre, l'età avanzata della medesima -cl. 1944- e la sostanziale passata inattività lavorativa rendevano del tutto inverosimile la possibilità di impiego in un'attività che potesse costituire fonte di sostentamento), si contrapponeva la condizione del ricorrente, il quale godeva di una disponibilità mensile di oltre € 2.000,00 in forza della propria pensione, pur dovendo tenersi conto dell'obbligazione di pagamento del contributo alla ex moglie nella misura di
€ 140,00 mensili. Osservava, inoltre, il Giudicante che il matrimonio, benché contratto dalle parti in età già avanzata, aveva avuto la durata, non trascurabile, di circa undici anni. Rilevava, tuttavia, il Tribunale che la misura dell'assegno divorzile, doveva tenere conto, oltre che delle condizioni economiche documentate dalle parti, anche del severo decadimento psico-fisico da cui il ricorrente era affetto, che ne aveva determinato la perdita di autosufficienza e la conseguente necessità di assistenza continuativa, con gli esborsi che, pur se non allo stato documentati, verosimilmente sussistevano e si sarebbero resi sempre più significativi con il decorso del tempo. Fatte proprie siffatte considerazioni e tenuto conto delle esigenze di cura documentate dalla parte appellante, la Corte ritiene equo modificare il quantum dell'assegno divorzile a carico di quest'ultimo nella misura di 300 € mensili in luogo dei previsti 400 €, con decorrenza dalla data della domanda.
Si ritengono sussistenti giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di lite di questo grado di giudizio – ferme quelle del primo grado - attesa la peculiarità del caso concreto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minorenni,
definitivamente decidendo nel contraddittorio delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione sull'appello avverso la sentenza emessa in data in data 8.7.2024 dal Tribunale Ordinario di Novara, proposto da nei Parte_1 confronti di , Controparte_1 in parziale accoglimento dell'appello proposto,
- pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sigra Pt_1 [...]
un assegno divorzile nella misura di €300,00 mensili, rivalutabile CP_1 secondo indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda;
- dichiara integralmente compensate le spese del secondo grado di giudizio;
- conferma nel resto.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello, in data 9 maggio 2025
Il Consigliere estensore Dott.ssa Roberta Collidà
Il Presidente Dott.ssa Carmela Mascarello