TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/12/2025, n. 2109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2109 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1067/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Stefania Rignanese Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado avente ad oggetto Separazione personale coniugi iscritta al n. R.g.
1067/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 SANTOBUONO ANNAMARIA, elettivamente domiciliato in VIA IMBRIANI N. 5 76016 MARGHERITA DI SAVOIA presso il difensore avv. SANTOBUONO ANNAMARIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI FEO FRANCESCO, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA LIBERTA' N.26/E TRINITAPOLI presso il difensore avv. DI FEO FRANCESCO
RESISTENTE
PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note scritte allegate al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. pagina 1 di 6 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17.02.2023, ha proposto domanda di Parte_1 separazione personale tra coniugi nei confronti di . Esponeva: che in data CP_1
30.12.2010 aveva contratto in Trinitapoli matrimonio concordatario con il resistente (atto n. 53, p.II, serie A, anno 2010); che dall'unione era nato in data [...] a [...] un solo figlio,
attualmente ancora minore e non economicamente autosufficiente;
che l'unione coniugale si Per_1 era rivelata infelice nel tempo sino a degenerare ed a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, a causa di aspri ed insanabili contrasti che avevano fatto venir meno l'affetto coniugale necessario ad un armonico sviluppo della famiglia;
che la separazione era addebitabile alla resistente che aveva nel tempo sempre più manifestato disinteresse per la famiglia e insofferenza verso le richieste affettive del coniuge, arrivando a negare qualsiasi contatto fisico, giustificando il rifiuto con il venir meno di qualsiasi sentimento nei suoi riguardi;
il ricorrente era operaio dipendente di una azienda agricola con reddito mensile all'incirca di € 1.250,00, da cui detrarre le spese e le somme necessarie al pagamento delle rate della finanziaria contratta nell'interesse della famiglia per la ristrutturazione della casa famigliare di proprietà esclusiva della resistente, mentre la era CP_1 disoccupata;
che sin da momento precedente all'introduzione del ricorso era stato costretto ad abbandonare la casa famigliare al fine di preservare la serenità del figlio minore, attese le minacce ricevute dalla moglie e documentate attraverso un biglietto allegato al ricorso;
che, detratte le spese, era costretto a vivere con € 500,00 al mese, con un tenore di vita insostenibile.
Concludeva, quindi, chiedendo volersi: pronunziare la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie;
affidare il figlio ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire, mediante il versamento di un assegno mensile, al mantenimento del solo figlio nella misura di € 100,00 mensili;
condannare la resistente alla restituzione delle somme versate dal ricorrente per la ristrutturazione della casa di proprietà della resistente o, in via subordinata, condannare la medesima al pagamento delle restanti rate della finanziaria contratta per la ristrutturazione dell'immobile. Con vittoria di spese e competenze di causa.
Nel costituirsi in giudizio , pur non opponendosi alla separazione replicava CP_1 assumendo: che l'unica causa della separazione tra i coniugi erada individuarsi nell'ingiustificato abbandono del tetto coniugale da parte del marito e che tanto costituiva grave violazione da parte del dei doveri coniugali. Parte_1
Quanto al proprio reddito, deduceva di essere disoccupata per colpa del marito che non le aveva mai permesso di lavorare.
pagina 2 di 6 Concludeva, quindi, chiedendo volersi: dichiarare la separazione tra i coniugi con addebito al marito;
affidare il figlio ad entrambi i genitori, e collocarlo presso la madre con diritto di visita del padre;
assegnare la casa familiare a lei che avrebbe continuato ad abitarvi con il figlio;
porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore e della moglie nella misura di €
1.000,00 mensili (€ 500,00 per ciascuno), con obbligo altresì di partecipare alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole.
All'udienza del 30.03.2023 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente delegato del Tribunale per il tentativo di conciliazione. Il Presidente, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, e nominava il Giudice
Istruttore dinanzi al quale rimetteva le parti. Svolta l'istruttoria, all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Veniva, altresì, disposta la trasmissione degli atti al PM per le sue conclusioni.
*********
Domanda di separazione
La domanda di separazione dei coniugi è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
L'allontanamento, materiale ed affettivo, sussistente tra i coniugi già da epoca precedente la proposizione del ricorso per separazione non solo è concordemente ammesso da entrambi i coniugi, ma
è, altresì, evidenziato dalle risultanze processuali. I coniugi, invero, vivono separati di fatto già da epoca di molto precedente la comparizione dinanzi al Presidente;
inoltre, le gravi violazioni dei doveri matrimoniali che i coniugi si rimproverano l'un l'altro, asseritamente perpetrate da entrambi,
l'indifferenza mostrata ad ogni tentativo di riconciliazione, opportunamente dettato soprattutto dall'interesse della prole, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che il rapporto coniugale tra gli odierni coniugi si sia seriamente deteriorato e sia ormai compromessa la volontà di continuare la vita in comune. Né ad oggi tra i coniugi vi è stato alcun riavvicinamento per come è reso evidente dal loro contegno processuale di forte conflittualità sulle questioni attinenti alla separazione.
Tali elementi sono inequivocabilmente sintomatici del fatto che tra gli odierni coniugi deve ritenersi intaccata e seriamente compromessa la comunione spirituale e materiale che connota l'unione coniugale, e si sia creato un distacco tale da rendere intollerabile una eventuale ed improbabile prosecuzione -o meglio, ripresa- della convivenza. Sussistono, dunque, le condizioni per pronunciare la separazione personale tra i coniugi . Parte_2
Domande di addebito
pagina 3 di 6 Tanto quanto hanno chiesto l'addebito della separazione per Parte_1 CP_1 violazione degli obblighi famigliari. Entrambe le domande sono rimaste prive di adeguato riscontro probatorio, dovendosi evidenziare l'insufficienza a fondare la pronuncia di addebito, da un lato, il biglietto prodotto dal ricorrente, non datato e non inconfutabilmente riconducibile alla moglie o diretto al marito, in cui è data leggere una intimazione a lasciare la casa, pena la minaccia che in caso contrario ne sarebbe derivato un “burdell”, dall'altro le difese della moglie, rimaste allo stadio di mere asserzioni, secondo cui l'abbandono della casa da parte del marito sia stato causa e non conseguenza del venir meno dell'affectio coniugalis. Entrambe le domande meritano pertanto rigetto.
Domanda di mantenimento
ha chiesto il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore. La CP_1 domanda non può trovare accoglimento a motivo della giovanissima età della stessa, della mancanza di patologie che la rendano inabile al lavoro, della titolarità della proprietà della casa famigliare, del pagamento in relazione a quest'ultima delle rate del finanziamento per la ristrutturazione da parte del marito e della mancanza di prova di uno stato incolpevole di disoccupazione, nonostante il trascorrere del tempo dall'ordinanza presidenziale in cui nulla è stato riconosciuto a tale titolo le avrebbe consentito di dimostrare la profusione di un impegno nella ricerca di un'occupazione.
Affidamento e mantenimento della prole
Dall'unione delle odierne parti è nato un figlio, in data 24/05/2011 in Persona_2
Canosa di Puglia, ormai quattordicenne.
Va confermato l'affidamento del figlio congiuntamente ad entrambi i genitori, non essendo emerse ragioni di sorta che consiglierebbero di derogare al regime ordinario di affidamento della prole. Il minore va collocato stabilmente presso la madre, con la quale vive sin dall'epoca della separazione dei genitori. La responsabilità genitoriale sarà conseguentemente esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per il figlio dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
Ciascuno dei coniugi va autorizzato all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione.
Il resistente potrà tenere con sé il figlio previa semplice intesa con lo stesso, attesa l'età adolescenziale raggiunta e la presumibile capacità di discernimento, tenendo comunque conto del calendario di visita di cui all'ordinanza presidenziale del 14.04.2023.
pagina 4 di 6 Relativamente al mantenimento, va ricordato che a norma dell'articolo 316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Dispone altresì l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, sulla scorta delle risultanze processuali e considerato che il figlio convive stabilmente con la madre la quale provvede in via diretta al suo mantenimento, deve essere posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno periodico in favore della . Assegno CP_1 che, avuto riguardo ai redditi del resistente per come su indicati, ed alle esigenze del figlio legate alla età dello stesso, appare congruo confermare in € 300,00 mensili.
L'assegno andrà versato da entro il giorno cinque di ciascun mese, ed aggiornato annualmente secondo gli indici Istat.
Domanda di restituzione
Il ricorrente ha, in via di cumulo, domandato la condanna della resistente alla restituzione delle somme versate dal ricorrente per la ristrutturazione della casa di proprietà della resistente o, in via subordinata, condannare la medesima al pagamento delle restanti rate della finanziaria contratta per la ristrutturazione dell'immobile
Deve dichiararsi l'inammissibilità di tale seconda domanda, dal momento che la domanda presupporrebbe la prova di temi di indagine riguardanti l'an e del quantum del diritto alla restituzione, per esempio legati alla compensatio lucri cum damno per aver il marito comunque goduto della residenza famigliare nel corso di tutto il tempo della convivenza. E' inoltre esclusa la possibilità del
"simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno (Trib. Milano, sent. 6 marzo 2013, sent. 3 luglio 2013, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass., 21 maggio 2009, n. 11828, Cass., 22 ottobre 2004, n. 20638, Cass., 8 settembre 2014,
n. 18870).
Quella in discorso, inoltre, potrebbe rientrare nella più ampia domanda di scioglimento della comunione legale, in relazione alla quale la giurisprudenza afferma che la pronuncia divisoria presuppone il passaggio in giudicato della domanda di separazione, quale condizione dell'azione (cass.,
n. 4757/2010). Valgono, inoltre, le regole di cui all'art. 40 c.p.c. e, pertanto, l'azione comunque non può essere proposta nell'ambito del giudizio di separazione o divorzio, nemmeno all'indomani della L.
55/2015 che non ha innovato alcun profilo processuale sul punto, sebbene abbia espressamente pagina 5 di 6 modificato l'art. 191 c.c. nel senso che la comunione legale tra i coniugi si scioglie a seguito dell'emanazione dei provvedimenti presidenziali di cui all' art. 708 c.p.c.
Spese del giudizio
Le spese del giudizio, stante la reciproca soccombenza, meritano compensazione.
P Q M
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 17.02.2023, da nei confronti di;
con Parte_1 CP_1
l'intervento del Pubblico Ministero;
sentiti i procuratori delle parti;
così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) rigetta entrambe le domande di addebito;
3) affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e Per_1 diritto del padre di vederlo e tenerlo con se secondo le modalità indicate in motivazione;
4) pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare, in favore di , a titolo di concorso CP_1 nel mantenimento del figlio nato dal matrimonio, entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile di € 300,00, da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici Istat, e l'obbligo di concorrere, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse delle figlie, così come individuate nel Protocollo del 18/03/2016 sottoscritto tra il Tribunale di Foggia ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
AUU al 50%;
5) respinge la domanda di restituzione;
6) compensa le spese di lite;
7) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di annotare la presente sentenza, all'atto del passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio.
Foggia, così deciso il giorno 11.12.2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est.
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
Il Presidente
dott. Antonio Buccaro
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Stefania Rignanese Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado avente ad oggetto Separazione personale coniugi iscritta al n. R.g.
1067/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 SANTOBUONO ANNAMARIA, elettivamente domiciliato in VIA IMBRIANI N. 5 76016 MARGHERITA DI SAVOIA presso il difensore avv. SANTOBUONO ANNAMARIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI FEO FRANCESCO, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA LIBERTA' N.26/E TRINITAPOLI presso il difensore avv. DI FEO FRANCESCO
RESISTENTE
PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note scritte allegate al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. pagina 1 di 6 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17.02.2023, ha proposto domanda di Parte_1 separazione personale tra coniugi nei confronti di . Esponeva: che in data CP_1
30.12.2010 aveva contratto in Trinitapoli matrimonio concordatario con il resistente (atto n. 53, p.II, serie A, anno 2010); che dall'unione era nato in data [...] a [...] un solo figlio,
attualmente ancora minore e non economicamente autosufficiente;
che l'unione coniugale si Per_1 era rivelata infelice nel tempo sino a degenerare ed a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, a causa di aspri ed insanabili contrasti che avevano fatto venir meno l'affetto coniugale necessario ad un armonico sviluppo della famiglia;
che la separazione era addebitabile alla resistente che aveva nel tempo sempre più manifestato disinteresse per la famiglia e insofferenza verso le richieste affettive del coniuge, arrivando a negare qualsiasi contatto fisico, giustificando il rifiuto con il venir meno di qualsiasi sentimento nei suoi riguardi;
il ricorrente era operaio dipendente di una azienda agricola con reddito mensile all'incirca di € 1.250,00, da cui detrarre le spese e le somme necessarie al pagamento delle rate della finanziaria contratta nell'interesse della famiglia per la ristrutturazione della casa famigliare di proprietà esclusiva della resistente, mentre la era CP_1 disoccupata;
che sin da momento precedente all'introduzione del ricorso era stato costretto ad abbandonare la casa famigliare al fine di preservare la serenità del figlio minore, attese le minacce ricevute dalla moglie e documentate attraverso un biglietto allegato al ricorso;
che, detratte le spese, era costretto a vivere con € 500,00 al mese, con un tenore di vita insostenibile.
Concludeva, quindi, chiedendo volersi: pronunziare la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie;
affidare il figlio ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire, mediante il versamento di un assegno mensile, al mantenimento del solo figlio nella misura di € 100,00 mensili;
condannare la resistente alla restituzione delle somme versate dal ricorrente per la ristrutturazione della casa di proprietà della resistente o, in via subordinata, condannare la medesima al pagamento delle restanti rate della finanziaria contratta per la ristrutturazione dell'immobile. Con vittoria di spese e competenze di causa.
Nel costituirsi in giudizio , pur non opponendosi alla separazione replicava CP_1 assumendo: che l'unica causa della separazione tra i coniugi erada individuarsi nell'ingiustificato abbandono del tetto coniugale da parte del marito e che tanto costituiva grave violazione da parte del dei doveri coniugali. Parte_1
Quanto al proprio reddito, deduceva di essere disoccupata per colpa del marito che non le aveva mai permesso di lavorare.
pagina 2 di 6 Concludeva, quindi, chiedendo volersi: dichiarare la separazione tra i coniugi con addebito al marito;
affidare il figlio ad entrambi i genitori, e collocarlo presso la madre con diritto di visita del padre;
assegnare la casa familiare a lei che avrebbe continuato ad abitarvi con il figlio;
porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore e della moglie nella misura di €
1.000,00 mensili (€ 500,00 per ciascuno), con obbligo altresì di partecipare alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole.
All'udienza del 30.03.2023 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente delegato del Tribunale per il tentativo di conciliazione. Il Presidente, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, e nominava il Giudice
Istruttore dinanzi al quale rimetteva le parti. Svolta l'istruttoria, all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Veniva, altresì, disposta la trasmissione degli atti al PM per le sue conclusioni.
*********
Domanda di separazione
La domanda di separazione dei coniugi è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
L'allontanamento, materiale ed affettivo, sussistente tra i coniugi già da epoca precedente la proposizione del ricorso per separazione non solo è concordemente ammesso da entrambi i coniugi, ma
è, altresì, evidenziato dalle risultanze processuali. I coniugi, invero, vivono separati di fatto già da epoca di molto precedente la comparizione dinanzi al Presidente;
inoltre, le gravi violazioni dei doveri matrimoniali che i coniugi si rimproverano l'un l'altro, asseritamente perpetrate da entrambi,
l'indifferenza mostrata ad ogni tentativo di riconciliazione, opportunamente dettato soprattutto dall'interesse della prole, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che il rapporto coniugale tra gli odierni coniugi si sia seriamente deteriorato e sia ormai compromessa la volontà di continuare la vita in comune. Né ad oggi tra i coniugi vi è stato alcun riavvicinamento per come è reso evidente dal loro contegno processuale di forte conflittualità sulle questioni attinenti alla separazione.
Tali elementi sono inequivocabilmente sintomatici del fatto che tra gli odierni coniugi deve ritenersi intaccata e seriamente compromessa la comunione spirituale e materiale che connota l'unione coniugale, e si sia creato un distacco tale da rendere intollerabile una eventuale ed improbabile prosecuzione -o meglio, ripresa- della convivenza. Sussistono, dunque, le condizioni per pronunciare la separazione personale tra i coniugi . Parte_2
Domande di addebito
pagina 3 di 6 Tanto quanto hanno chiesto l'addebito della separazione per Parte_1 CP_1 violazione degli obblighi famigliari. Entrambe le domande sono rimaste prive di adeguato riscontro probatorio, dovendosi evidenziare l'insufficienza a fondare la pronuncia di addebito, da un lato, il biglietto prodotto dal ricorrente, non datato e non inconfutabilmente riconducibile alla moglie o diretto al marito, in cui è data leggere una intimazione a lasciare la casa, pena la minaccia che in caso contrario ne sarebbe derivato un “burdell”, dall'altro le difese della moglie, rimaste allo stadio di mere asserzioni, secondo cui l'abbandono della casa da parte del marito sia stato causa e non conseguenza del venir meno dell'affectio coniugalis. Entrambe le domande meritano pertanto rigetto.
Domanda di mantenimento
ha chiesto il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore. La CP_1 domanda non può trovare accoglimento a motivo della giovanissima età della stessa, della mancanza di patologie che la rendano inabile al lavoro, della titolarità della proprietà della casa famigliare, del pagamento in relazione a quest'ultima delle rate del finanziamento per la ristrutturazione da parte del marito e della mancanza di prova di uno stato incolpevole di disoccupazione, nonostante il trascorrere del tempo dall'ordinanza presidenziale in cui nulla è stato riconosciuto a tale titolo le avrebbe consentito di dimostrare la profusione di un impegno nella ricerca di un'occupazione.
Affidamento e mantenimento della prole
Dall'unione delle odierne parti è nato un figlio, in data 24/05/2011 in Persona_2
Canosa di Puglia, ormai quattordicenne.
Va confermato l'affidamento del figlio congiuntamente ad entrambi i genitori, non essendo emerse ragioni di sorta che consiglierebbero di derogare al regime ordinario di affidamento della prole. Il minore va collocato stabilmente presso la madre, con la quale vive sin dall'epoca della separazione dei genitori. La responsabilità genitoriale sarà conseguentemente esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per il figlio dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
Ciascuno dei coniugi va autorizzato all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione.
Il resistente potrà tenere con sé il figlio previa semplice intesa con lo stesso, attesa l'età adolescenziale raggiunta e la presumibile capacità di discernimento, tenendo comunque conto del calendario di visita di cui all'ordinanza presidenziale del 14.04.2023.
pagina 4 di 6 Relativamente al mantenimento, va ricordato che a norma dell'articolo 316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Dispone altresì l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, sulla scorta delle risultanze processuali e considerato che il figlio convive stabilmente con la madre la quale provvede in via diretta al suo mantenimento, deve essere posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno periodico in favore della . Assegno CP_1 che, avuto riguardo ai redditi del resistente per come su indicati, ed alle esigenze del figlio legate alla età dello stesso, appare congruo confermare in € 300,00 mensili.
L'assegno andrà versato da entro il giorno cinque di ciascun mese, ed aggiornato annualmente secondo gli indici Istat.
Domanda di restituzione
Il ricorrente ha, in via di cumulo, domandato la condanna della resistente alla restituzione delle somme versate dal ricorrente per la ristrutturazione della casa di proprietà della resistente o, in via subordinata, condannare la medesima al pagamento delle restanti rate della finanziaria contratta per la ristrutturazione dell'immobile
Deve dichiararsi l'inammissibilità di tale seconda domanda, dal momento che la domanda presupporrebbe la prova di temi di indagine riguardanti l'an e del quantum del diritto alla restituzione, per esempio legati alla compensatio lucri cum damno per aver il marito comunque goduto della residenza famigliare nel corso di tutto il tempo della convivenza. E' inoltre esclusa la possibilità del
"simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno (Trib. Milano, sent. 6 marzo 2013, sent. 3 luglio 2013, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass., 21 maggio 2009, n. 11828, Cass., 22 ottobre 2004, n. 20638, Cass., 8 settembre 2014,
n. 18870).
Quella in discorso, inoltre, potrebbe rientrare nella più ampia domanda di scioglimento della comunione legale, in relazione alla quale la giurisprudenza afferma che la pronuncia divisoria presuppone il passaggio in giudicato della domanda di separazione, quale condizione dell'azione (cass.,
n. 4757/2010). Valgono, inoltre, le regole di cui all'art. 40 c.p.c. e, pertanto, l'azione comunque non può essere proposta nell'ambito del giudizio di separazione o divorzio, nemmeno all'indomani della L.
55/2015 che non ha innovato alcun profilo processuale sul punto, sebbene abbia espressamente pagina 5 di 6 modificato l'art. 191 c.c. nel senso che la comunione legale tra i coniugi si scioglie a seguito dell'emanazione dei provvedimenti presidenziali di cui all' art. 708 c.p.c.
Spese del giudizio
Le spese del giudizio, stante la reciproca soccombenza, meritano compensazione.
P Q M
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 17.02.2023, da nei confronti di;
con Parte_1 CP_1
l'intervento del Pubblico Ministero;
sentiti i procuratori delle parti;
così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) rigetta entrambe le domande di addebito;
3) affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e Per_1 diritto del padre di vederlo e tenerlo con se secondo le modalità indicate in motivazione;
4) pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare, in favore di , a titolo di concorso CP_1 nel mantenimento del figlio nato dal matrimonio, entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile di € 300,00, da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici Istat, e l'obbligo di concorrere, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse delle figlie, così come individuate nel Protocollo del 18/03/2016 sottoscritto tra il Tribunale di Foggia ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
AUU al 50%;
5) respinge la domanda di restituzione;
6) compensa le spese di lite;
7) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di annotare la presente sentenza, all'atto del passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio.
Foggia, così deciso il giorno 11.12.2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est.
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
Il Presidente
dott. Antonio Buccaro
pagina 6 di 6