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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 31/10/2025, n. 4075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4075 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 8967/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia
Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro tra
con l'assistenza e difesa, dapprima Parte_1 dell'avv. Graziano Conti e, successivamente, dell'avv. Umberto
Conti;
e
Controparte_1
con l'assistenza e difesa degli avv.ti Raffaella Travi e
[...] ST TO;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea- finalizzata ad ottenere il riconoscimento del diritto ad essere inquadrato come Dirigente Medico con incarico professionale ex lettera c) art. 27 CCNL Dirigenza Medica
8.6.2000, sin dall'assunzione presso il di o CP_1 CP_1 dalla diversa data ritenuta di giustizia, con conseguente attribuzione delle differenze retributive- è infondata e devono essere rigettata per le ragioni di seguito esposte. Le norme del CCNL disciplinanti la materia sono le seguenti:
Art. 27 CCNL 1998/2001 per la dirigenza medica: Tipologie di incarico
1. Le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti medici e veterinari sono le seguenti:
a) incarico di direzione di struttura complessa. Tra essi sono ricompresi l'incarico di direttore di dipartimento, di distretto sanitario o di presidio ospedaliero di cui al d. lgs. 502/1992;
b) incarico di direzione di struttura semplice;
c) incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo.
d) incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività.
Art. 28
1 …omissis
3. Ai dirigenti, dopo cinque anni di attività, sono conferibili gli incarichi di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo indicati nell'art. 27, comma 1 lett. b) e c).
4. Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti dall'azienda, a seguito di valutazione positiva ai sensi dell'art. 32, su proposta del responsabile della struttura di appartenenza, con atto scritto
e motivato…
Dunque, a norma del CCNL, gli incarichi di cui all'art. 27 lett.
c) “sono conferibili” e non “vanno conferiti”, come assume il ricorrente, dopo cinque anni di attività e postulano una valutazione positiva, da formularsi, ex art. 31, dagli organismi preposti (ossia dal Collegio tecnico e dal nucleo di valutazione) secondo le procedure previste dall'art. 32.
L'art. 15, comma 4, del d. lgs. 502/1992 dispone che in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma
5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché incarichi di direzione di strutture semplici.
Pertanto, ai sensi della norma legislativa in rassegna, al dirigente con cinque anni di valutazione positiva non spetta, per ciò solo, l'assegnazione dell'incarico di cui alla lett. c), la quale è comunque subordinata alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare. È vero che il testo originario, secondo cui le funzioni possono essere attribuite è stato sostituito, con la riforma dell'art. 8
d. lgs. 254/2000, con la locuzione le funzioni sono attribuite ma ciò significa soltanto che, in presenza delle condizioni di legge
(natura e caratteristiche dei programmi da realizzare) l'ente deve procedere all'attribuzione degli incarichi. Ciò non vuol dire che tutti i dirigenti con cinque anni di attività con valutazione positiva hanno diritto al passaggio nella fascia c), a prescindere dai programmi e dagli obiettivi dell'ente.
Ne discende che l'ente, ove ne ricorrano i presupposti, deve provvedere ai conferimenti degli incarichi in attuazione dei programmi e nei limiti di questo, comparando, peraltro, le attitudini e le capacità professionali dei vari dirigenti, ove i soggetti con cinque anni di attività con valutazione positiva siano superiori al numero di quelli necessari alla copertura dei posti funzionali al perseguimento degli obiettivi prefissati dai programmi.
2 Ai sensi sia della disciplina contrattuale sia della normativa legislativa, il diritto alla 'promozione automatica', sostanzialmente invocato dal ricorrente, non sussiste, poiché occorre un esplicito atto d'investitura, da adottarsi nella ricorrenza dei presupposti e con le modalità e i limiti di cui si è detto. Laddove, il conferimento di un incarico dirigenziale è intrinsecamente legato all'assetto organizzativo ed alla preliminare individuazione degli incarichi dirigenziali conferibili e della relativa graduazione delle funzioni. Nello specifico, l'Ente convenuto ha conferito al ricorrente l'incarico ex art. 27, comma 1, lett c) CCNL 1998/2001, a decorrere dal 1° marzo 2017, con delibera 258/17.
Difatti, con deliberazione n. 519 del 15.04.2016 il ricorrente ha ottenuto la positiva valutazione del collegio per il periodo dall'1.01.2009 all'1.01.2014, e con la deliberazione n. 939 del 27.06.2016 ha ottenuto la positiva valutazione del collegio per il periodo dall'1.02.2008 al 31.12.2008. A seguito delle valutazioni del Collegio il ricorrente ha ottenuto l'incarico referenziale di "Laboratorio di monitoraggio cardiorespiratorio con esecuzione di ecografia cardiotoracica" di lett. C) di cui all'art. 27 del citato CCNL, giusta deliberazione n. 258 del 6.3.2017, per cui è stata corrisposta la retribuzione di posizione minima unificata pari ad euro 277,56 e la retribuzione di posizione variabile aziendale pari ad euro 369,47.
Con deliberazione DG n. 1311 del 24.07.2018 è stato effettuato il riconoscimento in favore del ricorrente delle differenze retributive di posizione minima unificata con decorrenza dall'1.01.2010 al 28.02.2017 nella misura di curo 277,56 mensili.
Inoltre, giusta Deliberazione n. 1309 del 24.07.2018, è stata erogata la somma di euro 1.024,71 a titolo di conguagli sulle differenze sui minimi per l'anno 2017 nonché la somma di euro
3.899,60 a titolo di conguagli sulla posizione variabile aziendale imputata come segue: euro 1.924,84 per l'anno 2010; euro 176,00 per l'anno 2011; euro 43,10 per l'anno 2012; euro 322,12 per l'anno 2015; euro 1014,19 per l'anno 2016; euro 1418,41 per l'anno
2017, come da cedolino stipendiale del mese di luglio 2018 (cfr. allegazioni di parte resistente e relativa produzione documentale).
Il compimento di un quinquennio di servizio e la positiva valutazione del competente collegio tecnico non rappresentano i presupposti necessari e sufficienti a far sorgere il diritto ad ottenere un incarico tra quelli contemplati dalla lett. c) dell'art. 27, ccnl cit. Laddove, nel caso di specie, la valutazione da parte del competente Collegio Tecnico ha avuto luogo nell'Aprile 2016, in mancanza di pregresse valutazioni espresse dagli organi operanti
3 presso le aziende sanitarie ove il ricorrente ha prestato servizio prima della sua immissione nei ruoli del . CP_1
Infondate risultano essere dunque le pretese azionate relativamente al periodo (2008-2013) rispetto al quale difetta il presupposto della valutazione positiva da parte del competente collegio tecnico, atteso che la valutazione è avvenuta nell'aprile
2016 sulla scorta delle delibere del Collegio e considerato che una valutazione prima che fosse trascorso un congruo lasso di tempo (almeno un quinquennio, stando alla disciplina pattizia di riferimento) non poteva essere operata da parte del CP_1 resistente.
Non sussiste per le ragioni anzidette, dunque, un diritto soggettivo perfetto del dirigente medico che abbia conseguito una anzianità di servizio di almeno cinque anni e la prevista valutazione positiva della commissione tecnica a conseguire un incarico con funzioni superiori.
Nel caso di specie, la valutazione è intervenuta solo ad aprile
2016 e l'attribuzione delle funzioni è avvenuta con delibera del n. 258 del 6.03.2017.
Non si ravvisa quindi alcun pregiudizio economico in termini di retribuzione minima unificata o variabile aziendale derivante dal mancato conferimento dell'incarico professionale, essendo stato corrisposto al ricorrente il trattamento economico adeguato alle mansioni svolte.
Nemmeno può qualificarsi in termini risarcitori la domanda attorea non sussistendone i presupposti di legge.
Alla luce di tanto, la domanda attorea deve essere, nel complesso, rigettata.
Compensa le spese processuali tra le parti, in presenza di difformi precedenti giurisprudenziali in seno alla medesima sezione del Tribunale di Bari ed attesa la connotazione interpretativa delle questioni affrontate.
P.Q.M.
-rigetta la domanda attorea;
-compensa le spese processuali tra le parti.
Bari, 31.10.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia
Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro tra
con l'assistenza e difesa, dapprima Parte_1 dell'avv. Graziano Conti e, successivamente, dell'avv. Umberto
Conti;
e
Controparte_1
con l'assistenza e difesa degli avv.ti Raffaella Travi e
[...] ST TO;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea- finalizzata ad ottenere il riconoscimento del diritto ad essere inquadrato come Dirigente Medico con incarico professionale ex lettera c) art. 27 CCNL Dirigenza Medica
8.6.2000, sin dall'assunzione presso il di o CP_1 CP_1 dalla diversa data ritenuta di giustizia, con conseguente attribuzione delle differenze retributive- è infondata e devono essere rigettata per le ragioni di seguito esposte. Le norme del CCNL disciplinanti la materia sono le seguenti:
Art. 27 CCNL 1998/2001 per la dirigenza medica: Tipologie di incarico
1. Le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti medici e veterinari sono le seguenti:
a) incarico di direzione di struttura complessa. Tra essi sono ricompresi l'incarico di direttore di dipartimento, di distretto sanitario o di presidio ospedaliero di cui al d. lgs. 502/1992;
b) incarico di direzione di struttura semplice;
c) incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo.
d) incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività.
Art. 28
1 …omissis
3. Ai dirigenti, dopo cinque anni di attività, sono conferibili gli incarichi di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo indicati nell'art. 27, comma 1 lett. b) e c).
4. Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti dall'azienda, a seguito di valutazione positiva ai sensi dell'art. 32, su proposta del responsabile della struttura di appartenenza, con atto scritto
e motivato…
Dunque, a norma del CCNL, gli incarichi di cui all'art. 27 lett.
c) “sono conferibili” e non “vanno conferiti”, come assume il ricorrente, dopo cinque anni di attività e postulano una valutazione positiva, da formularsi, ex art. 31, dagli organismi preposti (ossia dal Collegio tecnico e dal nucleo di valutazione) secondo le procedure previste dall'art. 32.
L'art. 15, comma 4, del d. lgs. 502/1992 dispone che in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma
5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché incarichi di direzione di strutture semplici.
Pertanto, ai sensi della norma legislativa in rassegna, al dirigente con cinque anni di valutazione positiva non spetta, per ciò solo, l'assegnazione dell'incarico di cui alla lett. c), la quale è comunque subordinata alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare. È vero che il testo originario, secondo cui le funzioni possono essere attribuite è stato sostituito, con la riforma dell'art. 8
d. lgs. 254/2000, con la locuzione le funzioni sono attribuite ma ciò significa soltanto che, in presenza delle condizioni di legge
(natura e caratteristiche dei programmi da realizzare) l'ente deve procedere all'attribuzione degli incarichi. Ciò non vuol dire che tutti i dirigenti con cinque anni di attività con valutazione positiva hanno diritto al passaggio nella fascia c), a prescindere dai programmi e dagli obiettivi dell'ente.
Ne discende che l'ente, ove ne ricorrano i presupposti, deve provvedere ai conferimenti degli incarichi in attuazione dei programmi e nei limiti di questo, comparando, peraltro, le attitudini e le capacità professionali dei vari dirigenti, ove i soggetti con cinque anni di attività con valutazione positiva siano superiori al numero di quelli necessari alla copertura dei posti funzionali al perseguimento degli obiettivi prefissati dai programmi.
2 Ai sensi sia della disciplina contrattuale sia della normativa legislativa, il diritto alla 'promozione automatica', sostanzialmente invocato dal ricorrente, non sussiste, poiché occorre un esplicito atto d'investitura, da adottarsi nella ricorrenza dei presupposti e con le modalità e i limiti di cui si è detto. Laddove, il conferimento di un incarico dirigenziale è intrinsecamente legato all'assetto organizzativo ed alla preliminare individuazione degli incarichi dirigenziali conferibili e della relativa graduazione delle funzioni. Nello specifico, l'Ente convenuto ha conferito al ricorrente l'incarico ex art. 27, comma 1, lett c) CCNL 1998/2001, a decorrere dal 1° marzo 2017, con delibera 258/17.
Difatti, con deliberazione n. 519 del 15.04.2016 il ricorrente ha ottenuto la positiva valutazione del collegio per il periodo dall'1.01.2009 all'1.01.2014, e con la deliberazione n. 939 del 27.06.2016 ha ottenuto la positiva valutazione del collegio per il periodo dall'1.02.2008 al 31.12.2008. A seguito delle valutazioni del Collegio il ricorrente ha ottenuto l'incarico referenziale di "Laboratorio di monitoraggio cardiorespiratorio con esecuzione di ecografia cardiotoracica" di lett. C) di cui all'art. 27 del citato CCNL, giusta deliberazione n. 258 del 6.3.2017, per cui è stata corrisposta la retribuzione di posizione minima unificata pari ad euro 277,56 e la retribuzione di posizione variabile aziendale pari ad euro 369,47.
Con deliberazione DG n. 1311 del 24.07.2018 è stato effettuato il riconoscimento in favore del ricorrente delle differenze retributive di posizione minima unificata con decorrenza dall'1.01.2010 al 28.02.2017 nella misura di curo 277,56 mensili.
Inoltre, giusta Deliberazione n. 1309 del 24.07.2018, è stata erogata la somma di euro 1.024,71 a titolo di conguagli sulle differenze sui minimi per l'anno 2017 nonché la somma di euro
3.899,60 a titolo di conguagli sulla posizione variabile aziendale imputata come segue: euro 1.924,84 per l'anno 2010; euro 176,00 per l'anno 2011; euro 43,10 per l'anno 2012; euro 322,12 per l'anno 2015; euro 1014,19 per l'anno 2016; euro 1418,41 per l'anno
2017, come da cedolino stipendiale del mese di luglio 2018 (cfr. allegazioni di parte resistente e relativa produzione documentale).
Il compimento di un quinquennio di servizio e la positiva valutazione del competente collegio tecnico non rappresentano i presupposti necessari e sufficienti a far sorgere il diritto ad ottenere un incarico tra quelli contemplati dalla lett. c) dell'art. 27, ccnl cit. Laddove, nel caso di specie, la valutazione da parte del competente Collegio Tecnico ha avuto luogo nell'Aprile 2016, in mancanza di pregresse valutazioni espresse dagli organi operanti
3 presso le aziende sanitarie ove il ricorrente ha prestato servizio prima della sua immissione nei ruoli del . CP_1
Infondate risultano essere dunque le pretese azionate relativamente al periodo (2008-2013) rispetto al quale difetta il presupposto della valutazione positiva da parte del competente collegio tecnico, atteso che la valutazione è avvenuta nell'aprile
2016 sulla scorta delle delibere del Collegio e considerato che una valutazione prima che fosse trascorso un congruo lasso di tempo (almeno un quinquennio, stando alla disciplina pattizia di riferimento) non poteva essere operata da parte del CP_1 resistente.
Non sussiste per le ragioni anzidette, dunque, un diritto soggettivo perfetto del dirigente medico che abbia conseguito una anzianità di servizio di almeno cinque anni e la prevista valutazione positiva della commissione tecnica a conseguire un incarico con funzioni superiori.
Nel caso di specie, la valutazione è intervenuta solo ad aprile
2016 e l'attribuzione delle funzioni è avvenuta con delibera del n. 258 del 6.03.2017.
Non si ravvisa quindi alcun pregiudizio economico in termini di retribuzione minima unificata o variabile aziendale derivante dal mancato conferimento dell'incarico professionale, essendo stato corrisposto al ricorrente il trattamento economico adeguato alle mansioni svolte.
Nemmeno può qualificarsi in termini risarcitori la domanda attorea non sussistendone i presupposti di legge.
Alla luce di tanto, la domanda attorea deve essere, nel complesso, rigettata.
Compensa le spese processuali tra le parti, in presenza di difformi precedenti giurisprudenziali in seno alla medesima sezione del Tribunale di Bari ed attesa la connotazione interpretativa delle questioni affrontate.
P.Q.M.
-rigetta la domanda attorea;
-compensa le spese processuali tra le parti.
Bari, 31.10.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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