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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/07/2025, n. 10673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10673 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 14974 dell'anno 2022 vertente tra
(c.f. , titolare della ditta Parte_1 CodiceFiscale_1 individuale RA FF di NA DU (p.iva , P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Roma alla via Tigrè n. 6, presso lo studio dell'Avv. Giulio Lanzetti che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'abogado OL AN in forza di procura in atti attore
e
(c.f. e Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP_2
(c.f./p.iva ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliati in Roma alla via Velletri n. 10, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Ciano che li rappresenta e difende in forza di procura in atti convenuti
oggetto: contratto di somministrazione
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta relative all'udienza cartolare del 7 gennaio 2025, le parti hanno così precisato le conclusioni: per parte attrice:
“1. Accertata la sussistenza tra le odierne parti del contratto di somministrazione 9.08.2021, accertare e dichiarare l'inadempimento dello stesso per fatto e colpa ascrivibili a in CP_2 ragione di quanto dedotto in premessa.
2. Conseguentemente dichiarare la risoluzione del contratto per fatto imputabile a e per l'effetto, in applicazione CP_3 della clausola penale contenuta all'art. 5 e specificatamente approvata con firma riconosciuta dal OR (legale Controparte_1 rappresentante all'epoca dei fatti), condannare i resistenti in solido tra loro al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 9.319,20 (novemilatrecentodiciannove/20) a titolo di risarcimento del danno, importo così determinato in forza della clausola penale ovvero del diverso importo, maggiore o minore, che dovesse risultare in esito al giudizio, ovvero, in estremo subordine di quanto risulterà equo e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dall'inadempimento ovvero, in subordine, dalla costituzione in mora.
3. Con condanna di controparte alle spese di giudizio oltre spese generali e CPA.”
per i convenuti:
“l'Avv. Giovanni Ciano, in qualità di procuratore e difensore della
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e CP_2 del Sig. in proprio … precisa le proprie conclusioni Controparte_1 come da comparsa di costituzione e risposta depositata in data
19/12/2022.”
[“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per tutti i motivi sopra indicati, rigettare tutte le domande avanzate dalla RA FF di NA DU, in persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate.
Con vittoria di competenze, spese e spese generali, di giudizio, oltre oneri di legge.”]
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 23 febbraio 2022 DU NA, titolare della ditta individuale
RA FF di NA DU, ha adito il Tribunale di Roma per far dichiarare la risoluzione del contratto di somministrazione stipulato con la società e con il sig. CP_2 CP_1
per inadempimento dei due convenuti e per far condannare questi
[...] ultimi al pagamento, in solido, della somma di euro 9.319,20 a titolo di penale.
A fondamento delle domande il sig. NA ha dedotto che:
- in data 9 agosto 2021 la RA FF di NA DU aveva stipulato con la e con il OR un CP_2 Controparte_1 contratto di somministrazione, con il quale i due convenuti si erano obbligati ad acquistare dalla ditta attrice caffè in grani per un quantitativo non inferiore a 50kg per mese, al prezzo indicato in listino di euro 16,50 per chilogrammo;
- a fronte di tale impegno la RA FF, oltre a mettere a disposizione dei convenuti l'attrezzatura elencata nel contratto medesimo, si era obbligata a fornire i seguenti servizi accessori:
a) l'intervento per la riparazione dei guasti ai macchinari entro
24 ore dalla comunicazione;
b) lo sconto del 20% sul prezzo di listino del caffè;
- le parti avevano pattuito la durata minima del contratto in giorni 1825 (5 anni) con previsione di rinnovo automatico alle medesime condizioni e per la stessa durata in difetto di disdetta da inviarsi con raccomandata a/r con preavviso di almeno novanta giorni prima della scadenza;
- il contratto prevedeva per l'ipotesi di inadempimento, totale o parziale, dei convenuti, una penale a favore della RA FF in misura pari al 20% del valore della fornitura residua da calcolarsi sul prezzo di listino di euro 16,50;
- i convenuti avevano iniziato ad acquistare il caffè come da contratto per complessivi kg 176,00, ma, dopo soli quattro mesi dalla conclusione del contratto, si erano resi inadempiente ai propri obblighi interrompendo totalmente il ritiro della merce;
- l'attore pertanto aveva contestato l'inadempimento con lettera a/r del 13.12.2021 diffidando i due convenuti a riattivare le ordinazioni della merce entro giorni 10 con l'avvertimento che in difetto avrebbe dato avvio all'azione giudiziale di recupero della somma di € 9.240,00 pari al 20% sul prezzo della fornitura non ritirata;
- a fronte del persistente inadempimento l'attore aveva inoltrato ai due convenuti l'invito alla negoziazione assistita senza esito alcuno.
2. Con comparsa depositata in data 19 settembre 2022 si sono costituiti in giudizio la società e il sig. CP_2 CP_1
, chiedendo il rigetto delle domande proposte dall'attore.
[...]
In via preliminare il sig. in proprio e quale Controparte_1 legale rappresentante della ha disconosciuto, ai CP_2 sensi dell'art. 214 c.p.c., la firma a suo nome riportata in calce al contratto di somministrazione datato 09/08/2021 depositato in copia da controparte quale allegato n. 1 del ricorso.
I due convenuti hanno quindi eccepito l'inesistenza del contratto di somministrazione, sostenendo di aver liberamente acquistato di volta in volta il caffè dalla ditta attrice senza alcun vincolo di acquisto di un quantitativo minimo mensile, come poteva evincersi - secondo i convenuti - dalla stessa causale riportata nelle fatture prodotte da controparte recanti tutte la dicitura “Fattura beni ceduti col sistema di tentata vendita”.
3. Disposta la conversione dal rito sommario al rito a cognizione piena, all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183
c.p.c. del 25/05/2023 è comparso il sig. , il quale, Controparte_1 presa visione del contratto in originale contestualmente depositato dalla parte attrice, ha dichiarato di riconoscere le firme a suo nome apposte in calce alla dichiarazione di specifica approvazione ex art. 1341 c.c. sia in proprio che in qualità di legale rappresentante pro tempore della Il sig. ha CP_2 CP_1 tuttavia ribadito il disconoscimento delle firme apparentemente a suo nome apposte in calce al contratto prima della dichiarazione di specifica approvazione ex art. 1341 c.c. Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis) la causa è stata istruita attraverso l'acquisizione di documenti in assenza di ulteriori richieste istruttorie.
All'udienza del 7 gennaio 2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti, mediante il deposito di note autorizzate, hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito di repliche.
***********
4. Le domande proposte da DU NA sono fondate e devono essere accolte per le ragioni di seguito illustrate.
E' bene premettere che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Nel caso di specie, è provato per tabulas che la RA FF ha stipulato in data 9 agosto 2021 con il sig. in Controparte_1 proprio e quale legale rappresentante della un CP_2 contratto di somministrazione avente ad oggetto la fornitura, per un periodo di 1825 giorni, di caffè tostato al prezzo di euro 16,50 al Kg.
Le firme apposte in calce al contratto, prodotto in copia dall'attore, sono state inizialmente disconosciute dal sig.
il quale, tuttavia, in seguito al deposito Controparte_1 dell'originale della medesima scrittura, ha limitato il disconoscimento alle sole prime due firme ed ha invece espressamente riconosciuto le altre due firme a suo nome apposte, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della in CP_2 calce alla dichiarazione di specifica approvazione ex art. 1341 c.c. di alcune clausole del contratto e segnatamente delle clausole di cui ai punti 1, 2, 5, 6, 7 e 8. Ora, al di là del fatto che le due firme disconosciute appaiono ictu oculi del tutto simili a quelle riconosciute come autentiche, si deve in ogni caso rilevare che la sottoscrizione della dichiarazione ex art. 1341 c.c. da parte del sig. consente di imputare a quest'ultimo e alla società a suo CP_1 tempo da lui rappresentata l'intero contratto per la cui stipulazione, peraltro, non è richiesta la forma scritta ad substantiam. Ed infatti non è ragionevole ritenere che alcune clausole del contratto siano state specificamente approvate da soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale.
Quindi, una volta accertata l'esistenza, la validità e la piena efficacia dell'intero regolamento contrattuale anche nei confronti dei due convenuti si deve rilevare che questi ultimi, per quanto previsto all'art. 1, hanno assunto l'obbligo di acquistare un quantitativo mensile di caffè non inferiore a kg 50. Tenuto conto della durata quinquennale del contratto, la e il sig. CP_2
si sono quindi impegnati ad acquistare un quantitativo CP_1 complessivo di caffè pari a kg 3.000.
In caso di inadempimento di siffatto obbligo e quindi di interruzione del ritiro del caffè l'art. 5 del contratto prevede, poi, per il somministrato inadempiente l'obbligo di pagare una penale pari al 20% del valore della fornitura non ritirata.
Secondo quanto allegato da parte attrice, i convenuti hanno arbitrariamente e unilateralmente interrotto il rapporto contrattuale, avendo omesso di ritirare kg 2.824 di caffè sui 3.000 contrattualmente convenuti. La RA FF ha prodotto la copia della lettera raccomandata datata 13/12/2021 (all. 3 del ricorso), rimasta priva di riscontro, con la quale ha diffidato la
[...]
e a riattivare il consumo del caffè, CP_2 Controparte_1 assegnando loro un termine di 10 giorni per l'adempimento e riservandosi, in difetto, di chiedere il pagamento della penale prevista dall'articolo 5. Ora alla luce del principio di diritto più volte espresso dalla
Suprema Corte e sopra richiamato deve ritenersi che con la produzione del contratto di somministrazione l'attore ha adeguatamente assolto all'onere probatorio gravante sul creditore. Al contrario, i convenuti, sui quali gravava l'onere di provare l'avvenuto adempimento delle obbligazioni assunte, non hanno dimostrato di aver acquistato una quantità di caffè maggiore di quella documentata dalle fatture prodotte dall'attore (cfr. doc. 2 del ricorso), dalle quali risulta che il caffè complessivamente acquistato dai convenuti ammonta a kg 176 residuando così un quantitativo di 2.824 kg di caffè non ritirato.
L'inadempimento della e del sig. , che hanno CP_2 CP_1 arbitrariamente interrotto il ritiro del caffè oggetto del contratto di somministrazione, riguardando la loro obbligazione principale, è di rilevanza tale da determinare la risoluzione del contratto, avuto riguardo all'interesse tipico del somministrante qui attore.
Deve pertanto ritenersi che il contratto di somministrazione per cui è causa si è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c., a seguito del decorso del termine assegnato dalla RA FF, con la lettera di diffida ad adempiere del 13 dicembre 2021.
Conseguentemente i due convenuti sono tenuti, in solido, a pagare in favore della RA FF la penale prevista dall'art. 5 del contratto che ammonta ad € 9.319,20 pari al 20% del valore del caffè non ritirato quantificabile in € 46.596,00 (= kg 2.824 X €/kg 16,50).
In conclusione, occorre dichiarare risolto il contratto di somministrazione stipulato in data 9 agosto 2021 tra la RA
FF di NA DU e la e e, CP_2 Controparte_1 per l'effetto, occorre condannare i due convenuti, in solido, a pagare la somma complessiva di euro 9.319,20 oltre agli interessi legali con decorrenza dal primo atto di costituzione in mora risalente al 13 dicembre 2021.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi delle tariffe professionali di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornato con D.M. n. 147 del 13.08.2022) per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da titolare Parte_1 della ditta individuale RA FF di NA DU, nei confronti della e di ogni altra CP_2 Controparte_1 istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara risolto il contratto di somministrazione stipulato in data 9 agosto 2021 dalla RA FF di NA DU con la ed per inadempimento di questi CP_2 Controparte_1 ultimi e, per l'effetto, condanna i due convenuti, in solido, al pagamento in favore della RA FF di NA DU della somma di euro 9.319,20 oltre interessi legali dal 13 dicembre 2021 fino al saldo;
- condanna i due convenuti, in solido, a rifondere alla RA
FF di NA DU le spese processuali, liquidate in complessivi euro 5.077,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, lì 15 luglio 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 14974 dell'anno 2022 vertente tra
(c.f. , titolare della ditta Parte_1 CodiceFiscale_1 individuale RA FF di NA DU (p.iva , P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Roma alla via Tigrè n. 6, presso lo studio dell'Avv. Giulio Lanzetti che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'abogado OL AN in forza di procura in atti attore
e
(c.f. e Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP_2
(c.f./p.iva ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliati in Roma alla via Velletri n. 10, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Ciano che li rappresenta e difende in forza di procura in atti convenuti
oggetto: contratto di somministrazione
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta relative all'udienza cartolare del 7 gennaio 2025, le parti hanno così precisato le conclusioni: per parte attrice:
“1. Accertata la sussistenza tra le odierne parti del contratto di somministrazione 9.08.2021, accertare e dichiarare l'inadempimento dello stesso per fatto e colpa ascrivibili a in CP_2 ragione di quanto dedotto in premessa.
2. Conseguentemente dichiarare la risoluzione del contratto per fatto imputabile a e per l'effetto, in applicazione CP_3 della clausola penale contenuta all'art. 5 e specificatamente approvata con firma riconosciuta dal OR (legale Controparte_1 rappresentante all'epoca dei fatti), condannare i resistenti in solido tra loro al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 9.319,20 (novemilatrecentodiciannove/20) a titolo di risarcimento del danno, importo così determinato in forza della clausola penale ovvero del diverso importo, maggiore o minore, che dovesse risultare in esito al giudizio, ovvero, in estremo subordine di quanto risulterà equo e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dall'inadempimento ovvero, in subordine, dalla costituzione in mora.
3. Con condanna di controparte alle spese di giudizio oltre spese generali e CPA.”
per i convenuti:
“l'Avv. Giovanni Ciano, in qualità di procuratore e difensore della
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e CP_2 del Sig. in proprio … precisa le proprie conclusioni Controparte_1 come da comparsa di costituzione e risposta depositata in data
19/12/2022.”
[“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per tutti i motivi sopra indicati, rigettare tutte le domande avanzate dalla RA FF di NA DU, in persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate.
Con vittoria di competenze, spese e spese generali, di giudizio, oltre oneri di legge.”]
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 23 febbraio 2022 DU NA, titolare della ditta individuale
RA FF di NA DU, ha adito il Tribunale di Roma per far dichiarare la risoluzione del contratto di somministrazione stipulato con la società e con il sig. CP_2 CP_1
per inadempimento dei due convenuti e per far condannare questi
[...] ultimi al pagamento, in solido, della somma di euro 9.319,20 a titolo di penale.
A fondamento delle domande il sig. NA ha dedotto che:
- in data 9 agosto 2021 la RA FF di NA DU aveva stipulato con la e con il OR un CP_2 Controparte_1 contratto di somministrazione, con il quale i due convenuti si erano obbligati ad acquistare dalla ditta attrice caffè in grani per un quantitativo non inferiore a 50kg per mese, al prezzo indicato in listino di euro 16,50 per chilogrammo;
- a fronte di tale impegno la RA FF, oltre a mettere a disposizione dei convenuti l'attrezzatura elencata nel contratto medesimo, si era obbligata a fornire i seguenti servizi accessori:
a) l'intervento per la riparazione dei guasti ai macchinari entro
24 ore dalla comunicazione;
b) lo sconto del 20% sul prezzo di listino del caffè;
- le parti avevano pattuito la durata minima del contratto in giorni 1825 (5 anni) con previsione di rinnovo automatico alle medesime condizioni e per la stessa durata in difetto di disdetta da inviarsi con raccomandata a/r con preavviso di almeno novanta giorni prima della scadenza;
- il contratto prevedeva per l'ipotesi di inadempimento, totale o parziale, dei convenuti, una penale a favore della RA FF in misura pari al 20% del valore della fornitura residua da calcolarsi sul prezzo di listino di euro 16,50;
- i convenuti avevano iniziato ad acquistare il caffè come da contratto per complessivi kg 176,00, ma, dopo soli quattro mesi dalla conclusione del contratto, si erano resi inadempiente ai propri obblighi interrompendo totalmente il ritiro della merce;
- l'attore pertanto aveva contestato l'inadempimento con lettera a/r del 13.12.2021 diffidando i due convenuti a riattivare le ordinazioni della merce entro giorni 10 con l'avvertimento che in difetto avrebbe dato avvio all'azione giudiziale di recupero della somma di € 9.240,00 pari al 20% sul prezzo della fornitura non ritirata;
- a fronte del persistente inadempimento l'attore aveva inoltrato ai due convenuti l'invito alla negoziazione assistita senza esito alcuno.
2. Con comparsa depositata in data 19 settembre 2022 si sono costituiti in giudizio la società e il sig. CP_2 CP_1
, chiedendo il rigetto delle domande proposte dall'attore.
[...]
In via preliminare il sig. in proprio e quale Controparte_1 legale rappresentante della ha disconosciuto, ai CP_2 sensi dell'art. 214 c.p.c., la firma a suo nome riportata in calce al contratto di somministrazione datato 09/08/2021 depositato in copia da controparte quale allegato n. 1 del ricorso.
I due convenuti hanno quindi eccepito l'inesistenza del contratto di somministrazione, sostenendo di aver liberamente acquistato di volta in volta il caffè dalla ditta attrice senza alcun vincolo di acquisto di un quantitativo minimo mensile, come poteva evincersi - secondo i convenuti - dalla stessa causale riportata nelle fatture prodotte da controparte recanti tutte la dicitura “Fattura beni ceduti col sistema di tentata vendita”.
3. Disposta la conversione dal rito sommario al rito a cognizione piena, all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183
c.p.c. del 25/05/2023 è comparso il sig. , il quale, Controparte_1 presa visione del contratto in originale contestualmente depositato dalla parte attrice, ha dichiarato di riconoscere le firme a suo nome apposte in calce alla dichiarazione di specifica approvazione ex art. 1341 c.c. sia in proprio che in qualità di legale rappresentante pro tempore della Il sig. ha CP_2 CP_1 tuttavia ribadito il disconoscimento delle firme apparentemente a suo nome apposte in calce al contratto prima della dichiarazione di specifica approvazione ex art. 1341 c.c. Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis) la causa è stata istruita attraverso l'acquisizione di documenti in assenza di ulteriori richieste istruttorie.
All'udienza del 7 gennaio 2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti, mediante il deposito di note autorizzate, hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito di repliche.
***********
4. Le domande proposte da DU NA sono fondate e devono essere accolte per le ragioni di seguito illustrate.
E' bene premettere che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Nel caso di specie, è provato per tabulas che la RA FF ha stipulato in data 9 agosto 2021 con il sig. in Controparte_1 proprio e quale legale rappresentante della un CP_2 contratto di somministrazione avente ad oggetto la fornitura, per un periodo di 1825 giorni, di caffè tostato al prezzo di euro 16,50 al Kg.
Le firme apposte in calce al contratto, prodotto in copia dall'attore, sono state inizialmente disconosciute dal sig.
il quale, tuttavia, in seguito al deposito Controparte_1 dell'originale della medesima scrittura, ha limitato il disconoscimento alle sole prime due firme ed ha invece espressamente riconosciuto le altre due firme a suo nome apposte, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della in CP_2 calce alla dichiarazione di specifica approvazione ex art. 1341 c.c. di alcune clausole del contratto e segnatamente delle clausole di cui ai punti 1, 2, 5, 6, 7 e 8. Ora, al di là del fatto che le due firme disconosciute appaiono ictu oculi del tutto simili a quelle riconosciute come autentiche, si deve in ogni caso rilevare che la sottoscrizione della dichiarazione ex art. 1341 c.c. da parte del sig. consente di imputare a quest'ultimo e alla società a suo CP_1 tempo da lui rappresentata l'intero contratto per la cui stipulazione, peraltro, non è richiesta la forma scritta ad substantiam. Ed infatti non è ragionevole ritenere che alcune clausole del contratto siano state specificamente approvate da soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale.
Quindi, una volta accertata l'esistenza, la validità e la piena efficacia dell'intero regolamento contrattuale anche nei confronti dei due convenuti si deve rilevare che questi ultimi, per quanto previsto all'art. 1, hanno assunto l'obbligo di acquistare un quantitativo mensile di caffè non inferiore a kg 50. Tenuto conto della durata quinquennale del contratto, la e il sig. CP_2
si sono quindi impegnati ad acquistare un quantitativo CP_1 complessivo di caffè pari a kg 3.000.
In caso di inadempimento di siffatto obbligo e quindi di interruzione del ritiro del caffè l'art. 5 del contratto prevede, poi, per il somministrato inadempiente l'obbligo di pagare una penale pari al 20% del valore della fornitura non ritirata.
Secondo quanto allegato da parte attrice, i convenuti hanno arbitrariamente e unilateralmente interrotto il rapporto contrattuale, avendo omesso di ritirare kg 2.824 di caffè sui 3.000 contrattualmente convenuti. La RA FF ha prodotto la copia della lettera raccomandata datata 13/12/2021 (all. 3 del ricorso), rimasta priva di riscontro, con la quale ha diffidato la
[...]
e a riattivare il consumo del caffè, CP_2 Controparte_1 assegnando loro un termine di 10 giorni per l'adempimento e riservandosi, in difetto, di chiedere il pagamento della penale prevista dall'articolo 5. Ora alla luce del principio di diritto più volte espresso dalla
Suprema Corte e sopra richiamato deve ritenersi che con la produzione del contratto di somministrazione l'attore ha adeguatamente assolto all'onere probatorio gravante sul creditore. Al contrario, i convenuti, sui quali gravava l'onere di provare l'avvenuto adempimento delle obbligazioni assunte, non hanno dimostrato di aver acquistato una quantità di caffè maggiore di quella documentata dalle fatture prodotte dall'attore (cfr. doc. 2 del ricorso), dalle quali risulta che il caffè complessivamente acquistato dai convenuti ammonta a kg 176 residuando così un quantitativo di 2.824 kg di caffè non ritirato.
L'inadempimento della e del sig. , che hanno CP_2 CP_1 arbitrariamente interrotto il ritiro del caffè oggetto del contratto di somministrazione, riguardando la loro obbligazione principale, è di rilevanza tale da determinare la risoluzione del contratto, avuto riguardo all'interesse tipico del somministrante qui attore.
Deve pertanto ritenersi che il contratto di somministrazione per cui è causa si è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c., a seguito del decorso del termine assegnato dalla RA FF, con la lettera di diffida ad adempiere del 13 dicembre 2021.
Conseguentemente i due convenuti sono tenuti, in solido, a pagare in favore della RA FF la penale prevista dall'art. 5 del contratto che ammonta ad € 9.319,20 pari al 20% del valore del caffè non ritirato quantificabile in € 46.596,00 (= kg 2.824 X €/kg 16,50).
In conclusione, occorre dichiarare risolto il contratto di somministrazione stipulato in data 9 agosto 2021 tra la RA
FF di NA DU e la e e, CP_2 Controparte_1 per l'effetto, occorre condannare i due convenuti, in solido, a pagare la somma complessiva di euro 9.319,20 oltre agli interessi legali con decorrenza dal primo atto di costituzione in mora risalente al 13 dicembre 2021.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi delle tariffe professionali di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornato con D.M. n. 147 del 13.08.2022) per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da titolare Parte_1 della ditta individuale RA FF di NA DU, nei confronti della e di ogni altra CP_2 Controparte_1 istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara risolto il contratto di somministrazione stipulato in data 9 agosto 2021 dalla RA FF di NA DU con la ed per inadempimento di questi CP_2 Controparte_1 ultimi e, per l'effetto, condanna i due convenuti, in solido, al pagamento in favore della RA FF di NA DU della somma di euro 9.319,20 oltre interessi legali dal 13 dicembre 2021 fino al saldo;
- condanna i due convenuti, in solido, a rifondere alla RA
FF di NA DU le spese processuali, liquidate in complessivi euro 5.077,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, lì 15 luglio 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Russo