Ordinanza collegiale 5 luglio 2023
Ordinanza collegiale 12 luglio 2024
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 04/04/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00238/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00252/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 252 del 2023, proposto dai sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- in qualità di esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. Stefania Aurora Pedà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
per l'accertamento:
- del diritto del minore a ricevere a carico del Sistema Sanitario regionale l’erogazione del trattamento riabilitativo con metodologia ABA;
- del diritto dei genitori del minore al rimborso di tutte le spese sostenute per la suddetta terapia pari ad € 4.765,00, oltre le fatture a maturare sino alla pronuncia della sentenza ed oltre interessi e rivalutazione;
- nonché per la condanna al risarcimento del danno da perdita di chance patito dalla minore e del danno patrimoniale, non patrimoniale e da ritardo patito da tutti i ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2025 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente riassunto a seguito della dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario di cui alla sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, sezione lavoro, n. -OMISSIS-/2023 del -OMISSIS-.2023, i ricorrenti, all’uopo rinviando alla documentazione sanitaria in atti, hanno premesso di esercitare la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, nato a [...] il [...], il quale, in data 04.05.2016, veniva ricoverato presso la U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Universitario “G. Martino” di Messina, con diagnosi di “ -OMISSIS- ”.
In data 27.06.2016, il minore veniva preso in carico dal Servizio di Neuropsichiatria infantile presso l’ASP di Reggio Calabria con la diagnosi di “ -OMISSIS- ”. Veniva, quindi, prescritta terapia riabilitativa ambulatoriale estensiva (successivamente svolta presso la Casa di Cura convenzionata Casa Serena).
In data 1.12.2016, la Commissione medica INPS, riconosceva -OMISSIS- portatore di Handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/92), in quanto affetto di “ -OMISSIS- ”.
In occasione dei successivi controlli presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Universitario “G. Martino” (26.04.2017, 20.02.2018), previa conferma della diagnosi di -OMISSIS-, veniva raccomandato l’utilizzo di approcci di tipo comportamentale ABA, con modalità strutturate ed intensive. Non essendo erogata dall’ASP di Reggio Calabria la terapia cognitivo-comportamentale, a decorrere dal mese di maggio del 2019, i ricorrenti si vedevano costretti a rivolgersi a soggetti privati, precisamente alla Cooperativa “ Intorno a me mille colori ”, laddove il minore effettuava terapia ABA, inizialmente, per 6 ore settimanali poi aumentate a 8 ore.
2. Stante l’impossibilità di continuare sostenere gli ingenti costi del trattamento terapeutico erogato privatamente, i ricorrenti, a mezzo pec del 24 ottobre 2019, chiedevano all’ASP e alla Regione Calabria, l’immediata presa in carico del minore per la terapia con metodologia ABA, nonché il rimborso degli importi medio tempore sostenuti per la medesima terapia.
3. Attesa l’inerzia dell’amministrazione, i genitori del minore adivano il Tribunale di Reggio Calabria, ex art. 700 c.p.c., al fine di ottenere, in via d’urgenza, il riconoscimento del diritto di quest’ultimo ad essere sottoposto, a cura del Servizio Sanitario Nazionale, al trattamento terapeutico summenzionato, per la durata di 40 ore settimanali, per sei giorni a settimana, con conseguenziale condanna dell’amministrazione a prendere in carico il minore in via diretta o indiretta per l’esecuzione di tale terapia, a far data dal deposito del ricorso. Il Giudice della cautela, tenuto conto delle contestazioni meramente generiche dell’Azienda e preso atto della documentazione medica prodotta in giudizio, comprovante la sottoposizione continuativa, benché parziale, del minore al trattamento in questione, accoglieva il ricorso ex art. 700 c.p.c., senza disporre una C.T.U., e, per l’effetto, con ordinanza n. 7558/2020 del 27/07/2020, condannava l’ASP all’erogazione del trattamento riabilitativo mediante la metodologia ABA – per come indicata dalle Linee guida per il trattamento dei -OMISSIS- nei bambini e negli adolescenti pubblicate nell’ottobre 2011 e aggiornate nell’ottobre 2015 – in misura pari a 40 ore settimanali, per sei giorni a settimana.
4. Con successivo ricorso, i genitori del minore, a conferma della suddetta ordinanza cautelare, chiedevano al Tribunale di Reggio Calabria, sezione Lavoro, il definitivo accertamento del diritto di quest’ultimo ad ottenere, da parte dell’ASP di Reggio Calabria, l’erogazione, in via diretta ovvero indiretta, del trattamento terapeutico mediante metodologia A.B.A. Chiedevano, inoltre, l’accertamento del diritto e conseguente condanna dell’amministrazione al risarcimento:à
- dei danni patrimoniali fino a quel momento patiti, coincidenti con il corrispettivo della terapia erogata privatamente in favore del minore pari € 4.765,00, oltre le fatture a maturare sino alla pronuncia della sentenza ed oltre interessi e rivalutazione da ciascuna fattura sino all’effettivo soddisfo;
- del danno non patrimoniale patito sia dal minore, per perdita di chance di miglioramento delle proprie condizioni di salute, considerata la prestazione della terapia cd. A.B.A. per un numero di ore inferiore rispetto a quanto necessario, che dai genitori medesimi, privi di qualsivoglia supporto da parte delle strutture sanitarie, in conseguenza dell’ansia e della frustrazione connesse all’impossibilità economica di assicurare al figlio le cure necessarie;
- del danno da ritardo, connesso all’inerzia della p.a. nell’evasione dell’istanza di presa in carico, in via diretta o indiretta, del minore.
4.1 A definizione del ricorso in parola, il Tribunale di Reggio Calabria, aderendo all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. -OMISSIS-/2023 del -OMISSIS-.2023, declinava la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo, ex art. 133 comma 1, lett. c) c.p.a.
5. Con l’odierno ricorso, instaurato in riassunzione, i ricorrenti, premesse le suddette circostanze di fatto, hanno, quindi, conclusivamente chiesto:
«- A conferma di quanto già accolto con provvedimento di urgenza avente efficacia di giudicato tra le parti, accertare dichiarare e statuire il diritto del minore a ricevere a carico del Sistema Sanitario regionale l’erogazione del trattamento riabilitativo e, per l’effetto, condannarsi la ASP di Reggio Calabria a prendere in carico il minore in via diretta o indiretta per l’esecuzione dei suddetti trattamenti, nei modi e nei tempi statuiti dalla pronuncia del Tribunale Civile di Reggio Calabria Sezione Lavoro e Previdenza dep. 27.07.2020 ;
− Accertare dichiarare e statuire che l’ASP provveda al rimborso di tutte le spese sostenute per la terapia riabilitativa ABA, e per l’effetto condannare l’ASP al pagamento di quanto già versato dai genitori del minore a titolo di corrispettivo per la terapia riabilitativa per un importo pari € 4.765,00, oltre le fatture a maturare sino alla pronuncia della sentenza ed oltre interessi e rivalutazione da ciascuna fattura sino all’effettivo soddisfo;
− Accertare dichiarare e statuire che l’inadempimento dell’ASP ha cagionato un grave danno sia al minore in termini di perdita di chance, sia ai genitori in termini di danno patrimoniale e non patrimoniale, nonché da ritardo; per l’effetto, condannare l’ASP di Reggio Calabria al relativo risarcimento del danno per l’importo che risulterà in corso di causa, ovvero per l’importo che sarà ritenuto di giustizia ».
6. Il ricorso risulta affidato ad un'unica articolata censura appresso sintetizzata.
- “ Violazione di legge. Mancata applicazione della L. 134/15. Inadempimento dell’ASP .”;
Il diritto del minore a ricevere dall’ASP territorialmente competente, quale trattamento del -OMISSIS- da cui è affetto, la somministrazione di terapia mediante metodologia A.B.A., nella misura fissata nell’ambito del giudizio cautelare, ex art. 700 c.p.c., troverebbe titolo, innanzitutto, nell’art. 32 della Costituzione, nonché nelle fonti normative appresso indicate, funzionali a darvi concreta attuazione: l’art. 1 commi 2 e 3 D.lgs. n. 502/92; la L. n. 833/78; L. n. 134/2015 la quale prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con -OMISSIS- (art. 1), prescrivendo (art. 2) che l'Istituto Superiore di Sanità aggiorni le Linee guida sul trattamento dei -OMISSIS- in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali; le cd. “Linee guida per il trattamento dei -OMISSIS- nei bambini e negli adolescenti”, pubblicate nel 2011, aggiornate nel 2015 ed inserite nel sistema nazionale delle Linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute, le quali avrebbero riconosciuto espressamente la validità scientifica del metodo cd. A.B.A. relativamente ai soggetti affetti da -OMISSIS-.
7. L’A.S.P. di Reggio Calabria non si è costituita.
8. All’esito della camera di consiglio del 28.06.2023, con ordinanza n. 606 del 5.07.2023, rilevata l’impropria iscrizione a ruolo del ricorso quale “ Silenzio P.A. (ex art. 117 c.p.a.) ”, il Collegio ne ha disposto la rimessione sul ruolo ordinario.
8.1 Con memoria difensiva depositata in data 16.05.2024, corredata da ampia documentazione, parte ricorrente ha ribadito le proprie ragioni sia pure evidenziando come, a seguito della Delibera del Commissario Straordinario n. 566 dell’08.06.2021, l’A.S.P. abbia iniziato ad adempiere al disposto di cui all’ordinanza cautelare del Tribunale di Reggio Calabria n. 7558/2020 del 27/07/2020, rifondendo le spese per la terapia sostenute a seguito della relativa pubblicazione (27.07.2020). I ricorrenti hanno, quindi, modificato la richiesta risarcitoria relativa alle spese già sostenute per la terapia nella minor somma di € 3.565,00.
8.2 Con ordinanza collegiale n. 470 del 12.07.2024, il Tribunale ha disposto C.T.U. nominando il dott. Domenico D'Agostino, Specialista in Psichiatria e Neuropsichiatria Infantile, finalizzata a:
- accertare le condizioni cliniche del minore in relazione alla patologia dedotta in ricorso;
- esaminare le evidenze scientifiche della cura e terapia richieste per un concreto beneficio alla salute del minore ricorrente secondo un giudizio di appropriatezza delle stesse;
- verificare l’inerenza delle cure e della terapia in relazione alle condizioni cliniche del minore come sopra accertate, tenendo anche conto delle Linee Guida allegate da parte ricorrente;
- determinare la durata del trattamento riabilitativo utile al minore con particolare riferimento alla metodologia ABA, ove ritenuta inerente alle accertate condizioni cliniche, indicando le corrispondenti ore settimanali di terapia da prestare.
8.3 L’elaborato peritale veniva depositato in data 21.01.2025.
9. In occasione dell’udienza pubblica del 19.02.2025, la causa è stata, dunque, trattenuta in decisione.
10. Il ricorso è fondato.
Viene all’esame del Collegio l’accertamento del diritto soggettivo del minore -OMISSIS-, affetto, come da certificazione medica in atti, da -OMISSIS-, ad essere sottoposto al trattamento terapeutico mediante la metodologia dell’analisi comportamentale applicata, cd. A.B.A. (Applied Behaviour Analysis), a cura dell’ASP di Reggio Calabria, territorialmente competente.
11. Preliminarmente, il Collegio prende atto delle statuizioni rese, in punto di giurisdizione, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1781 del 20.01.2022, secondo cui la pretesa del minore, affetto da -OMISSIS-, ad essere sottoposto a trattamento terapeutico a cura del S.S.N. rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133 comma 1, lett c) c.p.a. Ciò nella misura in cui la tutela del diritto del minore affetto da “-OMISSIS-” ad essere “curato” dal Servizio Sanitario Nazionale “implica l’attività discrezionale, sia amministrativa che tecnica” dell’amministrazione sanitaria “con la conseguenziale devoluzione della controversia al GA in virtù della citata disposizione cod. proc. amm. (v. in tal senso, diffusamente, Sez. U., Ordinanze n. 20164 del 24/09/2020, Riv. 658855-01)” (così ordinanza Sez. Unite n. 1781/2022).
La statuizione circa l’attrazione della controversia in esame nell’alveo della giurisdizione cd. esclusiva, ai sensi dell’art. 133 comma 1, lett. c) c.p.a., legittima, dunque, il giudice amministrativo all’accertamento dell’esistenza del diritto soggettivo del minore “-OMISSIS-” ad essere sottoposto al trattamento terapeutico specificamente richiesto a ciò non ostando, proprio in considerazione della natura “esclusiva” della giurisdizione in parola, la discrezionalità esistente in capo all’amministrazione sanitaria circa l’individuazione del modello terapeutico più adeguato a fronte della patologia diagnosticata.
Quanto sopra in continuità con l’orientamento già espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7 del 12/04/2016, avuto riguardo alle controversie aventi ad oggetto la consistenza dell'insegnamento di sostegno ed afferenti alla fase precedente la formalizzazione del PEI, secondo cui « l'ampiezza della latitudine della giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di servizi pubblici, segnalata dal carattere generale delle espressioni lessicali utilizzate all'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. ("relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione...in un procedimento amministrativo"), preclude qualsiasi esegesi riduttiva del perimetro della cognizione piena affidata al giudice amministrativa in materia di pubblici servizi (infatti non rinvenibile anche nella giurisprudenza più restrittiva delle Sezioni Unite), in difetto di qualsivoglia positiva ed esplicita eccezione che la autorizzi ».
Nell’affermare la giurisdizione del giudice amministrativo, ex art. 133 comma 1 lett. c) c.p.a., avuto riguardo alla domanda di accertamento del diritto ad un certo numero di ore di sostegno, ritenuto adeguato alle esigenze dell'alunno disabile, l’Adunanza Plenaria ha specificamene statuito come siffatta giurisdizione non possa essere esclusa in considerazione della « pacifica natura di diritto soggettivo della posizione soggettiva azionata, quand'anche qualificato come "fondamentale".
Per un verso, infatti, la profondità della capacità cognitiva del giudice amministrativa nella materia dei servizi pubblici comprende senz'altro anche la tutela dei diritti soggettivi, in ragione della natura esclusiva della giurisdizione codificata all'art. 133 c.p.a., e, per un altro, il carattere fondamentale del diritto nella specie azionato non può certo essere decifrato come un'eccezione innominata al perimetro della giurisdizione esclusiva.
La cognizione e la tutela dei diritti fondamentali, infatti, intendendosi per tali quelli costituzionalmente garantiti, non appare affatto estranea all'ambito della potestà giurisdizionale amministrativa, nella misura in cui il loro concreto esercizio implica l'espletamento di poteri pubblicistici, preordinati non solo alla garanzia della loro integrità, ma anche alla conformazione della loro latitudine, in ragione delle contestuali ed equilibrate esigenze di tutela di equivalenti interessi costituzionali.
L'affermazione dell'estensione della giurisdizione esclusiva amministrativa anche alla cognizione dei diritti fondamentali, tra cui il diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost., non vale, quindi, «in alcun modo a sminuire l'ampiezza della tutela giudiziaria agli stessi assicurata, nella misura in cui al giudice amministrativo è stata chiaramente riconosciuta la capacità di assicurare anche ai diritti costituzionalmente protetti una tutela piena e conforme ai precetti costituzionali di riferimento (Corte Cost., sentenza 27 aprile 2007, n. 140), che nessuna regola o principio generale riserva in via esclusiva alla cognizione del giudice ordinario.
Né, per altro verso, i confini della giurisdizione esclusiva possono intendersi ristretti o ridimensionati, in ragione della natura vincolata o tecnica dell'esercizio della potestà oggetto del giudizio (potendosi, nella fattispecie esaminata, sostenere che la stima delle ore di sostegno necessarie all'alunno disabile deve indefettibilmente fondarsi su un apprezzamento della gravità della sua patologia e delle coerenti esigenze dell'insegnamento di sostegno, secondo parametri scientifici e, perciò, cogenti)» (così Cons. Stato Ad. Plen. n. 7 del 12/04/2016).
12. Tanto premesso in punto di giurisdizione, l’apprezzamento – quanto all’ an debeatur - del diritto del minore, affetto, come da certificazione sanitaria in atti, da “-OMISSIS-”, ad essere sottoposto, a carico del Servizio Sanitario Nazionale, a terapia con il metodo dell’analisi comportamentale applicata, cd. A.B.A., passa dalla preliminare ricognizione della normativa vigente in materia.
13. Occorre, cioè, ricostruire il quadro normativo di riferimento per comprendere se il trattamento A.B.A. (analisi comportamentale applicata - Applied Behaviour Analysis), invocato dai ricorrenti, rientri nel novero delle prestazioni sanitarie per le quali sussistono evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute e, come tale, sia sussumibile nei c.d. Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.) erogati dal Servizio sanitario nazionale.
Vengono, dunque, in rilievo le previsioni normative appresso indicate:
- l’art. 1 D.lgs. n. 502/92 secondo cui: « La tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei conferimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto.
2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3 e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse.
3. L'individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale, per il periodo di validità del Piano sanitario nazionale, è effettuata contestualmente all'individuazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza sono garantite dal Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.
[…]
7. Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate ».
- l’art. 3 septies commi 4 e 5 D.ls. n. 502/92 secondo cui: « 4. Le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative.
5. Le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalità individuate dalla vigente normativa e dai piani nazionali e regionali, nonché dai progetti-obiettivo nazionali e regionali »;
- l’art. 26 L. n. 833/1978 rubricato “Prestazioni di riabilitazione” secondo cui: « Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale ».
13.1 Con specifico riferimento ai -OMISSIS-, soccorrono, altresì, le disposizioni di cui alla L. n. 134/2015 (« Disposizioni in materia di diagnosi, cura e riabilitazione delle persone con -OMISSIS- e di assistenza alle famiglie ») secondo cui:
- art. 2: “ L'Istituto superiore di sanità aggiorna le Linee guida sul trattamento dei -OMISSIS- in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali ”;
- art. 3: « Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e tenuto conto del nuovo Patto per la salute 2014-2016, con la procedura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento, per quanto attiene ai -OMISSIS-, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili »;
- art. 4: « Entro centoventi giorni dall'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza previsto dall'articolo 3, comma 1, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, provvede, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza medesimi, all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei -OMISSIS-, con particolare riferimento ai -OMISSIS-, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 22 novembre 2012. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale ».
14. In data 4 dicembre 2015 il Ministero della Salute ha assegnato all'Istituto Superiore di sanità (tramite la stipula di un Accordo di collaborazione, approvato con decreto dirigenziale) la realizzazione di un “osservatorio nazionale per il monitoraggio dei -OMISSIS-", il quale mira a costruire una rete di pediatria-neuropsichiatria infantile, volta all'individuazione precoce dei -OMISSIS-, con particolare riguardo ai -OMISSIS-.
Sempre nel 2015, il predetto Istituto Superiore ha aggiornato le Linee guida n. 21 del 2011 concernenti « il trattamento dei -OMISSIS- nei bambini e negli adolescenti », le quali contengono un chiaro riferimento al fatto che la maggioranza dei programmi intensivi comportamentali per i -OMISSIS- si basano sui principi della modificazione comportamentale utilizzando l’analisi comportamentale applicata (Applied Behaviour Analysis, ABA). Si tratta di programmi intensivi, di solito da 20 a 40 ore la settimana, il cui obiettivo primario è l’intervento precoce rivolto a bambini di età prescolare, solitamente mediato dai genitori, con il supporto di professionisti specializzati.
14.1 Il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 (avente a oggetto la « definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ») ha, poi, definito i nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA).
In particolare, per quanto qui di interesse, l’articolo 60, comma 1, ha previsto che « ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con -OMISSIS-, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche », con la precisazione, di cui al comma successivo, secondo cui « ai sensi dell'art. 4 della legge 18 agosto 2015, n. 134, entro centoventi giorni dall'adozione del presente decreto, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza, all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei -OMISSIS- (-OMISSIS-), con particolare riferimento ai -OMISSIS-, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 22 novembre 2012. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale ».
14.2 In data 26 luglio 2017 è stato siglato un accordo di collaborazione tra l’Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute volto alla realizzazione del progetto denominato «i -OMISSIS-: attività previste dal Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2016» il quale prevede, all’art. 1, comma 1, punto b, l’impegno a svolgere un’attività di supporto al Ministero della Salute ai fini dell'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei -OMISSIS- (-OMISSIS-), con particolare riferimento ai -OMISSIS-, di cui all'accordo della Conferenza unificata del 22 novembre 2012 e alle attività ad esse collegate.
14.3 Il successivo 10 maggio 2018 è stata stipulata un’Intesa, in sede di Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (“ Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei -OMISSIS- ”), la quale ha individuato, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 18 agosto 2015, n. 134, le linee di indirizzo nazionali per la programmazione, riorganizzazione e potenziamento dei modelli assistenziali e dei servizi socio sanitari a livello regionale e locale.
Obiettivo del documento è individuare finalità e azioni prioritarie per fornire indicazioni omogenee per la programmazione, attuazione e verifica dell'attività della rete dei servizi per le persone nello spettro -OMISSIS- (-OMISSIS-, -OMISSIS-), in modo da assicurare la diagnosi e l’intervento precoci, che sono essenziali per favorire positivamente l'evoluzione, l'inclusione e il complessivo miglioramento della qualità della vita delle persone affette da -OMISSIS- e delle loro famiglie.
L’approccio strategico di sanità pubblica deve, quindi, essere incentrato su una rete di servizi coordinata intersettorialmente che ponga al centro dell’intervento il bambino e la sua famiglia, in modo da promuovere la sorveglianza dello sviluppo e la predisposizione di adeguati interventi di sostegno.
Il primo passo per il raggiungimento dei suddetti obiettivi è la presa in carico del soggetto affetto dal -OMISSIS- e della sua famiglia, a cui consegue la predisposizione di un percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale (PDTA), volto a individuare le modalità di intervento più appropriate.
14.4 Il 25 luglio 2019 sono state, poi, approvate, sempre in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, le “ Linee di indirizzo sui -OMISSIS- dell'infanzia e della adolescenza ”.
14.5 Le Linee guida concernenti « il trattamento dei -OMISSIS- nei bambini e negli adolescenti » sono state di recente aggiornate dall’Istituto Superiore di Sanità (09/10/2023).
15. La ricostruzione sopra operata circa le fonti del diritto sul tema consente di affermare come, in coerenza con quanto sostenuto dai ricorrenti, tra i programmi funzionali alla cura dell'-OMISSIS-, erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ex art. 60 D.P.C.M. 12 gennaio 2017, in quanto contemplati nelle Linee Guida dell’Istituto superiore della sanità in applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (cd. L.E.A.), l'analisi comportamentale applicata (Applied Behaviour Analysis – A.B.A.) costituisca uno dei modelli prescritti per l’approccio terapeutico nei confronti dell’-OMISSIS-.
Si tratta di una metodica basata sull'uso della scienza del comportamento per la modifica di comportamenti socialmente significativi, che, come del resto affermato dallo stesso Consiglio di Stato, « rientra pienamente nella previsione di cui all'art. 1, comma 7, d.lvo n. 502/1992, intercettando tipologie di assistenza, servizi e prestazioni sanitarie "che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate", nonché tra le metodiche basate sulle più avanzate evidenze scientifiche di cui all'art. 60 del DPCM 12 gennaio 2017 » (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 23 marzo 2022, n. 2129).
16. Tanto premesso in linea generale e venendo al caso in esame, non vi sono ragioni per discostarsi dalle puntuali valutazioni svolte dal C.T.U., dott. Domenico D’Agostino, Specialista in Neuropsichiatria Infantile il quale, previo esame della documentazione medica in atti e sottoposizione a visita del minore, ha accertato quanto segue:
« 1) Il bambino -OMISSIS- è affetto da “-OMISSIS-” e negli ultimi anni ha ottenuto un miglioramento del linguaggio (poche parole ma discreta comprensione) e del comportamento con terapia ABA;
2) la cura che sta effettuando con metodologia ABA è scientificamente valida e porta un concreto beneficio alla salute della minore;
3)tenendo in considerazione la linea guida dell’Istituto Superiore della Sanità e le condizioni cliniche di -OMISSIS-, lo stesso necessita, per la sua età, di un trattamento sia intensivo (in quanto a numero di ore settimanali) che di lunga durata; si ritengono pertanto necessarie venti ore settimanali di trattamento con modello ABA delle quali alcune devono essere utilizzate per la formazione e supporto della famiglia e degli insegnanti;
4) la durata del trattamento, visto il grave deficit del linguaggio ed i -OMISSIS-, è da considerare almeno fino all’ età di 15 (quindici) anni con successiva rivalutazione sull’efficacia della terapia e sulla necessità di continuazione della stessa ».
Le suddette valutazioni peritali, in uno al quadro normativo sopra tratteggiato, comprovano, dunque, l’esistenza del diritto del minore ad essere preso in carico dall’ASP di Reggio Calabria ai fini dell’erogazione, in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute da terzi, del trattamento terapeutico nei termini sopra indicati.
17. Deve essere accolta anche la domanda avente ad oggetto il rimborso, a cura dell’amministrazione, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, delle spese (documentate in atti per € 4.765,00), corrispondenti alla terapia A.B.A. fin qui prestata in favore del minore da parte di professionisti privati. I danni in questione, per come precisato dai ricorrenti con la memoria del 16.05.2024, ammontano al minore importo di € 3.565,00.
18. Merita, altresì, di essere accolta la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dai genitori del minore in termini di ansia e frustrazione derivanti, in via presuntiva ed indiziaria, ex art. 2729 c.c., dalla difficoltà di far fronte alle ingenti spese mediche, fin qui sostenute.
Trattandosi di un pregiudizio relativo ad un bene immateriale, la prova per presunzioni è non solo ammissibile, ma è invero la prova principale (così T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 5.10.2023, n. 747; 30/12/2017, n. 990; 13/01/2016, n.39; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 21/11/2016, n. 2679; 22/04/2016, n.975; anche Tar Campania, Napoli, IV, 25 settembre 2012, n. 3936).
20. Avuto riguardo al cd. quantum debeatur , le disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. legittimano la liquidazione in via equitativa dei danni non patrimoniali (cfr. tra le tante, Cassazione civile sez. VI, 13/04/2022, n. 11930).
Ciò posto, appare equo liquidare, in favore dei genitori, la somma di € 1.000,00 ciascuno a titolo di danni non patrimoniali subiti per effetto del mancato riscontro, da parte dell’ASP di Reggio Calabria, all’istanza di attivazione del trattamento terapeutico richiesto in favore del minore.
21. Quanto alla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, per perdita di chance, patiti dal minore, la stessa deve essere accolta.
I ricorrenti hanno chiesto di essere risarciti, per equivalente, del danno corrispondente ai miglioramenti che il minore avrebbe potuto ottenere se avesse beneficiato di un trattamento terapeutico con una frequenza superiore rispetto a quella assicurata presso il centro Prometeo.
Gli accertamenti medici svolti dal C.T.U. dott. Domenico D’Agostino, da cui non vi è ragione di discostarsi e che non stati contestati dai ricorrenti, hanno confermato la necessità della terapia A.B.A. con una modalità (20 ore settimanali) di gran lunga superiore rispetto a quella erogata (dapprima 6 e, successivamente, 8 ore settimanali) presso il Centro “ Intorno a me 1000 colori ”. Sicché, ad avviso del Collegio, sussistono in atti elementi e circostanze di fatto da cui poter inferire che ove il minore fosse stato sottoposto a 20 anziché a 6-8 ore settimanali avrebbe avuto una chance di miglioramento ulteriore, rispetto a quello riscontrato dal C.T.U. quale conseguenza immediata e diretta della terapia svolta presso la suddetta struttura privata. Tale perdita di chance è risarcibile per equivalente e, tenuto conto della natura non patrimoniale dei nocumenti patiti, può essere liquidata in via equitativa, ex artt. 1226 e 2056 c.c., nella somma di € 2.000,00 (cfr. tra le tante, Cassazione civile sez. VI, 13/04/2022, n. 11930).
22. Quanto, infine, alla voce di danno “da ritardo”, trattandosi della domanda di accertamento di un diritto soggettivo e non anche di un giudizio per l’accertamento dell’illegittimità di un contegno inerte della p.a. nell’esercizio di un potere autoritativo, la stessa deve essere rigettata.
23. In conclusione, il ricorso è fondato quanto alla domanda di accertamento del diritto del minore -OMISSIS-, nato a Reggio Calabria il [...], ad [...] preso in carico dall’ASP di Reggio Calabria ai fini dell’erogazione, in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, di un trattamento sia intensivo (quanto a numero di ore settimanali) che di lunga durata, consistente in venti ore settimanali di trattamento con modello ABA delle quali alcune devono essere utilizzate per la formazione e supporto della famiglia e degli insegnanti. La durata del trattamento, visto il grave deficit del linguaggio ed i -OMISSIS-, è da considerare almeno fino all’ età di 15 (quindici) anni con successiva rivalutazione sull’efficacia della terapia e sulla necessità di continuazione della stessa.
24. È fondata la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, nei termini summenzionati, con la conseguente condanna dell’A.S.P. di Reggio Calabria al pagamento, in favore dei genitori del minore, della complessiva somma di € 3.565,00. Alle somme in questione dovranno essere detratte quelle che, eventualmente, l’A.S.P. ha già corrisposto a titolo di rimborso delle fatture fin qui inoltrate dai ricorrenti.
24.1 È, altresì, fondata e va accolta, per le ragioni sopra esposte, la domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni non patrimoniali patiti dai genitori del minore, con conseguente condanna dell’A.S.P. di Reggio Calabria al pagamento, in favore degli stessi, della complessiva somma di € 2.000,00.
24.2 È, infine, fondata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale patito dal minore a titolo di perdita di chance, liquidato in via equitativa nella somma di € 2.000,00.
25. Sulle somme dovute a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali sono dovuti, quali accessori naturali del credito, la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale, sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, da calcolarsi dalla scadenza dei trenta giorni decorrenti dalla presentazione dell’istanza rimasta inevasa (24 ottobre 2019), fino al soddisfo (cfr. Cassazione civile sez. III, 01/02/2023, n. 2979; Cassazione civile sez. III, 04/11/2020, n. 24468).
26. È, infondata, per le ragioni summenzionate, la domanda di risarcimento dei danni da ritardo.
27. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
28. Va posto definitivamente a carico dell'A.S.P. il compenso spettante al C.T.U., Dott. Domenico D’Agostino che, tenuto conto dell'istanza dallo stesso presentata, si liquida in € 700,00 oltre accessori di legge, detraendo da tale somma l’anticipo già corrisposto al C.T.U. (€ 500,00, oltre accessori, giusta fattura n. 128/24 del 04/12/2024 allegata in atti) che l’ASP è tenuta a rimborsare a parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, accertando e dichiarando il diritto del minore -OMISSIS-, ad essere preso in carico dall’ASP di Reggio Calabria ai fini dell’erogazione, in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, del trattamento terapeutico con metodologia cd. A.B.A., ai sensi e nei termini di cui in motivazione.
Per l’effetto condanna l’ASP di Reggio Calabria alla definitiva presa in carico del minore, ai fini dell’erogazione, in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute da terzi, ad essere preso in carico dall’ASP di Reggio Calabria ai fini dell’erogazione, in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, di un trattamento sia intensivo (quanto a numero di ore settimanali) che di lunga durata, consistente in venti ore settimanali di trattamento con modello ABA delle quali alcune devono essere utilizzate per la formazione e supporto della famiglia e degli insegnanti. La durata del trattamento, visto il grave deficit del linguaggio ed i -OMISSIS-, è da considerare almeno fino all’ età di 15 (quindici) anni con successiva rivalutazione sull’efficacia della terapia e sulla necessità di continuazione della stessa.
Accoglie la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali patiti dai genitori del minore, per le ragioni di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna l’ASP di Reggio Calabria al pagamento in favore della stessa dell’importo complessivo di € 3.565,00, detratte quelle che, eventualmente, l’amministrazione ha già corrisposto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, nei termini di cui in motivazione.
Accoglie la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dai genitori e, per l’effetto, condanna l’ASP di Reggio Calabria al pagamento, in favore degli stessi, della complessiva somma di € 2.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, nei termini di cui in motivazione.
Accoglie la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale patito dal minore a titolo di perdita di chance e, per l’effetto, condanna l’ASP di Reggio Calabria al pagamento, in favore dei ricorrenti quali esercenti la potestà genitoriale sul minore, della complessiva somma di € 2.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, nei termini di cui in motivazione.
Rigetta la domanda di risarcimento del danno “da ritardo”.
Condanna l’ASP al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di € 1.000,00 a titolo di spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge da distrarsi nei confronti del procuratore che ne ha fatto richiesta.
Condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria al pagamento, in favore del Dott. Domenico D’Agostino, delle spese di consulenza tecnica, che vengono liquidate in € 700,00 oltre accessori di legge (comprensive dell’anticipo di euro € 500,00, oltre accessori, già corrisposto giusta fattura n. 128/24 del 04/12/2024 allegata in atti), detraendo da tale somma il predetto anticipo, che l’ASP è tenuta a rimborsare ai ricorrenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Mazzulla | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.