Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 31/01/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 31/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1059/2022 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dall' avv. Bianca Maria LOSACCO e Parte_1
Giuseppe DI TRIA;
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall' avv. Nicola Pasquale IURINO;
Controparte_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo depositato in data 01.02.2022, la ricorrente di cui in epigrafe - premesso di aver lavorato alle dipendenze della società dal 2.1.2020 al 31.12.2021, in qualità di operaio Controparte_1 tagliatrice di livello AE2 del ccnl Legno e Arredamento Industria, con contratto part time 20 ore settimanali;
di aver prestato attività lavorativa dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 16:30 (45 ore alla settimana); di aver ricevuto una retribuzione inferiore rispetto al numero di ore e giorni di lavoro effettivi - agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che la sig.ra ha lavorato full time (e non part time 20 Parte_1 ore) alle dipendenze della dal 2.1.2020 al 31.12.2021 Controparte_1
Arredamento Industria negli orari e nei giorni indicati nel ricorso (ovvero dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 16:30); 2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti i crediti maturati a titolo di differenze sulle retribuzioni, 13° mensilità 2020 e 2021, indennità per il lavoro straordinario, spettanze di fine rapporto (indennità per ferie e festività non godute) e tfr;
3) per l'effetto condannare la società
(p.iva ) con sede legale in Altamura (BA) Controparte_1 P.IVA_1 alla via Dell'Asfodelo n. 25 al pagamento della somma lorda di euro
51.856,48 di cui euro 28.209,88 a titolo di differenze retributive maturate con riferimento ai giorni ed alle ore di lavoro effettivamente prestate (e comunque entro le 40 ore settimanali) (di cui euro 963,11 per la mensilità di gennaio 2020, euro 1.101,23 per la mensilità di febbraio 2020, euro
1.250,97 per la mensilità di marzo 2020, euro 1.192,91 per la mensilità di aprile 2020, euro 1.185,70 per la mensilità di maggio 2020, euro 719,93 per la mensilità di giugno 2020, euro 1.074,73 per la mensilità di luglio 2020, euro 1.222,98 per la mensilità di agosto 2020, euro 995,53 per la mensilità
4 di settembre 2020, euro 1.055,66 per la mensilità di ottobre 2020, euro
1.259,92 per la mensilità di novembre 2020, euro 1.186,38 per la mensilità di dicembre 2020, euro 1.282,48 per la mensilità di gennaio 2021, euro
1.235,96 per la mensilità di febbraio 2021, 1.209,41 per la mensilità di marzo 2021, euro 1.371,29 per la mensilità di aprile 2021, euro 1.217,29 per la mensilità di maggio 2021, euro 1.062,64 per la mensilità di giugno
2021, euro 1.206,18 per la mensilità di luglio 2021, euro 1.133,30 per la mensilità di agosto 2021, euro 1.355,05 per la mensilità di settembre 2021, euro 1.242,41 per la mensilità di novembre 2021, euro 1.242,41 per la mensilità di dicembre 2021), euro 14.389,15 a titolo di indennità per il lavoro straordinario prestato oltre la quarantesima ora settimanale (di cui euro 6.929,23 per l'anno 2020 ed euro 7.459,92 per l'anno 2021), euro
1.662,66 a titolo di 13° 2020 ed euro 1.692,41 a titolo di 13° 2021, euro
3.096,98 a titolo di indennità per ferie non godute, euro 259,22 a titolo di indennità per festività non godute, euro 3.192,64 a titolo di trattamento di fine rapporto così come risulta dal conteggio analitico che si notifica contestualmente al presente atto o in ogni caso a quell'altra somma da quantificarsi in corso di causa anche a mezzo CTU di cui si fa fin d'ora richiesta. 4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”, con distrazione. Si costituiva la società resistente domandando il rigetto delle avverse pretese.
All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, conclusa l'istruttoria orale, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Giova premettere che, al fine di delineare i percorsi ricostruttivi in base ai quali si è formato il libero convincimento di questo giudice, occorre ricostruire il rapporto di lavoro sulla base delle prove acquisite, valutate alla luce del principio secondo cui l'onere della prova incombe, ex art. 2697 c.c., sul ricorrente.
Ne discende, nei casi in cui l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o ulteriori voci di retribuzione, che il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei “fatti” da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta.
Per quanto concerne le differenze retributive per lavoro straordinario svolto dalla ricorrente, è appena il caso di rammentare che il diritto al compenso per lavoro straordinario è configurabile quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (Cass., sez. lav., 14.08.98,
n. 8006; Cass., sez. lav., 01.09.95, n. 9231; Cass. lav. 21.4.93, n. 4668;
Cass. lav. 13.2.92, n. 1801; Cass. lav. 28.988, n. 5269; Cass. lav.
29.1.88, n. 776; Cass. lav. 3.3.87, n. 2241; Cass. lav. 24.5.84, n. 3208;
Cass. lav. 19.4.83, n. 2694). E' noto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Nel rapporto di lavoro subordinato, l'onere di provare la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore, grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, salvo che, in presenza di una misura predeterminata e normale delle prestazioni, sia il datore di lavoro ad eccepire il mancato adempimento dei corrispondenti obblighi”
(Cass. civ. Sez. lavoro, del 7/11/2000, n. 14468; conforme Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08/02/2013, n. 3046); inoltre, “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza,
è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (Cass. civ.
Sez. lavoro, 16-02-2009, n. 3714).
Ciò premesso, nel caso in esame la ricorrente sostiene di aver lavorato full time per il periodo dal 2.1.2020 al 31.12.2021, dal lunedì al venerdì, osservando l'orario di lavoro dalle 7:30 alle 16:30 (45 ore alla settimana).
Al riguardo, risultano dirimenti le dichiarazioni dei testi escussi.
-La sig.ra la quale ha lavorato alle dipendenze della Testimone_1 società resistente da novembre 2020 a giugno 2021 in qualità di addetto alle macchine, ha dichiarato: “la sig.ra era una mia collega. Parte_1
Confermo la circostanza sub 7) del ricorso, posso dire che la ricorrente, quando io ho lavorato, ha prestato attività di tagliatrice. Con riferimento alla circostanza sub 8) preciso che ho visto alcune volte la sig.ra
aiutare a caricare i composti per l'assemblaggio dei divani Parte_1 nonché in caso di necessità anche a confezionare i pezzi. Io ho lavorato dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 16:00/16:30. La lavorava Parte_1 anche lei dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 16:00/16:30; Non so nulla sulle circostanze sub 11) e 12);
-la sig.ra la quale ha lavorato alle dipendenze della Parte_2 società resistente da gennaio 2020 al 31.12.2021 in qualità di addetta al riempimento, ha dichiarato: “La era mia collega. Confermo la Parte_1 circostanza sub 7) e sub 8). Ed in particolare io come anche la ricorrente prestavamo più mansioni;
ovvero quelle indicate nel capitolo 8); la inizialmente tagliava;
successivamente prestava le altre Parte_1 mansioni. Io ho lavorato dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 16:30; a volte anche il sabato dalle 07:30 alle 12:00; Anche la lavorava Parte_1 dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 16:30; a volte anche lei lavorava il sabato dalle 07:30 alle 12:00; nulla so sulle circostanze sub 11) e 12).
Alla luce delle suddette risultanze istruttorie, risulta provato che l'odierna ricorrente, nel periodo in cui ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società resistente (da gennaio 2020 al
31.12.2021), ha osservato dal lunedì al venerdì l' orario di lavoro dalle
07:30 alle 16:30 (per un totale di 9 ore giornaliere, 45 ore settimanali); dunque, la ricorrente ha lavorato full time, in luogo delle ore previste da contratto part time.
Conseguentemente, parte resistente deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive spettanti, per il periodo indicato in ricorso, in ragione dei giorni e delle ore di lavoro effettivamente prestate entro le 40 ore settimanali nel periodo da gennaio
2020 sino al 31.12.2021, delle ulteriori differenze retributive spettanti a titolo di indennità per il lavoro straordinario prestato oltre la quarantesima ora settimanale, nonché degli importi spettanti a titolo di tredicesima mensilità (2020 e 2021) e TFR.
Per la determinazione delle somme spettanti possono essere utilizzati i conteggi depositati dalla difesa della ricorrente unitamente all'atto introduttivo del giudizio, conteggi che appaiono precisi e dettagliati e non sono oggetto di specifiche contestazioni contabili.
Quanto alle domandate differenze retributive a titolo di indennità per festività non godute nonché per ferie non godute, queste devono essere rigettate, atteso che parte ricorrente non ha dato prova dell'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad essi destinati (cfr. Cass.
n. 26985/2009). Al riguardo, i testi escussi nulla hanno saputo riferire.
In definitiva, il ricorso deve essere parzialmente accolto e, per l'effetto, parte resistente deve essere condannata al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive spettanti da gennaio
2020 al 31.12.2021, in ragione dei giorni e delle ore di lavoro effettivamente prestate entro le 40 ore settimanali, delle ulteriori differenze retributive spettanti a titolo di indennità per il lavoro straordinario prestato oltre la quarantesima ora settimanale, nonché degli importi dovuti a titolo di tredicesima mensilità (2020 e 2021) e TFR, per una somma complessiva pari ad € 48.500,28, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza della parte convenuta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie l ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive spettanti da gennaio 2020 al 31.12.2021, in ragione dei giorni e delle ore di lavoro effettivamente prestate entro le 40 ore settimanali, delle ulteriori differenze retributive spettanti a titolo di indennità lavoro straordinario oltre la quarantesima ora settimanale, nonché degli importi spettanti a titolo di tredicesima mensilità (2020 e 2021) e TFR, per una somma lorda complessiva pari ad € 48.500,28, interessi e rivalutazione come per legge;
-condanna la resistente soccombente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 5.200,00 oltre oneri di legge, con distrazione.
Bari, 31.01.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Agnese Angiuli