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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 05/02/2026, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 714/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3138/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Ricorrente P.IVA_1
Difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Comune di Fondi - V 04022 Fondi LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1161/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 1
e pubblicata il 13/12/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 16605 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 113/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 s.r.l. impugna la Sentenza N.1161/2023 emessa dalla Commissione Tributaria di 1° Grado di Latina con la quale veniva respinto il Ricorso.
L'appellante eccepisce la nullità della Sentenza per mancanza di valida motivazione, l'illegittimità della
Sentenza per erronea valutazione da parte dei Giudici anche in merito alle eccezioni in diritto e in fatto;
rileva l'illegittimità della Sentenza di 1° Grado delle asserzioni non veritiere dell'Ufficio impositore e l'ulteriore illegittimità per erronea valutazione sugli errori nell'applicazione della normativa di legge e del regolamento comunale nonché errato conteggio delle percentuali per il calcolo della tariffa TARI per l'anno 2019.
Il Comune di Fondi si costituisce in giudizio ed evidenzia l'assenza di una formale dichiarazione TARI e ribadisce che, all'interno del Camping sono svolte diverse attività comportanti occupazione e detenzione continuativa dell'immobile (stazionamento dei mezzi, roulotte e camper); rappresenta che l'analisi della SCIA risulta del tutto irrilevante;
conclude per il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, ritiene infondato l'appello proposto e non condivide le argomentazioni addotte a sostegno.
La Corte ritiene che la TARI è tributo commisurato alla superficie calpestabile dell'immobile e presuppone una occupazione o detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti urbani, ad eccezione di prova contraria a carico del contribuente.
L'appellante, nel caso che ne occupa, non ha fornito elementi idonei a superare la presunzione legale di produzione rifiuti né ha presentato dichiarazioni TARI aggiornate o documentazione tecnica necessaria e utile a modificare i dati in possesso dell'Ente impositore.
Va evidenziato che la qualificazione dell'attività esercitata dalla Società come utenza stagionale è priva di fondamento, in quanto l'attività di rimessaggio dei mezzi prosegue anche nel semestre invernale e pertanto configura con una forma continuativa di utilizzo delle superfici ovviamente incompatibile con i presupposti oggettivi richiesti per la riduzione del 30% della quota variabile.
La Corte ritiene che la riduzione della TARI non può essere concessa in automatico, ma richiede una prova puntuale e rigorosa da parte del contribuente circa la sussistenza dei presupposti oggettivi previsti dal regolamento.
Va aggiunto che l'onere di dimostrare l'effettiva inutilizzabilità dei locali e la produzione esclusiva di rifiuti speciali rimane a carico del contribuente non potendo essere riconosciuto o sostituito da documenti formali. Le censure avanzate dall'appellante, in merito alla errata determinazione dei metri quadrati e all'applicazione delle percentuali tariffarie, devono ritenersi generiche e comunque non suffragate da elementi tecnici.
La Corte ritiene infine che le superfici operative di un campeggio, tra le quali piazzole, viabilità interna e parcheggi, sono suscettibili di produrre rifiuti e di conseguenza assoggettabili a TARI.
La Decisione e la Motivazione di 1° Grado non meritano censura e vanno confermate mentre l'appello va respinto con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese liquidate in Euro 1.000,00
(Mille/00).
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese liquidate in Euro 1.000,00
(Mille/00).
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3138/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Ricorrente P.IVA_1
Difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Comune di Fondi - V 04022 Fondi LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1161/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 1
e pubblicata il 13/12/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 16605 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 113/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 s.r.l. impugna la Sentenza N.1161/2023 emessa dalla Commissione Tributaria di 1° Grado di Latina con la quale veniva respinto il Ricorso.
L'appellante eccepisce la nullità della Sentenza per mancanza di valida motivazione, l'illegittimità della
Sentenza per erronea valutazione da parte dei Giudici anche in merito alle eccezioni in diritto e in fatto;
rileva l'illegittimità della Sentenza di 1° Grado delle asserzioni non veritiere dell'Ufficio impositore e l'ulteriore illegittimità per erronea valutazione sugli errori nell'applicazione della normativa di legge e del regolamento comunale nonché errato conteggio delle percentuali per il calcolo della tariffa TARI per l'anno 2019.
Il Comune di Fondi si costituisce in giudizio ed evidenzia l'assenza di una formale dichiarazione TARI e ribadisce che, all'interno del Camping sono svolte diverse attività comportanti occupazione e detenzione continuativa dell'immobile (stazionamento dei mezzi, roulotte e camper); rappresenta che l'analisi della SCIA risulta del tutto irrilevante;
conclude per il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, ritiene infondato l'appello proposto e non condivide le argomentazioni addotte a sostegno.
La Corte ritiene che la TARI è tributo commisurato alla superficie calpestabile dell'immobile e presuppone una occupazione o detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti urbani, ad eccezione di prova contraria a carico del contribuente.
L'appellante, nel caso che ne occupa, non ha fornito elementi idonei a superare la presunzione legale di produzione rifiuti né ha presentato dichiarazioni TARI aggiornate o documentazione tecnica necessaria e utile a modificare i dati in possesso dell'Ente impositore.
Va evidenziato che la qualificazione dell'attività esercitata dalla Società come utenza stagionale è priva di fondamento, in quanto l'attività di rimessaggio dei mezzi prosegue anche nel semestre invernale e pertanto configura con una forma continuativa di utilizzo delle superfici ovviamente incompatibile con i presupposti oggettivi richiesti per la riduzione del 30% della quota variabile.
La Corte ritiene che la riduzione della TARI non può essere concessa in automatico, ma richiede una prova puntuale e rigorosa da parte del contribuente circa la sussistenza dei presupposti oggettivi previsti dal regolamento.
Va aggiunto che l'onere di dimostrare l'effettiva inutilizzabilità dei locali e la produzione esclusiva di rifiuti speciali rimane a carico del contribuente non potendo essere riconosciuto o sostituito da documenti formali. Le censure avanzate dall'appellante, in merito alla errata determinazione dei metri quadrati e all'applicazione delle percentuali tariffarie, devono ritenersi generiche e comunque non suffragate da elementi tecnici.
La Corte ritiene infine che le superfici operative di un campeggio, tra le quali piazzole, viabilità interna e parcheggi, sono suscettibili di produrre rifiuti e di conseguenza assoggettabili a TARI.
La Decisione e la Motivazione di 1° Grado non meritano censura e vanno confermate mentre l'appello va respinto con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese liquidate in Euro 1.000,00
(Mille/00).
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese liquidate in Euro 1.000,00
(Mille/00).