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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 16/12/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 190/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE UNICA CIVILE in composizione monocratica, in persona del G.O.P., dott.ssa Federica Ceresini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 190 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa ex art. 281 quinquies cpc, promossa da
, col patrocinio dell'avv. Fabio Millevolte, nel cui studio in C.so Parte_1
Matteotti 32, ora Piazza della Repubblica 10, in Santa Vittoria in Matenano (FM) è elettivamente domiciliata ATTRICE contro
, col patrocinio dell'avv. Francesca Donelli, nel Controparte_1 cui studio in Parma, P.zza Garibaldi 17, è elettivamente domiciliata CONVENUTA
e
– contumace CONVENUTA Controparte_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ATTRICE: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via incidentale;
accertare e dichiarare la fondatezza della domanda avanzata dall'attrice e quindi l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al conducente dell'autovettura Lancia LO tg. DX361CB in proprietà alla sig.ra e per l'effetto condannarla quale responsabile civile Controparte_2 unitamente alla , in persona del legale rappresentante p.t., a risarcire tutti i Controparte_1 danni patiti dalla Sig.ra in conseguenza del detto sinistro per le lesioni Parte_1 subite in relazione alla percentuale di invalidità accertata in ctu medico-legale (del 12,50 % in relazione all'età del danneggiato al momento del sinistro di 58 anni) come segue;
punto base danno non patrimoniale di € 3.782,84 (per danno biologico € 2.865,79 oltre incremento del
33% per sofferenza € 979,83) con: A) Risarcimento danno da lesioni permanenti (12,50%)= €
33.478,00; B) Risarcimento danno da invalidità temporanea= € 10.925,00; (di cui per giorni 5 di invalidità assoluta (al 100%)= € 575,00; per giorni 60 di inv. parziale (al 75%)= € 5.175,00; per giorni 60 di invalidità parziale (al 50%)= € 3.450,00; per giorni 60 di invalidità parziale
(al 25%)= € 1.725,00; C) Rimborso Spese mediche documentate comprese quelle di ctu=€
3.932,50; D) Personalizzazione (20%)= € 6.695,60; E) Danno emergente (€ 120 in media per ciascuna mensilità decurtate per la durata del periodo di malattia (x13 mesi) = € 1.560; F)
Danno da lucro cessante (mancato incentivo per il periodo di malattia) = € 1.000; G) Danno da cinestesi (maggior usura attività lavorativa ) = € 3.500; per un Totale di= € C.F._1
61.091,10 a cui naturalmente va detratto l'importo liquidato di -€ 35.310,00 e quindi con un pagamento residuo a saldo pari ad € 25.781,10, oltre al ristoro delle spese stragiudiziali sostenute di € 1.985 e per quelle relative alla procedura di negoziazione assistita di € 1.008 per cosi complessivi € 28.774,10 nonché oltre a rivalutazione monetaria, interessi moratori dal fatto all'effettivo soddisfo e condanna ex art.96 cpc. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio sull'intero ammontare, oltre accessori di legge”.
CONVENUTA : “Voglia il Tribunale Ill.mo, Controparte_1 contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, - accertata per tutti i motivi esposti la congruità dell'offerta effettuata ante causam da respingere ogni Controparte_1 ulteriore domanda in quanto infondata, eccessiva, non provata e non in nesso. Con vittoria di spese di causa, oltre ad IVA e CPA come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La presente sentenza è redatta in forma abbreviata ex art. 132 co. II n. 4 cpc come sostituito dall'art. 45 co. XVII L.69/2009, di talché, per la parte narrativa, si richiama quanto dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi;
il novellato art.132 cpc esonera dall'esposizione dello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione,
"la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto"; per consolidata giurisprudenza di legittimità, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 disp. att. cpc, non è tenuto a esaminare specificamente e analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cfr. Cass. Civ. n.1745/06) secondo il noto principio della "ragione più liquida della decisione" (cfr. Cass. Civ. n.15389/11
e Cass. Civ. n.7937/12); le questioni non trattate non andranno quindi considerate come omesse per l'effetto di un error in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite, ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
pag. 2 di 13 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_2 [...]
(di seguito, breviter, allegando che alle ore 18.20 circa del Controparte_1 CP_1
14/12/2020, in Via Diete di Roncaglia in prossimità di Via della Finarda a Piacenza, si verificava una collisione tra l'autoveicolo Toyota GO tg. FB368SZ condotto dall'attrice, proprietaria del mezzo, e l'autoveicolo Lancia LO tg. DX361CB di proprietà di
[...]
e condotto da , assicurato per la RCA da (Polizza. n. CP_2 Controparte_3 CP_1
276670674); che la perso il controllo del veicolo, invadeva la corsia opposta di CP_3 marcia, andando a collidere violentemente con la Toyota GO, che veniva sbalzata contro il guardrail di via Diete di Roncaglia e riportava danni;
a seguito dell'impatto, l'attrice subiva lesioni personali, di talché era trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Piacenza;
che dagli accertamenti svolti dalla Polizia Locale sul luogo del sinistro, emergeva la responsabilità esclusiva della conducente della Lancia LO, che veniva contravvenzionata per la propria condotta di guida;
la stessa conducente, nel verbale del sinistro, ammetteva di essere l'unica responsabile della collisione;
che mentre il danno subito dall'autoveicolo Toyota
GO era interamente risarcito, non altrettanto accadeva per le lesioni personali subite dall'attrice, valutate dal medico legale cui la stessa si era rivolta in una inabilità assoluta di giorni 15 al 100%, giorni 60 di temporanea al 75%, giorni 75 di temporanea al 50% e ulteriori giorni 71 al 25% (per complessivi 221 gg), con stima del 16% per danno biologico permanente, con conferma di congruità delle spese mediche certificate e con monetizzazione dei danni nella somma complessiva di €. 83.922,90; che le richieste risarcitorie dell'attrice rimanevano prive di riscontro fino a che, il 14/11/22, senza avere fatto previamente visitare la danneggiata CP_1 dal proprio medico legale fiduciario, le inviava un assegno di Banca Generali della somma di €.
35.310,00 che l'attrice, considerandosi insoddisfatta, tratteneva in acconto sul maggior dovuto, stante la ritenuta sottovalutazione del danno biologico e patrimoniale (danno emergente, lucro cessante, da cenestesi, ecc.); che non aveva esito l'invito alla negoziazione assistita rivolto alle convenute dall'attrice, che si vedeva dunque costretta ad agire nella presente sede per ottenere l'integrale risarcimento del danno;
tanto allegato, l'attrice domandava accertarsi e dichiararsi la fondatezza della propria domanda e, quindi, l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo alla conducente dell'autovettura Lancia LO di proprietà di e, per l'effetto, Controparte_2 condannarsi la stessa, quale responsabile civile unitamente a a risarcirle tutti i danni CP_1 fisici patiti in conseguenza del sinistro de quo per le lesioni subite in relazione alla percentuale di invalidità accertata (16% in relazione all'età del danneggiato al momento del sinistro 58 anni)
pag. 3 di 13 con pagamento dell'importo residuale di € 48.612,90, già dedotto l'acconto di €. 35.310,00, o la diversa somma risultata all'esito dell'istruttoria, anche in relazione alle risultanze delle sollecitate CTU medico-legale e contabile, nonché al ristoro delle spese stragiudiziali sostenute, pari a €. 1985,00, e per quelle relative alla procedura di negoziazione assistita per €. 1008,00, per complessivi €. 51.605,59, oltre rivalutazione monetaria e interessi moratori dal fatto fino alla data dell'effettivo soddisfo e condanna ex art. 96 cpc, vinte le spese di causa.
La convenuta si costituiva in giudizio con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta depositata il 28/5/25, ove, incontestate la dinamica del sinistro e la responsabilità esclusiva per la sua causazione in capo alla conducente del veicolo di proprietà della convenuta , contestava, innanzitutto, che l'attrice non fosse stata sottoposta Controparte_2
a visita medico legale, giacché il 20/08/22 la era stata fatta visitare dalla compagnia Pt_1 che in prima battuta aveva gestito il sinistro quale mandataria ex lege ai sensi dell'art. 149 Cod.
Ass., cui era subentrata nella gestione, essendo emerso che i Controparte_4 CP_1 postumi invalidanti superavano il 9%, quindi, sulla scorta delle risultanze della visita effettuata dal medico legale fiduciario di che aveva valutato un'invalidità Controparte_4 permanente del 11%, un'invalidità temporanea assoluta di giorni 15, un'invalidità temporanea parziale al 75%, di giorni 40, un'invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 30, e un'invalidità temporanea parziale al 25% di giorni 30, con stima delle spese mediche in nesso con il sinistro in €. 5.142,00, contestava la quantificazione e la monetizzazione dei danni operata da controparte, stimandoli complessivamente nella somma di €. 35.310,00 già pagata con l'assegno trattenuto in acconto dall'attrice; ancora, contestava, siccome non provata, la domanda di risarcimento del danno emergente per decurtazioni dello stipendio di €. 120 in media per ciascuna mensilità per la durata del periodo di malattia, pari a 13 mesi, rilevando che, anzi, i documenti prodotti da controparte dimostrano che il reddito imponibile dell'attrice è andato aumentando anziché diminuire, tanto più che le trattenute previdenziali sono in percentuale al reddito;
contestava, inoltre, che la malattia dell'attrice fosse durata 13 mesi, essendo la circostanza smentita dalla relazione medico legale di parte attrice, ove si dà atto che il 28/5/21, a distanza di 5 mesi dal sinistro, il Medico Competente ASL di Piacenza aveva valutato la idonea alla mansione e la stessa aveva ripreso l'attività lavorativa, tanto più che parte Pt_1 attrice ha indicato in 221 il numero complessivo dei giorni di invalidità, ossia in 7 mesi;
contestava, poi, la genericità della domanda di risarcimento in €. 1.000,00 del danno da lucro cessante per mancato incentivo nel periodo di malattia, non essendo specificato il tipo di incentivo, nonché la mancanza di prova dell'an e del quantum di tale voce di danno;
contestava pag. 4 di 13 altresì la domanda di risarcimento del danno da cenestesi lavorativa quantificato in €. 3.500,00, rilevando che essa riguarda la sfera dinamico-relazionale dell'individuo e, come tale, è una voce che rientra nel danno biologico e che, nel presente caso, non solo le perizie stragiudiziali dell'attrice e della convenuta non hanno preso in considerazione tale voce, ma, comunque,
l'attrice non ha provato che essa superi lo standard già incluso nella valutazione del danno biologico;
contestava altresì la domanda di rimborso delle spese stragiudiziali, ritenendo già saldate quelle comprovatamente utili e congrue e, dunque, non rimborsabili quelle successive;
infine, contestava la domanda di condanna della parte convenuta ex art. 96 cpc, evidenziando che era subentrata a nella gestione del sinistro alla fine di agosto CP_1 Controparte_4
2022 e già il 17/10/22 il liquidatore aveva offerto il risarcimento del danno sulla base della relazione medico legale stilata su incarico della prima compagnia assicurativa chiedendo all'attrice le coordinate bancarie e la dichiarazione ex art. 142 Cod. Ass., per poi emettere l'assegno sopra menzionato il 14/11/22; in ultimo, contestava la richiesta di rimborso di spese per taxi e farmaci, delle quali non è provato il nesso con il sinistro;
tanto contestato, la convenuta domandava, previo l'accertamento della congruità dell'offerta effettuata ante causam da respingersi ogni ulteriore domanda dell'attrice in quanto infondata, eccessiva, non CP_1 provata e non in nesso, vinte le spese di causa.
Non si costituiva in giudizio, benché ritualmente citata, la convenuta , che si Controparte_2 dichiara qui contumace.
Con decreto ex art. 171 bis cpc veniva confermata per la prima comparizione delle parti e trattazione della causa l'udienza dell'01/10/24, dalla quale decorrevano i termini di cui all'art. 171 ter cpc per il deposito delle memorie integrative, depositate dalle parti.
La causa era istruita coi documenti versati in atti dalle parti e con l'assunzione delle prove testimoniali ammesse dedotte da parte attrice;
veniva, inoltre, disposta CTU medico legale sulla persona dell'attrice, affidata alla dr.ssa che depositava l'elaborato peritale Persona_1 il 24/02/25, mentre era respinta l'istanza di ammissione di CTU contabile formulata da parte attrice, siccome esplorativa.
All'udienza del 13/11/25, sostituita col deposito di note scritte e preceduta dal deposito degli atti di cui all'art. 189 cpc, tra cui le conclusioni sopra riportate, la causa era rimessa in decisione ex art. 281 quinquies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa, matura per la decisione, può essere decisa sulla base del compendio istruttorio, costituito dai documenti versati in atti dalle parti e dalle dichiarazioni testimoniali assunte,
pag. 5 di 13 nonché sulla base della CTU, dalle cui conclusioni non vi è motivo di discostarsi, in quanto frutto di una visita sulla persona dell'attrice e di un'analisi accurata della documentazione in atti e di di un iter logico ineccepibile e immune da mende e i cui esiti non sono, comunque, stati oggetto di contestazione da alcuna delle parti.
L'attrice chiede la liquidazione integrale del danno per le lesioni personali subite a seguito del sinistro stradale incontestatamente causato dalla condotta colposa di , Controparte_3 conducente dell'autoveicolo di proprietà della convenuta contumace , con Controparte_2 assicurazione della RCA da parte della convenuta non apparendo satisfattiva la CP_1 somma di € 35.310,00 già pagata da e trattenuta in acconto sul maggior dovuto CP_1 dall'attrice.
Oggetto di contestazione da parte della convenuta sono non l'esistenza e la causa delle lesioni subite dall'attrice, ma la loro entità come valutata e monetizzata fino all'espletamento della
CTU dall'attrice - che, aderendo alle conclusioni del CTU, ha ridimensionato le proprie pretese sulla base delle risultanze della consulenza -, nonché alcune voci di danno esposte dalla stessa.
Dai documenti versati in atti e dalla relazione peritale del CTU, condivisa dai CTP nominati dalle parti e non contestata dalle difese, emerge che nel sinistro stradale occorsole il 14/12/2020,
l'attrice riportava un politrauma consistente nel trauma distorsivo del rachide cervicale, contusivo del coccige, della emigabbia toracica destra e sinistra con fratture del III medio della clavicola sx e della X costa omolaterale, nonché la frattura composta di VI, VII, VIII, IX, X costa a destra;
la cura di dette lesioni richiedeva l'intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti della frattura diafisaria clavicolare sx, successivamente rimossi, nonché prolungato riposo funzionale dei distretti traumatizzati, terapia medica e terapie fisiche;
il descritto politrauma, inoltre, determinava l'aggravamento di una preesistente sindrome depressiva, che affliggeva già l'attrice, per sviluppo di una sindrome da disadattamento concorrente.
Il CTU concludeva che l'attrice presenta postumi permanenti, ovvero “menomazioni inquadrabili in attendibile modesta algo-disfunzionalità del rachide cervico-dorsale, del coccige, della spalla sx in destrimane e toracalgia destra post-fratturativa.”.
Il CTU valutava che “La temporanea inabilità biologica delle lesioni riportate può essere indicata in 5 gg di assoluta, 60 giorni di ITP al 75%, 60 giorni al 50%, 60 giorni al 25% in considerazione del decorso clinico documentato.”.
Secondo la valutazione del CTU, “La natura fratturativa delle lesioni rende ragione di ritenere che il soggetto sia stato in grado di percepire gli effetti della malattia sul “fare quotidiano” con limitazione preclusione delle normali attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali,
pag. 6 di 13 quantomeno durate la convalescenza dall'intervento di osteosintesi. Il grado di sofferenza psicofisica con dolore nocicettivo è da ritenersi di medio grado durante la temporanea biologica delle lesioni.”.
Quanto alle cure, il CTU ha concluso che “I trattamenti riabilitativi effettuati dei distretti contusi sono stati volti al recupero della articolarità della spalla ed alla riduzione del dolore, si sono resi necessari altresì trattamenti psicoterapici di supporto, tuttora in corso. Ad oggi non vi
è necessità di terapie continuative, ad eccezione dei farmaci antidepressivi che, seppur potenziati, erano già indicati ante sinistro, né vi è necessità di presidi protesici e/ ausilio di terzi.”.
Il CTU ha ritenuto sussistente una “sofferenza menomazione correlata” al danno biologico/dinamico-relazionale di natura lieve-media.
Quanto ai postumi permanenti residuati, il CTU li ha valutati nella misura del 12,5 %, evidenziando che a oggi sono percepibili dall'attrice sul fare quotidiano, poiché risulta documentato un aggravamento della sindrome depressiva già preesistente, nonché una documentata limitazione alla propria idoneità lavorativa di infermiera.
Il grado di sofferenza fisica inquadrabile in dolore nocicettivo secondario alle menomazioni residuate è, secondo la valutazione del CTU, modesto, con necessità di uso saltuario di terapia antidolorifica.
Poiché le menomazioni residuate non sono evidenti alla osservazione di terze persone, né necessitano di presidi ortopedici o di ausilio di terzi, secondo la valutazione del CTU, in relazione al danno biologico permanente, sussista una sofferenza menomazione-correlata di grado lieve.
Circa le spese mediche, ad avviso del CTU quelle documentate in atti sono congrue e giustificabili per complessivi €. 2.414,00, mentre non sussiste necessità di spese mediche future.
Secondo la valutazione del CTU, “il decorso clinico delle lesioni fratturative e contusive ha impedito lo svolgimento dell'attività lavorativa di infermiera in modo totale come congruamente indicato dall'ASL. I postumi permanenti residuati non impediranno in futuro né in tutto né in parte l'attività lavorativa svolta dalla perizianda, né configurano una maggiore usura lavorativa.”; parimenti, “Non sussistono ulteriori elementi da sottolineare che incidano sullo svolgimento e sulla qualità delle ordinarie attività della vita rilevanti per la liquidazione del danno non patrimoniale.”.
Alla luce delle condivisibili valutazioni del CTU, non contestate da alcuna delle parti, deve ritenersi che i postumi permanenti residuino in misura del 12,5 % e che, tenuto conto che la pag. 7 di 13 danneggiata, al momento del sinistro, aveva 58 anni, applicando le Tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale per il 2024, siano monetizzabili in complessivi €. 26.047,00 (€. 24.469,00 + €. 1.578,00, somma ottenuta dalla media tra il risarcimento di un danno del 12% e di un danno del 13%), mentre l'inabilità biologica temporanea consista in 5 gg di assoluta, 60 giorni di ITP al 75%, 60 giorni al 50%, 60 giorni al 25% e, applicando dette tabelle, sia monetizzabile in complessivi €. 10.925,00 (575 +
5.175 + 3.450 + 1.725).
Non si ritiene di fare luogo al domandato incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio con personalizzazione: al riguardo, giova premettere che la Corte di Cassazione, conformandosi all'orientamento ormai consolidato sul punto, nella recente sentenza n. 21062 del 27 /07/2024 ha ribadito il principio già cristallizzato nella decisione del 27/03/2018 n. 7513, secondo cui la lesione della salute ”può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità; conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale;
la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto. Pertanto la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”: così già Sez. 3, Sentenza n.
17219 del 29.7.2014). Dunque, le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. […] soltanto in presenza di circostanze <>, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata,
pag. 8 di 13 incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione.“.
Orbene, alla luce del sopra riportato principio, nel presente caso non appare possibile applicare il domandato incremento per c.d. personalizzazione, giacché la danneggiata non ha né allegato, né tantomeno provato, la sussistenza di quelle “circostanze specifiche ed eccezionali” che, secondo la giurisprudenza di legittimità, lo giustifichino: il senso di paura provato dalla danneggiata, il suo isolamento, la sua interruzione dell'attività ginnica e i suoi spostamenti coi mezzi pubblici che, secondo le dichiarazioni dei due testimoni introdotti dalla parte attrice, hanno contraddistinto il vissuto di quest'ultima nel periodo successivo al sinistro, già oggetto di accurata disamina e valutazione da parte del CTU ai fini dell'accertamento e della quantificazione dei postumi permanenti e dell'inabilità temporanea, non paiono infatti costituire quel quid pluris idoneo a rendere il danno subito dall'attrice diverso e più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della sua stessa età e, invero, il CTU ha stimato di grado lieve la sofferenza-menomazione correlata in relazione al danno biologico permanente e lieve-media la sofferenza dinamico-relazionale: pertanto, le lesioni subite dall'attrice sono risarcibili nella somma complessiva di €. 36.972,00, già rivalutata.
Quanto alle ulteriori voci di danno di cui l'attrice domanda il risarcimento, si osserva quanto segue.
Innanzitutto, l'attrice domanda la condanna della convenuta al risarcimento del danno per decurtazioni dello stipendio in ragione di 120 euro in media per ogni mensilità per la durata della malattia (13 mesi).
Al riguardo, giova premettere quanto statuito dalla Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, nella recente sentenza del 04/07/2025, n. 18313, secondo cui “L'art. 137 cod. ass. ("Danno patrimoniale") disciplina la liquidazione del danno da perdita della capacità di guadagno in caso di lesione alla salute e l'onere della prova nel settore della responsabilità civile da circolazione di autoveicoli. In particolare, il primo comma prevede che <<nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito lavoro comunque qualificabile, tale determina, per il dipendente, sulla base lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni ritenute legge, che risulta più elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, autonomo, netto dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul persone < i>
pag. 9 di 13 fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge>>. La norma costituisce una deroga al principio generale in base al quale le dichiarazioni stragiudiziali rese dalla parte possono fare prova in giudizio a sfavore e non al contrario, dato peraltro superabile dallo stesso danneggiato, il quale, in base al comma secondo, può essere ammesso a dare la prova contraria (rispetto alle dichiarazioni), <<ma, quando dalla stessa risulti che il reddito sia superiore di oltre un quinto rispetto a quello risultante dagli atti indicati nel comma 1, giudice ne fa segnalazione al competente ufficio dell'agenzia delle entrate>>. L'agevolazione sul piano della modalità di prova della perdita della capacità di guadagno con attribuzione di efficacia probatoria privilegiata alle dichiarazioni dei redditi (v. Cass., 31 agosto 2015, n.
17294; 30 marzo 2010, n. 7631; 21 novembre 2000, n. 15025), tuttavia, non esonera il danneggiato dalla prova dell'esistenza e dell'entità del danno, <<poiché il danno che va liquidato è sempre quello effettivamente verificatosi>> (v. Cass. 15025/2000, cit.), mentre le dichiarazioni dei redditi rilevano sul piano del quantum e non dell'an. Per converso, il danneggiato non può limitarsi ad allegare di avere patito un danno alla persona e a depositare le denunce dei redditi per pretendere la liquidazione anche del danno patrimoniale da incapacità di lavoro, per essere necessaria la prova del se e in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sui suoi redditi (<<quando sia certo che la vittima di lesioni personali, causate da un sinistro stradale, abbia perduto capacità guadagno>>, v. Cass., 15 maggio
2012, n. 7531; <<in tema di danno patrimoniale da incapacità lavorativa, la relativa liquidazione non può essere fatta in modo automatico base ai criteri dettati dall'art. 4 l. 26 febbraio 1977 n. 39>>, v., Cass. 14 novembre 2011, n. 23761). Una volta che sia stata offerta tale prova si potrà procedere alla determinazione della perdita di guadagno sulla base delle dichiarazioni dei redditi.”.
Orbene, nel caso di specie, tanto premesso e premesso, altresì, che la malattia, secondo la valutazione del CTU non contestata dalla stessa attrice, ha avuto una durata di 6 e non di 13 mesi e che la stessa è stata, documentatamente, valutata idonea alla mansione dal Medico
Competente ASL di Piacenza il 28/5/21, deve rilevarsi come la danneggiata – lavoratrice dipendente - si sia limitata ad allegare di avere subito un danno alla persona e a produrre i cedolini/buste paga di cui al doc. 27, ciò che non è sufficiente per il riconoscimento di tale posta di danno: infatti, la sola produzione dei cedolini non permette di procedere alla liquidazione del danno in via automatica sulla base della mera proiezione della determinazione, da parte del
CTU, della durata dell'inabilità temporanea (assoluta e parziale) ai fini del computo del danno pag. 10 di 13 biologico temporaneo, giacché la danneggiata avrebbe, a monte, dovuto assolvere l'onere di provare la concreta ricaduta delle lesioni subite sul piano della sua capacità di guadagno, ciò che tuttavia non ha fatto.
Parimenti, dev'essere respinta la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante per mancato incentivo nel periodo di malattia, quantificato in €. 1.000,00, avendo, infatti, l'attrice omesso di allegare in modo specifico di quale incentivo si tratti e, comunque, di provare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tale incentivo e, in ogni caso, la sua misura.
Non appare, inoltre, fondata la domanda di risarcimento del danno da cenestesi lavorativa quantificato dall'attrice in €. 3.500,00: non solo, infatti, la danneggiata non ha assolto l'onere di provare l'esistenza e l'entità di tale danno, ma questo è espressamente stato escluso dal CTU, secondo la cui valutazione i postumi permanenti residuati non impediranno, in futuro, all'attrice di svolgere la propria attività lavorativa in tutto o in parte, né gli stessi configurano una maggiore usura lavorativa.
Quanto alla domanda di rimborso delle spese mediche, il CTU, in assenza di contestazioni delle parti e, in ogni caso, con valutazione condivisibile, ha determinato in €. 2.414,00 l'importo di quelle congrue e giustificabili, per cui non può farsi luogo al rimborso di ulteriori spese a tale titolo.
Non provata appare la domanda attorea di rimborso delle spese per taxi, giacché, nonostante i due testi escussi abbiano riferito che, nel periodo della malattia, l'attrice, per i propri spostamenti, si sia avvalsa dei mezzi pubblici, i documenti prodotti come doc. 28 non contengono alcun dato che consenta di ritenere che si tratti di quietanze di pagamento, né che si riguardino trasporti eseguiti a favore dell'attrice, alla quale i documenti non sono intestati, né, infine, che l'attrice abbia pagato le somme indicate in tali documenti.
Quanto alla domanda di rimborso delle spese stragiudiziali, giova premettere che, in materia di circolazione stradale, con riguardo alle liquidazione delle spese legali stragiudiziali in sede giudiziale, la Corte di Cassazione, con la sentenza resa a Sezioni Unite n. 26973 del 24/06/2008, ha statuito che “Anche le spese per l'assistenza tecnica nella fase stragiudiziale nella gestione del sinistro costituiscono danno patrimoniale consequenziale dell'illecito secondo il principio della regolarità causale”, con la precisazione che, se esse riguardano un'attività ritenuta utile o indispensabile (come lo sono quelle per la negoziazione assistita o per la mediazione obbligatoria), devono essere liquidate sotto la voce danno emergente, a favore della parte che risulta vittoriosa nel processo (“il costo sopportato dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da un legale diretta sia a prevenire il processo sia ad assicurare un esito
pag. 11 di 13 favorevole ancorché detta attività posso essere svolta personalmente, si deve considerare un danno emergente che se allegato e provato, deve essere risarcito ai sensi dell'articolo 1223 cc.”, cfr. Cass. civ. sez. III 07/09/2022, n. 26368; conformi Cass. n. 24481/2020, Cass. n.
997/2010, Cass. n. 6422/2017; per la giurisprudenza di merito, si veda la sentenza 11/03/2021 con cui il Tribunale di Trieste ha statuito che il costo della mediazione – cui è equiparabile il costo della negoziazione assistita - va liquidato, all'esito del successivo giudizio di merito, secondo le regole stabilite dagli artt. 91 e ss. cpc).
Nel presente caso, l'attrice, pur avendo assolto l'onere di allegazione, non ha tuttavia assolto l'onere di provare di avere effettivamente pagato i compensi del legale per l'attività stragiudiziale e per la redazione dell'invito alla negoziazione assistita attraverso la produzione delle due parcelle di cui ai docc. 25 e 26, giacché le due parcelle non risultano quietanzate a saldo né sono accompagnate da documenti (a mero titolo esemplificativo, distinte di bonifico) attestanti il saldo stesso, di talché manca la prova della sussistenza della voce di danno emergente de qua, con la conseguenza che la relativa domanda di rimborso dev'essere respinta.
Complessivamente, all'attrice, per i danni subiti a causa del sinistro causato per fatto e colpa esclusivi della conducente dell'autoveicolo della convenuta contumace Controparte_2 assicurato da devono essere risarciti nella somma complessiva di €. 39.386,00, dalla CP_1 quale dev'essere scomputata la somma di €. 35.310,00 già incontestatamente versata in acconto, così residuando la somma di €. 4.076,00.
Restano da regolare le spese del presente giudizio, che, in considerazione della reciproca soccombenza, devono essere compensate ex art. 92 co. II cpc.
La reciproca soccombenza preclude la pronuncia sulla richiesta di condanna della parte convenuta ex art. 96 cpc formulata da parte attrice.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto del 04/03/25 e poste provvisoriamente a carico della parte attrice, vengono definitivamente poste a carico delle parti in misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
il Tribunale di Piacenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti attrice e convenuta e Parte_1 Controparte_1 nella contumacia della convenuta , disattesa e respinta ogni diversa o contraria Controparte_2 istanza, eccezione e difesa, così dispone:
- dichiara la contumacia della convenuta;
Controparte_2
pag. 12 di 13 - accerta e dichiara che il sinistro occorso alle ore 18.20 circa del 14/12/2020, in Via Diete di
Roncaglia in prossimità di Via della Finarda a Piacenza tra l'autoveicolo Toyota GO tg.
FB368SZ condotto dall'attrice proprietaria del mezzo, e l'autoveicolo Parte_1
Lancia LO tg. DX361CB di proprietà di e condotto da , Controparte_2 Controparte_3 assicurato per la RCA da , è avvenuto per fatto e colpa Controparte_1 esclusiva di e, per l'effetto, dichiara tenute e condanna le convenute Controparte_3 [...]
e in persona del suo legale rappresentante pro CP_2 Controparte_1 tempore a risarcire all'attrice i danni tutti subiti col pagamento della somma Parte_1 complessiva di €. 39.386,00 (di cui €. 36.972,00 a risarcimento del danno biologico ed €.
2.414,00 a risarcimento del danno emergente per anticipazione di spese mediche) da cui va dedotta la somma già versata in acconto di €. 35.310,00, e così della residua somma di €.
4.076,00, oltre interessi dalla data del sinistro a quella del saldo;
- visto l'art. 92 co. II cpc, compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna.
Così deciso in Piacenza in data 16 dicembre 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Federica Ceresini
pag. 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE UNICA CIVILE in composizione monocratica, in persona del G.O.P., dott.ssa Federica Ceresini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 190 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa ex art. 281 quinquies cpc, promossa da
, col patrocinio dell'avv. Fabio Millevolte, nel cui studio in C.so Parte_1
Matteotti 32, ora Piazza della Repubblica 10, in Santa Vittoria in Matenano (FM) è elettivamente domiciliata ATTRICE contro
, col patrocinio dell'avv. Francesca Donelli, nel Controparte_1 cui studio in Parma, P.zza Garibaldi 17, è elettivamente domiciliata CONVENUTA
e
– contumace CONVENUTA Controparte_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ATTRICE: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via incidentale;
accertare e dichiarare la fondatezza della domanda avanzata dall'attrice e quindi l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al conducente dell'autovettura Lancia LO tg. DX361CB in proprietà alla sig.ra e per l'effetto condannarla quale responsabile civile Controparte_2 unitamente alla , in persona del legale rappresentante p.t., a risarcire tutti i Controparte_1 danni patiti dalla Sig.ra in conseguenza del detto sinistro per le lesioni Parte_1 subite in relazione alla percentuale di invalidità accertata in ctu medico-legale (del 12,50 % in relazione all'età del danneggiato al momento del sinistro di 58 anni) come segue;
punto base danno non patrimoniale di € 3.782,84 (per danno biologico € 2.865,79 oltre incremento del
33% per sofferenza € 979,83) con: A) Risarcimento danno da lesioni permanenti (12,50%)= €
33.478,00; B) Risarcimento danno da invalidità temporanea= € 10.925,00; (di cui per giorni 5 di invalidità assoluta (al 100%)= € 575,00; per giorni 60 di inv. parziale (al 75%)= € 5.175,00; per giorni 60 di invalidità parziale (al 50%)= € 3.450,00; per giorni 60 di invalidità parziale
(al 25%)= € 1.725,00; C) Rimborso Spese mediche documentate comprese quelle di ctu=€
3.932,50; D) Personalizzazione (20%)= € 6.695,60; E) Danno emergente (€ 120 in media per ciascuna mensilità decurtate per la durata del periodo di malattia (x13 mesi) = € 1.560; F)
Danno da lucro cessante (mancato incentivo per il periodo di malattia) = € 1.000; G) Danno da cinestesi (maggior usura attività lavorativa ) = € 3.500; per un Totale di= € C.F._1
61.091,10 a cui naturalmente va detratto l'importo liquidato di -€ 35.310,00 e quindi con un pagamento residuo a saldo pari ad € 25.781,10, oltre al ristoro delle spese stragiudiziali sostenute di € 1.985 e per quelle relative alla procedura di negoziazione assistita di € 1.008 per cosi complessivi € 28.774,10 nonché oltre a rivalutazione monetaria, interessi moratori dal fatto all'effettivo soddisfo e condanna ex art.96 cpc. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio sull'intero ammontare, oltre accessori di legge”.
CONVENUTA : “Voglia il Tribunale Ill.mo, Controparte_1 contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, - accertata per tutti i motivi esposti la congruità dell'offerta effettuata ante causam da respingere ogni Controparte_1 ulteriore domanda in quanto infondata, eccessiva, non provata e non in nesso. Con vittoria di spese di causa, oltre ad IVA e CPA come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La presente sentenza è redatta in forma abbreviata ex art. 132 co. II n. 4 cpc come sostituito dall'art. 45 co. XVII L.69/2009, di talché, per la parte narrativa, si richiama quanto dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi;
il novellato art.132 cpc esonera dall'esposizione dello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione,
"la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto"; per consolidata giurisprudenza di legittimità, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 disp. att. cpc, non è tenuto a esaminare specificamente e analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cfr. Cass. Civ. n.1745/06) secondo il noto principio della "ragione più liquida della decisione" (cfr. Cass. Civ. n.15389/11
e Cass. Civ. n.7937/12); le questioni non trattate non andranno quindi considerate come omesse per l'effetto di un error in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite, ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
pag. 2 di 13 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_2 [...]
(di seguito, breviter, allegando che alle ore 18.20 circa del Controparte_1 CP_1
14/12/2020, in Via Diete di Roncaglia in prossimità di Via della Finarda a Piacenza, si verificava una collisione tra l'autoveicolo Toyota GO tg. FB368SZ condotto dall'attrice, proprietaria del mezzo, e l'autoveicolo Lancia LO tg. DX361CB di proprietà di
[...]
e condotto da , assicurato per la RCA da (Polizza. n. CP_2 Controparte_3 CP_1
276670674); che la perso il controllo del veicolo, invadeva la corsia opposta di CP_3 marcia, andando a collidere violentemente con la Toyota GO, che veniva sbalzata contro il guardrail di via Diete di Roncaglia e riportava danni;
a seguito dell'impatto, l'attrice subiva lesioni personali, di talché era trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Piacenza;
che dagli accertamenti svolti dalla Polizia Locale sul luogo del sinistro, emergeva la responsabilità esclusiva della conducente della Lancia LO, che veniva contravvenzionata per la propria condotta di guida;
la stessa conducente, nel verbale del sinistro, ammetteva di essere l'unica responsabile della collisione;
che mentre il danno subito dall'autoveicolo Toyota
GO era interamente risarcito, non altrettanto accadeva per le lesioni personali subite dall'attrice, valutate dal medico legale cui la stessa si era rivolta in una inabilità assoluta di giorni 15 al 100%, giorni 60 di temporanea al 75%, giorni 75 di temporanea al 50% e ulteriori giorni 71 al 25% (per complessivi 221 gg), con stima del 16% per danno biologico permanente, con conferma di congruità delle spese mediche certificate e con monetizzazione dei danni nella somma complessiva di €. 83.922,90; che le richieste risarcitorie dell'attrice rimanevano prive di riscontro fino a che, il 14/11/22, senza avere fatto previamente visitare la danneggiata CP_1 dal proprio medico legale fiduciario, le inviava un assegno di Banca Generali della somma di €.
35.310,00 che l'attrice, considerandosi insoddisfatta, tratteneva in acconto sul maggior dovuto, stante la ritenuta sottovalutazione del danno biologico e patrimoniale (danno emergente, lucro cessante, da cenestesi, ecc.); che non aveva esito l'invito alla negoziazione assistita rivolto alle convenute dall'attrice, che si vedeva dunque costretta ad agire nella presente sede per ottenere l'integrale risarcimento del danno;
tanto allegato, l'attrice domandava accertarsi e dichiararsi la fondatezza della propria domanda e, quindi, l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo alla conducente dell'autovettura Lancia LO di proprietà di e, per l'effetto, Controparte_2 condannarsi la stessa, quale responsabile civile unitamente a a risarcirle tutti i danni CP_1 fisici patiti in conseguenza del sinistro de quo per le lesioni subite in relazione alla percentuale di invalidità accertata (16% in relazione all'età del danneggiato al momento del sinistro 58 anni)
pag. 3 di 13 con pagamento dell'importo residuale di € 48.612,90, già dedotto l'acconto di €. 35.310,00, o la diversa somma risultata all'esito dell'istruttoria, anche in relazione alle risultanze delle sollecitate CTU medico-legale e contabile, nonché al ristoro delle spese stragiudiziali sostenute, pari a €. 1985,00, e per quelle relative alla procedura di negoziazione assistita per €. 1008,00, per complessivi €. 51.605,59, oltre rivalutazione monetaria e interessi moratori dal fatto fino alla data dell'effettivo soddisfo e condanna ex art. 96 cpc, vinte le spese di causa.
La convenuta si costituiva in giudizio con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta depositata il 28/5/25, ove, incontestate la dinamica del sinistro e la responsabilità esclusiva per la sua causazione in capo alla conducente del veicolo di proprietà della convenuta , contestava, innanzitutto, che l'attrice non fosse stata sottoposta Controparte_2
a visita medico legale, giacché il 20/08/22 la era stata fatta visitare dalla compagnia Pt_1 che in prima battuta aveva gestito il sinistro quale mandataria ex lege ai sensi dell'art. 149 Cod.
Ass., cui era subentrata nella gestione, essendo emerso che i Controparte_4 CP_1 postumi invalidanti superavano il 9%, quindi, sulla scorta delle risultanze della visita effettuata dal medico legale fiduciario di che aveva valutato un'invalidità Controparte_4 permanente del 11%, un'invalidità temporanea assoluta di giorni 15, un'invalidità temporanea parziale al 75%, di giorni 40, un'invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 30, e un'invalidità temporanea parziale al 25% di giorni 30, con stima delle spese mediche in nesso con il sinistro in €. 5.142,00, contestava la quantificazione e la monetizzazione dei danni operata da controparte, stimandoli complessivamente nella somma di €. 35.310,00 già pagata con l'assegno trattenuto in acconto dall'attrice; ancora, contestava, siccome non provata, la domanda di risarcimento del danno emergente per decurtazioni dello stipendio di €. 120 in media per ciascuna mensilità per la durata del periodo di malattia, pari a 13 mesi, rilevando che, anzi, i documenti prodotti da controparte dimostrano che il reddito imponibile dell'attrice è andato aumentando anziché diminuire, tanto più che le trattenute previdenziali sono in percentuale al reddito;
contestava, inoltre, che la malattia dell'attrice fosse durata 13 mesi, essendo la circostanza smentita dalla relazione medico legale di parte attrice, ove si dà atto che il 28/5/21, a distanza di 5 mesi dal sinistro, il Medico Competente ASL di Piacenza aveva valutato la idonea alla mansione e la stessa aveva ripreso l'attività lavorativa, tanto più che parte Pt_1 attrice ha indicato in 221 il numero complessivo dei giorni di invalidità, ossia in 7 mesi;
contestava, poi, la genericità della domanda di risarcimento in €. 1.000,00 del danno da lucro cessante per mancato incentivo nel periodo di malattia, non essendo specificato il tipo di incentivo, nonché la mancanza di prova dell'an e del quantum di tale voce di danno;
contestava pag. 4 di 13 altresì la domanda di risarcimento del danno da cenestesi lavorativa quantificato in €. 3.500,00, rilevando che essa riguarda la sfera dinamico-relazionale dell'individuo e, come tale, è una voce che rientra nel danno biologico e che, nel presente caso, non solo le perizie stragiudiziali dell'attrice e della convenuta non hanno preso in considerazione tale voce, ma, comunque,
l'attrice non ha provato che essa superi lo standard già incluso nella valutazione del danno biologico;
contestava altresì la domanda di rimborso delle spese stragiudiziali, ritenendo già saldate quelle comprovatamente utili e congrue e, dunque, non rimborsabili quelle successive;
infine, contestava la domanda di condanna della parte convenuta ex art. 96 cpc, evidenziando che era subentrata a nella gestione del sinistro alla fine di agosto CP_1 Controparte_4
2022 e già il 17/10/22 il liquidatore aveva offerto il risarcimento del danno sulla base della relazione medico legale stilata su incarico della prima compagnia assicurativa chiedendo all'attrice le coordinate bancarie e la dichiarazione ex art. 142 Cod. Ass., per poi emettere l'assegno sopra menzionato il 14/11/22; in ultimo, contestava la richiesta di rimborso di spese per taxi e farmaci, delle quali non è provato il nesso con il sinistro;
tanto contestato, la convenuta domandava, previo l'accertamento della congruità dell'offerta effettuata ante causam da respingersi ogni ulteriore domanda dell'attrice in quanto infondata, eccessiva, non CP_1 provata e non in nesso, vinte le spese di causa.
Non si costituiva in giudizio, benché ritualmente citata, la convenuta , che si Controparte_2 dichiara qui contumace.
Con decreto ex art. 171 bis cpc veniva confermata per la prima comparizione delle parti e trattazione della causa l'udienza dell'01/10/24, dalla quale decorrevano i termini di cui all'art. 171 ter cpc per il deposito delle memorie integrative, depositate dalle parti.
La causa era istruita coi documenti versati in atti dalle parti e con l'assunzione delle prove testimoniali ammesse dedotte da parte attrice;
veniva, inoltre, disposta CTU medico legale sulla persona dell'attrice, affidata alla dr.ssa che depositava l'elaborato peritale Persona_1 il 24/02/25, mentre era respinta l'istanza di ammissione di CTU contabile formulata da parte attrice, siccome esplorativa.
All'udienza del 13/11/25, sostituita col deposito di note scritte e preceduta dal deposito degli atti di cui all'art. 189 cpc, tra cui le conclusioni sopra riportate, la causa era rimessa in decisione ex art. 281 quinquies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa, matura per la decisione, può essere decisa sulla base del compendio istruttorio, costituito dai documenti versati in atti dalle parti e dalle dichiarazioni testimoniali assunte,
pag. 5 di 13 nonché sulla base della CTU, dalle cui conclusioni non vi è motivo di discostarsi, in quanto frutto di una visita sulla persona dell'attrice e di un'analisi accurata della documentazione in atti e di di un iter logico ineccepibile e immune da mende e i cui esiti non sono, comunque, stati oggetto di contestazione da alcuna delle parti.
L'attrice chiede la liquidazione integrale del danno per le lesioni personali subite a seguito del sinistro stradale incontestatamente causato dalla condotta colposa di , Controparte_3 conducente dell'autoveicolo di proprietà della convenuta contumace , con Controparte_2 assicurazione della RCA da parte della convenuta non apparendo satisfattiva la CP_1 somma di € 35.310,00 già pagata da e trattenuta in acconto sul maggior dovuto CP_1 dall'attrice.
Oggetto di contestazione da parte della convenuta sono non l'esistenza e la causa delle lesioni subite dall'attrice, ma la loro entità come valutata e monetizzata fino all'espletamento della
CTU dall'attrice - che, aderendo alle conclusioni del CTU, ha ridimensionato le proprie pretese sulla base delle risultanze della consulenza -, nonché alcune voci di danno esposte dalla stessa.
Dai documenti versati in atti e dalla relazione peritale del CTU, condivisa dai CTP nominati dalle parti e non contestata dalle difese, emerge che nel sinistro stradale occorsole il 14/12/2020,
l'attrice riportava un politrauma consistente nel trauma distorsivo del rachide cervicale, contusivo del coccige, della emigabbia toracica destra e sinistra con fratture del III medio della clavicola sx e della X costa omolaterale, nonché la frattura composta di VI, VII, VIII, IX, X costa a destra;
la cura di dette lesioni richiedeva l'intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti della frattura diafisaria clavicolare sx, successivamente rimossi, nonché prolungato riposo funzionale dei distretti traumatizzati, terapia medica e terapie fisiche;
il descritto politrauma, inoltre, determinava l'aggravamento di una preesistente sindrome depressiva, che affliggeva già l'attrice, per sviluppo di una sindrome da disadattamento concorrente.
Il CTU concludeva che l'attrice presenta postumi permanenti, ovvero “menomazioni inquadrabili in attendibile modesta algo-disfunzionalità del rachide cervico-dorsale, del coccige, della spalla sx in destrimane e toracalgia destra post-fratturativa.”.
Il CTU valutava che “La temporanea inabilità biologica delle lesioni riportate può essere indicata in 5 gg di assoluta, 60 giorni di ITP al 75%, 60 giorni al 50%, 60 giorni al 25% in considerazione del decorso clinico documentato.”.
Secondo la valutazione del CTU, “La natura fratturativa delle lesioni rende ragione di ritenere che il soggetto sia stato in grado di percepire gli effetti della malattia sul “fare quotidiano” con limitazione preclusione delle normali attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali,
pag. 6 di 13 quantomeno durate la convalescenza dall'intervento di osteosintesi. Il grado di sofferenza psicofisica con dolore nocicettivo è da ritenersi di medio grado durante la temporanea biologica delle lesioni.”.
Quanto alle cure, il CTU ha concluso che “I trattamenti riabilitativi effettuati dei distretti contusi sono stati volti al recupero della articolarità della spalla ed alla riduzione del dolore, si sono resi necessari altresì trattamenti psicoterapici di supporto, tuttora in corso. Ad oggi non vi
è necessità di terapie continuative, ad eccezione dei farmaci antidepressivi che, seppur potenziati, erano già indicati ante sinistro, né vi è necessità di presidi protesici e/ ausilio di terzi.”.
Il CTU ha ritenuto sussistente una “sofferenza menomazione correlata” al danno biologico/dinamico-relazionale di natura lieve-media.
Quanto ai postumi permanenti residuati, il CTU li ha valutati nella misura del 12,5 %, evidenziando che a oggi sono percepibili dall'attrice sul fare quotidiano, poiché risulta documentato un aggravamento della sindrome depressiva già preesistente, nonché una documentata limitazione alla propria idoneità lavorativa di infermiera.
Il grado di sofferenza fisica inquadrabile in dolore nocicettivo secondario alle menomazioni residuate è, secondo la valutazione del CTU, modesto, con necessità di uso saltuario di terapia antidolorifica.
Poiché le menomazioni residuate non sono evidenti alla osservazione di terze persone, né necessitano di presidi ortopedici o di ausilio di terzi, secondo la valutazione del CTU, in relazione al danno biologico permanente, sussista una sofferenza menomazione-correlata di grado lieve.
Circa le spese mediche, ad avviso del CTU quelle documentate in atti sono congrue e giustificabili per complessivi €. 2.414,00, mentre non sussiste necessità di spese mediche future.
Secondo la valutazione del CTU, “il decorso clinico delle lesioni fratturative e contusive ha impedito lo svolgimento dell'attività lavorativa di infermiera in modo totale come congruamente indicato dall'ASL. I postumi permanenti residuati non impediranno in futuro né in tutto né in parte l'attività lavorativa svolta dalla perizianda, né configurano una maggiore usura lavorativa.”; parimenti, “Non sussistono ulteriori elementi da sottolineare che incidano sullo svolgimento e sulla qualità delle ordinarie attività della vita rilevanti per la liquidazione del danno non patrimoniale.”.
Alla luce delle condivisibili valutazioni del CTU, non contestate da alcuna delle parti, deve ritenersi che i postumi permanenti residuino in misura del 12,5 % e che, tenuto conto che la pag. 7 di 13 danneggiata, al momento del sinistro, aveva 58 anni, applicando le Tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale per il 2024, siano monetizzabili in complessivi €. 26.047,00 (€. 24.469,00 + €. 1.578,00, somma ottenuta dalla media tra il risarcimento di un danno del 12% e di un danno del 13%), mentre l'inabilità biologica temporanea consista in 5 gg di assoluta, 60 giorni di ITP al 75%, 60 giorni al 50%, 60 giorni al 25% e, applicando dette tabelle, sia monetizzabile in complessivi €. 10.925,00 (575 +
5.175 + 3.450 + 1.725).
Non si ritiene di fare luogo al domandato incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio con personalizzazione: al riguardo, giova premettere che la Corte di Cassazione, conformandosi all'orientamento ormai consolidato sul punto, nella recente sentenza n. 21062 del 27 /07/2024 ha ribadito il principio già cristallizzato nella decisione del 27/03/2018 n. 7513, secondo cui la lesione della salute ”può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità; conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale;
la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto. Pertanto la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”: così già Sez. 3, Sentenza n.
17219 del 29.7.2014). Dunque, le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. […] soltanto in presenza di circostanze <
pag. 8 di 13 incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione.“.
Orbene, alla luce del sopra riportato principio, nel presente caso non appare possibile applicare il domandato incremento per c.d. personalizzazione, giacché la danneggiata non ha né allegato, né tantomeno provato, la sussistenza di quelle “circostanze specifiche ed eccezionali” che, secondo la giurisprudenza di legittimità, lo giustifichino: il senso di paura provato dalla danneggiata, il suo isolamento, la sua interruzione dell'attività ginnica e i suoi spostamenti coi mezzi pubblici che, secondo le dichiarazioni dei due testimoni introdotti dalla parte attrice, hanno contraddistinto il vissuto di quest'ultima nel periodo successivo al sinistro, già oggetto di accurata disamina e valutazione da parte del CTU ai fini dell'accertamento e della quantificazione dei postumi permanenti e dell'inabilità temporanea, non paiono infatti costituire quel quid pluris idoneo a rendere il danno subito dall'attrice diverso e più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della sua stessa età e, invero, il CTU ha stimato di grado lieve la sofferenza-menomazione correlata in relazione al danno biologico permanente e lieve-media la sofferenza dinamico-relazionale: pertanto, le lesioni subite dall'attrice sono risarcibili nella somma complessiva di €. 36.972,00, già rivalutata.
Quanto alle ulteriori voci di danno di cui l'attrice domanda il risarcimento, si osserva quanto segue.
Innanzitutto, l'attrice domanda la condanna della convenuta al risarcimento del danno per decurtazioni dello stipendio in ragione di 120 euro in media per ogni mensilità per la durata della malattia (13 mesi).
Al riguardo, giova premettere quanto statuito dalla Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, nella recente sentenza del 04/07/2025, n. 18313, secondo cui “L'art. 137 cod. ass. ("Danno patrimoniale") disciplina la liquidazione del danno da perdita della capacità di guadagno in caso di lesione alla salute e l'onere della prova nel settore della responsabilità civile da circolazione di autoveicoli. In particolare, il primo comma prevede che <<nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito lavoro comunque qualificabile, tale determina, per il dipendente, sulla base lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni ritenute legge, che risulta più elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, autonomo, netto dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul persone < i>
pag. 9 di 13 fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge>>. La norma costituisce una deroga al principio generale in base al quale le dichiarazioni stragiudiziali rese dalla parte possono fare prova in giudizio a sfavore e non al contrario, dato peraltro superabile dallo stesso danneggiato, il quale, in base al comma secondo, può essere ammesso a dare la prova contraria (rispetto alle dichiarazioni), <<ma, quando dalla stessa risulti che il reddito sia superiore di oltre un quinto rispetto a quello risultante dagli atti indicati nel comma 1, giudice ne fa segnalazione al competente ufficio dell'agenzia delle entrate>>. L'agevolazione sul piano della modalità di prova della perdita della capacità di guadagno con attribuzione di efficacia probatoria privilegiata alle dichiarazioni dei redditi (v. Cass., 31 agosto 2015, n.
17294; 30 marzo 2010, n. 7631; 21 novembre 2000, n. 15025), tuttavia, non esonera il danneggiato dalla prova dell'esistenza e dell'entità del danno, <<poiché il danno che va liquidato è sempre quello effettivamente verificatosi>> (v. Cass. 15025/2000, cit.), mentre le dichiarazioni dei redditi rilevano sul piano del quantum e non dell'an. Per converso, il danneggiato non può limitarsi ad allegare di avere patito un danno alla persona e a depositare le denunce dei redditi per pretendere la liquidazione anche del danno patrimoniale da incapacità di lavoro, per essere necessaria la prova del se e in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sui suoi redditi (<<quando sia certo che la vittima di lesioni personali, causate da un sinistro stradale, abbia perduto capacità guadagno>>, v. Cass., 15 maggio
2012, n. 7531; <<in tema di danno patrimoniale da incapacità lavorativa, la relativa liquidazione non può essere fatta in modo automatico base ai criteri dettati dall'art. 4 l. 26 febbraio 1977 n. 39>>, v., Cass. 14 novembre 2011, n. 23761). Una volta che sia stata offerta tale prova si potrà procedere alla determinazione della perdita di guadagno sulla base delle dichiarazioni dei redditi.”.
Orbene, nel caso di specie, tanto premesso e premesso, altresì, che la malattia, secondo la valutazione del CTU non contestata dalla stessa attrice, ha avuto una durata di 6 e non di 13 mesi e che la stessa è stata, documentatamente, valutata idonea alla mansione dal Medico
Competente ASL di Piacenza il 28/5/21, deve rilevarsi come la danneggiata – lavoratrice dipendente - si sia limitata ad allegare di avere subito un danno alla persona e a produrre i cedolini/buste paga di cui al doc. 27, ciò che non è sufficiente per il riconoscimento di tale posta di danno: infatti, la sola produzione dei cedolini non permette di procedere alla liquidazione del danno in via automatica sulla base della mera proiezione della determinazione, da parte del
CTU, della durata dell'inabilità temporanea (assoluta e parziale) ai fini del computo del danno pag. 10 di 13 biologico temporaneo, giacché la danneggiata avrebbe, a monte, dovuto assolvere l'onere di provare la concreta ricaduta delle lesioni subite sul piano della sua capacità di guadagno, ciò che tuttavia non ha fatto.
Parimenti, dev'essere respinta la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante per mancato incentivo nel periodo di malattia, quantificato in €. 1.000,00, avendo, infatti, l'attrice omesso di allegare in modo specifico di quale incentivo si tratti e, comunque, di provare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tale incentivo e, in ogni caso, la sua misura.
Non appare, inoltre, fondata la domanda di risarcimento del danno da cenestesi lavorativa quantificato dall'attrice in €. 3.500,00: non solo, infatti, la danneggiata non ha assolto l'onere di provare l'esistenza e l'entità di tale danno, ma questo è espressamente stato escluso dal CTU, secondo la cui valutazione i postumi permanenti residuati non impediranno, in futuro, all'attrice di svolgere la propria attività lavorativa in tutto o in parte, né gli stessi configurano una maggiore usura lavorativa.
Quanto alla domanda di rimborso delle spese mediche, il CTU, in assenza di contestazioni delle parti e, in ogni caso, con valutazione condivisibile, ha determinato in €. 2.414,00 l'importo di quelle congrue e giustificabili, per cui non può farsi luogo al rimborso di ulteriori spese a tale titolo.
Non provata appare la domanda attorea di rimborso delle spese per taxi, giacché, nonostante i due testi escussi abbiano riferito che, nel periodo della malattia, l'attrice, per i propri spostamenti, si sia avvalsa dei mezzi pubblici, i documenti prodotti come doc. 28 non contengono alcun dato che consenta di ritenere che si tratti di quietanze di pagamento, né che si riguardino trasporti eseguiti a favore dell'attrice, alla quale i documenti non sono intestati, né, infine, che l'attrice abbia pagato le somme indicate in tali documenti.
Quanto alla domanda di rimborso delle spese stragiudiziali, giova premettere che, in materia di circolazione stradale, con riguardo alle liquidazione delle spese legali stragiudiziali in sede giudiziale, la Corte di Cassazione, con la sentenza resa a Sezioni Unite n. 26973 del 24/06/2008, ha statuito che “Anche le spese per l'assistenza tecnica nella fase stragiudiziale nella gestione del sinistro costituiscono danno patrimoniale consequenziale dell'illecito secondo il principio della regolarità causale”, con la precisazione che, se esse riguardano un'attività ritenuta utile o indispensabile (come lo sono quelle per la negoziazione assistita o per la mediazione obbligatoria), devono essere liquidate sotto la voce danno emergente, a favore della parte che risulta vittoriosa nel processo (“il costo sopportato dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da un legale diretta sia a prevenire il processo sia ad assicurare un esito
pag. 11 di 13 favorevole ancorché detta attività posso essere svolta personalmente, si deve considerare un danno emergente che se allegato e provato, deve essere risarcito ai sensi dell'articolo 1223 cc.”, cfr. Cass. civ. sez. III 07/09/2022, n. 26368; conformi Cass. n. 24481/2020, Cass. n.
997/2010, Cass. n. 6422/2017; per la giurisprudenza di merito, si veda la sentenza 11/03/2021 con cui il Tribunale di Trieste ha statuito che il costo della mediazione – cui è equiparabile il costo della negoziazione assistita - va liquidato, all'esito del successivo giudizio di merito, secondo le regole stabilite dagli artt. 91 e ss. cpc).
Nel presente caso, l'attrice, pur avendo assolto l'onere di allegazione, non ha tuttavia assolto l'onere di provare di avere effettivamente pagato i compensi del legale per l'attività stragiudiziale e per la redazione dell'invito alla negoziazione assistita attraverso la produzione delle due parcelle di cui ai docc. 25 e 26, giacché le due parcelle non risultano quietanzate a saldo né sono accompagnate da documenti (a mero titolo esemplificativo, distinte di bonifico) attestanti il saldo stesso, di talché manca la prova della sussistenza della voce di danno emergente de qua, con la conseguenza che la relativa domanda di rimborso dev'essere respinta.
Complessivamente, all'attrice, per i danni subiti a causa del sinistro causato per fatto e colpa esclusivi della conducente dell'autoveicolo della convenuta contumace Controparte_2 assicurato da devono essere risarciti nella somma complessiva di €. 39.386,00, dalla CP_1 quale dev'essere scomputata la somma di €. 35.310,00 già incontestatamente versata in acconto, così residuando la somma di €. 4.076,00.
Restano da regolare le spese del presente giudizio, che, in considerazione della reciproca soccombenza, devono essere compensate ex art. 92 co. II cpc.
La reciproca soccombenza preclude la pronuncia sulla richiesta di condanna della parte convenuta ex art. 96 cpc formulata da parte attrice.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto del 04/03/25 e poste provvisoriamente a carico della parte attrice, vengono definitivamente poste a carico delle parti in misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
il Tribunale di Piacenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti attrice e convenuta e Parte_1 Controparte_1 nella contumacia della convenuta , disattesa e respinta ogni diversa o contraria Controparte_2 istanza, eccezione e difesa, così dispone:
- dichiara la contumacia della convenuta;
Controparte_2
pag. 12 di 13 - accerta e dichiara che il sinistro occorso alle ore 18.20 circa del 14/12/2020, in Via Diete di
Roncaglia in prossimità di Via della Finarda a Piacenza tra l'autoveicolo Toyota GO tg.
FB368SZ condotto dall'attrice proprietaria del mezzo, e l'autoveicolo Parte_1
Lancia LO tg. DX361CB di proprietà di e condotto da , Controparte_2 Controparte_3 assicurato per la RCA da , è avvenuto per fatto e colpa Controparte_1 esclusiva di e, per l'effetto, dichiara tenute e condanna le convenute Controparte_3 [...]
e in persona del suo legale rappresentante pro CP_2 Controparte_1 tempore a risarcire all'attrice i danni tutti subiti col pagamento della somma Parte_1 complessiva di €. 39.386,00 (di cui €. 36.972,00 a risarcimento del danno biologico ed €.
2.414,00 a risarcimento del danno emergente per anticipazione di spese mediche) da cui va dedotta la somma già versata in acconto di €. 35.310,00, e così della residua somma di €.
4.076,00, oltre interessi dalla data del sinistro a quella del saldo;
- visto l'art. 92 co. II cpc, compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna.
Così deciso in Piacenza in data 16 dicembre 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Federica Ceresini
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