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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/06/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 443/2024
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 443/2024
Oggi 26 giugno 2025, alle ore 11.14, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per l'avv. ITALO BASSO oggi sostituito dall'avv. ORAZIO Parte_1
SCALORINO.
- per , e l'avv. Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
MARIA DOLORES CARUSO.
Si dà atto della presenza, ai fini della pratica forense, della dott.ssa . Persona_1
Le parti danno atto che la parte attrice aveva già rinunciato alla domanda nei confronti dei convenuti non costituiti, ragion per cui, pur a fronte del mancato perfezionamento della notifica dei confronti dei predetti, non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario, non è stata richiesta la rinnovazione della predetta notificazione. Ciò posto, si riportano integralmente al contenuto del verbale del 16.06.2025.
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 9 N. R.G. 443/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 443/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Italo Basso, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ) e (C.F. ), C.F._3 Parte_2 C.F._4 con il patrocinio dell'Avv. Maria Dolores Caruso, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
(C.F. ), Parte_3 C.F._5 Parte_4
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._6 Parte_5
), e (C.F. ); C.F._7 Parte_6 C.F._8
CONVENUTI
Pag. 2 di 9 CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 26.06.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è la domanda proposta da tesa alla condanna, pro Parte_1 quota, dei convenuti, al pagamento, in proprio favore, della complessiva somma di €
20.460,00, di cui € 17.960,00 per rimborso spese relative alla coltivazione dell'agrumeto ed € 2.500,00 corrisposti alla badante oltre interessi. Persona_2
1.1. - A supporto della domanda, l'attore ha dedotto di essere nipote di Per_3
deceduto in data 26.12.2020, il quale, nel 2016, non potendo curare
[...]
l'agrumeto di cui era proprietario, proponeva all'attore, imprenditore agricolo, di occuparsene, provvedendo a tutte le opere necessarie quali la estirpazione delle erbacce, delle piante secche, l'impianto di nuovi alberi, la rinnovazione dell'impianto idrico per l'irrigazione e la concimazione periodica. Quale corrispettivo, lo zio avrebbe rimborsato all'attore le spese sostenute sia per riportare l'agrumeto a nuova vita e sia per la successiva manutenzione, continuando, però, a fruire dell'eventuale reddito del fondo, promettendogli, altresì, che gli avrebbe attribuito detto fondo a titolo di legato. Da allora, l'attore si è preso cura del fondo, sostenendone tutte le relative spese, senza che lo zio provvedesse al rimborso delle stesse. Peraltro, nel 2020, l'attore ha dovuto corrispondere ad una delle badanti, la somma di € 2.500,00 a saldo del Persona_2
TFR dovutogli per la sua mansione;
somme che non gli sono mai state rimborsate.
2. - Si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 [...]
eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto preteso dall'attore e chiedendo Pt_2
il rigetto della domanda, poiché infondata in fatto e in diritto.
3. - Esperito negativamente il procedimento di negoziazione assistita, invitate le parti, ex art. 101 c.p.c., a interloquire sulla questione di potenziale nullità dell'accordo intervenuto tra l'attore e lo zio per violazione del divieto dei patti Persona_3 successori di cui all'art. 458 c.c. e omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 26.06.2025, sulle conclusioni precisate a verbale dai procuratori delle parti costituite, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 3 di 9 4. - Va, preliminarmente, dato atto che l'attore ha rinunciato alla domanda nei confronti dei convenuti , e . Tenuto conto di Parte_3 Parte_4 Pt_5 Parte_6
tale rinuncia e della mancata costituzione in giudizio dei convenuti suddetti (i quali, va evidenziato, non rivestono la qualità di litisconsorti necessari), il giudizio va dichiarato in parte qua estinto ex art. 306 c.p.c., al di là dei vizi che affliggono la notificazione dell'atto introduttivo nei confronti dei convenuti medesimi.
5. - Nel merito, la domanda va rigettata per le assorbenti ragioni di seguito indicate.
5.1. - Al riguardo, va premesso che, ai sensi dell'art. 458 c.c., è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È, del pari, nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta,
o rinunzia ai medesimi.
La norma sancisce la nullità dei patti successori e, quindi, vieta che si possa disporre di un'eredità propria o altrui per convenzione.
In particolare, il patto istitutivo è il contratto successorio a titolo gratuito od oneroso, avente natura di negozio mortis causa, con cui taluno dispone della propria successione.
Ricorre, invero, un patto successorio istitutivo, nullo ai sensi dell'art. 458 c.c., nella convenzione avente ad oggetto la disposizione di beni afferenti ad una successione non ancora aperta che costituisca l'attuazione dell'intento delle parti, rispettivamente, di provvedere in tutto o in parte alla propria successione e di acquistare un diritto sui beni della futura proprietà a titolo di erede o legatario. Tale accordo deve essere inteso a far sorgere un vero e proprio vinculum iuris di cui la successiva disposizione testamentaria costituisce l'adempimento (cfr. Cass. n. 5870/2000).
La nullità dei patti successori istitutivi trova fondamento nell'inammissibilità di una fonte pattizia della delazione. Ai sensi dell'art. 457 c.c., infatti, l'eredità si devolve esclusivamente per legge o per testamento, con ciò escludendosi la possibilità di una delazione pattizia che, in quanto tale, per la sua natura bilaterale, impedirebbe ogni potere di revoca in capo al futuro dante causa, tutelandosi, così, primariamente il principio di libertà testamentaria.
Pag. 4 di 9 5.2. - Con riguardo al caso in esame, l'attore sostiene di essersi occupato, sin dal 2016, della manutenzione e coltivazione dell'agrumeto di proprietà del de cuius Per_3
in cambio del rimborso, da parte di quest'ultimo, delle spese sostenute per
[...] dette attività, nonché dell'attribuzione mortis causa del fondo predetto a titolo di legato.
Tuttavia, l'attore non ha dimostrato, nel corso del giudizio, l'esistenza del suddetto accordo, né l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione del detto fondo, né, tantomeno, le relative spese sostenute, tenuto conto, altresì, che le prove orali dallo stesso richiesto risultano inidonee a soddisfare l'onere probatorio in capo all'attore, in quanto generiche ed inconducenti.
5.3. - In ogni caso, anche laddove si ritenesse provata la sussistenza dell'accordo intervenuto tra l'attore e il de cuius questo integrerebbe, di certo, un Persona_3
patto successorio e, come tale, sarebbe nullo ai sensi degli artt. 458 e 1418, co. 3, c.c.
Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, per la configurabilità di un patto successorio istitutivo è sufficiente una convenzione con la quale, alternativamente, si istituisce un erede o si dispone un legato o ci si impegna a farlo in un successivo testamento (cfr. Cass. n. 5119/2009).
5.3.1. - Nel caso in esame, l'attore ha affermato che “quale corrispettivo, il Per_3 avrebbe rimborsato all'attore le spese sostenute sia per riportare l'agrumeto a nuova vita e sia per la successiva manutenzione. Inoltre, poiché il non aveva figli, gli Per_3 aveva promesso che gli avrebbe attribuito detto fondo a titolo di legato” (cfr. pag. 3, atto di citazione).
Sulla base delle stesse prospettazioni attoree, emerge con chiarezza che il preteso corrispettivo per le attività svolte dall'attore nell'agrumeto sarebbe stato composto da due elementi necessariamente coesistenti: da un lato, il rimborso delle spese sostenute per la coltivazione del fondo;
dall'altro, la promessa, da parte del de cuius, di attribuirgli lo stesso fondo a titolo di legato.
Nella memoria depositata in data 08.01.2025, l'attore ha sostenuto che vi sarebbero due distinti momenti negoziali: il primo, costituito da un contratto con efficacia obbligatoria fondato sull'impegno del ad occuparsi del fondo e sull'impegno, da parte del Parte_1
Pag. 5 di 9 de cuius, a rimborsarne le spese;
il secondo, successivo e distinto, rappresentato da una mera promessa unilaterale di attribuzione mortis causa del fondo, che lo stesso attore reputa nulla “perché al di fuori dei casi di validità di cui agli artt. 1322 e 2821 cc.”.
Una tale ricostruzione, tuttavia, non è giuridicamente sostenibile. Non è infatti plausibile né logicamente coerente ipotizzare un accordo, definito “contrattuale”, in cui un soggetto si obbliga a svolgere per anni attività gravose e continuative di coltivazione e manutenzione su un fondo altrui, senza percepirne alcun frutto, e ottenendo, in contropartita, il solo rimborso delle spese vive. Un simile accordo, ove anche esistente, risulterebbe del tutto privo di causa concreta, traducendosi in una prestazione sostanzialmente gratuita ma mascherata da contratto sinallagmatico.
Appare piuttosto evidente come la reale funzione dell'accordo eventualmente raggiunto dalle parti - secondo quanto affermato dallo stesso attore - fosse quella di ottenere, quale vera utilità patrimoniale, l'attribuzione del fondo mortis causa. Il legato promesso non rappresentava un atto successivo, esterno o autonomo rispetto all'accordo, bensì ne costituiva la componente essenziale e giustificativa: la contropartita effettiva che dava senso all'intera operazione economica. Di conseguenza, la tesi attorea volta a scindere la promessa di legato dal contratto obbligatorio iniziale si rivela artificiosa e strumentale, volta ad eludere il divieto dei patti successori sancito dall'art. 458 c.c.
È evidente, pertanto, la configurabilità di un patto successorio in violazione dell'art. 458
c.c.
6. - Va parimenti rigettata la domanda attorea relativa al presunto pagamento della somma di € 2.500,00 a favore di tale a titolo di trattamento di fine Persona_2 rapporto per le prestazioni rese, secondo l'attore, in qualità di badante del de cuius.
6.1. - Nessun elemento istruttorio è stato dedotto o articolato in giudizio a fondamento di tale pretesa. In particolare, non è stata indicata tra i testi da escutere, Persona_2 né è stata richiesta l'ammissione di eventuali capitoli di prova a supporto degli assunti attorei, con la conseguenza che ogni riferimento alla sua persona è rimasto del tutto privo di riscontro processuale.
Pag. 6 di 9 6.2. - La dichiarazione scritta, versata in atti dall'attore, si risolve in un atto unilaterale di contenuto favorevole alla parte proponente, proveniente da soggetto terzo estraneo al giudizio e non sottoposto a contraddittorio, né identificato con certezza. Tale documento non può in alcun modo assumere valore probatorio, né quale quietanza, né quale prova atipica, non essendo stato oggetto di alcuna verifica in sede processuale.
6.3. - Del pari irrilevante è l'assegno allegato in atti, intestato a tale la Persona_4
cui riferibilità al preteso rapporto di assistenza è priva di qualunque allegazione o riscontro documentale.
6.4. - In definitiva, la domanda non può essere accolta, in quanto priva di supporto istruttorio e fondata esclusivamente su atti unilaterali privi di qualsiasi valore dimostrativo.
7. - Non può trovare accoglimento neppure la domanda proposta in via subordinata dall'attore ai sensi dell'art. 2041 c.c., volta al riconoscimento di un indennizzo per asserito arricchimento senza causa in favore degli attuali proprietari del fondo.
7.1. - Detta domanda risulta formulata solo genericamente nella prima memoria integrativa depositata in data 05.07.2024, senza alcuna indicazione puntuale degli elementi costitutivi dell'azione, e si fonda su mere asserzioni circa i presunti benefici apportati al fondo coltivato dall'attore.
7.2. - Al riguardo, si rammenta che l'azione di arricchimento senza causa presuppone, ai fini della sua ammissibilità e fondatezza, l'allegazione e la prova: a) dell'arricchimento conseguito da una parte;
b) del correlativo depauperamento della controparte;
c) del nesso causale tra i due;
d) della mancanza di una giusta causa giustificativa dello spostamento patrimoniale;
e) del carattere sussidiario della pretesa, in difetto di altra azione fondata su titolo contrattuale.
In particolare, l'azione di ingiustificato arricchimento è un rimedio restitutorio che mira a neutralizzare lo squilibrio determinatosi, in conseguenza di diversi atti o fatti giuridici, tra le sfere patrimoniali di due soggetti, nei limiti - per l'appunto - dell'arricchimento che non sia sorretto da una “giusta causa” (cfr. Sez. Un., n. 33954/2023). In ordine alla quantificazione dell'indennizzo dovuto, l'azione di arricchimento è ammissibile
Pag. 7 di 9 limitatamente a quanto un soggetto abbia fatto proprio, apportando contemporaneamente una diminuzione patrimoniale all'altro soggetto (cfr. Cass. n.
18785/2005), nella minor somma tra arricchimento e impoverimento.
Essa costituisce un'azione autonoma, per diversità della causa petendi, rispetto alle azioni fondate sul titolo negoziale e ha natura sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale possa essere fondato un diritto di credito. Ai sensi dell'art. 2042 c.c., infatti, l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare dal pregiudizio subito.
7.3. - Nel caso di specie, parte attrice non ha allegato in modo specifico né, tantomeno, ha provato l'entità dell'incremento patrimoniale asseritamente conseguito dai convenuti
(ossia il valore del vantaggio economico arrecato), né la misura del proprio impoverimento effettivo e diretto, né ha articolato mezzi istruttori specifici volti a dimostrare tali elementi.
7.4. - Né è consentito colmare tali lacune mediante l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio, la quale - come noto - non può supplire a deficienze allegative e/o probatorie delle parti (cfr. Cass. n. 7635/2003).
7.5. - In difetto dei presupposti minimi di fondatezza della domanda, la stessa deve essere integralmente rigettata, assorbita ogni ulteriore valutazione sulla sua eventuale inammissibilità per difetto di residualità ex art. 2042 c.c.
8. - Ad abundantiam ed infine, giova osservare come, all'odierna udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale, il procuratore di parte attrice non abbia insistito, tantomeno specificamente, nell'ammissione delle richieste istruttorie disattese dal Tribunale con ordinanza del 17.02.2025, cosicché le stesse debbono reputarsi abbandonate e non potranno essere riproposte nell'eventuale sede di impugnazione (cfr. Cass. n. 10767/2022; Cass. n. 15029/2019; Cass. 5741/2019; Cass.
n. 19352/2017; Cass. n. 16886/2016; C. App. Catania, Sez. II, n. 13/2022; C. App.
Catania, Sez. II, n. 499/2023).
9. - Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014 e s.m.i., secondo il valore della causa dichiarato in domanda (scaglione sino a €
Pag. 8 di 9 26.000,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'attore ed in favore dei convenuti, per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria ai valori medi, e per la fase decisionale ai valori minimi, attesa la ripetitività delle questioni trattate dai procuratori delle parti all'odierna udienza di discussione orale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 443/2024 r.g., così dispone:
1) Visto l'art. 306 c.p.c., dichiara estinto il processo nei rapporti tra l'attore e i convenuti , Parte_1 Parte_3 Parte_4
e . Parte_5 Parte_6
2) Rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
e
[...] Controparte_2 Parte_2
3) Condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
e delle spese di lite che si liquidano in Controparte_2 Parte_2 complessivi € 4.227,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%,
CPA al 4% e IVA al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 26 giugno 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 9 di 9
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 443/2024
Oggi 26 giugno 2025, alle ore 11.14, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per l'avv. ITALO BASSO oggi sostituito dall'avv. ORAZIO Parte_1
SCALORINO.
- per , e l'avv. Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
MARIA DOLORES CARUSO.
Si dà atto della presenza, ai fini della pratica forense, della dott.ssa . Persona_1
Le parti danno atto che la parte attrice aveva già rinunciato alla domanda nei confronti dei convenuti non costituiti, ragion per cui, pur a fronte del mancato perfezionamento della notifica dei confronti dei predetti, non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario, non è stata richiesta la rinnovazione della predetta notificazione. Ciò posto, si riportano integralmente al contenuto del verbale del 16.06.2025.
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 9 N. R.G. 443/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 443/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Italo Basso, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ) e (C.F. ), C.F._3 Parte_2 C.F._4 con il patrocinio dell'Avv. Maria Dolores Caruso, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
(C.F. ), Parte_3 C.F._5 Parte_4
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._6 Parte_5
), e (C.F. ); C.F._7 Parte_6 C.F._8
CONVENUTI
Pag. 2 di 9 CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 26.06.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è la domanda proposta da tesa alla condanna, pro Parte_1 quota, dei convenuti, al pagamento, in proprio favore, della complessiva somma di €
20.460,00, di cui € 17.960,00 per rimborso spese relative alla coltivazione dell'agrumeto ed € 2.500,00 corrisposti alla badante oltre interessi. Persona_2
1.1. - A supporto della domanda, l'attore ha dedotto di essere nipote di Per_3
deceduto in data 26.12.2020, il quale, nel 2016, non potendo curare
[...]
l'agrumeto di cui era proprietario, proponeva all'attore, imprenditore agricolo, di occuparsene, provvedendo a tutte le opere necessarie quali la estirpazione delle erbacce, delle piante secche, l'impianto di nuovi alberi, la rinnovazione dell'impianto idrico per l'irrigazione e la concimazione periodica. Quale corrispettivo, lo zio avrebbe rimborsato all'attore le spese sostenute sia per riportare l'agrumeto a nuova vita e sia per la successiva manutenzione, continuando, però, a fruire dell'eventuale reddito del fondo, promettendogli, altresì, che gli avrebbe attribuito detto fondo a titolo di legato. Da allora, l'attore si è preso cura del fondo, sostenendone tutte le relative spese, senza che lo zio provvedesse al rimborso delle stesse. Peraltro, nel 2020, l'attore ha dovuto corrispondere ad una delle badanti, la somma di € 2.500,00 a saldo del Persona_2
TFR dovutogli per la sua mansione;
somme che non gli sono mai state rimborsate.
2. - Si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 [...]
eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto preteso dall'attore e chiedendo Pt_2
il rigetto della domanda, poiché infondata in fatto e in diritto.
3. - Esperito negativamente il procedimento di negoziazione assistita, invitate le parti, ex art. 101 c.p.c., a interloquire sulla questione di potenziale nullità dell'accordo intervenuto tra l'attore e lo zio per violazione del divieto dei patti Persona_3 successori di cui all'art. 458 c.c. e omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 26.06.2025, sulle conclusioni precisate a verbale dai procuratori delle parti costituite, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 3 di 9 4. - Va, preliminarmente, dato atto che l'attore ha rinunciato alla domanda nei confronti dei convenuti , e . Tenuto conto di Parte_3 Parte_4 Pt_5 Parte_6
tale rinuncia e della mancata costituzione in giudizio dei convenuti suddetti (i quali, va evidenziato, non rivestono la qualità di litisconsorti necessari), il giudizio va dichiarato in parte qua estinto ex art. 306 c.p.c., al di là dei vizi che affliggono la notificazione dell'atto introduttivo nei confronti dei convenuti medesimi.
5. - Nel merito, la domanda va rigettata per le assorbenti ragioni di seguito indicate.
5.1. - Al riguardo, va premesso che, ai sensi dell'art. 458 c.c., è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È, del pari, nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta,
o rinunzia ai medesimi.
La norma sancisce la nullità dei patti successori e, quindi, vieta che si possa disporre di un'eredità propria o altrui per convenzione.
In particolare, il patto istitutivo è il contratto successorio a titolo gratuito od oneroso, avente natura di negozio mortis causa, con cui taluno dispone della propria successione.
Ricorre, invero, un patto successorio istitutivo, nullo ai sensi dell'art. 458 c.c., nella convenzione avente ad oggetto la disposizione di beni afferenti ad una successione non ancora aperta che costituisca l'attuazione dell'intento delle parti, rispettivamente, di provvedere in tutto o in parte alla propria successione e di acquistare un diritto sui beni della futura proprietà a titolo di erede o legatario. Tale accordo deve essere inteso a far sorgere un vero e proprio vinculum iuris di cui la successiva disposizione testamentaria costituisce l'adempimento (cfr. Cass. n. 5870/2000).
La nullità dei patti successori istitutivi trova fondamento nell'inammissibilità di una fonte pattizia della delazione. Ai sensi dell'art. 457 c.c., infatti, l'eredità si devolve esclusivamente per legge o per testamento, con ciò escludendosi la possibilità di una delazione pattizia che, in quanto tale, per la sua natura bilaterale, impedirebbe ogni potere di revoca in capo al futuro dante causa, tutelandosi, così, primariamente il principio di libertà testamentaria.
Pag. 4 di 9 5.2. - Con riguardo al caso in esame, l'attore sostiene di essersi occupato, sin dal 2016, della manutenzione e coltivazione dell'agrumeto di proprietà del de cuius Per_3
in cambio del rimborso, da parte di quest'ultimo, delle spese sostenute per
[...] dette attività, nonché dell'attribuzione mortis causa del fondo predetto a titolo di legato.
Tuttavia, l'attore non ha dimostrato, nel corso del giudizio, l'esistenza del suddetto accordo, né l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione del detto fondo, né, tantomeno, le relative spese sostenute, tenuto conto, altresì, che le prove orali dallo stesso richiesto risultano inidonee a soddisfare l'onere probatorio in capo all'attore, in quanto generiche ed inconducenti.
5.3. - In ogni caso, anche laddove si ritenesse provata la sussistenza dell'accordo intervenuto tra l'attore e il de cuius questo integrerebbe, di certo, un Persona_3
patto successorio e, come tale, sarebbe nullo ai sensi degli artt. 458 e 1418, co. 3, c.c.
Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, per la configurabilità di un patto successorio istitutivo è sufficiente una convenzione con la quale, alternativamente, si istituisce un erede o si dispone un legato o ci si impegna a farlo in un successivo testamento (cfr. Cass. n. 5119/2009).
5.3.1. - Nel caso in esame, l'attore ha affermato che “quale corrispettivo, il Per_3 avrebbe rimborsato all'attore le spese sostenute sia per riportare l'agrumeto a nuova vita e sia per la successiva manutenzione. Inoltre, poiché il non aveva figli, gli Per_3 aveva promesso che gli avrebbe attribuito detto fondo a titolo di legato” (cfr. pag. 3, atto di citazione).
Sulla base delle stesse prospettazioni attoree, emerge con chiarezza che il preteso corrispettivo per le attività svolte dall'attore nell'agrumeto sarebbe stato composto da due elementi necessariamente coesistenti: da un lato, il rimborso delle spese sostenute per la coltivazione del fondo;
dall'altro, la promessa, da parte del de cuius, di attribuirgli lo stesso fondo a titolo di legato.
Nella memoria depositata in data 08.01.2025, l'attore ha sostenuto che vi sarebbero due distinti momenti negoziali: il primo, costituito da un contratto con efficacia obbligatoria fondato sull'impegno del ad occuparsi del fondo e sull'impegno, da parte del Parte_1
Pag. 5 di 9 de cuius, a rimborsarne le spese;
il secondo, successivo e distinto, rappresentato da una mera promessa unilaterale di attribuzione mortis causa del fondo, che lo stesso attore reputa nulla “perché al di fuori dei casi di validità di cui agli artt. 1322 e 2821 cc.”.
Una tale ricostruzione, tuttavia, non è giuridicamente sostenibile. Non è infatti plausibile né logicamente coerente ipotizzare un accordo, definito “contrattuale”, in cui un soggetto si obbliga a svolgere per anni attività gravose e continuative di coltivazione e manutenzione su un fondo altrui, senza percepirne alcun frutto, e ottenendo, in contropartita, il solo rimborso delle spese vive. Un simile accordo, ove anche esistente, risulterebbe del tutto privo di causa concreta, traducendosi in una prestazione sostanzialmente gratuita ma mascherata da contratto sinallagmatico.
Appare piuttosto evidente come la reale funzione dell'accordo eventualmente raggiunto dalle parti - secondo quanto affermato dallo stesso attore - fosse quella di ottenere, quale vera utilità patrimoniale, l'attribuzione del fondo mortis causa. Il legato promesso non rappresentava un atto successivo, esterno o autonomo rispetto all'accordo, bensì ne costituiva la componente essenziale e giustificativa: la contropartita effettiva che dava senso all'intera operazione economica. Di conseguenza, la tesi attorea volta a scindere la promessa di legato dal contratto obbligatorio iniziale si rivela artificiosa e strumentale, volta ad eludere il divieto dei patti successori sancito dall'art. 458 c.c.
È evidente, pertanto, la configurabilità di un patto successorio in violazione dell'art. 458
c.c.
6. - Va parimenti rigettata la domanda attorea relativa al presunto pagamento della somma di € 2.500,00 a favore di tale a titolo di trattamento di fine Persona_2 rapporto per le prestazioni rese, secondo l'attore, in qualità di badante del de cuius.
6.1. - Nessun elemento istruttorio è stato dedotto o articolato in giudizio a fondamento di tale pretesa. In particolare, non è stata indicata tra i testi da escutere, Persona_2 né è stata richiesta l'ammissione di eventuali capitoli di prova a supporto degli assunti attorei, con la conseguenza che ogni riferimento alla sua persona è rimasto del tutto privo di riscontro processuale.
Pag. 6 di 9 6.2. - La dichiarazione scritta, versata in atti dall'attore, si risolve in un atto unilaterale di contenuto favorevole alla parte proponente, proveniente da soggetto terzo estraneo al giudizio e non sottoposto a contraddittorio, né identificato con certezza. Tale documento non può in alcun modo assumere valore probatorio, né quale quietanza, né quale prova atipica, non essendo stato oggetto di alcuna verifica in sede processuale.
6.3. - Del pari irrilevante è l'assegno allegato in atti, intestato a tale la Persona_4
cui riferibilità al preteso rapporto di assistenza è priva di qualunque allegazione o riscontro documentale.
6.4. - In definitiva, la domanda non può essere accolta, in quanto priva di supporto istruttorio e fondata esclusivamente su atti unilaterali privi di qualsiasi valore dimostrativo.
7. - Non può trovare accoglimento neppure la domanda proposta in via subordinata dall'attore ai sensi dell'art. 2041 c.c., volta al riconoscimento di un indennizzo per asserito arricchimento senza causa in favore degli attuali proprietari del fondo.
7.1. - Detta domanda risulta formulata solo genericamente nella prima memoria integrativa depositata in data 05.07.2024, senza alcuna indicazione puntuale degli elementi costitutivi dell'azione, e si fonda su mere asserzioni circa i presunti benefici apportati al fondo coltivato dall'attore.
7.2. - Al riguardo, si rammenta che l'azione di arricchimento senza causa presuppone, ai fini della sua ammissibilità e fondatezza, l'allegazione e la prova: a) dell'arricchimento conseguito da una parte;
b) del correlativo depauperamento della controparte;
c) del nesso causale tra i due;
d) della mancanza di una giusta causa giustificativa dello spostamento patrimoniale;
e) del carattere sussidiario della pretesa, in difetto di altra azione fondata su titolo contrattuale.
In particolare, l'azione di ingiustificato arricchimento è un rimedio restitutorio che mira a neutralizzare lo squilibrio determinatosi, in conseguenza di diversi atti o fatti giuridici, tra le sfere patrimoniali di due soggetti, nei limiti - per l'appunto - dell'arricchimento che non sia sorretto da una “giusta causa” (cfr. Sez. Un., n. 33954/2023). In ordine alla quantificazione dell'indennizzo dovuto, l'azione di arricchimento è ammissibile
Pag. 7 di 9 limitatamente a quanto un soggetto abbia fatto proprio, apportando contemporaneamente una diminuzione patrimoniale all'altro soggetto (cfr. Cass. n.
18785/2005), nella minor somma tra arricchimento e impoverimento.
Essa costituisce un'azione autonoma, per diversità della causa petendi, rispetto alle azioni fondate sul titolo negoziale e ha natura sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale possa essere fondato un diritto di credito. Ai sensi dell'art. 2042 c.c., infatti, l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare dal pregiudizio subito.
7.3. - Nel caso di specie, parte attrice non ha allegato in modo specifico né, tantomeno, ha provato l'entità dell'incremento patrimoniale asseritamente conseguito dai convenuti
(ossia il valore del vantaggio economico arrecato), né la misura del proprio impoverimento effettivo e diretto, né ha articolato mezzi istruttori specifici volti a dimostrare tali elementi.
7.4. - Né è consentito colmare tali lacune mediante l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio, la quale - come noto - non può supplire a deficienze allegative e/o probatorie delle parti (cfr. Cass. n. 7635/2003).
7.5. - In difetto dei presupposti minimi di fondatezza della domanda, la stessa deve essere integralmente rigettata, assorbita ogni ulteriore valutazione sulla sua eventuale inammissibilità per difetto di residualità ex art. 2042 c.c.
8. - Ad abundantiam ed infine, giova osservare come, all'odierna udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale, il procuratore di parte attrice non abbia insistito, tantomeno specificamente, nell'ammissione delle richieste istruttorie disattese dal Tribunale con ordinanza del 17.02.2025, cosicché le stesse debbono reputarsi abbandonate e non potranno essere riproposte nell'eventuale sede di impugnazione (cfr. Cass. n. 10767/2022; Cass. n. 15029/2019; Cass. 5741/2019; Cass.
n. 19352/2017; Cass. n. 16886/2016; C. App. Catania, Sez. II, n. 13/2022; C. App.
Catania, Sez. II, n. 499/2023).
9. - Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014 e s.m.i., secondo il valore della causa dichiarato in domanda (scaglione sino a €
Pag. 8 di 9 26.000,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'attore ed in favore dei convenuti, per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria ai valori medi, e per la fase decisionale ai valori minimi, attesa la ripetitività delle questioni trattate dai procuratori delle parti all'odierna udienza di discussione orale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 443/2024 r.g., così dispone:
1) Visto l'art. 306 c.p.c., dichiara estinto il processo nei rapporti tra l'attore e i convenuti , Parte_1 Parte_3 Parte_4
e . Parte_5 Parte_6
2) Rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
e
[...] Controparte_2 Parte_2
3) Condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
e delle spese di lite che si liquidano in Controparte_2 Parte_2 complessivi € 4.227,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%,
CPA al 4% e IVA al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 26 giugno 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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