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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/02/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Rg.n. 5674/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5674/2021 RG
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. Elvira Esposito, giusta procura in calce all'atto di Parte_1
citazione ed elett.te dom.ta presso lo studio del suo difensore in Torre Annunziata al Corso Umberto I n. 39
ATTRICE
E
1
rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Carlo Gagliardi, giusta procura generale alle liti per Notaio
di Milano del 11.11.2020, rep. n. 24877, prodotta in atti, ed elett.te dom.ta unitamente al suo Persona_1
difensore presso lo studio dell'avv. Elisabetta Avallone in Cava de' Tirreni alla via XXV Luglio n. 44
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni a persona da circolazione di veicoli.
Conclusioni: Come da note conclusionali depositate.
FATTO E MOTIVI
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.01.2021 conveniva in Parte_1
giudizio quale impresa designata alla gestione del F.G.V.S., al fine di sentirla Controparte_1
condannare ai sensi dell'art. 283 lett. a) d.lgs. 209/2005, al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni personali subite a seguito del sinistro verificatosi in data 23.09.2019, verso le ore 09.00, in Torre del Greco
alla via Montedoro.
Premetteva, difatti, che nelle dette circostanze di tempo e di luogo, mentre percorreva alla guida della sua auto Fiat 500 tg. DX368LR la via Montedoro con direzione monte-mare, giunta nei pressi del ristorante
“Antichi Sapori”, veniva investita da un'autovettura di colore scuro, che provenendo dal senso inverso di marcia, invadeva l'opposta corsia urtando con la propria parte posteriore sinistra la parte anteriore sinistra della Fiat 500, la quale, a causa dell'impatto, finiva contro un albero posto sul margine destro della carreggiata;
esponeva che l'autovettura investitrice proseguiva la sua corsa allontanandosi repentinamente e rendendone impossibile l'identificazione; deduceva che, a seguito del sinistro, riportava ingenti danni al veicolo, rimosso a seguito di intervento della Polizia Municipale di Torre del Greco, nonché gravi lesioni personali, per le quali veniva soccorsa e condotta presso il pronto soccorso del P.O. di Boscotrecase, dove le venivano diagnosticate “lussazione anterosuperiore del femore di destra con frattura distacco del tetto
acetabolare; frattura V, VI e VII costa sinistra;
sospetta lesione di milza”, per cui veniva sottoposta ad
2 intervento chirurgico, risultando poi guarita con postumi invalidanti e con danni di natura estetica.
Esponeva, altresì, di aver chiesto il risarcimento dei danni alla , quale impresa designata Controparte_1
alla gestione del F.G.V.S., ma di non aver avuto alcun riscontro.
Ciò posto chiedeva, previa declaratoria dell'esclusiva responsabilità del Parte_1
conducente del veicolo rimasto non identificato nella causazione del sinistro, la condanna della
[...]
nella detta qualità, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite in seguito al CP_1
sinistro dedotto in lite, quantificati in € 244.899,30, oltre danno morale e interessi legali dal fatto al soddisfo, o nella misura da accertarsi in corso di causa, con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, la , quale impresa designata alla gestione del F.G.V.S., si Controparte_1
costituiva in giudizio, contestando la domanda in rito e nel merito. In particolare, eccepiva l'improponibilità
e l'improcedibilità della domanda ritenendo la richiesta di risarcimento priva di elementi previsti dagli artt.
145, 148 , 287 e ss d.lgs. n. 209/2005, l'inammissibilità della domanda in mancanza dei presupposti per poter agire nei confronti dell'impresa designata alla gestione del F.G.V.S., nonché la prescrizione del diritto azionato;
inoltre, contestava i fatti dedotti dall'attore ritenendo inverosimile la dinamica dedotta e ritenendo responsabile del sinistro la stessa attrice, nonché la compatibilità dei danni lamentati con la dinamica dell'evento e la quantificazione dei danni stessi. Chiedeva la declaratoria di improcedibilità, di improponibilità ed inammissibilità della domanda nonché l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del diritto azionato e, nel merito, il rigetto della stessa o, in via subordinata, il riconoscimento della corresponsabilità dell'attrice, con vittoria delle spese di lite.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., veniva raccolta la prova orale richiesta da parte attrice ed acquisita documentazione relativa al sinistro, ivi compreso il rapporto d'incidente redatto dalle autorità intervenute, mentre veniva disattesa la richiesta di C.T.U. medico-legale in persona dell'attrice; in seguito, con ordinanza del 13.11.2024 resa a seguito di trattazione cartolare relativa all'udienza del
12.11.2024, il Giudice, tenuto conto dell'istruttoria espletata e della documentazione in atti, assegnava la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda attorea è fondata e va accolta, nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
Va, innanzitutto, disattesa la preliminare eccezione di improponibilità della domanda sollevata dalla convenuta, essendo prodotta in atti la prova dell'intervenuto inoltro a mezzo Pec, nel rispetto del termine
3 dilatorio di legge rispetto all'avvio della lite, della relativa richiesta tendente ad ottenere il risarcimento ex artt. 145, 148 e 283 D.lgs 209/05, ricevuta dalla e dalla Consap S.p.a in data 05.03.2020. Controparte_1
Si evidenzia che la richiesta di risarcimento predetta rispetta i requisiti contenutistici previsti dalla normativa richiamata, stante l'indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età della danneggiata e della dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, nonché della documentazione medica riguardante le lesioni patite, sicché, anche sotto tale profilo, la relativa eccezione sollevata dalla convenuta compagnia assicuratrice non può trovare accoglimento. Senza trascurare la circostanza che l'art. 148, comma 5, D.Lgs.
n. 209 del 2005 prevede che, in caso di richiesta incompleta, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni;
nel caso in oggetto,
nessuna richiesta di integrazione o di invito a visita medico-legale è stata inoltrata alla danneggiata.
La domanda attorea è, inoltre, procedibile, avendo l'istante provveduto ad esperire il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12.09.2014 n. 132 convertito in l. 10.11.2014 n. 162,
inoltrando il relativo invito alla a mezzo Pec del 09.09.2020; nulla è stato eccepito o Controparte_1
rilevato entro la prima udienza in merito alla ritualità dell'invito inoltrato.
La legittimazione attiva dell'attrice e quella passiva della convenuta, per quanto prospettato in citazione,
sussistono, avendo l'attrice dedotto di aver subito lesioni personali a seguito del sinistro provocato da un veicolo rimasto non identificato ed avendo citato in giudizio il soggetto legittimato secondo l'azione proposta ai sensi dell'art. 283 d.lgs. n. 209/2005.
Si evidenzia, inoltre, che la titolarità attiva del rapporto controverso, è provata dai documenti depositati dall'attrice, ovvero dalla documentazione medica relativa alle lesioni subite.
Va poi considerato che l'azione proposta, consente al soggetto che abbia subito un danno dalla circolazione di veicoli e natanti, per i quali vi sia l'obbligo di assicurazione e che siano rimasti non identificati, di ottenere il risarcimento dall'impresa designata per conto del Fondo di Garanzia Vittime della strada. In tal caso,
pertanto, in omaggio alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., il danneggiato deve provare l'imputabilità
del sinistro in capo al conducente dell'altro veicolo, l'impossibilità di identificarlo in forza di circostanze oggettive, non dipendenti da sua negligenza, nonché il nesso eziologico tra i danni riportati e l'evento (cfr.
Cass. civ., n. 23710/2016).
4 Priva di pregio è anche l'eccezione di prescrizione proposta dalla convenuta. Infatti, il fatto per cui è causa risulta avvenuto il 23.09.2019, la prescrizione in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli di ogni specie è di due anni (art. 2947, comma 2, c.c.), ed essa è stata tempestivamente interrotta ai sensi dell'art. 2943 c.c., mediante la descritta costituzione in mora del 05.03.2020 (cfr. Cass. civ.,
3786/2005), mediante l'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita del 09.09.2020 e poi con la notifica dell'atto di citazione effettuata il 20.10.2021. Peraltro deve osservarsi che, come statuito dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 27337/2008, “Qualora l'illecito civile sia considerato
dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all'azione
risarcitoria si applica l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato (art. 2947, terzo comma, prima
parte, c.c.) perché il giudice, in sede civile, accerti 'incidenter tantum', e con gli strumenti probatori ed i
criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato
in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi. Detto termine decorre dalla data del fatto, da
intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando
l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - sufficiente conoscenza
della rapportabilità causale del danno lamentato” (cfr. anche Cass. civ., sentenza 24988/2014).
Giova, inoltre, ricordare, in punto di diritto (come prima accennato) che l'intervento del Fondo di Garanzia
per le vittime della strada impone al danneggiato dal veicolo rimasto ignoto non solo di provare le modalità
del sinistro e la possibilità di ascrivere la responsabilità per la causazione dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente responsabile, ma anche che il veicolo sia rimasto sconosciuto nonostante la condotta diligente volta all'identificazione del medesimo (cfr. Cass. civ., 10762/92; Cass. civ., 8086/95; Cass.
civ., 15367/2011).
La giurisprudenza ha in proposito chiarito che la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 283
d.lgs. 209/2005, e la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non
è che un mero indizio (Cass. civ., n. 9939/2012; conf., Cass. civ., 374/2015, 27541/2016, 10545/2018);
inoltre, l'oggetto dell'accertamento del giudice non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato
5 effettivamente provocato da un veicolo non identificato. Nell'ambito di tale indagine, il giudice potrà tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda (Cass.
civ., 23434/2014, 2726/2014).
Si deve sottolineare, inoltre, come la peculiare natura della responsabilità del Fondo di Garanzia, che deriva da una previsione legislativa ispirata a principi di carattere solidaristico, rende l'attività probatoria dell'impresa designata convenuta assai più difficoltosa rispetto all'ipotesi in cui l'obbligo assicurativo sia legato ad un rapporto contrattuale con il danneggiante, onde anche per tale ragione s'impone una valutazione particolarmente attenta ed approfondita degli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria.
Occorre, quindi, che la prova del fatto storico sia fornita in modo esaustivo e rigoroso, tenuto conto che l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di dimostrare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, soprattutto laddove manchino rapporti e rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria (cfr. Trib.
Torre Annunziata sent. nn. 2906.2022, 285.2022; Trib. Bari sent. n. 917.2008).
Venendo ad esaminare il merito della vicenda, ritiene chi scrive che dagli elementi istruttori acquisiti, può
ritenersi provato che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, rimasto sconosciuto per causa non imputabile al danneggiato.
I testi e , escussi rispettivamente all'udienza del 29.06.2023 e del Testimone_1 Testimone_2
11.04.2024, indifferenti alle parti, invero, hanno confermato di aver assistito al sinistro stradale verificatosi nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte nell'atto introduttivo, ovvero poco dopo la metà del mese di settembre del 2019, di mattina, alle ore 09.00 circa in Torre del Greco alla via Montedoro, nei pressi del locale “Antichi Sapori”, trovandosi a percorrere la detta strada a bordo della propria auto in direzione monte, seguendo a circa cinque metri di distanza l'autovettura di colore scuro, rimasta non identificata. In
merito alla dinamica del sinistro, hanno riferito che l'autovettura di colore scuro, nell'affrontare una curva invadeva l'opposta corsia di marcia per poi sterzare e rientrare nella propria corsia e, nell'eseguire tale manovra investiva l'auto Fiat 500 di colore grigio condotta dall'attrice, precisando che l'impatto, avvenuto
6 nella corsia con direzione mare, si verificava tra la parte posteriore sinistra dell'auto scura e la parte anteriore sinistra della Fiat 500; hanno dichiarato che la Fiat 500, a causa dell'impatto si girava e finiva frontalmente contro un albero che si trovava sul margine destro della sua corsia, mentre l'auto scura non si fermava, proseguendo la sua corsa. Hanno aggiunto di essersi fermati per soccorrere le persone a bordo della Fiat 500, da cui peraltro usciva del fumo, e di aver constatato che a bordo dell'auto vi era solo una donna che, aperto lo sportello e slacciatasi la cintura, usciva dall'auto e si accasciava al suolo, lamentando dolori all'addome e alle gambe, e che la Fiat 500 aveva danni alla parte anteriore ed allo sportello, lato conducente. Hanno riferito di aver contattato il marito della danneggiata con il cellulare della stessa,
rilasciandogli un recapito telefonico prima di allontanarsi.
Invero, i testi sono risultati precisi e dettagliati e hanno reso dichiarazioni concordi, avendo descritto analiticamente le circostanze di luogo e di tempo relative al sinistro, le condizioni di traffico, la dinamica del sinistro e i punti di urto tra i due veicoli, il conseguente impatto della Fiat 500 con l'albero posto al margine della carreggiata e le conseguenze dannose subite dall'attrice e dal suo veicolo, indicando i motivi per cui non fu possibile identificare l'auto pirata (cfr. dichiarazione del primo teste: “L'autovettura scura non si è
fermata. ... Non sono riuscito ad annotare il numero di targa della predetta autovettura scura. ... Ci siamo
fermati per soccorrere le persone a bordo la Fiat 500 dalla quale peraltro usciva del fumo”, cfr.
dichiarazione del secondo teste: “per altro il conducente del veicolo scuro non si fermava dopo l'impatto e
continuava nella corsa, ... abbiamo pensato a soccorrere la conducente della Fiat 500 e non abbiamo
rilevato il numero di targa del veicolo scuro che ci precedeva”).
Le dichiarazioni rese dai testi, peraltro, trovano in parte conferma nella documentazione in atti (rapporto d'incidente redatto dalle autorità intervenute, referto di pronto soccorso dell'ospedale di Boscotrecase).
Nel rapporto d'incidente della Polizia Municipale di Torre del Greco, gli agenti intervenuti, dopo aver provveduto ad identificare il soggetto ed il veicolo coinvolti nel sinistro e rinvenuti sul posto (auto Fiat 500
tg. DX368LR di ), a descrivere lo stato dei luoghi (strada con una carreggiata a Parte_1
doppio senso, in pendenza, con pavimentazione dissestata, con fondo stradale bagnato, con visibilità
normale e traffico scarso) ed a specificare i danni riportati dal veicolo (“parte anteriore completamente danneggiata, parabrezza lesionato”), effettuavano rilievi fotografici e provvedevano alla rimozione della
Fiat 500 dalla sede stradale.
7 A seguito degli accertamenti effettuati, gli agenti riportavano la seguente dinamica dell'incidente “(La Fiat
500) procedeva in direzione monte-mare di via Montedoro, all'altezza del locale 'Posh' impattava contro un
pino”.
Occorre tener conto, quanto all'efficacia probatoria del verbale di accertamento delle Autorità
sopraggiunte sul luogo del sinistro, che lo stesso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, per tutto ciò che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto in sua presenza o per quanto da lui compiuto o a lui dichiarato, mentre sono prive di efficacia probatoria le valutazioni soggettive dei verbalizzanti;
la parte del verbale in cui è ricostruita la dinamica del fatto, pertanto, non è supportata da efficacia privilegiata, non avendo gli agenti assistito allo stesso;
nel caso di specie, nulla riportavano riguardo al coinvolgimento dell'auto pirata, ma ciò può ritenersi giustificato, essendo gli agenti sopraggiunti dopo il verificarsi dell'evento dannoso, rinvenendo sul posto solamente la Fiat 500, finita frontalmente contro l'albero situato a margine della strada.
E' altresì allegata documentazione medica comprensiva del verbale di pronto soccorso dell'Ospedale di
Boscotrecase n. 2019035330 del 23.09.2019, dal quale si evince che veniva Parte_1
condotta nell'immediatezza del sinistro (ore 10.01) presso il pronto soccorso del detto nosocomio;
nei dati di accesso è indicata quale causa dell'evento dannoso l'“incidente in strada” avvenuto alle ore 09.00 in via
Montedoro; alla voce “responsabilità di terzi” è indicata la risposta “SI”, alla voce “omissione di soccorso”
nulla è specificato.
In ordine al valore probatorio del verbale di pronto soccorso, si ricorda che il referto e le certificazioni mediche rilasciate dai medici operanti nel presidio del pronto soccorso rivestono la natura di atti pubblici e fanno piena prova fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, essendo destinato ab initio alla prova, cioè
precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice (Cass. civ. sez. VI, ordinanza n. 16030 del 28.07.2020; cfr. anche Cass.
civ. sez. II, sent. n. 8500 del 22.04.2005; Corte di Appello di Catanzaro sent. n. 1055/2023); detto documento, sebbene dotato di efficacia probatoria privilegiata quanto al profilo estrinseco delle dichiarazioni e della loro provenienza dall'attrice, non prova anche la assoluta veridicità e l'esattezza del contenuto delle dichiarazioni. Va evidenziato che, nel caso di specie, pur non emergendo dichiarazioni in
8 merito all'omissione di soccorso e all'investimento da parte di un veicolo pirata, la danneggiata riferiva già
nell'immediatezza del sinistro avvenuto con responsabilità di terzi.
Risulta, inoltre, documentalmente (cfr. doc. allegati: querela sporta da in Parte_1
relazione al sinistro in oggetto con relativo avviso di richiesta di archiviazione e provvedimento di archiviazione) che, a fronte dell'evento verificatosi in data 23.09.2019, l'attrice provvide a notiziare del fatto l'Autorità giudiziaria sporgendo denuncia-querela in data 09.12.2019, a cui seguiva decreto di archiviazione.
Priva di pregio è la contestazione dell'impresa designata in ordine alla negligenza dell'attore per quanto riguarda la mancata identificazione del mezzo antagonista, giacché appare chiaro che, pur con l'adozione della massima diligenza, l'attrice non avrebbe potuto procedere alla memorizzazione della targa, avendo la stessa perso il controllo del veicolo finendo contro l'albero subito dopo l'impatto con l'auto rimasta non identificata, riportando, tra l'altro, lesioni di consistente entità.
La danneggiata, invero, ha dimostrato che ricorrono i presupposti per agire ai sensi dell'art. 283 d.lgs.
209/2005 ovvero il fatto che il sinistro sia stato provocato da un veicolo non identificato, avendo offerto sufficienti elementi di prova ed indizi in proposito;
in particolare, la non identificazione del veicolo danneggiante emerge dal verbale di denunzia-querela contro ignoti sporta a seguito del sinistro e dalla relativa richiesta di archiviazione, nonchè dalle dichiarazioni rese sul punto dai testimoni escussi, che hanno riferito di non aver potuto annotare il numero di targa del veicolo investitore, che si allontanava velocemente dal luogo mentre prestavano attenzione alla danneggiata.
Dunque, alla luce di tutto quanto appena precisato, ritiene chi scrive che sia stata fornita sufficiente prova del verificarsi del sinistro e provata la responsabilità del conducente del veicolo investitore nella causazione del sinistro e che, pertanto, sia stata superata la presunzione di pari concorso nella causazione del sinistro ex art. 2054, comma 2, c.c.
Sul punto, peraltro, è noto che, secondo consolidato avviso del giudice di legittimità, da un lato vale il principio secondo cui il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è
tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile
9 (v. Cass. n. 12444/2008); dall'altro, deve invocarsi l'ulteriore principio secondo cui, ai fini del superamento della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., la prova che uno dei conducenti si è
uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (v. Cass. civ. nn. 7532/2012; 29883/2008;
Cass. n. 2556/2006).
Alla luce delle prove acquisite è emersa una condotta gravemente imprudente e negligente del conducente dell'autovettura rimasta non identificata, essendo nella stessa ravvisabili più infrazioni stradali;
difatti, sono configurabili, oltre alla violazione dell'art. 140, primo comma, C.d.S., secondo cui gli utenti devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, anche la violazione dell'art. 141 C.d.S, secondo cui “1. É obbligo del
conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al
carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra
circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni
altra causa di disordine per la circolazione;
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio
veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, ...; 3. In
particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, ...”,
nonché la violazione dell'art. 143 C.d.S., secondo cui “I veicoli devono circolare sulla parte destra della
carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”.
Alcun comportamento negligente o imprudente è emerso, invece, nella condotta di guida dell'attrice, che procedeva nella sua corsia di marcia mantenendo la destra (cfr dichiarazione testimoniale di TE
: “L'urto tra i veicoli è avvenuto al centro della corsia con direzione mare”).
[...]
Va, pertanto, affermata la spettanza del risarcimento del danno non patrimoniale riportato dall'istante a seguito del sinistro per cui è causa.
Accertati l'evento lesivo e le conseguenze dannose derivate all'attrice, si deve procedere all'individuazione e liquidazione dei danni da risarcire.
Le lesioni riportate dall'attrice ed il nesso di causalità tra le stesse ed il sinistro sopra descritto sono comprovati dalle deposizioni rese a riguardo dai testi e dalla documentazione medica prodotta in atti
10 dall'istante, nonché dalle risultanze della consulenza medica di parte a firma del dr. Persona_2
allegata dall'attrice.
Per quanto riguarda la mancata ammissione di c.t.u., va ricordato che la decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, che, tuttavia, è tenuto a motivare il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di essere in grado di risolvere i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione.
Orbene, questo Giudice ritiene di poter procedere alla quantificazione del danno, pure senza l'ausilio di c.t.u. medica, mediante la complessiva valutazione delle prove acquisite (dichiarazione testimoniale,
verbale di pronto soccorso, n. 2 cartelle cliniche, documentazione medica e c.t.p.).
Si ricorda che il principio judex peritus peritorum comporta che il giudice di merito per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica non ha un obbligo di nominare un consulente di ufficio e può
ricorrere a conoscenze specialistiche acquisite, oppure esaminare la documentazione prodotta dalle parti e valutata anche dai consulenti di parte (cfr. Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 1446/2024 del
19.08.2024).
Al fine di procedere alla precisa quantificazione monetaria, a favore dell'istante, del danno biologico e del danno non patrimoniale dallo stesso subìto (nelle sue varie forme: danno morale, esistenziale, estetico, ...),
lo scrivente giudice ritiene di dovere fare applicazione, anzitutto, dei principi desumibili dalle ormai note sentenze delle SS.UU. Cass. dell'11.11.2008 ( nn. 26972-26975). Com'è noto, secondo il nuovo, condivisibile indirizzo “bipolare” in ordine al risarcimento del danno alla persona, riconducibile ai due poli del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, la liquidazione dei danni non patrimoniali (nei quali rientrano il danno biologico, il danno morale, il danno da lesione di interessi non patrimoniali costituzionalmente protetti) può avvenire anche in modo unitario e complessivo, e deve evitare duplicazioni risarcitorie (cfr.
Cass. civ., sez. III, 31/05/2003, n. 8827). La pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 26972/2008 ha ritenuto che, nell'ambito di una ricostruzione bipolare della responsabilità aquiliana, vada abbandonata l'autonoma categoria del danno morale e la sofferenza morale vada ricondotta nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale.
Onde evitare una duplicazione di risarcimento attraverso la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, quest'ultimo non va liquidato in percentuale del primo, ma occorre procedere ad
11 un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, al fine di pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Allegati gli elementi costitutivi della responsabilità – fatto illecito, danno conseguenza, rapporto di causalità
tra l'uno e l'altro - attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice.
Orbene, dalla documentazione medica in atti, in particolare dal verbale di pronto soccorso dell'Ospedale di
Boscotrecase n. 2019035330 del 23.09.2019 e dalla cartella clinica n. 2846/2019 dello stesso presidio ospedaliero si evince che, a causa del sinistro, riportò “lussazione Parte_1
anterosuperiore del femore di destra con frattura distacco del tetto acetabolare;
frattura V, VI e VII costa
sinistra; sospetta lesione di milza”. Per le lesioni subite l'attrice veniva ricoverata dal 23.09.2019 al
26.09.2019 presso il reparto di chirurgia generale della stessa struttura ospedaliera per essere sottoposta a splenectomia in urgenza per la lesione alla milza. Dalla cartella clinica n. 137640/2019 dell' CP_2
, si evince che la stessa veniva poi trasferita presso la Struttura Complessa di Chirurgia e
[...]
traumatologia del detto presidio ospedaliero, dove veniva ricoverata dal 26.09.2019 al 07.10.2019 per essere sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione della frattura della parete posteriore dell'acetabolo,
stabilizzata con placca e viti. Seguivano ulteriori controlli ospedalieri, esami strumentali, terapie mediche,
con prescrizione dell'uso di bastoni canadesi per circa un mese (dal 12.11.2019 al 16.12.2019) e di cicli di
FKT (effettuati dal 18.12.2019 al 21.02.2020), fino alla guarigione con postumi, certificata in data
17.03.2020.
Gli accertamenti effettuati dal c.t.p. medico-legale, Dr. hanno evidenziato che, a Persona_2
dalle lesioni subite sono derivati esiti di “lussazione antero-superiore del femore Parte_1
di destra con frattura distacco del tetto acetabolare sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione con
fissazione con mezzi di sintesi metallica;
frattura V e VI costa sinistra all'arco anteriore e VIII costa sinistra
arco posteriore, trattate conservativamente;
rottura della milza trattata con splenectomia in urgenza”.
Il consulente ha, altresì, rilevato che risulta accertata la sussistenza del nesso di causalità tra il tipo di sinistro verificatosi e le lesioni subite (cfr. c.t.p. pag. 5).
12 Tali conclusioni del consulente medico-legale, adeguatamente motivate, fondate su un'analisi approfondita ed immune da vizi logici, sono ritenute in gran parte condivisibili per la idoneità e completezza degli accertamenti eseguiti, la coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni ivi espresse e la congruenza con la documentazione medica prodotta dall'attore. Tuttavia, tenuto conto della documentazione medica in atti, delle valutazioni delle Tabelle delle menomazioni dell'integrità psicofisica di cui al D.M. 03.07.2003, di analoghi precedenti trattati dall'Ufficio e considerato che la c.t.p. allegata è,
comunque, perizia di parte, questo giudice ritiene di dover significativamente ridurre la valutazione del danno nella misura di seguito specificata.
Orbene, può affermarsi, che le lesioni subite hanno comportato all'attrice un periodo di invalidità
temporanea totale di giorni 30 (trenta) - corrispondente al periodo della prima prognosi di pronto soccorso,
dei ricoveri ospedalieri e del divieto di carico-, un'invalidità temporanea parziale mediamente al 75% di giorni 60 (sessanta) -corrispondente al periodo dei successivi controlli ospedalieri e dell'uso di bastoni canadesi-, un'invalidità temporanea parziale mediamente al 50% di giorni 40 (quaranta) -corrispondente al periodo dei primi cicli di FKT-, un'inabilità temporanea parziale mediamente al 25% di giorni 40 (quaranta) –
corrispondente all'ultimo periodo di FKT fino alla certificazione di guarigione con postumi-, nonché un danno biologico permanente (tenuto conto anche del danno estetico) stimato nella misura del 25 %.
Ciò posto, circa il "quantum", tenuto conto della Tabella di Milano, aggiornate all'anno 2024, per il calcolo del danno non patrimoniale per lesioni macropermanenti e considerato che all'epoca del fatto aveva 47 anni, può riconoscersi all'attrice per danni in oggetto, la somma di € Parte_1
3.450,00 per I.T.T. (giorni 30 x € 115,00); la somma di € 5.175,00 per I.T.P. al 75% (giorni 60 x € 86,25); la somma di € 2.300,00 per l'inabilità temporanea parziale al 50% (giorni 40 per € 57,50); la somma di €
1.150,00 per l'inabilità temporanea parziale al 25% (giorni 40 per € 28,75).
Il danno biologico permanente nella misura del 25%, inoltre, va liquidato nella misura di € 84.871,00.
Per quanto riguarda l'“incremento per sofferenza”, la Suprema Corte, ha chiarito che, in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico ed una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla
13 determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la paura, la disperazione).
Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (cfr. Cass. civ. sez. III, 27.03.2018 n.7513);
orbene, ad avviso di chi scrive, tale danno può ritenersi sussistente nel caso di specie, tenuto conto della tipologia e della gravità delle lesioni riportate.
Quanto alla ulteriore personalizzazione del danno biologico riconosciuto ( fino ad un massimo del 75 %), si osserva che la Suprema Corte ha, di recente, stabilito che, in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. civ. sez. III,
07.11.2014, n. 23778; Cass. civ. sez. III, 27.03.2018, n. 7513).
Ciò premesso, questo giudice ritiene, nel caso di specie, sussistenti i presupposti per una personalizzazione del danno biologico, e ciò tenuto conto della circostanza per cui le lesioni occorse all'attrice hanno costretto la stessa a vari interventi chirurgici nonchè a difficoltà a deambulare per un lungo periodo, e considerato vieppiù il lungo iter terapeutico documentato in atti ( v. documentazione medica) e l'inevitabile incidenza di tale condizione sulle sue abitudini di vita di un soggetto abbastanza giovane, che di certo hanno determinato uno stato di angoscia e di frustrazione alla danneggiata;
del resto, anche nella c.t.p. il livello di sofferenza patito è ritenuto “elevato” (cfr. c.t.p. pag. 6).
Pertanto, al danno biologico sopra quantificato va aggiunto il danno da sofferenza soggettiva con un aumento del cd. punto base nella misura del 60 % ( superiore al livello standard del 41 % e comunque inferiore al limite massimo del 75 %), pari a € 50.922,33.
Il danno non patrimoniale risarcibile ammonta, quindi, ad una somma totale di € 147.868,33 (€ 12.075,00
per invalidità temporanea + € 84.871,00 per invalidità permanente + € 50.922,33 per incremento per sofferenza).
14 Null'altro può essere riconosciuto per voci di danno non patrimoniale non allegate e non provate, né può
essere riconosciuta alcuna somma a titolo di danno emergente in mancanza di documentazione attestante esborsi per spese mediche.
L'ammontare complessivo della somma, già attualizzata, dovuta all'attrice per il Parte_1
danno non patrimoniale è dunque pari a € 147.868,33, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat, dalla data del sinistro
(23.09.2019) a quella di pubblicazione della sentenza, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza. n. 1712 del 1995, - il tutto pari a €
161.036,26 -, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di €
161.036,26. Non va invece riconosciuta la svalutazione monetaria in quanto la predetta stima dei danni è
avvenuta all'attualità, ovvero con riferimento al loro valore attuale.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio,
con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13.08.2022, nella misura indicata in dispositivo;
va precisato che, quanto ai compensi, essi, in ragione dell'attività svolta e della natura della materia trattata,
nonché della somma effettivamente liquidata a titolo risarcitorio, secondo il criterio del decisum, si liquidano in applicazione di un valore ricompreso tra i valori medi e quelli massimi previsti per lo scaglione di riferimento (da € 52.000,00 a € 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così
provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna le , quale impresa Controparte_1
designata alla gestione del F.G.V.S., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore dell'attrice , della somma di € 147.868,33, oltre interessi legali codicistici Parte_1
sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat, dalla data del sinistro (23.09.2019) a quella di pubblicazione della sentenza - il tutto pari a € 161.036,26 -
15 , oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di €
161.036,26;
2) Condanna le , quale impresa designata alla gestione del F.G.V.S., in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t., alla refusione, in favore dell'attrice delle spese Parte_1
processuali sostenute, che liquida in € 786,00 per esborsi e € 17.629,00 per compensi, oltre accessori di legge ed oltre rimborso generale delle spese al 15%, con attribuzione in favore dell'avv.
Elvira Esposito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Torre Annunziata in data 6.2.2025
IL GIUDICE
dr. Angelo Scarpati
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