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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 18/10/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5562 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili del Tribunale di Perugia
dell'anno 2020 e promossa
da
(Cod. Fisc. , in proprio Parte_1 C.F._1
e in qualità di legale rappresentante di Controparte_1
(P.IVA ), rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
ES DI, elettivamente domiciliato presso lo
Studio del medesimo difensore in Perugia, Via XX Settembre
n. 74
ATTORI
contro
(Cod. Fisc. ), Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Hazan e
ST RI, elettivamente domiciliata presso lo Studio
dei medesimi difensori in Milano, Largo Augusto n.3
CONVENUTA
OGGETTO: Assicurazione contro i danni. CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Accertata la responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale della IA
[...]
in ordine ai danni patrimoniali e non Controparte_2
patrimoniali subiti da per le condotte Controparte_1
illustrate in narrativa, a seguito dell'infortunio
illustrato in atti, condannare Controparte_2
: 1) al risarcimento del danno patrimoniale sofferto
[...]
da così determinato: quanto ad Euro Controparte_1
807.500,00 a titolo di risarcimento offerto e corrisposto
alle costituite parti civili, in particolare: Euro
182.500,00 in favore di IN, Euro 620.000,00 in favore
dei familiari del defunto, Euro 5.000,00 in favore di
, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria Pt_2
dal dovuto al saldo;
inoltre si chiede che la IA,
essendosi rifiutata di intervenire a manleva delle
posizioni dell'assicurata per quanto concerne le attività
legali e di difesa, provveda a rifondere i costi sostenuti
per le spese legali pari ad Euro 9.922,02 anticipate
dall'assicurata in favore del difensore Controparte_1
Avv. Gioia Antonielli oltre interessi e rivalutazione
monetaria dal dovuto al saldo. 2) Alla refusione delle
spese legali anticipate dal Legale rappresentante
pag. 2/26 dell'assicurata, Cav. versate in favore Parte_1
del difensore Avv. ES DI per complessivi Euro
7.441,51 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal
dovuto al saldo;
3) al risarcimento del danno extra
patrimoniale, anche per responsabilità da mala gestio, da
quantificarsi anche forfettariamente, e comunque per un
valore non inferiore a Euro 150.000,00, oltre interessi e
rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria
di spese e compensi del presente giudizio, incluse le spese
sostenute per il tecnico di parte che ha preso parte alle
operazioni peritali (si allegano fatture sub all. 42),
nonché le spese per il procedimento di mediazione”.
Per la società convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito,
previa ogni più utile declaratoria, rigettata ogni
contraria istanza ed eccezione così giudicare: In via
Pregiudiziale: Dichiarare la nullità dell'atto di citazione
per tutti i motivi di cui in atti e per l'effetto
dichiarare l'inammissibilità della domanda e in ogni caso
la sua infondatezza. In via Principale: Rigettare ogni
domanda formulata nei confronti di Controparte_2
, in quanto infondata in fatto e diritto per tutti i
[...]
motivi di cui in atti;
In via Subordinata: Per la denegata
ipotesi in cui sia ritenuta operativa la polizza:
pag. 3/26 Dichiarare inopponibile a gli Controparte_2
atti di transazione stipulati tra gli attori e i pretesi
danneggiati e per l'effetto rigettare la domanda in quanto
non provata in fatto e in diritto;
Dichiarare l'assoluta
inesistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di
rivalsa dell'IN nei confronti dell'Assicurata sulla base
della normativa e per l'effetto dichiarare in ogni caso non
dovuti da gli importi pagati Controparte_2
dall'Assicurata a IN pari a € 182.500,00 in ragione
dell'art.
3.3 delle CGA e in ogni caso per tutti i motivi
di cui in atti;
Dichiarare in ogni caso non provati i danni
come determinati negli atti di transazione ex adverso
prodotti e per l'effetto rigettare la domanda di pagamento
per gli importi pari a € 620.000,00 (riservato agli
asseriti prossimi congiunti del sig. ed € Persona_1
5.000,00 (riservato ad ) in quanto infondata in fatto Pt_2
e in diritto;
In ogni caso dichiarare l'inoperatività della
polizza ex art. 1892-1893 c.c. per tutti i motivi meglio
precisati in atti e, per l'effetto, rigettare la domanda di
pagamento proposta nei confronti di Controparte_2
in quanto infondata in fatto e in diritto;
Nella
[...]
denegata ipotesi di condanna di Controparte_2
limitare l'operatività della polizza nei limiti di
[...]
pag. 4/26 franchigia e massimale e, comunque, nei limiti contrattuali
come precisato in atti. In ogni caso: Con vittoria di spese
di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in proprio e in qualità di legale Parte_1
rappresentante di (di seguito la Controparte_1
Società), conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di
Perugia, (di seguito la Controparte_2
IA), per ivi sentir accogliere le conclusioni in epigrafe riportate.
1.2. A fondamento della domanda proposta, gli attori deducevano:
- che in data 21 luglio 2017 si verificava, presso la sede della Società, un infortunio sul lavoro, con esito mortale,
in danno del Sig. ; Persona_1
- di aver immediatamente aperto il sinistro, denunciando l'accaduto alla IA e facendo, nel contempo, fronte alle spese immediate ed urgenti legate alle esequie del lavoratore ed alle esigenze primarie della sua famiglia;
- che con una prima comunicazione del 21/02/2019 la
IA chiedeva ulteriori chiarimenti per una corretta ricostruzione della dinamica dell'infortunio, senza pag. 5/26 pronunciarsi in merito alla copertura assicurativa,
costringendo così l'assicurata a segnalare il fatto all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS);
- che, a seguito di ciò, la IA, con missiva in data
04 settembre 2019, indirizzata all'IVASS ed alla Società,
comunicava che dalla documentazione acquisita al fascicolo del procedimento penale avviato sul sinistro “emergeva che,
secondo il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli
ambienti di lavoro della i macchinari sui Parte_3
quali stava operando il lavoratore infortunato al momento
del sinistro non risultavano dotati dell'autorizzazione
dell'installatore alla messa in esercizio”, motivo per il quale la IA stessa si riservava il diritto di far valere la “inoperatività della garanzia ai sensi degli
artt. 1892 e 1893 c.c.” nel caso in cui, all'esito del procedimento penale medesimo, fosse emerso che, in effetti,
“i macchinari teatro dell'infortunio mortale non erano
conformi alla normativa vigente e che l'installatore aveva
correttamente formalizzato il divieto di messa in
esercizio”, trattandosi di situazione sussistente “già in
epoca anteriore alla stipula del contratto, senza che tale
circostanza fosse stata resa nota all'assicuratore in sede
di stipula della polizza”;
pag. 6/26 - di aver contestato formalmente tale posizione,
evidenziando, con comunicazioni scritte e sulla base di relazioni predisposte da Consulenti tecnici specializzati,
l'infondatezza delle contestazioni mossele dalla IA,
da considerarsi insufficienti, in ogni caso, a giustificare un rifiuto, da parte della stessa, della copertura assicurativa, preso comunque atto del quale l'attore definiva, con appositi atti di transazione, le istanze risarcitorie dei soggetti costituitisi parte civile nel procedimento penale (ovvero i familiari del defunto,
l'IN e l' , accollandosi anche le relative spese di Pt_2
difesa), ricorrendo ai riti alternativi previsti dall'art. 444 c.p.p. e dall'art. 63 D.Lgs. 231/01 per la definizione della vicenda;
- di aver quindi promosso un tentativo di mediazione con la
IA, tentativo conclusosi con esito negativo per il persistente rifiuto di quest'ultima di attivare la copertura assicurativa;
- che detta copertura avrebbe dovuto essere garantita dall'avvenuta sottoscrizione, tra le parti in causa, di una polizza assicurativa in data 31/12/2016, facente seguito ad un'altra polizza precedentemente sottoscritta tra le stesse parti ma successivamente scissa dalla IA in due pag. 7/26 differenti polizze, una a copertura del rischio incendio/furto/guasto macchine ed una per RCT/RCO
(Responsabilità civile verso terzi della Società e
Responsabilità Civile verso i terzi dell'Operatore),
scissione dalla quale derivava un mutamento del sistema di regolazione del premio (prima basato sul numero dei dipendenti e poi, invece, sulle retribuzioni degli stessi),
che incideva anche sul profilo delle relative franchigie;
- che, in ogni caso, a norma dell'art.
3.13 della polizza assicurativa n. n. 544.014.0000903579, in essere al momento del sinistro, la IA avrebbe dovuto gestire il sinistro mortale de quo;
- che, al contrario, la IA si è disinteressata della vicenda contravvenendo alle citate disposizioni contrattuali, lasciando il cliente a gestire da solo ogni fase del sinistro, senza farsi carico neanche della lunga trattativa con le controparti, né, tanto meno, dei relativi, ingenti esborsi, il tutto pur avendo sempre regolarmente riscosso i premi pattuiti sino al dicembre
2019, data a partire dalla quale recedeva dal contratto;
- che l'asserita, da parte della convenuta, inesatta o reticente comunicazione, da parte dell'attore nei confronti della convenuta stessa, del fatto che i macchinari teatro pag. 8/26 dell'infortunio mortale non erano conformi alla normativa vigente e che l'installatore aveva formalizzato il divieto di messa in esercizio – oltre a non poter essere, in ogni caso, ascrivibile al deliberato proposito di parte attrice di trarre in inganno parte convenuta – deve, in ogni caso,
considerarsi superata dal fatto che la IA è stata comunque messa al corrente non solo della perfetta operatività del macchinario, ma anche dell'insussistenza di divieti alla messa in servizio, con ciò rendendo inapplicabile al caso di specie la richiamata normativa di cui agli artt. 1892 e 1893 c.c.;
- l'illegittimità dell'avvenuta subordinazione, da parte della convenuta, dell'attivazione della copertura all'esito del procedimento penale, dovendo ritenersi questo un ingiustificato rifiuto di adempimento contrattuale, non potendo considerarsi la definizione del processo penale a carico dell'attore mediante i citati riti alternativi preclusiva alla copertura del sinistro, né, tanto meno,
all'operatività del contratto di polizza, trattandosi di una decisione di mera strategia difensiva volta ad evitare una serie di conseguenze, economiche e di immagine,
ritenute potenzialmente lesive per i soggetti coinvolti;
pag. 9/26 - la responsabilità della convenuta per mala gestio, ai sensi degli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c., non avendo la stessa agito secondo buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, tenendo indenne il proprio assicurato dalle richieste risarcitorie dei terzi danneggiati dall'evento.
1.2. Si costituiva in giudizio Controparte_2
, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo
[...]
l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni. CE
la società convenuta:
- l'infondatezza di quanto affermato da parte attrice in ordine ad una presunta modifica unilaterale, da parte della stessa convenuta, delle condizioni contrattuali della polizza assicurativa originariamente sottoscritta tra le parti, essendosi trattato, al contrario, di modifiche derivate dall'accoglimento della richiesta di parte attrice di inserire nella polizza nuove condizioni, ottenendo uno sconto del 5% del premio riservato alle polizze poliennali;
- di aver sempre risposto correttamente e con immediatezza alle richieste informative dell'assicurata, avendo, fra l'altro, comunicato alla cliente, già in data 24.7.2017, di aver aperto la posizione di sinistro e, in assenza di una richiesta risarcitoria nei confronti dell'assicurata, di pag. 10/26 restare in attesa di ulteriori informazioni anche relativamente al procedimento penale in corso;
- di essere venuta a conoscenza dell'avvenuto accertamento,
da parte degli inquirenti, del fatto che il costruttore della macchina sulla quale stava lavorando la vittima dell'infortunio avesse espressamente vietato la messa in servizio della macchina stessa “prima che l'impianto in cui
questa doveva essere incorporata fosse stato, a sua volta,
dichiarato conforme alle disposizioni della direttiva
2006/42 CE” (Direttiva Macchine), circostanza questa non contestata da parte attrice e rilevante ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c. in quanto, se comunicata dall'attrice stessa in sede di stipula, avrebbe portato l'assicuratore a non concludere il contratto o a concluderlo a condizioni diverse;
- l'impossibilità di (testuale alle pagg. 9 e 10 della comparsa di costituzione e risposta) “elargire l'indennizzo
richiesto dagli attori (arbitrariamente quantificato con
transazioni che non possono esserle opposte ex art. 1372,
co. 2, c.c.) non soltanto a causa delle dichiarazioni false
e delle reticenze di in sede di stipula Controparte_1
del contratto, ma anche perché le circostanze e le
responsabilità del sinistro non sono state accertate, non
pag. 11/26 potendo considerarsi utile al riguardo la sentenza emessa
dal giudice penale ex art. 444 c.p.p., che non implica un
accertamento di responsabilità capace di fare stato nel
giudizio civile”;
- la liceità del proprio recesso dal contratto, esercitato ai sensi delle pattuizioni contrattuali;
- la nullità della citazione, non risultando l'assicurato civilmente responsabile del sinistro, per non avere gli attori né descritto le circostanze del sinistro dal quale dovrebbe derivare l'operatività della polizza azionata, né
richiesto l'accertamento di una propria civile responsabilità per ottenere il riconoscimento dell'operatività della polizza azionata, avendo, al contrario, stipulato le transazioni dagli stessi evidenziate;
- l'inoperatività della polizza sottoscritta da parte attrice, non risultando vincolanti, né rilevanti, al riguardo né l'accesso dell'attore ai benefici del Pt_1
rito alternativo ex art. 444 c.p.p., né gli accordi transattivi stipulati, anche in proprio, dall'attore medesimo, non assicurato con la polizza di cui è causa;
- la mancanza di adeguate allegazioni a supporto della quantificazione dei danni lamentati da parte attrice;
pag. 12/26 - in ogni caso, il fatto di non potere, per il sinistro di cui è causa, essere chiamata a rispondere oltre il limite di massimale per persona contrattualmente pattuito, pari ad
€ 1.000.000,00, con applicazione dello scoperto pari al 6%,
come previsto nella tabella a p. 2 delle Condizioni
Generali di Assicurazione.
1.3. Assunte le prove per testi ammesse ed espletata la disposta CTU, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
2. La compagnia di assicurazioni convenuta contrasta la domanda attorea eccependo, in ordine logico:
a) la nullità dell'atto di citazione, per difetto di allegazione della dinamica del sinistro e dei profili di responsabilità della società assicurata;
b) la mancata prova che il sinistro sia riferibile alla responsabilità della società assicurata;
c)la mancata prova dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dagli asseriti danneggiati;
in particolare la non copertura del danno ristorato personalmente ai danneggiati da e di Parte_1
quello patito dall'associazione Pt_2
pag. 13/26 d) l'inoperatività della polizza ai sensi degli artt.
1892 e 1893 c.c. per le dichiarazioni inesatte e reticenti rilasciate dalla società assicurata al momento del sinistro.
In via subordinata la società convenuta eccepisce l'applicazione del massimale di polizza (fino ad
1.000.000,00 di euro) e della franchigia (pari al 6% del danno).
3. L'eccezione sub a) è infondata.
La domanda attorea è adeguatamente circostanziata e chiari sono il petitum richiesto e le ragioni poste a fondamento della domanda.
La dinamica del sinistro costituiva circostanza che, al momento della proposizione del giudizio, la società
convenuta ben conosceva. Tanto è vero che è la stessa a produrre con la comparsa di Controparte_2
costituzione il verbale dell' del 18.10.2017, Parte_3
documento che riporta la descrizione della dinamica del sinistro e le censure mosse all'operato della società
datrice di lavoro.
A fronte dell'eccezione sollevata dalla IA
convenuta, ed al fine di contrastare la stessa, gli attori con la prima memoria ex art. 183 c. VI c.p.c., oltre a pag. 14/26 richiamare il verbale dell'ottobre 2017 prodotto dalla società convenuta, hanno offerto in produzione il verbale di intervento della del 22.7.2017 (doc. 31) e Parte_4
la denuncia presentata all'IN (all. 32), documenti anch'essi dimostrativi della dinamica del sinistro. Già con l'atto di citazione, poi, sono state prodotte le costituzioni delle parti civili.
Dunque, infondata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio, la società convenuta neanche può
dolersi in merito ad un'ipotetica lesione del proprio diritto di difesa relativo alla dinamica del sinistro ed alla responsabilità della società attrice.
4. Anche l'eccezione sub b) è infondata.
La responsabilità della società attrice si fonda su quanto disposto dall'art. 2087 c.c.., secondo cui
“l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio
dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del
lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a
tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei
prestatori di lavoro”. Tale norma è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso di ritenere sussistente la responsabilità datoriale “sia quando [il datore] ometta di adottare le misure protettive, comprese
pag. 15/26 quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla
condotta colposa del lavoratore, sia quando, pur avendo
adottate le necessarie misure, non accerti e vigili
affinché queste siano di fatto rispettate da parte del
dipendente” (Cass. 2209/2016), essendo lo stesso tenuto a
“proteggere l'incolumità dei lavoratori e a prevenire anche
i rischi insiti nella possibile negligenza, imprudenza o
imperizia dei medesimi nell'esecuzione della prestazione,
dimostrando di aver posto in essere ogni precauzione a tal
fine idonea” (Cass. 16026/2018; Cass. 798/2017; Cass.
27127/2013; Cass. 4075/2004); tale responsabilità datoriale può essere esclusa solo nel caso in cui il sinistro derivi da una “condotta personalissima del lavoratore, esercitata
ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e
motivazioni del tutto personali, avulsa dall'esercizio
della prestazione lavorativa e tale da creare condizioni di
rischio estranee alle normali modalità di lavoro e da porsi
come causa esclusiva dell'evento, interrompendo il nesso
eziologico tra prestazione ed attività assicurata” (Cass.
3763/2021; Cass. 7649/2019; Cass. 16026/2018; Cass.
798/2017; Cass. 7313/2016; Cass. 28786/2014; Cass.
12779/2012; Cass. 21694/2011);
pag. 16/26 Nel caso di specie, con riferimento al sinistro che ha portato alla morte del dipendente non solamente non Per_1
sono emerse condotte del lavoratore idonee ad escludere la responsabilità datoriale, ma dalla documentazione versata
Part in atti (verbali , costituzione parte civile e sentenza di patteggiamento;
documenti a cui la società convenuta non ha contrapposto prove di segno contrario) è emersa la responsabilità del datore di lavoro per avere rimosso e/o modificato e comunque per non avere esattamente predisposto le apposite misure di protezione precauzionali sul macchinario situato presso la “linea di taglio coils
1550/6mn”, in particolare presso la parte della linea denominata “asrpo avvolgitore con supporto”; condotta che ha cagionato la morte del lavoratore, che per l'assenza di tali protezioni, rimaneva incastrato nelle spire di una bobina costituente la parte finale del macchinario predetto.
5. Ugualmente infondata è l'eccezione sub c)
limitatamente alla prova del danno patito da IN e dai familiari del dipendente deceduto Persona_1
Con due distinte transazioni la società attrice ha riconosciuto e corrisposto a IN l'importo di euro pag. 17/26 182.500,00 ed ai familiari di la complessiva Persona_1
somma di euro 620.000,00.
A titolo transattivo, dunque, è stato riconosciuto,
quale danno non patrimoniale, alla coniuge convivente di ed ai due figli, all'epoca dei fatti Persona_1
minorenni e conviventi, la somma ciascuno di euro
191.000,00, mentre la somma di euro 25.000,00 è stata riconosciuta al fratello, anch'egli residente in A Pt_3
tale importo si aggiungono euro 20.000,00 di spese di costituzione di parte civile.
Trattasi di transazione volta a ristorare gli stretti congiunti di del pregiudizio non patrimoniale Persona_1
patito per la perdita del rapporto parentale;
danno che, in difetto di prova contraria, può desumersi dallo stretto legame intercorrente tra ed i propri stretti Persona_1
congiunti, tutti con lui conviventi, ad eccezione del fratello comunque residente nella medesima regione. La
transazione appare sicuramente conveniente, atteso che – se si considerano gli importi all'epoca della transazione liquidabili secondo le tabelle di Milano (vale a dire una delle tabelle del danno non patrimoniale all'epoca più
utilizzate a livello nazionale), dove l'importo liquidabile al coniuge ed ai figli è compreso tra euro 165.000,00 ed pag. 18/26 euro 331.000,00 circa, mentre per il fratello tra euro
24.000,00 ed euro 141.000,00, quanto riconosciuto ai figli e alla moglie del dipendente deceduto, cioè circa euro
191.000,00 ciascuno, ed al fratello, cioè euro 25.000,00, è
prossimo all'importo minimo risarcibile ed è di molto inferiore alla soglia massima.
Ugualmente conveniente è la transazione relativa al danno patrimoniale con l'IN, atteso che – come si legge nella relativa costituzione di parte civile – il costo delle prestazioni erogate dall'IN, sotto forma di rendita, è stato pari ad euro 457.537,48. Somma sicuramente congrua, tenuto conto dell'età che il dipendente aveva al momento di morire (55 anni) e della qualifica di operario metalmeccanico con contratto a tempo indeterminato ed in servizio presso la società attrice dal 2009. A fronte di tale richiesta, può essere ritenuta sicuramente conveniente, anche per l'interesse della compagnia, la raggiunta transazione ad euro 182.500,00.
Ugualmente è a dirsi con riferimento alla transazione raggiunta con l'associazione per l'importo di euro Pt_2
5.000,00, congruo rispetto al pregiudizio patito per l'offesa all'interesse perseguito dall'associazione alla sicurezza sul lavoro. Sul punto si osserva che secondo pag. 19/26 l'orientamento della S.U. della Corte di Cassazione (sent.
38343 del 2014) ogni attentato all'interesse perseguito da un'associazione costituisce lesione di un diritto soggettivo inerente alla personalità o identità dell'ente.
5.1. Diversamente, parte attrice non spiega le ragioni per cui, in essendo contraente e Controparte_1
beneficiario della polizza stipulata, la compagnia sarebbe tenuta ad indennizzare anche il l.r. di tale società per le spese sostenute per la propria difesa in ambito penale.
Alcuna allegazione sul punto è spesa da parte attrice.
6. Anche l'eccezione sub d), relativa all'inoperatività
ex artt. 1892-1893 c.c. della polizza oggetto di causa, è
infondata. Sostiene la società convenuta che quella attrice ha omesso, con dolo e/o colpa grave, di dichiarare, al momento della stipula della polizza stessa, che nel suo stabilimento ove si è verificato il sinistro, erano presenti già dal 2011 macchinari non idonei alla messa in servizio, fra i quali quello sul quale stava lavorando, al momento dell'infortunio, il lavoratore vittima del sinistro
de quo. In particolare, la compagnia sostiene che la società attrice avrebbe omesso di dichiarare che il costruttore del macchinario costituito dalla
[...]
teatro del sinistro aveva posto il divieto Parte_5
pag. 20/26 della messa in esercizio della macchina, omettendo di rilasciare la relativa dichiarazione di conformità.
Detta presunta inidoneità di tale ultimo macchinario è
stata infatti smentita dalle risultanze della perizia svolta dal CTU, il quale, sul punto, ha espressamente affermato (pagg. 7 e 8 della perizia) che “la macchina,
così come fornita dalla ditta produttrice ed installatrice,
era munita di dichiarazione di conformità idonea al
funzionamento dalla data del 01/10/2011... Il divieto di
messa in esercizio riguarda, invece, la dichiarazione per
incorporazione per quasi-macchine, in conformità alla
Direttiva c.d. Macchine 2006/42/CE, Allegato II, Parte I,
Sez. B... La linea di taglio in esame, come già riferito, è
una macchina complessa e non una quasi-macchina e, dal
contesto in cui è inserita, non risulta(va) ricompresa in
un impianto, né avere interazioni con altre linee o altre
macchine... Al momento del sinistro, quindi, la macchina
era munita della dichiarazione di conformità e di ogni
altro documento necessario per il suo utilizzo...”.
Nessuna dichiarazione di non conformità dei propri macchinari poteva, e quindi doveva, essere fornita da parte attrice a parte convenuta al momento della stipula della polizza assicurativa di cui è causa, non essendo il pag. 21/26 macchinario sul quale stava lavorando la vittima del sinistro stato dichiarato, al momento della stipula medesima, inidoneo alla messa in servizio.
6.1. Sul punto va aggiunto come in comparsa conclusionale parte convenuta estenda il tema della difesa formulata ex artt. 1892 e 1893 c.c. introducendo altri aspetti. Trattasi di temi nuovi a fronte di quello unico costituito dall'asserita mancata dichiarazione di conformità dell'impianto di cui alla comparsa di costituzione;
temi tardivamente proposti, considerato che l'eccezione di cui all'art. 1892, così come quella di cui all'art. 1898 c.c., costituisce eccezione in senso proprio.
7. Le parti discutono altresì in ordine alla polizza quale documento contrattuale, atteso che la società
convenuta sostiene che dal 28.1.2016 sarebbe stato stipulato un secondo contratto che – a fronte di condizioni più favorevoli e un premio inferiore – avrebbe ridotto il massimale ed aumentato la franchigia (dal 5% al 6%).
Osserva il Tribunale come questo secondo contratto,
contestato da parte attrice, non reca sottoscrizione riferibile alla società attrice. Inconferente è la giurisprudenza cui fa riferimento la società convenuta relativa all'idoneità della sola sottoscrizione riferibile pag. 22/26 alla compagnia di assicurazioni;
tale principio –
sicuramente corretto dove è in discussione l'operatività
della copertura assicurativa contestata dalla IA -
non può essere applicato laddove è il cliente che contesta l'esistenza della polizza. Ne consegue che – dovendosi provare i contratti assicurativi per iscritto ai sensi dell'art. 1888 c.c. – non possono essere apprezzati a favore della IA gli indici presuntivi dalla stessa offerti per ritenere il contratto originario superato da un nuovo accordo.
Conseguentemente, atteso che il danno è compreso in entrambi i massimali di polizza, la franchigia applicabile sarà del 5% e non del 6%.
8. Le parti hanno ampiamente discusso in ordine alla condotta della IA di Assicurazioni, che avrebbe male gestito il sinistro, arrecando così pregiudizio alle ragioni della società attrice.
Dagli atti è emerso come la società convenuta,
nonostante l'obbligo di gestire la vertenza a nome dell'assicurato, se del caso designando anche tecnici di propria fiducia, abbia assunto una posizione ingiustificatamente attendista, nel dubbio della sussistenza dei presupposti per agire ex art. 1892 c.c. nei pag. 23/26 confronti del proprio assicurato (cfr: doc. 16 prodotto da parte attrice). L'insussistenza di tali presupposti poteva essere autonomamente accertata dalla medesima compagnia,
che viceversa ha atteso gli esiti del giudizio penale
(conclusosi con un patteggiamento), così costringendo l'assicurato ad assumere in prima persona gli oneri economici della transazione stipulata con le parti danneggiate.
La responsabilità della società convenuta comporta che sull'importo che la stessa dovrà corrispondere alla società
attrice saranno computati gli interessi legali dalla data delle rispettive transazioni (24.1.2020 con IN,
30.1.2020 con i congiunti di e con ) al Persona_1 Pt_2
saldo.
Nessun altro danno va ristorato alla società attrice, in difetto di puntuale allegazione prima ancora di prova di concreti danni dalla medesima patiti.
9. Infine, la compagnia è tenuta a rifondere alla società attrice le spese sostenute per la difesa della società nel processo a suo carico, pari a documentati euro
9.922,02, atteso che tale compagnia aveva assunto l'impegno di tenere indenne l'assicurato anche rispetto a tali spese.
pag. 24/26 10. Conclusivamente, tenuto conto della franchigia del
5%, la IA convenuta dovrà corrispondere alla società
attrice la somma di euro 767.125,00, oltre euro 9.922,02,
così per complessivi euro 777.047,02. Su tale importo vanno computati gli interessi legali, dalla data di ciascuna transazione, per i rispettivi importi (dedotta la franchigia del 5%) al saldo.
11. Quanto alle spese di lite tra la società attrice e quella convenuta le stesse vanno poste a carico della società convenuta, in ragione della sua soccombenza.
Tenuto conto delle posizioni difensive sostenute dall'attore a supporto del diritto riconosciuto Pt_1
alla società di cui lo stesso è l.r. nonché della circostanza che alcun diritto in proprio è stato riconosciuto allo stesso, le spese di lite tra lo stesso e la compagnia convenuta vanno compensate.
Le spese di CTU vanno poste a carico della IA
convenuta in ragione della sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio rubricato al R.G. 5562 del 2020, sulla domanda proposta da e nei Controparte_1 Parte_1
pag. 25/26 confronti di ogni diversa Controparte_2
domanda disattesa o assorbita:
- condanna a corrispondere a Controparte_2
la somma di euro 777.047,02, oltre Controparte_1
interessi legali sulla somma di euro 767.125,00, decorrenti dalla data di ciascuna transazione (24.1.2020 con IN,
30.1.2020 congiunti e , per i Persona_1 Pt_2
rispettivi importi (dedotta la franchigia del 5%) al saldo e per il restante importo di euro 9.922,02 dalle date delle relative parcelle (doc. 20; 8.10.2019, 14.2.2020 e
19.2.2020, per i relativi importi) al saldo;
- condanna a corrispondere a Controparte_2
a titolo di rimborso delle spese di Controparte_1
lite, la somma di euro 21.155,00 per compenso professionale, euro 545,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA;
- compensa le spese di lite tra e la Parte_1
società convenuta;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di
[...]
Controparte_2
Perugia, 17.10.2025 Il Giudice dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
pag. 26/26
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5562 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili del Tribunale di Perugia
dell'anno 2020 e promossa
da
(Cod. Fisc. , in proprio Parte_1 C.F._1
e in qualità di legale rappresentante di Controparte_1
(P.IVA ), rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
ES DI, elettivamente domiciliato presso lo
Studio del medesimo difensore in Perugia, Via XX Settembre
n. 74
ATTORI
contro
(Cod. Fisc. ), Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Hazan e
ST RI, elettivamente domiciliata presso lo Studio
dei medesimi difensori in Milano, Largo Augusto n.3
CONVENUTA
OGGETTO: Assicurazione contro i danni. CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Accertata la responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale della IA
[...]
in ordine ai danni patrimoniali e non Controparte_2
patrimoniali subiti da per le condotte Controparte_1
illustrate in narrativa, a seguito dell'infortunio
illustrato in atti, condannare Controparte_2
: 1) al risarcimento del danno patrimoniale sofferto
[...]
da così determinato: quanto ad Euro Controparte_1
807.500,00 a titolo di risarcimento offerto e corrisposto
alle costituite parti civili, in particolare: Euro
182.500,00 in favore di IN, Euro 620.000,00 in favore
dei familiari del defunto, Euro 5.000,00 in favore di
, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria Pt_2
dal dovuto al saldo;
inoltre si chiede che la IA,
essendosi rifiutata di intervenire a manleva delle
posizioni dell'assicurata per quanto concerne le attività
legali e di difesa, provveda a rifondere i costi sostenuti
per le spese legali pari ad Euro 9.922,02 anticipate
dall'assicurata in favore del difensore Controparte_1
Avv. Gioia Antonielli oltre interessi e rivalutazione
monetaria dal dovuto al saldo. 2) Alla refusione delle
spese legali anticipate dal Legale rappresentante
pag. 2/26 dell'assicurata, Cav. versate in favore Parte_1
del difensore Avv. ES DI per complessivi Euro
7.441,51 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal
dovuto al saldo;
3) al risarcimento del danno extra
patrimoniale, anche per responsabilità da mala gestio, da
quantificarsi anche forfettariamente, e comunque per un
valore non inferiore a Euro 150.000,00, oltre interessi e
rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria
di spese e compensi del presente giudizio, incluse le spese
sostenute per il tecnico di parte che ha preso parte alle
operazioni peritali (si allegano fatture sub all. 42),
nonché le spese per il procedimento di mediazione”.
Per la società convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito,
previa ogni più utile declaratoria, rigettata ogni
contraria istanza ed eccezione così giudicare: In via
Pregiudiziale: Dichiarare la nullità dell'atto di citazione
per tutti i motivi di cui in atti e per l'effetto
dichiarare l'inammissibilità della domanda e in ogni caso
la sua infondatezza. In via Principale: Rigettare ogni
domanda formulata nei confronti di Controparte_2
, in quanto infondata in fatto e diritto per tutti i
[...]
motivi di cui in atti;
In via Subordinata: Per la denegata
ipotesi in cui sia ritenuta operativa la polizza:
pag. 3/26 Dichiarare inopponibile a gli Controparte_2
atti di transazione stipulati tra gli attori e i pretesi
danneggiati e per l'effetto rigettare la domanda in quanto
non provata in fatto e in diritto;
Dichiarare l'assoluta
inesistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di
rivalsa dell'IN nei confronti dell'Assicurata sulla base
della normativa e per l'effetto dichiarare in ogni caso non
dovuti da gli importi pagati Controparte_2
dall'Assicurata a IN pari a € 182.500,00 in ragione
dell'art.
3.3 delle CGA e in ogni caso per tutti i motivi
di cui in atti;
Dichiarare in ogni caso non provati i danni
come determinati negli atti di transazione ex adverso
prodotti e per l'effetto rigettare la domanda di pagamento
per gli importi pari a € 620.000,00 (riservato agli
asseriti prossimi congiunti del sig. ed € Persona_1
5.000,00 (riservato ad ) in quanto infondata in fatto Pt_2
e in diritto;
In ogni caso dichiarare l'inoperatività della
polizza ex art. 1892-1893 c.c. per tutti i motivi meglio
precisati in atti e, per l'effetto, rigettare la domanda di
pagamento proposta nei confronti di Controparte_2
in quanto infondata in fatto e in diritto;
Nella
[...]
denegata ipotesi di condanna di Controparte_2
limitare l'operatività della polizza nei limiti di
[...]
pag. 4/26 franchigia e massimale e, comunque, nei limiti contrattuali
come precisato in atti. In ogni caso: Con vittoria di spese
di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in proprio e in qualità di legale Parte_1
rappresentante di (di seguito la Controparte_1
Società), conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di
Perugia, (di seguito la Controparte_2
IA), per ivi sentir accogliere le conclusioni in epigrafe riportate.
1.2. A fondamento della domanda proposta, gli attori deducevano:
- che in data 21 luglio 2017 si verificava, presso la sede della Società, un infortunio sul lavoro, con esito mortale,
in danno del Sig. ; Persona_1
- di aver immediatamente aperto il sinistro, denunciando l'accaduto alla IA e facendo, nel contempo, fronte alle spese immediate ed urgenti legate alle esequie del lavoratore ed alle esigenze primarie della sua famiglia;
- che con una prima comunicazione del 21/02/2019 la
IA chiedeva ulteriori chiarimenti per una corretta ricostruzione della dinamica dell'infortunio, senza pag. 5/26 pronunciarsi in merito alla copertura assicurativa,
costringendo così l'assicurata a segnalare il fatto all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS);
- che, a seguito di ciò, la IA, con missiva in data
04 settembre 2019, indirizzata all'IVASS ed alla Società,
comunicava che dalla documentazione acquisita al fascicolo del procedimento penale avviato sul sinistro “emergeva che,
secondo il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli
ambienti di lavoro della i macchinari sui Parte_3
quali stava operando il lavoratore infortunato al momento
del sinistro non risultavano dotati dell'autorizzazione
dell'installatore alla messa in esercizio”, motivo per il quale la IA stessa si riservava il diritto di far valere la “inoperatività della garanzia ai sensi degli
artt. 1892 e 1893 c.c.” nel caso in cui, all'esito del procedimento penale medesimo, fosse emerso che, in effetti,
“i macchinari teatro dell'infortunio mortale non erano
conformi alla normativa vigente e che l'installatore aveva
correttamente formalizzato il divieto di messa in
esercizio”, trattandosi di situazione sussistente “già in
epoca anteriore alla stipula del contratto, senza che tale
circostanza fosse stata resa nota all'assicuratore in sede
di stipula della polizza”;
pag. 6/26 - di aver contestato formalmente tale posizione,
evidenziando, con comunicazioni scritte e sulla base di relazioni predisposte da Consulenti tecnici specializzati,
l'infondatezza delle contestazioni mossele dalla IA,
da considerarsi insufficienti, in ogni caso, a giustificare un rifiuto, da parte della stessa, della copertura assicurativa, preso comunque atto del quale l'attore definiva, con appositi atti di transazione, le istanze risarcitorie dei soggetti costituitisi parte civile nel procedimento penale (ovvero i familiari del defunto,
l'IN e l' , accollandosi anche le relative spese di Pt_2
difesa), ricorrendo ai riti alternativi previsti dall'art. 444 c.p.p. e dall'art. 63 D.Lgs. 231/01 per la definizione della vicenda;
- di aver quindi promosso un tentativo di mediazione con la
IA, tentativo conclusosi con esito negativo per il persistente rifiuto di quest'ultima di attivare la copertura assicurativa;
- che detta copertura avrebbe dovuto essere garantita dall'avvenuta sottoscrizione, tra le parti in causa, di una polizza assicurativa in data 31/12/2016, facente seguito ad un'altra polizza precedentemente sottoscritta tra le stesse parti ma successivamente scissa dalla IA in due pag. 7/26 differenti polizze, una a copertura del rischio incendio/furto/guasto macchine ed una per RCT/RCO
(Responsabilità civile verso terzi della Società e
Responsabilità Civile verso i terzi dell'Operatore),
scissione dalla quale derivava un mutamento del sistema di regolazione del premio (prima basato sul numero dei dipendenti e poi, invece, sulle retribuzioni degli stessi),
che incideva anche sul profilo delle relative franchigie;
- che, in ogni caso, a norma dell'art.
3.13 della polizza assicurativa n. n. 544.014.0000903579, in essere al momento del sinistro, la IA avrebbe dovuto gestire il sinistro mortale de quo;
- che, al contrario, la IA si è disinteressata della vicenda contravvenendo alle citate disposizioni contrattuali, lasciando il cliente a gestire da solo ogni fase del sinistro, senza farsi carico neanche della lunga trattativa con le controparti, né, tanto meno, dei relativi, ingenti esborsi, il tutto pur avendo sempre regolarmente riscosso i premi pattuiti sino al dicembre
2019, data a partire dalla quale recedeva dal contratto;
- che l'asserita, da parte della convenuta, inesatta o reticente comunicazione, da parte dell'attore nei confronti della convenuta stessa, del fatto che i macchinari teatro pag. 8/26 dell'infortunio mortale non erano conformi alla normativa vigente e che l'installatore aveva formalizzato il divieto di messa in esercizio – oltre a non poter essere, in ogni caso, ascrivibile al deliberato proposito di parte attrice di trarre in inganno parte convenuta – deve, in ogni caso,
considerarsi superata dal fatto che la IA è stata comunque messa al corrente non solo della perfetta operatività del macchinario, ma anche dell'insussistenza di divieti alla messa in servizio, con ciò rendendo inapplicabile al caso di specie la richiamata normativa di cui agli artt. 1892 e 1893 c.c.;
- l'illegittimità dell'avvenuta subordinazione, da parte della convenuta, dell'attivazione della copertura all'esito del procedimento penale, dovendo ritenersi questo un ingiustificato rifiuto di adempimento contrattuale, non potendo considerarsi la definizione del processo penale a carico dell'attore mediante i citati riti alternativi preclusiva alla copertura del sinistro, né, tanto meno,
all'operatività del contratto di polizza, trattandosi di una decisione di mera strategia difensiva volta ad evitare una serie di conseguenze, economiche e di immagine,
ritenute potenzialmente lesive per i soggetti coinvolti;
pag. 9/26 - la responsabilità della convenuta per mala gestio, ai sensi degli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c., non avendo la stessa agito secondo buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, tenendo indenne il proprio assicurato dalle richieste risarcitorie dei terzi danneggiati dall'evento.
1.2. Si costituiva in giudizio Controparte_2
, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo
[...]
l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni. CE
la società convenuta:
- l'infondatezza di quanto affermato da parte attrice in ordine ad una presunta modifica unilaterale, da parte della stessa convenuta, delle condizioni contrattuali della polizza assicurativa originariamente sottoscritta tra le parti, essendosi trattato, al contrario, di modifiche derivate dall'accoglimento della richiesta di parte attrice di inserire nella polizza nuove condizioni, ottenendo uno sconto del 5% del premio riservato alle polizze poliennali;
- di aver sempre risposto correttamente e con immediatezza alle richieste informative dell'assicurata, avendo, fra l'altro, comunicato alla cliente, già in data 24.7.2017, di aver aperto la posizione di sinistro e, in assenza di una richiesta risarcitoria nei confronti dell'assicurata, di pag. 10/26 restare in attesa di ulteriori informazioni anche relativamente al procedimento penale in corso;
- di essere venuta a conoscenza dell'avvenuto accertamento,
da parte degli inquirenti, del fatto che il costruttore della macchina sulla quale stava lavorando la vittima dell'infortunio avesse espressamente vietato la messa in servizio della macchina stessa “prima che l'impianto in cui
questa doveva essere incorporata fosse stato, a sua volta,
dichiarato conforme alle disposizioni della direttiva
2006/42 CE” (Direttiva Macchine), circostanza questa non contestata da parte attrice e rilevante ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c. in quanto, se comunicata dall'attrice stessa in sede di stipula, avrebbe portato l'assicuratore a non concludere il contratto o a concluderlo a condizioni diverse;
- l'impossibilità di (testuale alle pagg. 9 e 10 della comparsa di costituzione e risposta) “elargire l'indennizzo
richiesto dagli attori (arbitrariamente quantificato con
transazioni che non possono esserle opposte ex art. 1372,
co. 2, c.c.) non soltanto a causa delle dichiarazioni false
e delle reticenze di in sede di stipula Controparte_1
del contratto, ma anche perché le circostanze e le
responsabilità del sinistro non sono state accertate, non
pag. 11/26 potendo considerarsi utile al riguardo la sentenza emessa
dal giudice penale ex art. 444 c.p.p., che non implica un
accertamento di responsabilità capace di fare stato nel
giudizio civile”;
- la liceità del proprio recesso dal contratto, esercitato ai sensi delle pattuizioni contrattuali;
- la nullità della citazione, non risultando l'assicurato civilmente responsabile del sinistro, per non avere gli attori né descritto le circostanze del sinistro dal quale dovrebbe derivare l'operatività della polizza azionata, né
richiesto l'accertamento di una propria civile responsabilità per ottenere il riconoscimento dell'operatività della polizza azionata, avendo, al contrario, stipulato le transazioni dagli stessi evidenziate;
- l'inoperatività della polizza sottoscritta da parte attrice, non risultando vincolanti, né rilevanti, al riguardo né l'accesso dell'attore ai benefici del Pt_1
rito alternativo ex art. 444 c.p.p., né gli accordi transattivi stipulati, anche in proprio, dall'attore medesimo, non assicurato con la polizza di cui è causa;
- la mancanza di adeguate allegazioni a supporto della quantificazione dei danni lamentati da parte attrice;
pag. 12/26 - in ogni caso, il fatto di non potere, per il sinistro di cui è causa, essere chiamata a rispondere oltre il limite di massimale per persona contrattualmente pattuito, pari ad
€ 1.000.000,00, con applicazione dello scoperto pari al 6%,
come previsto nella tabella a p. 2 delle Condizioni
Generali di Assicurazione.
1.3. Assunte le prove per testi ammesse ed espletata la disposta CTU, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
2. La compagnia di assicurazioni convenuta contrasta la domanda attorea eccependo, in ordine logico:
a) la nullità dell'atto di citazione, per difetto di allegazione della dinamica del sinistro e dei profili di responsabilità della società assicurata;
b) la mancata prova che il sinistro sia riferibile alla responsabilità della società assicurata;
c)la mancata prova dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dagli asseriti danneggiati;
in particolare la non copertura del danno ristorato personalmente ai danneggiati da e di Parte_1
quello patito dall'associazione Pt_2
pag. 13/26 d) l'inoperatività della polizza ai sensi degli artt.
1892 e 1893 c.c. per le dichiarazioni inesatte e reticenti rilasciate dalla società assicurata al momento del sinistro.
In via subordinata la società convenuta eccepisce l'applicazione del massimale di polizza (fino ad
1.000.000,00 di euro) e della franchigia (pari al 6% del danno).
3. L'eccezione sub a) è infondata.
La domanda attorea è adeguatamente circostanziata e chiari sono il petitum richiesto e le ragioni poste a fondamento della domanda.
La dinamica del sinistro costituiva circostanza che, al momento della proposizione del giudizio, la società
convenuta ben conosceva. Tanto è vero che è la stessa a produrre con la comparsa di Controparte_2
costituzione il verbale dell' del 18.10.2017, Parte_3
documento che riporta la descrizione della dinamica del sinistro e le censure mosse all'operato della società
datrice di lavoro.
A fronte dell'eccezione sollevata dalla IA
convenuta, ed al fine di contrastare la stessa, gli attori con la prima memoria ex art. 183 c. VI c.p.c., oltre a pag. 14/26 richiamare il verbale dell'ottobre 2017 prodotto dalla società convenuta, hanno offerto in produzione il verbale di intervento della del 22.7.2017 (doc. 31) e Parte_4
la denuncia presentata all'IN (all. 32), documenti anch'essi dimostrativi della dinamica del sinistro. Già con l'atto di citazione, poi, sono state prodotte le costituzioni delle parti civili.
Dunque, infondata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio, la società convenuta neanche può
dolersi in merito ad un'ipotetica lesione del proprio diritto di difesa relativo alla dinamica del sinistro ed alla responsabilità della società attrice.
4. Anche l'eccezione sub b) è infondata.
La responsabilità della società attrice si fonda su quanto disposto dall'art. 2087 c.c.., secondo cui
“l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio
dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del
lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a
tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei
prestatori di lavoro”. Tale norma è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso di ritenere sussistente la responsabilità datoriale “sia quando [il datore] ometta di adottare le misure protettive, comprese
pag. 15/26 quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla
condotta colposa del lavoratore, sia quando, pur avendo
adottate le necessarie misure, non accerti e vigili
affinché queste siano di fatto rispettate da parte del
dipendente” (Cass. 2209/2016), essendo lo stesso tenuto a
“proteggere l'incolumità dei lavoratori e a prevenire anche
i rischi insiti nella possibile negligenza, imprudenza o
imperizia dei medesimi nell'esecuzione della prestazione,
dimostrando di aver posto in essere ogni precauzione a tal
fine idonea” (Cass. 16026/2018; Cass. 798/2017; Cass.
27127/2013; Cass. 4075/2004); tale responsabilità datoriale può essere esclusa solo nel caso in cui il sinistro derivi da una “condotta personalissima del lavoratore, esercitata
ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e
motivazioni del tutto personali, avulsa dall'esercizio
della prestazione lavorativa e tale da creare condizioni di
rischio estranee alle normali modalità di lavoro e da porsi
come causa esclusiva dell'evento, interrompendo il nesso
eziologico tra prestazione ed attività assicurata” (Cass.
3763/2021; Cass. 7649/2019; Cass. 16026/2018; Cass.
798/2017; Cass. 7313/2016; Cass. 28786/2014; Cass.
12779/2012; Cass. 21694/2011);
pag. 16/26 Nel caso di specie, con riferimento al sinistro che ha portato alla morte del dipendente non solamente non Per_1
sono emerse condotte del lavoratore idonee ad escludere la responsabilità datoriale, ma dalla documentazione versata
Part in atti (verbali , costituzione parte civile e sentenza di patteggiamento;
documenti a cui la società convenuta non ha contrapposto prove di segno contrario) è emersa la responsabilità del datore di lavoro per avere rimosso e/o modificato e comunque per non avere esattamente predisposto le apposite misure di protezione precauzionali sul macchinario situato presso la “linea di taglio coils
1550/6mn”, in particolare presso la parte della linea denominata “asrpo avvolgitore con supporto”; condotta che ha cagionato la morte del lavoratore, che per l'assenza di tali protezioni, rimaneva incastrato nelle spire di una bobina costituente la parte finale del macchinario predetto.
5. Ugualmente infondata è l'eccezione sub c)
limitatamente alla prova del danno patito da IN e dai familiari del dipendente deceduto Persona_1
Con due distinte transazioni la società attrice ha riconosciuto e corrisposto a IN l'importo di euro pag. 17/26 182.500,00 ed ai familiari di la complessiva Persona_1
somma di euro 620.000,00.
A titolo transattivo, dunque, è stato riconosciuto,
quale danno non patrimoniale, alla coniuge convivente di ed ai due figli, all'epoca dei fatti Persona_1
minorenni e conviventi, la somma ciascuno di euro
191.000,00, mentre la somma di euro 25.000,00 è stata riconosciuta al fratello, anch'egli residente in A Pt_3
tale importo si aggiungono euro 20.000,00 di spese di costituzione di parte civile.
Trattasi di transazione volta a ristorare gli stretti congiunti di del pregiudizio non patrimoniale Persona_1
patito per la perdita del rapporto parentale;
danno che, in difetto di prova contraria, può desumersi dallo stretto legame intercorrente tra ed i propri stretti Persona_1
congiunti, tutti con lui conviventi, ad eccezione del fratello comunque residente nella medesima regione. La
transazione appare sicuramente conveniente, atteso che – se si considerano gli importi all'epoca della transazione liquidabili secondo le tabelle di Milano (vale a dire una delle tabelle del danno non patrimoniale all'epoca più
utilizzate a livello nazionale), dove l'importo liquidabile al coniuge ed ai figli è compreso tra euro 165.000,00 ed pag. 18/26 euro 331.000,00 circa, mentre per il fratello tra euro
24.000,00 ed euro 141.000,00, quanto riconosciuto ai figli e alla moglie del dipendente deceduto, cioè circa euro
191.000,00 ciascuno, ed al fratello, cioè euro 25.000,00, è
prossimo all'importo minimo risarcibile ed è di molto inferiore alla soglia massima.
Ugualmente conveniente è la transazione relativa al danno patrimoniale con l'IN, atteso che – come si legge nella relativa costituzione di parte civile – il costo delle prestazioni erogate dall'IN, sotto forma di rendita, è stato pari ad euro 457.537,48. Somma sicuramente congrua, tenuto conto dell'età che il dipendente aveva al momento di morire (55 anni) e della qualifica di operario metalmeccanico con contratto a tempo indeterminato ed in servizio presso la società attrice dal 2009. A fronte di tale richiesta, può essere ritenuta sicuramente conveniente, anche per l'interesse della compagnia, la raggiunta transazione ad euro 182.500,00.
Ugualmente è a dirsi con riferimento alla transazione raggiunta con l'associazione per l'importo di euro Pt_2
5.000,00, congruo rispetto al pregiudizio patito per l'offesa all'interesse perseguito dall'associazione alla sicurezza sul lavoro. Sul punto si osserva che secondo pag. 19/26 l'orientamento della S.U. della Corte di Cassazione (sent.
38343 del 2014) ogni attentato all'interesse perseguito da un'associazione costituisce lesione di un diritto soggettivo inerente alla personalità o identità dell'ente.
5.1. Diversamente, parte attrice non spiega le ragioni per cui, in essendo contraente e Controparte_1
beneficiario della polizza stipulata, la compagnia sarebbe tenuta ad indennizzare anche il l.r. di tale società per le spese sostenute per la propria difesa in ambito penale.
Alcuna allegazione sul punto è spesa da parte attrice.
6. Anche l'eccezione sub d), relativa all'inoperatività
ex artt. 1892-1893 c.c. della polizza oggetto di causa, è
infondata. Sostiene la società convenuta che quella attrice ha omesso, con dolo e/o colpa grave, di dichiarare, al momento della stipula della polizza stessa, che nel suo stabilimento ove si è verificato il sinistro, erano presenti già dal 2011 macchinari non idonei alla messa in servizio, fra i quali quello sul quale stava lavorando, al momento dell'infortunio, il lavoratore vittima del sinistro
de quo. In particolare, la compagnia sostiene che la società attrice avrebbe omesso di dichiarare che il costruttore del macchinario costituito dalla
[...]
teatro del sinistro aveva posto il divieto Parte_5
pag. 20/26 della messa in esercizio della macchina, omettendo di rilasciare la relativa dichiarazione di conformità.
Detta presunta inidoneità di tale ultimo macchinario è
stata infatti smentita dalle risultanze della perizia svolta dal CTU, il quale, sul punto, ha espressamente affermato (pagg. 7 e 8 della perizia) che “la macchina,
così come fornita dalla ditta produttrice ed installatrice,
era munita di dichiarazione di conformità idonea al
funzionamento dalla data del 01/10/2011... Il divieto di
messa in esercizio riguarda, invece, la dichiarazione per
incorporazione per quasi-macchine, in conformità alla
Direttiva c.d. Macchine 2006/42/CE, Allegato II, Parte I,
Sez. B... La linea di taglio in esame, come già riferito, è
una macchina complessa e non una quasi-macchina e, dal
contesto in cui è inserita, non risulta(va) ricompresa in
un impianto, né avere interazioni con altre linee o altre
macchine... Al momento del sinistro, quindi, la macchina
era munita della dichiarazione di conformità e di ogni
altro documento necessario per il suo utilizzo...”.
Nessuna dichiarazione di non conformità dei propri macchinari poteva, e quindi doveva, essere fornita da parte attrice a parte convenuta al momento della stipula della polizza assicurativa di cui è causa, non essendo il pag. 21/26 macchinario sul quale stava lavorando la vittima del sinistro stato dichiarato, al momento della stipula medesima, inidoneo alla messa in servizio.
6.1. Sul punto va aggiunto come in comparsa conclusionale parte convenuta estenda il tema della difesa formulata ex artt. 1892 e 1893 c.c. introducendo altri aspetti. Trattasi di temi nuovi a fronte di quello unico costituito dall'asserita mancata dichiarazione di conformità dell'impianto di cui alla comparsa di costituzione;
temi tardivamente proposti, considerato che l'eccezione di cui all'art. 1892, così come quella di cui all'art. 1898 c.c., costituisce eccezione in senso proprio.
7. Le parti discutono altresì in ordine alla polizza quale documento contrattuale, atteso che la società
convenuta sostiene che dal 28.1.2016 sarebbe stato stipulato un secondo contratto che – a fronte di condizioni più favorevoli e un premio inferiore – avrebbe ridotto il massimale ed aumentato la franchigia (dal 5% al 6%).
Osserva il Tribunale come questo secondo contratto,
contestato da parte attrice, non reca sottoscrizione riferibile alla società attrice. Inconferente è la giurisprudenza cui fa riferimento la società convenuta relativa all'idoneità della sola sottoscrizione riferibile pag. 22/26 alla compagnia di assicurazioni;
tale principio –
sicuramente corretto dove è in discussione l'operatività
della copertura assicurativa contestata dalla IA -
non può essere applicato laddove è il cliente che contesta l'esistenza della polizza. Ne consegue che – dovendosi provare i contratti assicurativi per iscritto ai sensi dell'art. 1888 c.c. – non possono essere apprezzati a favore della IA gli indici presuntivi dalla stessa offerti per ritenere il contratto originario superato da un nuovo accordo.
Conseguentemente, atteso che il danno è compreso in entrambi i massimali di polizza, la franchigia applicabile sarà del 5% e non del 6%.
8. Le parti hanno ampiamente discusso in ordine alla condotta della IA di Assicurazioni, che avrebbe male gestito il sinistro, arrecando così pregiudizio alle ragioni della società attrice.
Dagli atti è emerso come la società convenuta,
nonostante l'obbligo di gestire la vertenza a nome dell'assicurato, se del caso designando anche tecnici di propria fiducia, abbia assunto una posizione ingiustificatamente attendista, nel dubbio della sussistenza dei presupposti per agire ex art. 1892 c.c. nei pag. 23/26 confronti del proprio assicurato (cfr: doc. 16 prodotto da parte attrice). L'insussistenza di tali presupposti poteva essere autonomamente accertata dalla medesima compagnia,
che viceversa ha atteso gli esiti del giudizio penale
(conclusosi con un patteggiamento), così costringendo l'assicurato ad assumere in prima persona gli oneri economici della transazione stipulata con le parti danneggiate.
La responsabilità della società convenuta comporta che sull'importo che la stessa dovrà corrispondere alla società
attrice saranno computati gli interessi legali dalla data delle rispettive transazioni (24.1.2020 con IN,
30.1.2020 con i congiunti di e con ) al Persona_1 Pt_2
saldo.
Nessun altro danno va ristorato alla società attrice, in difetto di puntuale allegazione prima ancora di prova di concreti danni dalla medesima patiti.
9. Infine, la compagnia è tenuta a rifondere alla società attrice le spese sostenute per la difesa della società nel processo a suo carico, pari a documentati euro
9.922,02, atteso che tale compagnia aveva assunto l'impegno di tenere indenne l'assicurato anche rispetto a tali spese.
pag. 24/26 10. Conclusivamente, tenuto conto della franchigia del
5%, la IA convenuta dovrà corrispondere alla società
attrice la somma di euro 767.125,00, oltre euro 9.922,02,
così per complessivi euro 777.047,02. Su tale importo vanno computati gli interessi legali, dalla data di ciascuna transazione, per i rispettivi importi (dedotta la franchigia del 5%) al saldo.
11. Quanto alle spese di lite tra la società attrice e quella convenuta le stesse vanno poste a carico della società convenuta, in ragione della sua soccombenza.
Tenuto conto delle posizioni difensive sostenute dall'attore a supporto del diritto riconosciuto Pt_1
alla società di cui lo stesso è l.r. nonché della circostanza che alcun diritto in proprio è stato riconosciuto allo stesso, le spese di lite tra lo stesso e la compagnia convenuta vanno compensate.
Le spese di CTU vanno poste a carico della IA
convenuta in ragione della sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio rubricato al R.G. 5562 del 2020, sulla domanda proposta da e nei Controparte_1 Parte_1
pag. 25/26 confronti di ogni diversa Controparte_2
domanda disattesa o assorbita:
- condanna a corrispondere a Controparte_2
la somma di euro 777.047,02, oltre Controparte_1
interessi legali sulla somma di euro 767.125,00, decorrenti dalla data di ciascuna transazione (24.1.2020 con IN,
30.1.2020 congiunti e , per i Persona_1 Pt_2
rispettivi importi (dedotta la franchigia del 5%) al saldo e per il restante importo di euro 9.922,02 dalle date delle relative parcelle (doc. 20; 8.10.2019, 14.2.2020 e
19.2.2020, per i relativi importi) al saldo;
- condanna a corrispondere a Controparte_2
a titolo di rimborso delle spese di Controparte_1
lite, la somma di euro 21.155,00 per compenso professionale, euro 545,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA;
- compensa le spese di lite tra e la Parte_1
società convenuta;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di
[...]
Controparte_2
Perugia, 17.10.2025 Il Giudice dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
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