Articolo 24 della Legge 3 giugno 1975, n. 160
Articolo 23Articolo 25
Versione
20 giugno 1975
Art. 24. Invalidita' pensionabile

Il primo comma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272 , e' sostituito dal seguente:
"Si considera invalido l'assicurato la cui capacita' di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo".
Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano in caso di revisione di pensioni di invalidita' aventi decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 20 giugno 1975
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente