Art. 24. Invalidita' pensionabile
Il primo comma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272 , e' sostituito dal seguente:
"Si considera invalido l'assicurato la cui capacita' di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo".
Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano in caso di revisione di pensioni di invalidita' aventi decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il primo comma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272 , e' sostituito dal seguente:
"Si considera invalido l'assicurato la cui capacita' di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo".
Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano in caso di revisione di pensioni di invalidita' aventi decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.