TAR Napoli, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 870
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Decreto presidenziale 15 luglio 2025
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TAR
Decreto presidenziale 17 luglio 2025
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Decreto presidenziale 21 luglio 2025
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Decreto cautelare 25 luglio 2025
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TAR
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione della sentenza n. 2206/2025

    Il motivo non è fondato poiché la sentenza n. 2206/2025 ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, richiamando l'ordinanza cautelare solo per le spese. Le modifiche apportate all'accordo a seguito della precedente ordinanza cautelare non sono state dichiarate illegittime.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e motivazione

    Il motivo è infondato per le medesime ragioni esposte in relazione al primo motivo di ricorso.

  • Rigettato
    Violazione del diritto al libero accesso al mare

    Il motivo non può essere accolto in quanto il diritto di accesso al mare può essere soggetto a regolamentazione per tutelare altri interessi di pari rilievo, purché proporzionata e ragionevole.

  • Accolto
    Eccesso di potere, irragionevolezza e sproporzione

    Il motivo è fondato. I provvedimenti impugnati non sono adeguatamente motivati riguardo alla necessità di contingentamento, poiché i dati sugli accessi non dimostrano un rischio concreto di sovraffollamento per l'intera stagione. Inoltre, il criterio di calcolo della capienza basato sulle distanze tra ombrelloni degli stabilimenti privati è inappropriato per spiagge libere.

  • Accolto
    Illegittimità dell'atto presupposto (nota PG/2023/446345)

    Il motivo è fondato. La nota PG/2023/446345, che ha determinato la capienza della spiaggia basandosi su un criterio inadeguato per spiagge libere, deve essere annullata.

  • Altro
    Eccesso di potere, irragionevolezza e sproporzione

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del precedente motivo di ricorso.

  • Accolto
    Illegittimità dell'accordo di collaborazione per conflitto di interessi

    Il motivo è accolto in relazione alla subordinazione degli orari di fruizione della spiaggia pubblica a quelli dei lidi privati, che pregiudica l'interesse pubblico. La stipula di accordi con privati per servizi aggiuntivi è legittima se non crea conflitti di interesse e comporta risparmi di spesa.

  • Accolto
    Illegittimità delle proroghe delle concessioni demaniali

    Il motivo è fondato. Le proroghe delle concessioni erano in contrasto con il diritto UE e dovevano essere disapplicate. L'affidamento di servizi alla società NO Sirena, priva di valido titolo concessorio, è illegittimo.

  • Rigettato
    Incompetenza del Comitato Provinciale e del Prefetto

    Il motivo è infondato. Il Comitato Provinciale è un organo ausiliario del Prefetto con ampia competenza in materia di pubblica sicurezza, inclusa la prevenzione di rischi per l'incolumità pubblica.

  • Accolto
    Illegittimità della delibera della Giunta Comunale di Napoli n. 251/2025

    Il motivo è fondato, in quanto la delibera introduce misure di contingentamento non giustificate da comprovate esigenze di tutela di interessi di pari rilievo, violando il principio di proporzionalità.

  • Rigettato
    Violazione del diritto al libero accesso al mare

    Il motivo non può essere accolto in quanto il diritto di accesso al mare può essere soggetto a regolamentazione per tutelare altri interessi di pari rilievo, purché proporzionata e ragionevole.

  • Accolto
    Eccesso di potere, irragionevolezza e sproporzione

    Il motivo è fondato. I provvedimenti impugnati non sono adeguatamente motivati riguardo alla necessità di contingentamento, poiché i dati sugli accessi non dimostrano un rischio concreto di sovraffollamento per l'intera stagione. Inoltre, il criterio di calcolo della capienza basato sulle distanze tra ombrelloni degli stabilimenti privati è inappropriato per spiagge libere.

  • Accolto
    Illegittimità dell'accordo di collaborazione per conflitto di interessi

    Il motivo è accolto in relazione alla subordinazione degli orari di fruizione della spiaggia pubblica a quelli dei lidi privati, che pregiudica l'interesse pubblico. La stipula di accordi con privati per servizi aggiuntivi è legittima se non crea conflitti di interesse e comporta risparmi di spesa.

  • Accolto
    Illegittimità delle proroghe delle concessioni demaniali

    Il motivo è fondato. Le proroghe delle concessioni erano in contrasto con il diritto UE e dovevano essere disapplicate. L'affidamento di servizi alla società NO Sirena, priva di valido titolo concessorio, è illegittimo.

  • Rigettato
    Violazione del diritto al libero accesso al mare

    Il motivo non può essere accolto in quanto il diritto di accesso al mare può essere soggetto a regolamentazione per tutelare altri interessi di pari rilievo, purché proporzionata e ragionevole.

  • Accolto
    Eccesso di potere, irragionevolezza e sproporzione

    Il motivo è fondato. I provvedimenti impugnati non sono adeguatamente motivati riguardo alla necessità di contingentamento, poiché i dati sugli accessi non dimostrano un rischio concreto di sovraffollamento per l'intera stagione. Inoltre, il criterio di calcolo della capienza basato sulle distanze tra ombrelloni degli stabilimenti privati è inappropriato per spiagge libere.

  • Accolto
    Illegittimità dell'accordo di collaborazione per conflitto di interessi

    Il motivo è accolto in relazione alla subordinazione degli orari di fruizione della spiaggia pubblica a quelli dei lidi privati, che pregiudica l'interesse pubblico. La stipula di accordi con privati per servizi aggiuntivi è legittima se non crea conflitti di interesse e comporta risparmi di spesa.

  • Accolto
    Illegittimità delle proroghe delle concessioni demaniali

    Il motivo è fondato. Le proroghe delle concessioni erano in contrasto con il diritto UE e dovevano essere disapplicate. L'affidamento di servizi alla società NO Sirena, priva di valido titolo concessorio, è illegittimo.

  • Accolto
    Violazione dello Statuto del Comune di Napoli

    Il motivo è fondato, in quanto la delibera introduce misure di contingentamento non giustificate da comprovate esigenze di tutela di interessi di pari rilievo, violando il principio di proporzionalità.

  • Rigettato
    Incompetenza del Comitato Provinciale e del Prefetto

    Il motivo è infondato. Il Comitato Provinciale è un organo ausiliario del Prefetto con ampia competenza in materia di pubblica sicurezza, inclusa la prevenzione di rischi per l'incolumità pubblica.

  • Rigettato
    Violazione del diritto al libero accesso al mare

    Il motivo non può essere accolto in quanto il diritto di accesso al mare può essere soggetto a regolamentazione per tutelare altri interessi di pari rilievo, purché proporzionata e ragionevole.

  • Accolto
    Eccesso di potere, irragionevolezza e sproporzione

    Il motivo è fondato. I provvedimenti impugnati non sono adeguatamente motivati riguardo alla necessità di contingentamento, poiché i dati sugli accessi non dimostrano un rischio concreto di sovraffollamento per l'intera stagione. Inoltre, il criterio di calcolo della capienza basato sulle distanze tra ombrelloni degli stabilimenti privati è inappropriato per spiagge libere.

  • Accolto
    Illegittimità dell'accordo di collaborazione per conflitto di interessi

    Il motivo è accolto in relazione alla subordinazione degli orari di fruizione della spiaggia pubblica a quelli dei lidi privati, che pregiudica l'interesse pubblico. La stipula di accordi con privati per servizi aggiuntivi è legittima se non crea conflitti di interesse e comporta risparmi di spesa.

  • Accolto
    Illegittimità delle proroghe delle concessioni demaniali

    Il motivo è fondato. Le proroghe delle concessioni erano in contrasto con il diritto UE e dovevano essere disapplicate. L'affidamento di servizi alla società NO Sirena, priva di valido titolo concessorio, è illegittimo.

  • Accolto
    Illegittimità delle proroghe delle concessioni demaniali

    Il motivo è fondato. Le proroghe delle concessioni erano in contrasto con il diritto UE e dovevano essere disapplicate. L'affidamento di servizi alla società NO Sirena, priva di valido titolo concessorio, è illegittimo.

  • Accolto
    Illegittimità delle proroghe delle concessioni demaniali

    Il motivo è fondato. Le proroghe delle concessioni erano in contrasto con il diritto UE e dovevano essere disapplicate. L'affidamento di servizi alla società NO Sirena, priva di valido titolo concessorio, è illegittimo.

  • Accolto
    Illegittimità delle proroghe delle concessioni demaniali

    Il motivo è fondato. Le proroghe delle concessioni erano in contrasto con il diritto UE e dovevano essere disapplicate. L'affidamento di servizi alla società NO Sirena, priva di valido titolo concessorio, è illegittimo.

  • Rigettato
    Violazione del diritto al libero accesso al mare

    Il motivo non può essere accolto in quanto il diritto di accesso al mare può essere soggetto a regolamentazione per tutelare altri interessi di pari rilievo, purché proporzionata e ragionevole.

  • Accolto
    Eccesso di potere, irragionevolezza e sproporzione

    Il motivo è fondato. I provvedimenti impugnati non sono adeguatamente motivati riguardo alla necessità di contingentamento, poiché i dati sugli accessi non dimostrano un rischio concreto di sovraffollamento per l'intera stagione. Inoltre, il criterio di calcolo della capienza basato sulle distanze tra ombrelloni degli stabilimenti privati è inappropriato per spiagge libere.

  • Accolto
    Illegittimità dell'accordo di collaborazione per conflitto di interessi

    Il motivo è accolto in relazione alla subordinazione degli orari di fruizione della spiaggia pubblica a quelli dei lidi privati, che pregiudica l'interesse pubblico. La stipula di accordi con privati per servizi aggiuntivi è legittima se non crea conflitti di interesse e comporta risparmi di spesa.

  • Accolto
    Illegittimità delle proroghe delle concessioni demaniali

    Il motivo è fondato. Le proroghe delle concessioni erano in contrasto con il diritto UE e dovevano essere disapplicate. L'affidamento di servizi alla società NO Sirena, priva di valido titolo concessorio, è illegittimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 870
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 870
    Data del deposito : 6 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo