Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00490/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00801/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 801 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Ivaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
nei confronti
Regione Liguria, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
• della Delibera -OMISSIS-del Consiglio Regionale, Assemblea Legislativa della Liguria – Ufficio Presidenza, notificata alla scrivente difesa in data 14 ottobre 2022, di rigetto dell'istanza del ricorrente avente ad oggetto il rimborso, ai sensi dell'art. 7 bis del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modifiche dalla L. 6 agosto 2015, n. 12, delle spese legali e di consulenza tecnica sostenute nel procedimento penale-OMISSIS-avanti il Tribunale di Genova;
• di ogni atto ad essa presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti del ricorrente e, in particolare, della nota emessa in data 25 maggio 2022 dal Consiglio Regionale, Assemblea Legislativa della Liguria, e trasmessa al sottoscritto difensore in data 21 giugno 2022, di diniego del rimborso delle spese legali e di consulenza tecnica sostenute dal -OMISSIS- nel procedimento penale-OMISSIS-avanti il Tribunale di Genova, nonché del parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato del 20 settembre 2021, di cui non è stato possibile conoscere il contenuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 aprile 2026 il dott. EP LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
Premesso che:
- con atto di gravame tempestivamente promosso il ricorrente – nella veste di consigliere regionale della Liguria dal 2010 al 2015 – impugnava la delibera -OMISSIS-con la quale l’ufficio di Presidenza del citato organo legislativo regionale respingeva la propria istanza, avanzata ai sensi dell’art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 (nel testo introdotto dall’art. 7- bis del decreto-legge n. 78/2015, convertito, con modificazioni, in legge n. 125/2015), ed intesa ad ottenere il rimborso delle spese legali da egli sostenute nell’ambito del procedimento penale -OMISSIS- avviato dinanzi al Tribunale ordinario di Genova e conclusosi il 30 maggio 2019 con la pronuncia della sentenza-OMISSIS-di assoluzione del medesimo dai reati contestatigli con le formule assolutorie “ perché il fatto non sussiste ” e “ perché il fatto non costituisce reato ”;
- in punto di fatto, egli ricostruiva tanto la vicenda processuale penale che lo aveva visto coinvolto quanto il procedimento amministrativo al termine del quale l’ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ligure, sulla scorta di conforme parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, negava egli il rimborso richiesto mentre, in diritto, il ricorrente avanzava tre censure con le quali, in estrema sintesi, deduceva l’afferenza dei fatti contestatigli in sede penale con le funzioni esercitate in veste di consigliere regionale e capogruppo del gruppo consiliare “ -OMISSIS- ” – con ciò sostenendo, pertanto, di avere diritto al rimborso negatogli - , oltre al difetto di motivazione ed all’eccesso di potere del provvedimento impugnato ed alla violazione delle disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, lamentando la mancata ostensione del parere reso dalla difesa erariale nell’ambito del procedimento conclusosi con il rigetto della propria istanza;
- il Consiglio Regionale della Liguria si costituiva in giudizio con memoria di mero stile;
- in prossimità dell’udienza di discussione nel merito dell’affare, le parti depositavano documenti e scambiavano memorie nei termini di cui all’art. 73 c.p.a;
- parte resistente prendeva posizione esplicitamente, per la prima volta, sulla materia oggetto del contendere eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito, segnalando che tale aspetto avrebbe esplicitamente formato oggetto di statuizione da parte del Tribunale Ordinario di Genova con la sentenza -OMISSIS- che, definendo in senso sfavorevole all’odierno ricorrente altro contenzioso da quest’ultimo proposto dinanzi al giudice ordinario ed avente ad oggetto i medesimi fatti di causa, avrebbe affermato la propria giurisdizione e respinto l’eccezione di difetto di potestas iudicandi in favore del giudice amministrativo mossa in quella sede dalla difesa erariale.
Oltretutto, proseguiva la parte resistente, pur essendo stato interposto appello dall’odierno ricorrente avverso la sentenza -OMISSIS-del Tribunale di Genova, la statuizione sulla giurisdizione ivi recata dalla non sarebbe stata fatta oggetto di appello incidentale da parte dell’amministrazione regionale, di talché su tale aspetto si sarebbe formato il giudicato esterno, impedendo così in questa sede di “rimettere in discussione” la sussistenza della giurisdizione ordinaria già affermata dal g.o.;
- parte ricorrente non prendeva esplicitamente posizione sul punto, limitandosi a replicare nel merito alle restanti difese dell’amministrazione resistente;
- infine, all’udienza straordinaria di smaltimento del 22 aprile 2026, dopo ampia discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.
Ritenuto che :
- l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale – secondo cui la sentenza -OMISSIS-del Tribunale di Genova, con cui è stata ritenuta la giurisdizione del g.o. sulla presente controversia e respinta la domanda avanzata in quel giudizio dall’odierno ricorrente, avrebbe comportato la formazione del giudicato esterno in ordine al difetto di giurisdizione di questo Collegio – è fondata e merita accoglimento;
- in proposito, è noto come, anche secondo la giurisprudenza formatasi in questo Plesso giurisdizionale, “ il principio del "ne bis in idem", ricavabile dagli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., in applicazione del quale è vietato al giudice di pronunciarsi due volte sulla medesima controversia, è applicabile anche al processo amministrativo, in virtù del rinvio esterno contenuto nell'art. 39 comma 1, c.p.a., perché espressivo di esigenze comuni a qualsiasi ordinamento processuale, consistenti nel prevenire l'inutile ripetizione di attività processuali e possibili contrasti di giudicati; tale preclusione opera quando è riproposta un'azione, tra i medesimi soggetti, avente la stessa causa petendi ” (Cons. St., sez. IV, n. 1804/2026);
- nel caso di specie, essendo innegabile la piena identità soggettiva ed oggettiva tra il presente giudizio e quello deciso dal Tribunale di Genova con la sentenza -OMISSIS-(in entrambi i casi vertendosi in ordine al diritto dell’odierno ricorrente, non riconosciuto dal Consiglio Regionale ligure, al rimborso di spese processuali sostenute ai sensi dell’art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000), la formazione, in quel giudizio, del giudicato esterno in ordine alla giurisdizione del g.o. esplica la propria efficacia preclusiva anche nell’ambito di questo giudizio (cfr. Cons. St., sez. III, n. 3754/2023, secondo la quale “ pur ribadendosi il principio secondo cui le uniche sentenze sulla giurisdizione vincolanti sono quelle delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, tuttavia anche le sentenze di altri giudici sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato esterno in tema di giurisdizione, e di spiegare i loro effetti anche al di fuori del processo nel quale siano state adottate, quando la decisione, sia pure implicita, sulla giurisdizione si rapporti, ad essa collegandosi, con la statuizione di merito (cfr. Cass. civ., sez. un., 21 luglio 2015, n. 15208; id., 10 agosto 2005, n. 16779; id., 19 novembre 1999, n. 802; id., 5 febbraio 1999, n. 45) ”.
Oltretutto, nel caso definito dal Tribunale genovese con la sent.-OMISSIS-, la statuizione concernente la giurisdizione non è stata neppure fatta oggetto di decisione implicita, essendosi quel Giudice espressamente pronunciato, respingendola, su apposita eccezione di difetto di giurisdizione mossa dalla difesa erariale;
- in definitiva, quindi, il ricorso promosso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito acclarato con decisione di altra autorità giudiziaria avente ormai autorità di cosa giudicata;
- la particolarità della controversia giustifica comunque la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU EN, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario
EP LI, Primo Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| EP LI | AU EN |
IL SEGRETARIO