Art. 2.
La ripartizione degli stanziamenti previsti dalla presente legge a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate e' stabilita come segue:
quanto a lire 90.000 milioni in un'unica soluzione entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge sulla base della media ponderata delle percentuali di suddivisione riconosciute a ciascun ente ed istituzione nel 1980 per effetto della legge 6 marzo 1980, n. 54 , con esclusione della quota di lire 3.500 milioni che rimane ripartita ai sensi della stessa legge 6 marzo 1980, n. 54 , in vista delle tournees all'estero;
quanto al residuo dello stanziamento, pari a lire 56.000 milioni, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il comitato di coordinamento di cui all' articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800 , tenendo presenti le esigenze produttive primarie ed insopprimibili di ciascun ente ed istituzione.
La ripartizione degli stanziamenti previsti dalla presente legge a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate e' stabilita come segue:
quanto a lire 90.000 milioni in un'unica soluzione entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge sulla base della media ponderata delle percentuali di suddivisione riconosciute a ciascun ente ed istituzione nel 1980 per effetto della legge 6 marzo 1980, n. 54 , con esclusione della quota di lire 3.500 milioni che rimane ripartita ai sensi della stessa legge 6 marzo 1980, n. 54 , in vista delle tournees all'estero;
quanto al residuo dello stanziamento, pari a lire 56.000 milioni, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il comitato di coordinamento di cui all' articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800 , tenendo presenti le esigenze produttive primarie ed insopprimibili di ciascun ente ed istituzione.