Articolo 15 della Legge 1 aprile 1981, n. 121
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25 aprile 1981
Art. 15. (Autorita' locali di pubblica sicurezza)

Sono autorita' locali di pubblica sicurezza il questore nel capoluogo di provincia e i funzionari preposti ai commissariati di polizia aventi competenza negli altri comuni.
Ove non siano istituiti commissariati di polizia, le attribuzioni di autorita' locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di Governo.
Quando eccezionali esigenze di servizio lo richiedono, il prefetto, o il questore su autorizzazione del prefetto, puo' inviare funzionari della Polizia di Stato, nei comuni di cui al comma precedente, per assumere temporaneamente la direzione dei servizi di pubblica sicurezza. Resta in tale caso sospesa la competenza dell'autorita' locale di pubblica sicurezza.
Le autorita' provinciali di pubblica sicurezza, ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica e della prevenzione e difesa dalla violenza eversiva, sollecitano la collaborazione delle amministrazioni locali e mantengono rapporti con i sindaci dei comuni.
Entrata in vigore il 25 aprile 1981
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