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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 29/01/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in grado di appello rubricata al N°2689 /2022 R.G. tra:
( c.f ), in persona del legale rapp.te; Parte_1 P.IVA_1 rapp. e dif. dall'avv. DE ROCCO SIMONA;
appellante contro
( c.f. ); Controparte_1 C.F._1
rappr. E dif. dall'avv. MAZZETTI MARCELLA;
appellata
Oggetto: appello avverso sentenza G.d.P. in materia di perdita possesso autoveicolo e risarcimento danni.
Precisazione delle conclusioni come da verbale d'udienza del 23/11/2023;
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta omettendo di riportare lo svolgimento del processo a norma dell'art. 132, comma 2, n.4, c.p.c.
La ha interposto appello avverso la sentenza n. 155/2022 emessa in data Parte_1
16.12.2021 dal Giudice di Pace di Brindisi, Avv. Francesco De Vitis, depositata in data 27.01.2022, nel giudizio iscritto al n. 1526/2021 R.G. e non notificata, evocando in giudizio dinnanzi a questo
Tribunale . Controparte_1
Premetteva l'appellante che la avendo notificato in data 19/1/2021 atto di CP_1
citazione – avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento di perdita del posseso di autoveicolo e risarcimento danni - con il quale la società appellante era stata evocata in giudizio dinnanzi al
G.d.P. di Brindisi, in data 22.02.2021 aveva iscritto la causa al ruolo innanzi al predetto Ufficio giudiziario, con attribuzione del N. R.G. 600/2021 – tutt'ora pendente -, con assegnazione del fascicolo alla dott.ssa e fissazione della prima udienza di comparizione al Testimone_1 28.04.2021, dinnanzi al quale, in data 19.04.2021, la convenuta aveva Parte_1
provveduto a costituirsi.
Lamentava l'appellante di aver casualmente appresso che attraverso la sentenza odiernamente impugnata, lo stesso Ufficio giudiziario, in persona di altro OP ( avv. De Vitis ) aveva definito identico giudizio rubricato al N. 1526/2021 RG e generato dal fatto che la in data CP_2
20.04.2021 aveva iscritto nuovamente a ruolo il medesimo giudizio – e con il medesimo atto introduttivo -, celebratosi in totale assenza della società convenuta.
Tanto premesso, la ha affidato la propria impugnazione ad un unico Parte_1
motivo di appello: nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 comma 4in relazione all'art. 39 c.p.c :Ai sensi dell'art. 342 c.p.c. si precisa che la sentenza gravata è totalmente nulla per essere l'intero procedimento viziato per violazione dell'art. 39 c.p.c.
Ritualmente costituitasi l'appellata ha chiesto il rigetto dell'avversa impugnazione per infondatezza del motivo addotto, evidenziando l'inapplicabilità nel caso de quo del disposto di cui all'art.39 c.p.c. e rilevando che i due RG, erano stati generati per un mero errore della Cancelleria.
Va premesso che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “La dedotta identità delle due cause non poteva determinare, quindi, il rapporto di litispendenza governato dall'art. 39 c.p.c., comma 1, che presuppone, come è del tutto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, la contemporanea pendenza della "stessa causa" dinnanzi a "giudici diversi", ma solo una situazione riconducibile alla fattispecie dell'art. 274 c.p.c., che, nel caso di identità di causa petendi dinnanzi allo stesso giudice, consente e prescrive la loro riunione (sent. n. 5609/84; sent. n.
2394/80). Ora, questa Corte ha ripetutamente chiarito come l'ordinanza del giudice di merito che, nella ipotesi considerata dall'art. 274 c.p.c., provvede sulla istanza di riunione, debba considerarsi atto processuale di carattere meramente preparatorio, privo di contenuto decisorio sulla competenza, siccome non implicante soluzione di questioni relative alla traslacio iudicii (sent. 23 aprile 1996 n. 3830; sent. 12 maggio 1999 n. 4695). Nè è configurabile un vizio della sentenza che in qualche modo possa essere correlato alla dedotta violazione del dovere di riunione imposto dall'art. 274 c.p.c. posto che, come pure è stato precisato da questa Corte, la violazione dell'art.
274 c.p.c., comma 2, relativo al dovere del giudice incaricato della trattazione della causa di riferire al capo dell'ufficio nel caso di identità della causa dinnanzi a lui pendente con altra causa pendente dinnanzi ad altro giudice del medesimo ufficio, come anche la violazione del dovere di riunione delle due cause pendenti dinnanzi al medesimo giudice, non determinano nullità della sentenza in quanto attinente al mero ordine interno di trattazione delle cause e non ad una fase dell'iter formativo del convincimento del giudice (sent. 17 maggio 2004 n. 9336; sent. 2 febbraio 2004 n. 1873)” ( Cassazione civile sez. III, 16/05/2006, n.11357; più di recente Cassazione civile sez. III, 02/07/2024, n.18197 ).
In applicazione del predetto e qui condiviso principio, deve escludersi che fosse applicabile al giudizio di primo grado la disposizione contenuta nell'art.39 c.p.c. ed al contempo, che la violazione dell'art.274 c.p.c. abbia determinato la nullità della sentenza.
Non di meno, il giudicante ritiene di dover rilevare la nullità di tutti gli atti del processo di primo grado siccome svoltosi nell'assenza della parte convenuta, assenza determinata dal fatto che presso il medesimo Ufficio giudiziario, già pendeva – in quanto iscritto a ruolo anteriormente, sulla base del medesimo atto di citazione - altro identico giudizio rubricato con un differente RG ed assegnato ad un differente OP, nel quale l'odierna appellante si era ritualmente costituita.
Peraltro, non vertendosi in alcuna delle ipotesi tassative di rimessione della causa al primo giudice ( artt. 353 e 354, comma 1, c.p.c. ), tale forma di nullità degli atti del giudizio di primo grado ne comporta la rinnovazione in appello a norma del combinato disposto di cui agli artt. 354, comma 4, c.p.c. e 356 c.p.c., senza la necessità che le parti reiterino le domande e/o le richieste istruttorie, atteso l'obbligo per il giudice dell'appello di decidere la causa nel merito ( Cass. Civ.,
Sez. II, del 26/1/1987, n.708 ).
Tuttavia va evidenziato che, al momento della proposizione della presente impugnazione, in primo grado pendeva ancora l'identico e precedente giudizio e dunque, deve farsi applicazione l'art.39, comma 1, c.p.c.. norma che, come detto, è dettata in materia di litispendenza ed è applicabile ai giudizi pendenti presso differenti uffici giudiziari, quand'anche in gradi diversi
(Cassazione civile sez. III, 17/04/2023, n.10183 ), secondo la quale “Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo”.
Chi giudica ritiene a tal fine irrilevante che al momento della pronuncia della litispendenza, il giudizio anteriormente instaurato non sia più pendente, in quanto medio tempore definito con sentenza dal G.d.P. di Brindisi, secondo quanto documentato dalle parti, rilevando ai fini della competenza secondo il disposto di cui all'art.5 c.p.c., lo stato di fatto e di diritto al momento della instaurazione del presente procedimento di appello.
Per le considerazioni che precedono, dichiarata la nullità di tutti gli atti del primo grado e, dunque, della sentenza impugnata per violazione del contraddittorio e rilevata la litispendenza, va dichiarata la estinzione del presente giudizio.
La peculiarità della vicenda e l'assenza di alcuna pronuncia nel merito, giustifica la integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott.
Francesco GILIBERTI, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di , disattesa ogni diversa o contraria Parte_1 Controparte_1
istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara la nullità di tutti gli atti del giudizio di primo grado e della sentenza n. 155/2022 emessa in data 16.12.202, dal Giudice di Pace di Brindisi;
2) dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello per litispendenza;
3) spese del presente grado interamente compensate.
Così deciso in Brindisi in data 29/01/2025
IL GIUDICE
dott. Francesco GILIBERTI