TRIB
Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA - R.G. n.6092 /2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 Parte_1 Pt_2 Parte_3
2
Persona_1 minorenne
3
Persona_2 minorenne
4 Persona_3
5 Persona_4
6 Parte_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Verbale di causa Udienza 02.01.2025 alle ore 09,00 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni.
E' presente l'avv. Delle Femine in sostituzione dell'avv. Pt_3 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. Delle Femine fa presente che la discendenza è paterna e post Unità D'Italia. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza e letta alle parti non presenti alle ore 17,15
IL GOP
Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 6092/2024 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 6092 del ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 Parte_5 Parte_3
2
Persona_1 minorenne
3
Persona_2 minorenne
4 Persona_3
5 Persona_4
6 Parte_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 02.01.2025
Dott. Giovanni Calasso 2
I. Con ricorso depositato in data 27.03.2024
1. , nata l'[...] a [...]é (SP) Brasile, Parte_5 in proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori
2. , nato il [...] a [...] Persona_1
Brasile, 3. , nato il [...] a [...], Francia;
Persona_2 tutti residenti in rua Vicente Leporace 370 app.to 301, bairro Recreio dos
Bandeirantes, Rio de Janeiro (RJ) Brasile, CEP: 22795-475;
4. nato il [...] a [...] Persona_3
Brasile e residente in rua Alameda Jau 310, 164G, bairro Jardim Paulista, San Paolo
(SP) Brasile, CEP 01420-000;
5. , nato il [...] a [...], Persona_4
6. , nato il [...] a [...]é (SP) Brasile, Parte_4
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
. a) accertare e dichiarare che la sig.ra , nata l'[...] Parte_5
a Santo André (SP) Brasile, ed i suoi figli minori , nato il Persona_1
03/03/2008 a Rio de Janeiro (RJ) Brasile;
ed , nato il [...] a [...]
Parigi, Francia;
il sig. , nato il [...] a [...]_5
(RJ) Brasile;
il sig. , nato il [...] a [...]_4
Brasile; il sig. , nato il [...] a [...]é (SP) Brasile;
sono Parte_4 cittadini italiani sin dalla nascita in quanto discendenti legittimi dall'avo italiano sig.
, il quale, per i motivi tutti esposti in premessa, ha validamente trasmesso Persona_6 loro la cittadinanza italiana iure sanguinis;
b) ordinare, per l'effetto, al
[...]
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casaleone (VR), CP_1 competente quale Comune di ultima residenza dell'avo italiano di Persona_6 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei propri registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei sig.ri , e dei suoi figli Parte_5 minori ed , Persona_1 Persona_2 [...]
, e , nonché dei loro atti di Persona_3 Persona_4 Parte_4 nascita e di matrimonio provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. c) Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano sig. mai naturalizzatosi Persona_6 brasiliano, nato il [...] a [...], e deceduto il 15/08/1960 a Serra Negra
Dott. Giovanni Calasso 3
(SP) Brasile.
, contraeva matrimonio il 16/05/1895 a Pedreira (SP) Brasile con Persona_6
e dalla loro unione nasceva il 20/03/1903 a Serra Negra (SP) Brasile, Controparte_2 che contraeva matrimonio il 26/09/1925 a Serra Negra (SP) Parte_6 Brasile con e dalla loro unione nasceva il 27/01/1934 a Mogi IM (SP) Persona_7 Brasile, il sig. . Parte_7
-Il sig. contraeva matrimonio il 28/06/1958 a Santo André (SP) Brasile Parte_7 con e dalla loro unione nascevano: Controparte_3
la sig.ra il 03/04/1959 a Santo André (SP) Brasile che Parte_8 contraeva matrimonio il 15/01/1981 a Santo André (SP) Brasile con
[...]
e dalla loro unione nascevano gli odierni ricorrenti.: Persona_8
➢ che contraeva matrimonio il Pt_5 Parte_9
06/12/2003 a Rio de Janeiro (RJ) Brasile con , e Persona_9 dalla loro unione nascevano gli odierni ricorrenti minorenni
✓ Persona_1
✓ Persona_2
➢ Persona_3
• il sig. , nato il [...] a [...]é (SP) Brasile che Parte_10 contraeva matrimonio l'11/07/1987 a Santo André (SP) Brasile con Persona_10
e dalla loro unione nascevano gli odierni ricorrenti.:
[...]
➢
[...]
Persona_11
-avevano presentato, le richieste d'inserimento nelle liste di attesa presso il Consolato competente al fine di chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis senza, però, alcun riscontro.
II. Il Procuratore della Repubblica di Venezia nulla ha opposto
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_1
Dott. Giovanni Calasso 4
chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato il Persona_6
26/09/1874 a Casaleone (VR) Italia.
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_1 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_1 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
Dott. Giovanni Calasso 5
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata ed allegazione al verbale alle ore
17,15
Venezia, 02.01.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6
Dott. Giovanni Calasso 7
Dott. Giovanni Calasso 8